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25 agosto 2012
25 agosto 2012
Art. 2.
Modifica all' articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Autorita' delegata
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3.
Autorita' delegata
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita' delegata».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".
Modifica all' articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Autorita' delegata
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3.
Autorita' delegata
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita' delegata».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".
Giurisprudenza • 3
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- art. 13 T.U. 115/2002·
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