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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2807/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTANARI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata in San Giovanni in Marignano (RN), Via
XX Settembre, n. 3, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/06/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
NAPOLI (NA) il 04/02/1976, contraevano matrimonio concordatario in data 14/07/2001 a
FRATTAMAGGIORE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n.85, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 14/02/2008). Per_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, per aver abbandonato la casa coniugale dall'ottobre 2018 e per aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Al contempo domandava l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento del figlio e per sé di complessivi euro 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie e conclusioni differenti.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 12/01/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore b) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, non sussistendo ragioni di pregiudizio dall'affidamento condiviso e stante il diritto del minore alla bigenitorialità; con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
inoltre un pomeriggio alla settimana ( due pomeriggi nella settimana senza we ) , da concordare con il minore stesso in relazione alle sue esigenze scolastiche;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 500 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative al figlio suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del marito ed il resto della moglie, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di € 150 in favore della moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, per la durata di 24 mesi, per consentire alla moglie di reperire una occupazione stabile;
il marito continuerà a sostenere la rata di mutuo per la sua metà; e) dispone che il Servizio Sociale presso la ASL di Morciano di Romagna, che ha già in carico la famiglia, depositi una relazione al Giudice istruttore, entro la prossima udienza, illustrando la situazione del minore e della famiglia, il GI valuterà se procedere al più presto a
CTU genitoriale e per l'ascolto del minore”. Veniva altresì nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale,
l'ordine di esibizione degli estratti del conto corrente postale e del deposito titoli intestati alla ricorrente, nonché con prove orali.
All'udienza del 12/06/2024, i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni, insistendo per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice Istruttore, concessi i richiesti termini, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra e Parte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alle altre domande, occorre, in via preliminare, esaminare la domanda di addebito formulata reciprocamente tra le parti.
Occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2 c.p.c., la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018). Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente.
La Suprema Corte è costante nel ritenere che il volontario abbandono del domicilio coniugale sia causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013;
Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2020, n. 648).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale si è incrinato nel corso dell'anno 2018, a causa di una relazione extraconiugale intrapresa dal che ha determinato CP_1
un allontanamento affettivo dello stesso dalla moglie e una profonda rottura del rapporto coniugale, culminata con l'abbandono della casa familiare, da parte del resistente, in data 26 ottobre 2018.
Il resistente, pur contestando l'assunta relazione extraconiugale, ha confermato di aver abbandonato la casa familiare in data 26 ottobre 2018, avendo previamente notiziato la moglie di volersi separare mediante lettera raccomandata inviatale in data 16 ottobre 2018 (cfr. doc. 4 fascicolo resistente).
Ebbene, dalle stesse asserzioni della ricorrente emerge come l'abbandono della casa coniugale da parte del non abbia rappresentato la causa della rottura del rapporto coniugale, bensì la CP_1
conseguenza del progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, essendo intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Quanto poi alle reciproche richieste di addebito della separazione per infedeltà, dall'istruttoria non è emersa alcuna prova che le presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalle parti siano iniziate in costanza di matrimonio e abbiano rappresentato la causa della crisi coniugale. In particolare, il testimone introdotto da parte ricorrente ed escusso all'udienza del 31/03/2023, sul Testimone_1
capitolo 4) (“Vero che il sig. residente a [...]di Romagna è un semplice amico Tes_2
e conoscente”) ha così risposto: “non sono in grado di dirlo ho avuto modo di vedere nei servizi perlustrati esterni la signora e insieme. Non so dire quindi se Parte_1 Tes_2
avessero una relazione sentimentale o una semplice conoscenza. In paese si vociferava che avessero una relazione”, mentre sul capitolo 5) (“vero che è emerso che il marito nel 2018 ha intrattenuto una relazione extraconiugale con una signora residente in [...]di Romagna, via
Panoramica che si chiama ) ha così risposto: “attualmente ha Persona_2 Controparte_1 una relazione con la signora indicata nel capitolo ma non so dire quando sia iniziata”; il testimone
, sul medesimo capitolo 4) ha così risposto: “so che sono stati notati in giro nella stessa Tes_3 autovettura ma non so dire se tra di loro ci sia un rapporto sentimentale o meno”, mentre sul capitolo 5) ha dichiarato: “nel 2018 non so dire se ci fosse un rapporto, attualmente posso dire che vi è un rapporto tra i due” ADR “conosco tutti e due e ne abbiamo anche parlato” (cfr. verbale di udienza).
