CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 27292/2017 proposto da: LE NC elettivamente domiciliata in ROMA, piazza SS Apostoli 81 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Fornaro che la rappresenta e difende;
- Ricorrente -
Contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 1037 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 16/01/2023 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12 - Controricorrente — avverso la sentenza n. 2803/17 della Commissione Tributaria Reg. Lazio depositata il 18.05.2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.05.2022 dal Consigliere relatore dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE TE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA LE NC impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale le venivano negati i benefici prima casa in relazione all'immobile acquistato il 28.05.2012, dovendosi considerare abitazione di lusso, eccependo la nullità della notifica dell'avviso, l'incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia, la carenza motivazionale dell'atto opposto, l'insussistenza dei requisiti dell'abitazione di lusso, la violazione del D.M. 1072/69.La CTP di Roma respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR del Lazio confermava la prima decisione. Avverso la decisione indicata in epigrafe, la NC ricorre per la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi. L'Agenzia delle entrate replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 co. 2, del d.lgs. n. 546/92 ex art 360 nn3 e 4 c.p.c.- violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento e della sentenza, per avere la Regionale deciso la causa in camera di consiglio nonostante la contribuente avesse presentato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza. 3.Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 1, 12 e 15 delle preleggi, nonché del d.lgs. n. 23/2011 e del d.lgs. n. 175/2014, ex art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c; per avere il decidente negato il riconoscimento dei benefici fiscali nonostante lo jus superveniens di natura interpretativa che ai fini della qualificazione dell'abitazione di lusso supera i requisiti indicati da D.M. del 1969, esigendo a tal fine la sola classificazione catastale dell'immobile. 4. La terza censura investe la sentenza per violazione del D.M. n. 1072/69 rispetto alle leggi n. 408/49, 35/60 e 26/68, nonché la violazione delle norme costituzionali fondamentali , ex art. 360 n.3), c.p.c., per avere i giudici di appello omesso di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato D.M. che riduceva ad uno solo i requisiti previsti dalle leggi menzionate in rubrica, subordinando il riconoscimento dell'abitazione di lusso alla sola superficie. 5.11 quarto motivo deduce la contraddittorietà dei provvedimenti amministrativi e fiscali che da un canto valorizzano la categoria catastale dell'abitazione e dall'altra escludono i benefici prima casa per l'abitazione de qua , senza previo sopralluogo e senza l'osservanza del disposto dell'art. 8 del D.M. 1072/69, difettando nella specie la piscina, il parco privato, i campi da tennis, i lotti residenziali di almeno 3000 mq. 6. L'ultimo mezzo deduce illegittima applicazione di onerose sanzioni a carico della ricorrente, nonostante la sua buona fede e le certificazioni notarili;
eccependo il difetto del contraddittorio con riferimento all'applicazione delle sanzioni. 7.In data 10 maggio 2022, è pervenuta la rinuncia al ricorso di LE NC. Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione ( notifica alla controparte) la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa( Cass. n. 25625/2020; Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n.. 14782 del 20•8; 19568 del 2017). Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della causa determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006; n. 12743/2016). Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione poiché la pronuncia di inammissibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente e tenuto conto della omessa opposizione in punto di spese da parte dell'Agenzia. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 25.05.2022
- Ricorrente -
Contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 1037 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 16/01/2023 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12 - Controricorrente — avverso la sentenza n. 2803/17 della Commissione Tributaria Reg. Lazio depositata il 18.05.2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.05.2022 dal Consigliere relatore dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE TE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA LE NC impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale le venivano negati i benefici prima casa in relazione all'immobile acquistato il 28.05.2012, dovendosi considerare abitazione di lusso, eccependo la nullità della notifica dell'avviso, l'incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia, la carenza motivazionale dell'atto opposto, l'insussistenza dei requisiti dell'abitazione di lusso, la violazione del D.M. 1072/69.La CTP di Roma respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR del Lazio confermava la prima decisione. Avverso la decisione indicata in epigrafe, la NC ricorre per la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi. L'Agenzia delle entrate replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo motivo. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 co. 2, del d.lgs. n. 546/92 ex art 360 nn3 e 4 c.p.c.- violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento e della sentenza, per avere la Regionale deciso la causa in camera di consiglio nonostante la contribuente avesse presentato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza. 3.Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 1, 12 e 15 delle preleggi, nonché del d.lgs. n. 23/2011 e del d.lgs. n. 175/2014, ex art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c; per avere il decidente negato il riconoscimento dei benefici fiscali nonostante lo jus superveniens di natura interpretativa che ai fini della qualificazione dell'abitazione di lusso supera i requisiti indicati da D.M. del 1969, esigendo a tal fine la sola classificazione catastale dell'immobile. 4. La terza censura investe la sentenza per violazione del D.M. n. 1072/69 rispetto alle leggi n. 408/49, 35/60 e 26/68, nonché la violazione delle norme costituzionali fondamentali , ex art. 360 n.3), c.p.c., per avere i giudici di appello omesso di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato D.M. che riduceva ad uno solo i requisiti previsti dalle leggi menzionate in rubrica, subordinando il riconoscimento dell'abitazione di lusso alla sola superficie. 5.11 quarto motivo deduce la contraddittorietà dei provvedimenti amministrativi e fiscali che da un canto valorizzano la categoria catastale dell'abitazione e dall'altra escludono i benefici prima casa per l'abitazione de qua , senza previo sopralluogo e senza l'osservanza del disposto dell'art. 8 del D.M. 1072/69, difettando nella specie la piscina, il parco privato, i campi da tennis, i lotti residenziali di almeno 3000 mq. 6. L'ultimo mezzo deduce illegittima applicazione di onerose sanzioni a carico della ricorrente, nonostante la sua buona fede e le certificazioni notarili;
eccependo il difetto del contraddittorio con riferimento all'applicazione delle sanzioni. 7.In data 10 maggio 2022, è pervenuta la rinuncia al ricorso di LE NC. Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione ( notifica alla controparte) la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa( Cass. n. 25625/2020; Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n.. 14782 del 20•8; 19568 del 2017). Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della causa determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006; n. 12743/2016). Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione poiché la pronuncia di inammissibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente e tenuto conto della omessa opposizione in punto di spese da parte dell'Agenzia. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 25.05.2022