Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 22.05.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14711/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Capuozzo e dall'avv. Manuela Uccello. ricorrente
E in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Armiero. resistente
OGGETTO: ripristino superminimo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio la società , rassegnando le seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che la Controparte_1 ricorrente ha diritto al ripristino della retribuzione elargita a titolo di superminimo individuale per €.350,00 per mensilità con decorrenza dalla retribuzione di Gennaio 2016; 2) in conseguenza di tanto condannare la resistente al pagamento della somma calcolata sino al 31.05.24 di €.38.150,00 o a quella maggior o minor somma che l'On. Giudice adito dovesse ritenere di ragione;
3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari”.
A sostegno delle domande formulate, ella ha esposto di essere stata assunta dalla CP_1 con decorrenza 02.07.03 inquadrata nel IV livello del CCNL Pulizia Multiservizi, con decorrenza
[...]
01.12.05 è stata inquadrata nel V livello del medesimo CCNL;
di avere ricevuto con lettera protocollo n. 102.01.08 a firma dell'amministratore delegato, con decorrenza dal 01.01.08 un superminimo di
€.200,00 e con lettera protocollo n. 2595-0709 a firma dell'amministratore delegato, con decorrenza dal 01.09.09 superminimo di €.150,00; di avere ricevuto ad ottobre 2010 la promozione al VII livello con lettera del 26.05.10 e in tale sede le è stato ribadito che il superminimo di €.350,00 è di natura
1
che in aggiunta le è stato attribuito un ulteriore superminimo di €.100,00 frutto di accordo collettivo (non rientrante nel tema d'indagine). Ella ha dedotto che il superminimo erogato di euro 350,00 non è stato mai assorbito da aumenti contrattuali previsti dal CCNL del settore o nei passaggi al livello superiore e che lo ha sempre percepito nella misura indicata fino alla data del
31.12.15 allorquando inopinatamente la le ha revocato i superminimi concessi e le ha CP_1 chiesto la restituzione degli stessi;
di essere stata convenuta in sede giudiziale dalla CP_1 per sentir dichiarare la nullità delle pattuizioni tutte che le riconoscevano i superminimi e in conseguenza di tanto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto a percepire la somma di €.350,00 mensili a titolo di superminimo e per l'effetto, dichiarare che le somme percepite a titolo di superminimo dall'erogazione e sino al 31.12.15 non fossero dovute perché indebitamente erogate e per l'effetto condannare la lavoratrice alla restituzione delle stesse oltre accessori: di essere stata emessa sentenza n. 5481/18 con cui il Giudice adito rigettava il ricorso della società e dichiarava valida l'erogazione delle somme elargite a titolo di superminimo;
di essersi pronunciata anche la
Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n.824/23, rigettava l'appello e confermava la legittimità dell'elargizione del superminimo;
di avere richiesto alla società, con messa in mora di ottobre 2018
e di Marzo 2023, il pagamento del superminimo non elargito dal 01.01.16 nella misura di €.350,00 per ogni mensilità; di avere diritto dal 01.01.2016 al 30.05.24 alla percezione del superminimo ad personam non assorbibile nella misura di €.38.150,00 oltre interessi e rivalutazione (€.350,00 x 109 mensilità). Ella, esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto che la natura di società in house impedisce l'erogazione di trattamenti economici a titolo di superminimo essendo sottoposta al controllo della Corte dei conti;
che le sentenze passate in giudicato nel rigettare le domande riconvenzionali dei lavoratori, hanno escluso il loro diritto a conseguire il superminimo dopo la disposta revoca;
che, nel caso della ricorrente, la mancata proposizione della domanda riconvenzionale che pur le dà la possibilità di agire in giudizio, non conduce a risultati a lei utili, essendo in facoltà dell'azienda revocare i superminimi non previsti ad personam;
che nel CCNL manca l'espressa disciplina dei superminimi. Essa ha quindi concluso chiedendo di “Rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni innanzi indicate, ritenendo il superminimo oggetto del presente giudizio parte non integrante della retribuzione e, per l'effetto, non più dovuto successivamente alla sua revoca avvenuta con effetto dal 31 dicembre 2015, giuste determine aziendali che hanno disposto in tal senso;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza di qualsivoglia diritto della sig.ra a percepire ulteriori somme a titolo di superminimo individuale in funzione delle Pt_1 revocate determinazioni aziendali del 1° gennaio 2008 e 1° settembre 2009, nella misura indicata dalla stessa ovverosia in quel diverso, maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, anche per
2 differenti causali;
3) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio previsto dall'art
127 ter c.p.c. la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La questione controversa tra le parti concerne la legittimità della soppressione di due superminimi di € 200 + € 150, che ha erogato fino al 2015 e la conseguente CP_1 rivendicazione della ricorrente di ricevere tali emolumenti dal mese di gennaio 2016 al mese di maggio 2024.