Quanto alla presenza della presunta amante del (e sua attuale compagna, tale signora CP_1
alla Prima Comunione del figlio , la circostanza è stata riferita per la Persona_2 Per_1 prima volta dalla testimone (in risposta al capitolo 5: “noi ci frequentiamo da Testimone_4
15-16 anni il mio ex marito è dell'aeronautica. Nell'ultimo periodo ho notato un cambiamento della signora, ho capito che c'era qualcosa del genere il giorno della comunione del bimbo. Mentre il bimbo e la madre si trovavano in sagrestia io ero fuori dalla chiesa e si avvicinò il CP_1
presentandomi una signora come sua amica. Quando poi siamo giunti al ristorante notai la signora
avere un battibecco con il marito sulla presenza di questa signora: La chiedeva Pt_1 Pt_1
la marito chi avesse inviato questa signora, tuttavia per non rovinare la giornata al figlio era disponibile a tollerare la presenza di questa signora ma il marito voleva che questa si sedesse insieme a lui e al piccolo. La si oppose dicendo che non voleva che questa signora si Pt_1
sedesse di fianco al figlio. Il pranzo continuò anche se la si vedeva che non era lei ma Pt_1 continuò a fare la mamma per non rovinare la festa al figlio”), senza essere mai stata allegata negli atti della ricorrente. In ogni caso, non è possibile collocare temporalmente tale evento, per stabilire se l'avvio della frequentazione con un'altra donna da parte del abbia rappresentato la causa CP_1
della crisi matrimoniale o si sia verificato quando egli aveva già lasciato la casa familiare, comunicando alla moglie di volersi separare.
In proposito va ribadita la inammissibilità della produzione delle fotografie che la difesa della ricorrente ha chiesto di depositare all'udienza del 15/06/2023, quando le preclusioni istruttorie erano ampiamente scadute. Parimenti va riaffermata la superfluità, oltre che la inopportunità, della testimonianza del figlio , attualmente sedicenne, su eventi verificatisi nell'anno 2018, Per_1
quando egli aveva solo dieci anni.
Ciò posto, entrambe le domande di addebito della separazione formulate dalle parti vanno rigettate.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore , nel caso di specie non si ravvisano elementi Per_1
idonei a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso e, in particolare, la previsione dell'affidamento esclusivo in favore del padre, come richiesto da quest'ultimo.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, infatti, è emerso che è molto legato alla Per_1 madre, in quanto “[…]la considera come un punto di riferimento a cui riesce a dire tutto “mi dà consigli sulla vita, mi ha fatto maturare, è la mia migliore amica”. I due vivono insieme a
Morciano di Romagna, collocazione più adeguata per , come riconosce egli stesso, in Per_1 quanto lo stesso è ben integrato nel contesto scolastico e territoriale di riferimento”, mentre il rapporto con il padre è caratterizzato da alti e bassi, spesso ostacolato dalle intromissioni della nuova compagna di quest'ultimo: sente di stare bene con il padre quando quest'ultimo lo Per_1
include in ciò che fa mentre quando il padre, per esempio, non va a prenderlo, ci resta Per_1 male. Approfondendo il suo stato d'animo, il minore riporta il suo non sentirsi accettato dal padre quando questo non lo include ma non riesce a parlargliene, pur volendo, perché si sente frenato e non sa il perché” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 20/03/2023).
Alla luce di quanto precede, va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, in ragione dell'età di , il quale nel Per_1
febbraio 2025 compirà diciassette anni, il Collegio ritiene opportuno stabilire che padre e figlio possano vedersi liberamente, concordando tra loro tempi e modalità degli incontri in ragione delle esigenze di entrambi.
5. Venendo alle questioni economiche, occorre preliminarmente ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
La ricorrente ha rappresentato di essere disoccupata e priva di reddito, non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa;
ella è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale, in cui vive unitamente al figlio. In sede di interrogatorio formale, tuttavia, la ricorrente ha confessato di aver percepito l'eredità della defunta madre, pari ad euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo in denaro
(cfr. “vero che Lei possiede circa 50.000,00 (cinquantamila//00) euro presso le Poste Italiane?”
“Si è vero è una eredità di mia mamma” – cfr. verbale di udienza del 9/12/2022), unitamente alla proprietà di ¼ di un immobile sito in Cisterna di Latina, attualmente posto in vendita. La ricorrente
è poi intestataria di un libretto nominativo Poste Italiane che, alla data del 16/11/2022 presentava un saldo finale di circa euro 10.000,00, avendo emesso in data 6/7/2020 un buono postale di circa euro
40.000,00 (cfr. documentazione depositata da Poste Italiane).
Il invece, militare dell'esercito in servizio presso il Reggimento Vega di Rimini, percepisce CP_1
redditi da lavoro netti pari a circa € 26.992 nell'anno di imposta 2021, € 26.589 nel 2022 ed €
26.017 nel 2023, salvo compensi derivanti da eventuali missioni all'esterno (cfr. dichiarazioni dei redditi e CUD in atti).
Egli attualmente vive in un alloggio militare e corrisponde integralmente la rata di mutuo della casa coniugale, pari a circa euro 550,00 mensili. Così brevemente riassunte le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età del figlio
, delle presumibili esigenze dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la Per_1 madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, il Collegio ritiene congruo determinare la misura del contributo paterno al suo mantenimento in € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna.
6. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie, quest'ultima, attualmente di 49 anni, ha rappresentato di essere disoccupata da oltre 20 anni, come comprovato dal libretto lavoratore depositato in atti, essendosi sempre occupata, per accordo esistente tra i coniugi, delle incombenze domestiche e dell'accudimento del figlio , consentendo così al di Per_1 CP_1
dedicarsi alla carriera militare, partecipando a varie missioni militari all'estero (cfr. Afghanistan
2009, Afghanistan 2014 ed Iraq dal 7 novembre 2018 al 13 febbraio 2019). Il pur CP_1 lamentando un'inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della moglie, non ha specificatamente contestato le avverse deduzioni, né ha fornito una differente ricostruzione del ménage familiare esistente tra le parti.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della migliore condizione economica del e considerato che CP_1
la risulta in grado di svolgere un'attività lavorativa, anche in forma precaria o stagionale, Pt_1
il Collegio, ritiene equo riconoscere, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 18/04/1975, e , nato a [...], il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a FRATTAMAGGIORE (NA) in data 14/07/2001, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune all'anno 2001, n. 85 parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Morciano di Romagna (RN), Via
Marconi n. 4, a;
Parte_1 - dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1
liberamente, secondo il calendario che padre e figlio stabiliranno di comune accordo;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo 500,00 Per_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONTANARI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata in San Giovanni in Marignano (RN), Via
XX Settembre, n. 3, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/06/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
NAPOLI (NA) il 04/02/1976, contraevano matrimonio concordatario in data 14/07/2001 a
FRATTAMAGGIORE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n.85, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 14/02/2008). Per_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, per aver abbandonato la casa coniugale dall'ottobre 2018 e per aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Al contempo domandava l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento del figlio e per sé di complessivi euro 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie e conclusioni differenti.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 12/01/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente al figlio minore b) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, non sussistendo ragioni di pregiudizio dall'affidamento condiviso e stante il diritto del minore alla bigenitorialità; con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
inoltre un pomeriggio alla settimana ( due pomeriggi nella settimana senza we ) , da concordare con il minore stesso in relazione alle sue esigenze scolastiche;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 500 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative al figlio suddivise tra i coniugi in misura del 70% a carico del marito ed il resto della moglie, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di € 150 in favore della moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, per la durata di 24 mesi, per consentire alla moglie di reperire una occupazione stabile;
il marito continuerà a sostenere la rata di mutuo per la sua metà; e) dispone che il Servizio Sociale presso la ASL di Morciano di Romagna, che ha già in carico la famiglia, depositi una relazione al Giudice istruttore, entro la prossima udienza, illustrando la situazione del minore e della famiglia, il GI valuterà se procedere al più presto a
CTU genitoriale e per l'ascolto del minore”. Veniva altresì nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale,
l'ordine di esibizione degli estratti del conto corrente postale e del deposito titoli intestati alla ricorrente, nonché con prove orali.
All'udienza del 12/06/2024, i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni, insistendo per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice Istruttore, concessi i richiesti termini, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra e Parte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi. Controparte_1
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Quanto alle altre domande, occorre, in via preliminare, esaminare la domanda di addebito formulata reciprocamente tra le parti.
Occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2 c.p.c., la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018). Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente.
La Suprema Corte è costante nel ritenere che il volontario abbandono del domicilio coniugale sia causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013;
Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2020, n. 648).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale si è incrinato nel corso dell'anno 2018, a causa di una relazione extraconiugale intrapresa dal che ha determinato CP_1
un allontanamento affettivo dello stesso dalla moglie e una profonda rottura del rapporto coniugale, culminata con l'abbandono della casa familiare, da parte del resistente, in data 26 ottobre 2018.