È documentato che tra le parti vi è stato un contenzioso, in relazione al periodo decorrente dal 2008 al 2015 conclusosi con il rigetto in primo grado (sent. n. 5481/18), confermato in appello
(sent. n.824/23), della domanda di Servizi di accertamento della nullità delle pattuizioni che CP_1 hanno riconosciuto i superminimi nei confronti di vari lavoratori, tra cui la ricorrente e di condanna alla restituzione degli importi erogati in tale periodo, a tal titolo (nel caso della ricorrente di € 350,00).
La sentenza di primo grado e la successiva pronuncia della Corte di Appello, la cui definitività
è pacifica tra le parti, nel rigettare le pretese della hanno accertato che “Le somme CP_1 riconosciute a titolo di superminimo alle parti convenute trovano fondamento nell'accordo sindacale del
17.1.2008 ed in quello integrativo del 27.4.2010, richiamato nel verbale di accordo del 17. Maggio.2010 8 cfr. allegato in atti nella produz. di parte convenuta), ovvero di accordi individuali” (cfr. pag.13 della sentenza di primo grado) e che “Dalle allegazioni e dagli atti di causa è emerso che i lavoratori godevano di superminimi che, ancorché riconosciuti con lettera dell'Amministratore, traevano la propria origine in accordi sindacali, nello specifico accordo del 17.01.2008, di un superminimo non assorbibile di € 100,00 diretto ad armonizzare le differenze retributive con il personale proveniente dalla SE.TER.NA s.p.a. (che aveva conservato alcune condizioni pregresse), con le integrazioni di cui all'accordo sindacale del 27.04.2010” (cfr. pag. 4 della sentenza di appello).
La sentenza della Corte di Appello, nel condividere le argomentazioni del primo Giudice, ha rimarcato la natura di uso aziendale degli accordi sindacali e degli accordi individuali che avevano concesso i superminimi in contestazione. Nella sentenza di secondo grado, si legge espressamente che “Il Collegio, inoltre, condivide le argomentazioni espresse dal primo giudice a sostegno della legittimità dei predetti accordi, su cui i dipendenti per anni avevano fatto affidamento ed il cui venir meno non poteva certo comportare l'obbligo di restituire le somme legittimamente ottenute a tale titolo. La Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. unite, 13/12/2007, n. 26107) ha peraltro affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi di un uso aziendale, il quale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”.
3 L'efficacia di giudicato della sentenza di appello (confermativa di quella di primo grado) è pacifica tra le parti. Essa concerne non solo il giudicato formale ma anche quello sostanziale.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.
In relazione al giudicato sostanziale, la natura di uso aziendale del superminimo erogato alla ricorrente al momento in cui nel 2008 e nel 2009 le furono concessi nelle diverse misure di € 200,00
e di € 150,00, ha costituito nel precedente contenzioso, l'accertamento di fatto rappresentante le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia. Pertanto, essendo incontrovertibile che tali superminimi, in quanto uso aziendale attribuiti ad una generalità di lavoratori (“ancorché riconosciuti con lettera dell'Amministratore” cfr. sentenza di appello), non potevano essere obliterati dalla società fino al 2015, l'affermazione del diritto della di trattenere gli Pt_1 importi fino al 2015 è stata ritenuta dai giudici, causalmente correlata alla loro qualificazione in termini di usi aziendali, ad onta di quanto da lei prospettato nella memoria di costituzione depositata nel precedente giudizio di primo grado (cfr. comparsa di costituzione in prod. ric.).
In relazione ai diritti di credito, quali quelli in esame, si pone questione dell'efficacia espansiva del giudicato. A tale riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 25918/2014;
14771/2014), “nel campo dei diritti "eterodeterminati", come quelli di credito, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall'attore, sicché preclude soltanto la possibilità di farlo nuovamente valere in un altro giudizio”. Secondo l'orientamento unanime, infatti, i diritti eterodeterminati, infatti, a differenza dei diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, “possono essere fatti valere più volte fra gli stessi soggetti a condizione che, invariato il suo contenuto - il c.d. petitum - varino tuttavia i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè quelli che ne identificano la causa petendi. Sul piano processuale e della teoria del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto così che la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, sarà domanda nuova tutte le volte in cui essa sia basata su un diverso fatto costitutivo;
domanda, dunque, che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse. E invero l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi (confr. Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9043)”.
Orbene, in ordine alla natura dei superminimi erogati alla ricorrente fino al 2015, è possibile attribuire efficacia espansiva nel presente giudizio, come richiesto- sia pure a diversi fini- da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c, ossia quanto alla qualificazione dei superminimi erogati
4 fino al 2015 in termini di uso aziendale da cui i Giudici hanno tratto la conseguenza della legittimità della loro revoca.
Ed invero, nel periodo di causa, in cui si controverte della illegittimità della revoca degli stessi superminimi, deve ritenersi indiscutibile la loro qualificazione in termini di usi aziendali e, non trattandosi di nuova erogazione di emolumenti -prima non riconosciuti- è immeritevole di condivisione il tentativo della ricorrente di conseguirne una diversa qualificazione fin dall'origine per giustificare l'illegittimità della revoca, essendo a lei opponibile l'efficacia espansiva del giudicato in assenza di elementi di novità.
A tale riguardo, la ricorrente correla, il superminimo ricevuto “alla qualità della risorsa umana e delle mansioni per cui tale risorsa veniva sfruttata” (così ricorso cit. sub. pag. 11). Ora, non solo si tratta degli stessi superminimi ricevuti nel 2008 e nel 2009 (ritenuti legittimi come usi aziendali) per cui non si tratta di nuovi trattamenti erogati o spettanti ex novo dal 2016 ma soprattutto non vi deduzione alcuna di quali sarebbero state le nuove e specifiche mansioni insorte dopo il 2015 e/o la maggiore gravosità delle prestazioni insorte dopo il 2015, tali da novare la causale da uso aziendale
(confortato peraltro dalla locuzione generica “valutazione positiva dell'attività”) a beneficio ad personam.
Pertanto, le allegazioni attoree incentrate sulle peculiarità delle attività disimpegnate prima e dopo la revoca, al fine di configurare la natura ad personam dell'erogazione dei superminimi, confliggono con il giudicato sostanziale del precedente contenzioso, ove essi sono stati ritenuti un uso aziendale.
A tali considerazioni, va aggiunto in ogni caso, quanto alla legittimità della revoca di tali usi, attuata dalla società a decorrere da gennaio 2016, che è condivisibile quanto affermato dalla stessa
Corte di Appello nella sentenza n.824/23, in relazione all'appello degli altri ricorrenti, volto all'accertamento della nullità / annullabilità / illegittimità / ingiustificatezza / inesistenza della revoca del superminimo e di ogni altra voce retributiva intangibile, con condanna al pagamento delle somme ritenute dovute. Si richiama dunque a fini decisionali, ex art. 118 disp.att. c.p.c il percorso motivazionale di tale sentenza, a cui si presta consapevole adesione, nella parte in cui è detto che
“Con le determine nn. 19, 47, 48 del 2015 e, infine, con comunicazione del 23.03.2016 la società ha revocato ogni beneficio retributivo scollegato al merito e alla produttività, ivi incluso il superminimo, assorbibile e non assorbibile. Va evidenziato innanzitutto che i soli diritti retributivi già maturati vanno esenti dalla disdetta della contrattazione collettiva priva di termine (cfr. ad es. Cass. n. 23105 del 2019: “Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di
5 qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione”)….I lavoratori si sono, infatti, limitati a sostenere l'irriducibilità del trattamento retributivo complessivo in difetto di modifiche della prestazione, senza dedurne - tuttavia - la riduzione al di sotto del limite minimo costituzionale di adeguatezza della retribuzione. Tale tesi contrasta sotto plurimi aspetti con i consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio.
Da un lato, infatti, essa precluderebbe la revoca di qualsiasi trattamento retributivo stabilito da contratti collettivi privi di termine finale, anche se non ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore, se non nell'ipotesi di modifica della prestazione.
Come si è visto, tuttavia, la Corte di Cassazione ha costantemente ammesso il recesso dagli accordi a tempo indeterminato, esentando dai relativi effetti unicamente i diritti quesiti, senza richiedere alcuna sottesa variazione dell'obbligazione lavorativa.
Dall'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come la mera natura retributiva dell'emolumento soppresso a seguito della disdetta non basti a porla in contrasto con l'art. 36 Cost., salvo che ne sia conseguita la riduzione del trattamento complessivo al di sotto dei limiti minimi di adeguatezza.
Così ha statuito in proposito il Supremo Collegio: “la disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione;
pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 8429 del 20/06/2001).
Per condiviso orientamento, il parametro di riferimento per l'applicazione della garanzia costituzionale
è costituito dalla “retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore” (Cass. 20.1.2021, n. 944; conf. Cass. 896/2011; Cass. 27138/13, secondo cui il riferimento va “limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva”).
Gli elementi richiesti dalla richiamata giurisprudenza affinché la retribuzione possa ritenersi contrastante con l'art. 36 Cost. non sono stati offerti, nel caso di specie, dai lavoratori.
Infatti, l'invocato principio costituzionale impone il concomitante rispetto, non solo della proporzionalità, ma altresì dell'idoneità del compenso ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La trasgressione di tali canoni costituzionali minimi di adeguatezza non è stata dedotta dagli odierni appellanti, i quali non hanno sostenuto né allegato che le retribuzioni successive al recesso per cui è causa siano scese al di sotto del limite stabilito dall'art. 36 Cost.
6 Del resto, è noto come “il principio di conservazione del trattamento più favorevole, valido soltanto per le pattuizioni individuali” (Cass. 5.5.1998, n. 4534; Cass. 6 maggio 1991 n. 4947), non possa interferire con l'evoluzione della contrattazione collettiva, conseguente alla scadenza dei relativi termini di efficacia o alla revoca degli accordi privi di termine, salvi i diritti quesiti ed impregiudicato “il limite posto dall'art. 36 Cost. a garanzia del diritto ad una retribuzione equa e sufficiente”, il quale tuttavia “non comporta la intangibilità della retribuzione in atto, che riguarda il contratto individuale” (Cass. 4534/98 cit.; Cass. 5 luglio 1997 n. 6083) (Cfr.
Corte di Appello di Milano sentenza n. 1602 del 2021)”.
In proposito, va evidenziato che, anche nel presente giudizio, come in quelli dei suoi colleghi che avevano proposto la domanda riconvenzionale, difetta la specifica allegazione e la concreta prova dell'incidenza di tali superminimi sui trattamenti retributivi minimi, la cui soppressione possa pregiudicare il suo diritto a ricevere una retribuzione equa e sufficiente, per cui anche in ordine a tale aspetto emerge la legittimità della revoca.
All'esito, deve quindi ritenersi legittima la revoca dei superminimi in oggetto, per cui non spetta alla ricorrente il credito reclamato a titolo di erogazione dei predetti emolumenti per il periodo successivo alla revoca.
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base delle tariffe forensi, nei valori minimi del disputandum.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.323,35 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Napoli, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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