Il resistente, pur contestando l'assunta relazione extraconiugale, ha confermato di aver abbandonato la casa familiare in data 26 ottobre 2018, avendo previamente notiziato la moglie di volersi separare mediante lettera raccomandata inviatale in data 16 ottobre 2018 (cfr. doc. 4 fascicolo resistente).
Ebbene, dalle stesse asserzioni della ricorrente emerge come l'abbandono della casa coniugale da parte del non abbia rappresentato la causa della rottura del rapporto coniugale, bensì la CP_1
conseguenza del progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, essendo intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Quanto poi alle reciproche richieste di addebito della separazione per infedeltà, dall'istruttoria non è emersa alcuna prova che le presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalle parti siano iniziate in costanza di matrimonio e abbiano rappresentato la causa della crisi coniugale. In particolare, il testimone introdotto da parte ricorrente ed escusso all'udienza del 31/03/2023, sul Testimone_1
capitolo 4) (“Vero che il sig. residente a [...]di Romagna è un semplice amico Tes_2
e conoscente”) ha così risposto: “non sono in grado di dirlo ho avuto modo di vedere nei servizi perlustrati esterni la signora e insieme. Non so dire quindi se Parte_1 Tes_2
avessero una relazione sentimentale o una semplice conoscenza. In paese si vociferava che avessero una relazione”, mentre sul capitolo 5) (“vero che è emerso che il marito nel 2018 ha intrattenuto una relazione extraconiugale con una signora residente in [...]di Romagna, via
Panoramica che si chiama ) ha così risposto: “attualmente ha Persona_2 Controparte_1 una relazione con la signora indicata nel capitolo ma non so dire quando sia iniziata”; il testimone
, sul medesimo capitolo 4) ha così risposto: “so che sono stati notati in giro nella stessa Tes_3 autovettura ma non so dire se tra di loro ci sia un rapporto sentimentale o meno”, mentre sul capitolo 5) ha dichiarato: “nel 2018 non so dire se ci fosse un rapporto, attualmente posso dire che vi è un rapporto tra i due” ADR “conosco tutti e due e ne abbiamo anche parlato” (cfr. verbale di udienza).
Quanto alla presenza della presunta amante del (e sua attuale compagna, tale signora CP_1
alla Prima Comunione del figlio , la circostanza è stata riferita per la Persona_2 Per_1 prima volta dalla testimone (in risposta al capitolo 5: “noi ci frequentiamo da Testimone_4
15-16 anni il mio ex marito è dell'aeronautica. Nell'ultimo periodo ho notato un cambiamento della signora, ho capito che c'era qualcosa del genere il giorno della comunione del bimbo. Mentre il bimbo e la madre si trovavano in sagrestia io ero fuori dalla chiesa e si avvicinò il CP_1
presentandomi una signora come sua amica. Quando poi siamo giunti al ristorante notai la signora
avere un battibecco con il marito sulla presenza di questa signora: La chiedeva Pt_1 Pt_1
la marito chi avesse inviato questa signora, tuttavia per non rovinare la giornata al figlio era disponibile a tollerare la presenza di questa signora ma il marito voleva che questa si sedesse insieme a lui e al piccolo. La si oppose dicendo che non voleva che questa signora si Pt_1
sedesse di fianco al figlio. Il pranzo continuò anche se la si vedeva che non era lei ma Pt_1 continuò a fare la mamma per non rovinare la festa al figlio”), senza essere mai stata allegata negli atti della ricorrente. In ogni caso, non è possibile collocare temporalmente tale evento, per stabilire se l'avvio della frequentazione con un'altra donna da parte del abbia rappresentato la causa CP_1
della crisi matrimoniale o si sia verificato quando egli aveva già lasciato la casa familiare, comunicando alla moglie di volersi separare.
In proposito va ribadita la inammissibilità della produzione delle fotografie che la difesa della ricorrente ha chiesto di depositare all'udienza del 15/06/2023, quando le preclusioni istruttorie erano ampiamente scadute. Parimenti va riaffermata la superfluità, oltre che la inopportunità, della testimonianza del figlio , attualmente sedicenne, su eventi verificatisi nell'anno 2018, Per_1
quando egli aveva solo dieci anni.
Ciò posto, entrambe le domande di addebito della separazione formulate dalle parti vanno rigettate.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore , nel caso di specie non si ravvisano elementi Per_1
idonei a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso e, in particolare, la previsione dell'affidamento esclusivo in favore del padre, come richiesto da quest'ultimo.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, infatti, è emerso che è molto legato alla Per_1 madre, in quanto “[…]la considera come un punto di riferimento a cui riesce a dire tutto “mi dà consigli sulla vita, mi ha fatto maturare, è la mia migliore amica”. I due vivono insieme a
Morciano di Romagna, collocazione più adeguata per , come riconosce egli stesso, in Per_1 quanto lo stesso è ben integrato nel contesto scolastico e territoriale di riferimento”, mentre il rapporto con il padre è caratterizzato da alti e bassi, spesso ostacolato dalle intromissioni della nuova compagna di quest'ultimo: sente di stare bene con il padre quando quest'ultimo lo Per_1
include in ciò che fa mentre quando il padre, per esempio, non va a prenderlo, ci resta Per_1 male. Approfondendo il suo stato d'animo, il minore riporta il suo non sentirsi accettato dal padre quando questo non lo include ma non riesce a parlargliene, pur volendo, perché si sente frenato e non sa il perché” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 20/03/2023).
Alla luce di quanto precede, va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, in ragione dell'età di , il quale nel Per_1
febbraio 2025 compirà diciassette anni, il Collegio ritiene opportuno stabilire che padre e figlio possano vedersi liberamente, concordando tra loro tempi e modalità degli incontri in ragione delle esigenze di entrambi.
5. Venendo alle questioni economiche, occorre preliminarmente ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
La ricorrente ha rappresentato di essere disoccupata e priva di reddito, non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa;
ella è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale, in cui vive unitamente al figlio. In sede di interrogatorio formale, tuttavia, la ricorrente ha confessato di aver percepito l'eredità della defunta madre, pari ad euro 50.000,00 a titolo di corrispettivo in denaro
(cfr. “vero che Lei possiede circa 50.000,00 (cinquantamila//00) euro presso le Poste Italiane?”
“Si è vero è una eredità di mia mamma” – cfr. verbale di udienza del 9/12/2022), unitamente alla proprietà di ¼ di un immobile sito in Cisterna di Latina, attualmente posto in vendita. La ricorrente
è poi intestataria di un libretto nominativo Poste Italiane che, alla data del 16/11/2022 presentava un saldo finale di circa euro 10.000,00, avendo emesso in data 6/7/2020 un buono postale di circa euro
40.000,00 (cfr. documentazione depositata da Poste Italiane).
Il invece, militare dell'esercito in servizio presso il Reggimento Vega di Rimini, percepisce CP_1
redditi da lavoro netti pari a circa € 26.992 nell'anno di imposta 2021, € 26.589 nel 2022 ed €
26.017 nel 2023, salvo compensi derivanti da eventuali missioni all'esterno (cfr. dichiarazioni dei redditi e CUD in atti).
Egli attualmente vive in un alloggio militare e corrisponde integralmente la rata di mutuo della casa coniugale, pari a circa euro 550,00 mensili. Così brevemente riassunte le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età del figlio
, delle presumibili esigenze dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la Per_1 madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, il Collegio ritiene congruo determinare la misura del contributo paterno al suo mantenimento in € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna.
6. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie, quest'ultima, attualmente di 49 anni, ha rappresentato di essere disoccupata da oltre 20 anni, come comprovato dal libretto lavoratore depositato in atti, essendosi sempre occupata, per accordo esistente tra i coniugi, delle incombenze domestiche e dell'accudimento del figlio , consentendo così al di Per_1 CP_1
dedicarsi alla carriera militare, partecipando a varie missioni militari all'estero (cfr. Afghanistan
2009, Afghanistan 2014 ed Iraq dal 7 novembre 2018 al 13 febbraio 2019). Il pur CP_1 lamentando un'inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della moglie, non ha specificatamente contestato le avverse deduzioni, né ha fornito una differente ricostruzione del ménage familiare esistente tra le parti.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della migliore condizione economica del e considerato che CP_1
la risulta in grado di svolgere un'attività lavorativa, anche in forma precaria o stagionale, Pt_1
il Collegio, ritiene equo riconoscere, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 18/04/1975, e , nato a [...], il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a FRATTAMAGGIORE (NA) in data 14/07/2001, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune all'anno 2001, n. 85 parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Morciano di Romagna (RN), Via
Marconi n. 4, a;
Parte_1 - dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1
liberamente, secondo il calendario che padre e figlio stabiliranno di comune accordo;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo 500,00 Per_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi