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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4511/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Luca Ortore Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice relatore
Dott. Giorgio Previte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio incidentale per querela di falso promosso nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
4511/2021 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Viganò e dell'Avv. Carmen Acone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, Via Volta,
62 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Duccio Controparte_1 C.F._2
Campisani e dell'Avv. Gaia Martinelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, Via
Volta, 65
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Controparte_2 C.F._3
Galleri, elettivamente domiciliata in Como, Via Diaz, 91 nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Viganò e, Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Volta, 62
Conclusioni di Parte_1
Nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingere la querela di falso del sig.
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi.
pagina 1 di 12 In via istruttoria: ove necessario, insistiamo nella nostra opposizione alle istanze istruttorie dedotte dal querelante, come da motivazioni verbalizzate all'udienza 25.9.2024 e, ove mai necessario, per l'ammissione di quelle articolate dalla difesa deducente al verbale della sopra indicata udienza. Conclusioni di Controparte_1
Nel merito: accogliere la querela di falso in relazione alla falsità del documento 4 prodotto solo in fotocopia sia dal terzo chiamato, che da parte attrice, con vittoria di spese competenze e onorari.
In via istruttoria, ove necessario, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la querela di falso e che si riportano qui di seguito: che vengano disposti gli accertamenti tecnici opportuni in particolare una CTU volta a verificare l'autenticità dell'intero documento e non la semplice riconducibilità della sottoscrizione del Sig.
[...]
alle scritture di comparazione in quanto, sin dalla produzione del doc. 4 nel Fasc. CP_1
BATTISTA, questa difesa ha contestato l'autenticità dello stesso nella sua interezza e delle dichiarazioni ivi riportate. Al fine di valutare la falsità dell'atto prodotto ad oggi solo in fotocopia, si chiede sin d'ora che venga nominato nel caso CTU perito chimico che possa valutare la genuinità complessiva del documento, e, in ogni caso, diverso perito rispetto a quello incaricato della consulenza grafologica, nella presenta causa.
Conclusioni di Controparte_2
Nel merito: RIGETTARE le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali oltre accessori di legge.
Conclusioni di Controparte_3
Nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingere la querela di falso del sig.
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi.
In via istruttoria: ove necessario, insistiamo nella nostra opposizione alle istanze istruttorie dedotte dal querelante, come da motivazioni verbalizzate all'udienza 25.9.2024 e, ove mai necessario, per l'ammissione di quelle articolate dalla difesa deducente al verbale della sopra indicata udienza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , deducendo che: CP_1 Controparte_2
- l'attrice e i convenuti sono figli di deceduta il 07.01.2017, ed eredi Persona_1
legittimi della predetta nella misura di 1/3 ciascuno;
- nel giugno 2011, era stata ricoverata presso la RSA “San Carlo Persona_1
Borromeo”, in forza di un “contratto di ingresso”, in esecuzione del quale l'attrice aveva versato un acconto iniziale di € 1.000,00;
- aveva maturato, nei confronti della RSA, un debito, per il pagamento del quale la Persona_1
creditrice aveva ottenuto, nel 2013, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , un decreto ingiuntivo per la somma di € 18.904,59, oltre interessi e spese, Controparte_2
non opposto;
- al momento della morte di il debito complessivo era pari ad € Persona_1
47.263,72 e l'attrice aveva raggiunto con la creditrice un accordo transattivo che prevedeva il pagina 2 di 12 pagamento della minor somma di € 25.000,00, con surroga nei confronti degli altri coobbligati e;
Controparte_1 Controparte_2
- in definitiva, aveva pagato alla RSA la somma complessiva di € Parte_1
29.780,00, pari ad € 1.000,00 di acconto iniziale, € 25.000,00 della transazione finale ed €
3.780,00 di ulteriori acconti versati nel corso del ricovero;
inoltre, aveva corrisposto a
Cooperativa Sim-Patia, in costanza del ricovero della madre, per il servizio di lavanderia della biancheria, la somma ulteriore di € 1.754,50;
- l'attrice avrebbe diritto alla refusione, da parte dei convenuti, dei due terzi delle somme sborsate, in quanto coobbligati per contratto o, comunque, in forza del decreto ingiuntivo non opposto, per surroga del debitore e, da ultimo, anche in quanto coeredi con l'attrice di
[...]
Persona_1
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
21.014,00, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Alla prima udienza del 16.03.2022 è stata dichiarata la contumacia di e, rilevato il Controparte_2
mancato perfezionamento della notificazione della citazione ad , è stata ordinata la Controparte_1
rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 18.04.2022 e fissata nuova udienza al
13.09.2022.
Tempestivamente rinnovata la notificazione ad , quest'ultimo si è costituito in Controparte_1
giudizio, deducendo che:
- era coniugata con , padre delle parti dell'odierno Persona_1 Persona_2
giudizio;
- quando erano in vita, i coniugi, in accordo con tutti i figli, avevano stabilito di lasciare alla figlia gli immobili (villa e box annesso) di loro proprietà, siti in San Fermo della Parte_1
Battaglia, del valore attuale di circa € 400.00,00, a patto che la stessa si occupasse di tutti i bisogni della madre, sino al decesso;
- i genitori delle parti, nel 1984, avevano donato all'altra figlia la somma di L. 30.000.000 CP_2
(pari, rivalutata, ad € 43.479,00), quale acconto per l'acquisito di un immobile sito in Faloppio,
e, insieme a avevano pagato parte delle rate del mutuo contratto da per la Parte_1 CP_2
compravendita de bene;
- non aveva ricevuto alcuna liberalità dai genitori;
Controparte_1
- il padre era morto nel 1997, ma, solo nel 2011, aveva scoperto che gli Controparte_1
immobili di San Fermo, che egli si aspettava fossero stati donati a in virtù degli Parte_1
accordi presi, erano stati oggetto, il 20.05.1992, di una simulata compravendita a favore della pagina 3 di 12 stessa e del di lei marito;
inoltre, anche un immobile sito in Calabria Parte_1 Controparte_3
“di fatto” di proprietà dei genitori, sarebbe stato “lasciato” a Parte_1
- nel 2003 il convenuto si era inoltre avveduto che sul conto corrente della madre residuava un saldo esiguo e aveva riferito che parte dei soldi erano stati prelevati da per Parte_1 CP_2
far fronte ai suoi debiti personali e successivamente di aver prelevato essa stessa dei soldi da destinare alle esigenze della madre;
inoltre, sul conto corrente erano addebitate le utenze domestiche di Parte_1
- nel 2011 la madre era stata ricoverata in RSA, all'insaputa del convenuto, e il relativo contratto era stato sottoscritto solo dalle sorelle e CP_2 Parte_1
- alla morte, non aveva lasciato alcun bene;
Persona_1
- la domanda attorea svolta nei confronti del convenuto sarebbe infondata: 1) non avendo egli assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della RSA;
2) essendo il decreto ingiuntivo inesistente o nullo, non essendogli mai stato notificato, né comunque potendo essere la retta di
RSA qualificabile come bisogno elementare per cui possa essere invocato l'obbligo ex art. 433
c.c.; 3) essendo il credito, avente ad oggetto le rette successive al marzo 2015, prescritto ex art. 2948, c. 4, c.c.; 4) non essendo ripetibile il pagamento delle spese di lavanderia in quanto costituente adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; 5) potendo l'obbligo dei convenuti eventualmente accertato essere, tuttalpiù, parziario e non solidale;
- è, invece, interesse del convenuto estendere la cognizione del giudice alle questioni ereditarie derivanti dalla successione materna e, in particolare, far accertare la lesione della propria quota di legittima per effetto delle donazioni eseguite in vita da e ottenere il Persona_1
reintegro della quota di riserva lesa, mediante riduzione delle donazioni lesive;
- in particolare, tali donazioni sarebbero costituite: a) dalla vendita del 20.05.1992, dissimulante una donazione, dell'immobile di San Fermo della Battaglia da parte di (senza Persona_2
il consenso di a e;
donazione Persona_1 Parte_1 Controparte_3
che, così disvelata, risulterebbe nulla per difetto di forma;
in subordine, dovrebbe essere accertata la natura di negozio mixtum con donatione, da dichiararsi inefficace in quanto lesivo della legittima;
b) dalla donazione, da alla figlia della Persona_1 Parte_1 quota dell'immobile sito in Calabria, dopo la morte del marito;
c) dalla somma di L. 15.000,00, pari alla metà di L. 30.000,00, donata dai genitori a per l'acquisto di un immobile in CP_2
Falloppio, oltre all'ammontare delle rate del mutuo per lei pagate;
d) gioielli d'oro non rinvenuti al momento del decesso.
pagina 4 di 12 Ha quindi chiesto, in via preliminare, di differire la prima udienza onde consentire la chiamata in causa di , per integrare il contraddittorio nei suoi confronti, in via principale, il rigetto delle Controparte_3
domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna alla quota dovuta dal convenuto. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che l'atto di compravendita del 20.05.1992 dissimula una donazione invalida per difetto di forma e, quindi, di dichiararne la nullità, o l'inefficacia in quanto lesiva della legittima spettante al convenuto;
di accertare le donazioni eseguite dalla de cuius nei confronti di e descritte nella comparsa e quindi, previa determinazione del Parte_1 CP_2
patrimonio della de cuius, di dichiarare la lesione della quota di legittima del convenuto e di disporne la reintegrazione mediante riduzione delle donazioni lesive eseguite a favore di , Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Ritualmente chiamato in causa, si è tempestivamente costituito , deducendo che: Controparte_3
- il bene oggetto della vendita del 20.05.1992 era bene personale di , deceduto Persona_2 nel 1997, sicché la domanda non sarebbe proponibile nell'odierno giudizio avente ad oggetto le questioni relative all'eredità di e, comunque, in quanto la domanda Persona_1
risulterebbe prescritta;
- la domanda di accertamento della simulazione sarebbe infondata, essendo stato il prezzo pattuito integralmente pagato, anche con mutuo fondiario erogato in pari data;
- in ogni caso, l'immobile sarebbe stato usucapito da , in quanto pacificamente Controparte_3 posseduto sin dalla data dell'atto di acquisto;
- la domanda di riduzione svolta da sarebbe inammissibile nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato, non coerede, non avendo il convenuto accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- anche aveva ricevuto dai genitori, nel 1976, la somma di L. 20.000,00 per Controparte_1
l'acquisto di un immobile in Cavallasca, come riconosciuto in una dichiarazione confessoria dl
14.09.1983 (prodotta sub doc. n. 4), nonché, nel 2001, a titolo di liberalità, la somma di L.
1.365.000,00, a mezzo bonifico dal conto corrente della madre, donazioni che dovrebbero, pertanto, essere imputate alla sua quota;
- quanto all'immobile sito in Calabria, lo stesso era di proprietà di e, alla morte Persona_2 di quest'ultimo, era stato ereditato da unitamente alle sorelle e, Controparte_1
successivamente, ceduto pro quota a che ne aveva integralmente pagato il prezzo. Parte_1
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
Con le note scritte per la prima udienza del 05.04.2023, , a sua volta, ha chiesto, Parte_1
in via riconvenzionale, di accertare la nullità delle donazioni ricevute dal , dedotte in Controparte_1
pagina 5 di 12 giudizio da , nonché da e risultanti dalla scrittura 14.09.1983 prodotta Controparte_3 Controparte_2
dal terzo chiamato, per difetto di forma o, in subordine, che tali donazioni, ove lesive della legittima dell'attrice, vengano ridotte fino alla reintegrazione della quota riservata all'attrice o comunque ed in ogni caso imputate alle rispettive quote di legittima dei convenuti. Con le note scritte per la medesima udienza, (tra le altre cose) ha invece “disconosciuto formalmente” la scrittura Controparte_1
prodotta quale documento n. 4 dal terzo chiamato, negando di aver mai ricevuto denaro dai propri genitori.
All'udienza del 05.04.2023, pertanto, dato atto che aveva già spontaneamente Controparte_1
notificato la propria comparsa di risposta, contenente domanda riconvenzionale trasversale, alla contumace , è stato fissato termine sino al 19.03.2023 per la notificazione a Controparte_2 [...]
delle note d'udienza dell'attrice e dell'ordinanza del G.I. e sono stati concessi i termini ex CP_2
art. 183, c. 6, c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 183, c. 6, nn. 1 e 2, c.p.c. e, con la seconda memoria istruttoria, parte attrice ha chiesto la verificazione della scrittura del 14.09.1983 attribuita ad
. Controparte_1
In concomitanza con la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., in data 05.06.2023, si è costituita tardivamente , deducendo che: Controparte_2
- la convenuta si era determinata a costituirsi a seguito dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio;
- aveva realizzato nel 1986 l'abitazione di Cavallasca grazie al contributo Controparte_1
economico dei genitori;
- aveva sempre vissuto nell'abitazione dei genitori, che pagavano le spese Parte_1 dell'abitazione e delle utenze, mentre lei si era sempre occupata della gestione, anche economica, dei genitori, una volta divenuti anziani;
- l'attrice, inoltre, con l'accordo tacito dei fratelli, si era impegnata a far fronte alle necessità anche economiche dei genitori;
- non aveva mai operato sul conto corrente della madre né utilizzato il Controparte_2
medesimo per esigenze personali e aveva sempre restituito i piccoli prestiti ricevuti dalla mamma e dalla sorella;
- la convenuta, inoltre, non aveva mai ricevuto la somma di L. 30.000,00 dai genitori, né ricevuto somme di denaro per l'acquisto dell'abitazione in Falloppio;
- il documento n. 4 prodotto dalla difesa attorea (rectius, del terzo chiamato) è “formalmente disconosciuto”, non avendo la convenuta mai ricevuto la somma ivi indicata;
pagina 6 di 12 - l'azione di riduzione avente ad oggetto l'eredità paterna, esercitata da Parte_1 con le note per l'udienza del 05.04.2023, sarebbe prescritta, essendo trascorsi oltre 25 anni dalla morte del padre;
- la domanda principale attorea sarebbe infondata, in quanto: a) la convenuta aveva sottoscritto il contratto con la RSA solo al fine di riconoscere la propria qualità di obbligata ex art. 433 c.c., senza assunzione di alcun obbligo nei confronti della struttura;
b) l'azione ex art. 433 c.c. avrebbe potuto essere intrapresa solo da e non da terzi;
c) l'accordo tra Persona_1
l'attrice e l'RSA che ne autorizzerebbe la surroga nei confronti dei fratelli non sarebbe idoneo a far sorgere alcun obbligo dei convenuti;
d) i crediti sarebbero prescritti ex art. 2948, c. 4, c.c.;
- la convenuta, inoltre, rivestirebbe la mera veste di chiamata all'eredità della madre, non essendo mai stata in possesso dei beni ereditari, né avendo formulato espressa accettazione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Tutte le parti costituite hanno quindi depositato le memorie ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. e, nella predetta memoria, l'attrice ha chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta da con la Controparte_2
comparsa di risposta.
All'udienza del 04.07.2023 è stata disposta CTU grafologica per accertare l'autografia della sottoscrizione, attribuita ad , sulla scrittura del 14.09.1983, disponendo che l'attrice Controparte_1 depositasse l'originale della scrittura, e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU nominato ha rivolto istanza al giudice sulle modalità con cui procedere all'esame peritale, essendo emerso che il documento consegnato dall'attrice e su cui svolgere le indagini era una copia e non l'originale.
Con decreto del 26.02.2024 il giudice ha autorizzato il CTU ad esperire le indagini peritali sulla copia della scrittura oggetto di verificazione, evidenziando nell'elaborato peritale eventuali difficoltà incontrate ed ogni profilo relativo all'attendibilità dei risultati raggiunti e, con ordinanza del
27.03.2024, osservato che il convenuto non aveva né contestato la conformità della copia all'originale del documento, né aveva dedotto l'abusivo riempimento di un foglio da sé sottoscritto, e ritenuto che la verificazione della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata possa avvenire con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante espletamento di CTU grafologica sulla copia della scrittura, ha rigettato l'istanza ex art. 177 c.p.c. di di revoca/modifica delle ordinanze istruttorie del Controparte_1
04.07.2023 e 26.02.2024, assegnando nuovi termini per lo svolgimento delle operazioni peritali.
pagina 7 di 12 In data 19.06.2024, l'ausiliario del giudice ha depositato l'elaborato peritale, concludendo che “
[...]
è l'autore della firma in verifica apposta sul doc.4 oggetto di contestazione” (p. 25 CP_1
elaborato).
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 02.07.2024, fissata per l'esame della CTU,
[...]
(tra le altre cose) ha proposto querela di falso avverso la scrittura sub doc. n. 4 del fascicolo CP_1
di , deducendo che: Controparte_3
- anche ammesso che la firma ivi apposta sia attribuibile ad la stessa Controparte_1
potrebbe essere stata estrapolata da un documento originale e trasferita su quello esaminato dal
CTU, prodotto solo in copia, mediante “fotocopiatura, scansione e copia, o utilizzando qualsiasi altro strumento digitale”;
- difatti, la firma appartenente ad sarebbe posta fuori campo rispetto alle altre Controparte_1
e la linea di piegatura del documento avrebbe portato al distacco delle particelle di toner di cui sarebbe stata probabilmente costituita la firma;
inoltre, vi sarebbero abbondanti particelle di toner disperse sul documento;
- sotto la stessa firma comparirebbero dei segni grafici apparentemente incoerenti, probabilmente riconducibili a “caratteri o scritture residuali appartenenti al documento da cui è stata estrapolata la firma originale del Sig. , oppure presenti sul documento originale in CP_1 esame e poi cancellate in fase di successiva manipolazione”;
- la genuinità del documento sarebbe stata contestata anche da . Controparte_2
All'udienza del 25.09.2024, appositamente fissata, il giudice istruttore ha autorizzato la presentazione della querela e, con ordinanza in data 03.10.2024, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate in relazione alla querela presentata e, ritenuto opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione sulla querela, indipendentemente dal merito, ai sensi dell'art. 225,
c. 2, c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni sulla sola querela di falso l'udienza del
10.01.2025.
Alla predetta udienza, pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla sola querela di falso, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere confermata l'ammissibilità della querela presentata, previa autorizzazione del giudice istruttore, da all'udienza del 25.09.2024 e avente ad Controparte_1
oggetto il documento prodotto sub doc. n. 4 dal terzo chiamato , costituito da una Controparte_3
pagina 8 di 12 “scrittura privata”, datata 14.09.1983, recante alcune sottoscrizioni, tra cui una apparentemente riferibile ad . Controparte_1
Deve infatti osservarsi che, sebbene il documento fosse stato oggetto, dopo la produzione del terzo chiamato, di mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c., avendo il convenuto provveduto nella prima difesa a “disconoscere la scrittura” (e, quindi, dovendo detto disconoscimento essere interpretato come riferito al segno grafico di firma ivi apposto - cfr., ordinanza del G.I. del 26.03.2024, alla quale si rimanda), ciò non preclude la proposizione di querela di falso, laddove l'apparente sottoscrittore, come nel caso di specie, successivamente neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento e, comunque, non sia ancora intervenuto nessun accertamento giudiziale, passato in giudicato, dell'appartenenza della sottoscrizione al suo autore. Difatti è stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza che: “… la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. …” (cfr., Cass. n. 2152/2021; Cass. n. 29912/2021).
Inoltre, deve rimarcarsi che, laddove la parte neghi l'esistenza stessa del documento prodotto in copia - come avviene nel caso in esame, contestando l'esistenza di un originale della Controparte_1
scrittura prodotta in copia da , argomentando che la firma a sé apparentemente Controparte_3
riconducibile sarebbe stata aliunde reperita e giustapposta sul documento con programmi di foto- ritocco o mediante fotocopiatura o scansione - il rimedio per rimuovere detto documento è esclusivamente la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata (cfr., Cass. n. 24029/2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata…”;
pagina 9 di 12 pacifico, inoltre, che la querela di falso sia il rimedio esperibile anche in caso di mera contraffazione del documento, cfr., Cass. n. 32061/2021).
E', inoltre, evidente la rilevanza del documento oggetto di querela ai fini della decisione sulle domande oggetto del giudizio e, in particolare, sulla domanda svolta dall'attrice in via di reconventio reconventionis di (in primis) nullità delle donazioni ricevute da e Controparte_1 [...]
e che risulterebbero provate dalle dichiarazioni confessorie dei convenuti contenute nella CP_2
scrittura oggetto della querela.
Così chiarite l'ammissibilità della querela e la rilevanza per la decisione del documento impugnato, venendo al merito, deve rammentarsi che nel giudizio di falso, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale, la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante (cfr., Cass. n. 2126/2019). Poiché, pertanto, ha negato l'esistenza di un documento originale corrispondente a quello Controparte_1 prodotto in copia e di cui si è detto, egli, in sostanza, ha l'onere di dimostrare che il documento contestato è stato artificiosamente creato.
Deve premettersi che, all'esito della ctu già espletata a seguito dell'istanza di verificazione della scrittura del 14.09.1983, il consulente dell'ufficio, premesso che l'indagine grafologica demandatale era: “praticabile e attendibile … sul documento acquisito in copia essendo esso ben conservato, essendo stato possibile svolgere le necessarie analisi grafologiche sia di natura sostanziale che formale utili al fine di esprimere un giudizio” (cfr., p. 24 elaborato peritale) ha concluso che: “
[...]
è l'autore della firma in verifica apposta sul doc. 4 oggetto di contestazione” (cfr., p. 23 CP_1
elaborato peritale).
A tal proposito, - senza attendere il giudizio del Tribunale sull'istanza di Controparte_1 verificazione e sugli esiti della consulenza d'ufficio - ha argomentato che la sottoscrizione a sé riferibile, presente sulla scrittura prodotta in copia del 14.09.1983, potrebbe essere stata estrapolata da un altro “documento originale” e “trasferita” su quello agli atti di causa, mediante “fotocopiatura, scansione e copia, o utilizzando qualsiasi altro strumento digitale”, senza tuttavia fornire alcun elemento dal quale ricavare, nemmeno in via presuntiva, la dimostrazione della creazione artificiosa del documento.
In primo luogo, difatti, il convenuto non ha indicato da quale documento originale proprio quel segno grafico a lui attribuito (anche dal consulente tecnico d'ufficio) e collocato in calce alla scrittura oggetto di querela, diverso da tutti quelli usati dal ctu come scritture di comparazione, sarebbe stato
“estrapolato” e come e quando quel diverso documento con la firma originale sarebbe venuto in pagina 10 di 12 possesso dell'attrice o del terzo chiamato o, comunque, del soggetto che avrebbe proceduto alla giustapposizione dello stesso sul documento mediante fotocopiatura, scansione o similari.
In secondo luogo, il fatto che la firma appartenente ad sarebbe posta fuori campo Controparte_1
rispetto alle altre e che la linea di piegatura del documento avrebbe portato al distacco delle particelle di toner, nonché che vi sarebbero “abbondanti particelle di toner” disperse sul documento, non costituisce un elemento persuasivo (e, quindi, grave ex art. 2729 c.c.), dovendo evidenziarsi che, come possibile osservare dall'esame del documento ed evidenziato anche dal ctu (pp. 21-22 elaborato peritale), la firma ” si trova all'altezza della piegatura del foglio e, alla stessa Controparte_1 altezza si trova anche la firma ed entrambe le firme presentano un “distacco delle Persona_2 particelle di toner”. Tale evidenziata caratteristica, se di certo consente di concludere che l'inchiostro sul documento è stampato mediante toner, non prova, tuttavia, che non esistesse un originale con le sottoscrizioni apposto in inchiostro, originale che ben avrebbe potuto essere stato fotocopiato (o scansionato e stampato), generando la copia per cui è causa, sul foglio, successivamente piegato e così conservato (producendo il distacco delle particelle di toner), poi prodotto nell'odierno giudizio.
Per tale ragione è risultata superflua l'esecuzione di ulteriore CTU sul documento, posto che la stessa sarebbe risultata inconcludente, potendo, tuttalpiù, accertare che il documento è una copia stampata, ma non, di per sé, che non esistesse un originale del medesimo documento.
E' rimasta, poi, allo stato di mera ipotesi l'affermazione del querelante per cui i segni grafici sotto la firma attribuitagli potrebbero essere riconducibili a “caratteri o scritture residuali appartenenti al documento da cui è stata estrapolata la firma originale del Sig. , oppure presenti sul CP_1 documento originale in esame e poi cancellate in fase di successiva manipolazione”, essendo parimenti probabile che si trattasse di semplici macchie di inchiostro, riprodotte al momento della scansione dell'originale del documento, o di toner, trasferite sul documento a seguito della sua piegatura.
Infine, l'avvenuta contestazione della genuinità del documento da parte dell'altra convenuta
[...]
non appare sufficiente a provarne la falsità, non foss'altro perché il documento contiene CP_2 dichiarazioni sfavorevoli alla stessa anch'essa sua apparente sottoscrittrice, con suo CP_2
conseguente interesse ad inficiarne il valore probatorio.
In definitiva, ritiene il Tribunale che il sol fatto che il documento in constatazione sia costituito da una
“copia”, e che l'originale dello stesso non sia stato prodotto in giudizio dalle parti che intendevano avvalersene, non prova, di per sé, che il documento prodotto in copia non sia mai esistito in originale e quindi che quello prodotto in copia sia stato artatamente generato e, cioè, sia falso.
Ne consegue che non ha assolto all'onere di provare univocamente la falsità del Controparte_1
documento impugnato e, pertanto, la querela di falso incidentale deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 A norma dell'art. 226 c.p.c., inoltre, deve essere condannato al pagamento di una Controparte_1 pena pecuniaria di € 20,00.
Venendo al regolamento delle spese di lite, va osservato che la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. n. 7243/2017) e, pertanto, le spese di lite vanno liquidate e poste a carico della parte soccombente.
Conseguentemente, deve essere condannato a rifondere le spese di lite del Controparte_1
procedimento incidentale di querela di falso, liquidate a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della bassa complessità e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, prendendo in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non svolta, sicché il querelante va condannato a rifondere:
- a e , assistiti dal medesimo difensore, complessivi € 2.906,00 Parte_1 Controparte_3
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- a , € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. Controparte_2
alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso incidentale proposta da;
Controparte_1
2) visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento di una pena pecuniaria di € Controparte_1
20,00;
3) condanna a rifondere a e , assistiti dal Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
medesimo difensore, le spese del procedimento incidentale di querela di falso che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese del procedimento Controparte_1 Controparte_2 incidentale di querela di falso che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) rimette gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio principale.
Così deciso in Como nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Dott. Giovanni Luca Ortore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Luca Ortore Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice relatore
Dott. Giorgio Previte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio incidentale per querela di falso promosso nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
4511/2021 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Viganò e dell'Avv. Carmen Acone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, Via Volta,
62 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Duccio Controparte_1 C.F._2
Campisani e dell'Avv. Gaia Martinelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, Via
Volta, 65
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Controparte_2 C.F._3
Galleri, elettivamente domiciliata in Como, Via Diaz, 91 nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Viganò e, Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Volta, 62
Conclusioni di Parte_1
Nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingere la querela di falso del sig.
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi.
pagina 1 di 12 In via istruttoria: ove necessario, insistiamo nella nostra opposizione alle istanze istruttorie dedotte dal querelante, come da motivazioni verbalizzate all'udienza 25.9.2024 e, ove mai necessario, per l'ammissione di quelle articolate dalla difesa deducente al verbale della sopra indicata udienza. Conclusioni di Controparte_1
Nel merito: accogliere la querela di falso in relazione alla falsità del documento 4 prodotto solo in fotocopia sia dal terzo chiamato, che da parte attrice, con vittoria di spese competenze e onorari.
In via istruttoria, ove necessario, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la querela di falso e che si riportano qui di seguito: che vengano disposti gli accertamenti tecnici opportuni in particolare una CTU volta a verificare l'autenticità dell'intero documento e non la semplice riconducibilità della sottoscrizione del Sig.
[...]
alle scritture di comparazione in quanto, sin dalla produzione del doc. 4 nel Fasc. CP_1
BATTISTA, questa difesa ha contestato l'autenticità dello stesso nella sua interezza e delle dichiarazioni ivi riportate. Al fine di valutare la falsità dell'atto prodotto ad oggi solo in fotocopia, si chiede sin d'ora che venga nominato nel caso CTU perito chimico che possa valutare la genuinità complessiva del documento, e, in ogni caso, diverso perito rispetto a quello incaricato della consulenza grafologica, nella presenta causa.
Conclusioni di Controparte_2
Nel merito: RIGETTARE le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali oltre accessori di legge.
Conclusioni di Controparte_3
Nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingere la querela di falso del sig.
perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi.
In via istruttoria: ove necessario, insistiamo nella nostra opposizione alle istanze istruttorie dedotte dal querelante, come da motivazioni verbalizzate all'udienza 25.9.2024 e, ove mai necessario, per l'ammissione di quelle articolate dalla difesa deducente al verbale della sopra indicata udienza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , deducendo che: CP_1 Controparte_2
- l'attrice e i convenuti sono figli di deceduta il 07.01.2017, ed eredi Persona_1
legittimi della predetta nella misura di 1/3 ciascuno;
- nel giugno 2011, era stata ricoverata presso la RSA “San Carlo Persona_1
Borromeo”, in forza di un “contratto di ingresso”, in esecuzione del quale l'attrice aveva versato un acconto iniziale di € 1.000,00;
- aveva maturato, nei confronti della RSA, un debito, per il pagamento del quale la Persona_1
creditrice aveva ottenuto, nel 2013, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , un decreto ingiuntivo per la somma di € 18.904,59, oltre interessi e spese, Controparte_2
non opposto;
- al momento della morte di il debito complessivo era pari ad € Persona_1
47.263,72 e l'attrice aveva raggiunto con la creditrice un accordo transattivo che prevedeva il pagina 2 di 12 pagamento della minor somma di € 25.000,00, con surroga nei confronti degli altri coobbligati e;
Controparte_1 Controparte_2
- in definitiva, aveva pagato alla RSA la somma complessiva di € Parte_1
29.780,00, pari ad € 1.000,00 di acconto iniziale, € 25.000,00 della transazione finale ed €
3.780,00 di ulteriori acconti versati nel corso del ricovero;
inoltre, aveva corrisposto a
Cooperativa Sim-Patia, in costanza del ricovero della madre, per il servizio di lavanderia della biancheria, la somma ulteriore di € 1.754,50;
- l'attrice avrebbe diritto alla refusione, da parte dei convenuti, dei due terzi delle somme sborsate, in quanto coobbligati per contratto o, comunque, in forza del decreto ingiuntivo non opposto, per surroga del debitore e, da ultimo, anche in quanto coeredi con l'attrice di
[...]
Persona_1
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
21.014,00, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Alla prima udienza del 16.03.2022 è stata dichiarata la contumacia di e, rilevato il Controparte_2
mancato perfezionamento della notificazione della citazione ad , è stata ordinata la Controparte_1
rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 18.04.2022 e fissata nuova udienza al
13.09.2022.
Tempestivamente rinnovata la notificazione ad , quest'ultimo si è costituito in Controparte_1
giudizio, deducendo che:
- era coniugata con , padre delle parti dell'odierno Persona_1 Persona_2
giudizio;
- quando erano in vita, i coniugi, in accordo con tutti i figli, avevano stabilito di lasciare alla figlia gli immobili (villa e box annesso) di loro proprietà, siti in San Fermo della Parte_1
Battaglia, del valore attuale di circa € 400.00,00, a patto che la stessa si occupasse di tutti i bisogni della madre, sino al decesso;
- i genitori delle parti, nel 1984, avevano donato all'altra figlia la somma di L. 30.000.000 CP_2
(pari, rivalutata, ad € 43.479,00), quale acconto per l'acquisito di un immobile sito in Faloppio,
e, insieme a avevano pagato parte delle rate del mutuo contratto da per la Parte_1 CP_2
compravendita de bene;
- non aveva ricevuto alcuna liberalità dai genitori;
Controparte_1
- il padre era morto nel 1997, ma, solo nel 2011, aveva scoperto che gli Controparte_1
immobili di San Fermo, che egli si aspettava fossero stati donati a in virtù degli Parte_1
accordi presi, erano stati oggetto, il 20.05.1992, di una simulata compravendita a favore della pagina 3 di 12 stessa e del di lei marito;
inoltre, anche un immobile sito in Calabria Parte_1 Controparte_3
“di fatto” di proprietà dei genitori, sarebbe stato “lasciato” a Parte_1
- nel 2003 il convenuto si era inoltre avveduto che sul conto corrente della madre residuava un saldo esiguo e aveva riferito che parte dei soldi erano stati prelevati da per Parte_1 CP_2
far fronte ai suoi debiti personali e successivamente di aver prelevato essa stessa dei soldi da destinare alle esigenze della madre;
inoltre, sul conto corrente erano addebitate le utenze domestiche di Parte_1
- nel 2011 la madre era stata ricoverata in RSA, all'insaputa del convenuto, e il relativo contratto era stato sottoscritto solo dalle sorelle e CP_2 Parte_1
- alla morte, non aveva lasciato alcun bene;
Persona_1
- la domanda attorea svolta nei confronti del convenuto sarebbe infondata: 1) non avendo egli assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della RSA;
2) essendo il decreto ingiuntivo inesistente o nullo, non essendogli mai stato notificato, né comunque potendo essere la retta di
RSA qualificabile come bisogno elementare per cui possa essere invocato l'obbligo ex art. 433
c.c.; 3) essendo il credito, avente ad oggetto le rette successive al marzo 2015, prescritto ex art. 2948, c. 4, c.c.; 4) non essendo ripetibile il pagamento delle spese di lavanderia in quanto costituente adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; 5) potendo l'obbligo dei convenuti eventualmente accertato essere, tuttalpiù, parziario e non solidale;
- è, invece, interesse del convenuto estendere la cognizione del giudice alle questioni ereditarie derivanti dalla successione materna e, in particolare, far accertare la lesione della propria quota di legittima per effetto delle donazioni eseguite in vita da e ottenere il Persona_1
reintegro della quota di riserva lesa, mediante riduzione delle donazioni lesive;
- in particolare, tali donazioni sarebbero costituite: a) dalla vendita del 20.05.1992, dissimulante una donazione, dell'immobile di San Fermo della Battaglia da parte di (senza Persona_2
il consenso di a e;
donazione Persona_1 Parte_1 Controparte_3
che, così disvelata, risulterebbe nulla per difetto di forma;
in subordine, dovrebbe essere accertata la natura di negozio mixtum con donatione, da dichiararsi inefficace in quanto lesivo della legittima;
b) dalla donazione, da alla figlia della Persona_1 Parte_1 quota dell'immobile sito in Calabria, dopo la morte del marito;
c) dalla somma di L. 15.000,00, pari alla metà di L. 30.000,00, donata dai genitori a per l'acquisto di un immobile in CP_2
Falloppio, oltre all'ammontare delle rate del mutuo per lei pagate;
d) gioielli d'oro non rinvenuti al momento del decesso.
pagina 4 di 12 Ha quindi chiesto, in via preliminare, di differire la prima udienza onde consentire la chiamata in causa di , per integrare il contraddittorio nei suoi confronti, in via principale, il rigetto delle Controparte_3
domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna alla quota dovuta dal convenuto. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che l'atto di compravendita del 20.05.1992 dissimula una donazione invalida per difetto di forma e, quindi, di dichiararne la nullità, o l'inefficacia in quanto lesiva della legittima spettante al convenuto;
di accertare le donazioni eseguite dalla de cuius nei confronti di e descritte nella comparsa e quindi, previa determinazione del Parte_1 CP_2
patrimonio della de cuius, di dichiarare la lesione della quota di legittima del convenuto e di disporne la reintegrazione mediante riduzione delle donazioni lesive eseguite a favore di , Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Ritualmente chiamato in causa, si è tempestivamente costituito , deducendo che: Controparte_3
- il bene oggetto della vendita del 20.05.1992 era bene personale di , deceduto Persona_2 nel 1997, sicché la domanda non sarebbe proponibile nell'odierno giudizio avente ad oggetto le questioni relative all'eredità di e, comunque, in quanto la domanda Persona_1
risulterebbe prescritta;
- la domanda di accertamento della simulazione sarebbe infondata, essendo stato il prezzo pattuito integralmente pagato, anche con mutuo fondiario erogato in pari data;
- in ogni caso, l'immobile sarebbe stato usucapito da , in quanto pacificamente Controparte_3 posseduto sin dalla data dell'atto di acquisto;
- la domanda di riduzione svolta da sarebbe inammissibile nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato, non coerede, non avendo il convenuto accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- anche aveva ricevuto dai genitori, nel 1976, la somma di L. 20.000,00 per Controparte_1
l'acquisto di un immobile in Cavallasca, come riconosciuto in una dichiarazione confessoria dl
14.09.1983 (prodotta sub doc. n. 4), nonché, nel 2001, a titolo di liberalità, la somma di L.
1.365.000,00, a mezzo bonifico dal conto corrente della madre, donazioni che dovrebbero, pertanto, essere imputate alla sua quota;
- quanto all'immobile sito in Calabria, lo stesso era di proprietà di e, alla morte Persona_2 di quest'ultimo, era stato ereditato da unitamente alle sorelle e, Controparte_1
successivamente, ceduto pro quota a che ne aveva integralmente pagato il prezzo. Parte_1
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
Con le note scritte per la prima udienza del 05.04.2023, , a sua volta, ha chiesto, Parte_1
in via riconvenzionale, di accertare la nullità delle donazioni ricevute dal , dedotte in Controparte_1
pagina 5 di 12 giudizio da , nonché da e risultanti dalla scrittura 14.09.1983 prodotta Controparte_3 Controparte_2
dal terzo chiamato, per difetto di forma o, in subordine, che tali donazioni, ove lesive della legittima dell'attrice, vengano ridotte fino alla reintegrazione della quota riservata all'attrice o comunque ed in ogni caso imputate alle rispettive quote di legittima dei convenuti. Con le note scritte per la medesima udienza, (tra le altre cose) ha invece “disconosciuto formalmente” la scrittura Controparte_1
prodotta quale documento n. 4 dal terzo chiamato, negando di aver mai ricevuto denaro dai propri genitori.
All'udienza del 05.04.2023, pertanto, dato atto che aveva già spontaneamente Controparte_1
notificato la propria comparsa di risposta, contenente domanda riconvenzionale trasversale, alla contumace , è stato fissato termine sino al 19.03.2023 per la notificazione a Controparte_2 [...]
delle note d'udienza dell'attrice e dell'ordinanza del G.I. e sono stati concessi i termini ex CP_2
art. 183, c. 6, c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 183, c. 6, nn. 1 e 2, c.p.c. e, con la seconda memoria istruttoria, parte attrice ha chiesto la verificazione della scrittura del 14.09.1983 attribuita ad
. Controparte_1
In concomitanza con la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., in data 05.06.2023, si è costituita tardivamente , deducendo che: Controparte_2
- la convenuta si era determinata a costituirsi a seguito dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio;
- aveva realizzato nel 1986 l'abitazione di Cavallasca grazie al contributo Controparte_1
economico dei genitori;
- aveva sempre vissuto nell'abitazione dei genitori, che pagavano le spese Parte_1 dell'abitazione e delle utenze, mentre lei si era sempre occupata della gestione, anche economica, dei genitori, una volta divenuti anziani;
- l'attrice, inoltre, con l'accordo tacito dei fratelli, si era impegnata a far fronte alle necessità anche economiche dei genitori;
- non aveva mai operato sul conto corrente della madre né utilizzato il Controparte_2
medesimo per esigenze personali e aveva sempre restituito i piccoli prestiti ricevuti dalla mamma e dalla sorella;
- la convenuta, inoltre, non aveva mai ricevuto la somma di L. 30.000,00 dai genitori, né ricevuto somme di denaro per l'acquisto dell'abitazione in Falloppio;
- il documento n. 4 prodotto dalla difesa attorea (rectius, del terzo chiamato) è “formalmente disconosciuto”, non avendo la convenuta mai ricevuto la somma ivi indicata;
pagina 6 di 12 - l'azione di riduzione avente ad oggetto l'eredità paterna, esercitata da Parte_1 con le note per l'udienza del 05.04.2023, sarebbe prescritta, essendo trascorsi oltre 25 anni dalla morte del padre;
- la domanda principale attorea sarebbe infondata, in quanto: a) la convenuta aveva sottoscritto il contratto con la RSA solo al fine di riconoscere la propria qualità di obbligata ex art. 433 c.c., senza assunzione di alcun obbligo nei confronti della struttura;
b) l'azione ex art. 433 c.c. avrebbe potuto essere intrapresa solo da e non da terzi;
c) l'accordo tra Persona_1
l'attrice e l'RSA che ne autorizzerebbe la surroga nei confronti dei fratelli non sarebbe idoneo a far sorgere alcun obbligo dei convenuti;
d) i crediti sarebbero prescritti ex art. 2948, c. 4, c.c.;
- la convenuta, inoltre, rivestirebbe la mera veste di chiamata all'eredità della madre, non essendo mai stata in possesso dei beni ereditari, né avendo formulato espressa accettazione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Tutte le parti costituite hanno quindi depositato le memorie ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. e, nella predetta memoria, l'attrice ha chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta da con la Controparte_2
comparsa di risposta.
All'udienza del 04.07.2023 è stata disposta CTU grafologica per accertare l'autografia della sottoscrizione, attribuita ad , sulla scrittura del 14.09.1983, disponendo che l'attrice Controparte_1 depositasse l'originale della scrittura, e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU nominato ha rivolto istanza al giudice sulle modalità con cui procedere all'esame peritale, essendo emerso che il documento consegnato dall'attrice e su cui svolgere le indagini era una copia e non l'originale.
Con decreto del 26.02.2024 il giudice ha autorizzato il CTU ad esperire le indagini peritali sulla copia della scrittura oggetto di verificazione, evidenziando nell'elaborato peritale eventuali difficoltà incontrate ed ogni profilo relativo all'attendibilità dei risultati raggiunti e, con ordinanza del
27.03.2024, osservato che il convenuto non aveva né contestato la conformità della copia all'originale del documento, né aveva dedotto l'abusivo riempimento di un foglio da sé sottoscritto, e ritenuto che la verificazione della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata possa avvenire con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante espletamento di CTU grafologica sulla copia della scrittura, ha rigettato l'istanza ex art. 177 c.p.c. di di revoca/modifica delle ordinanze istruttorie del Controparte_1
04.07.2023 e 26.02.2024, assegnando nuovi termini per lo svolgimento delle operazioni peritali.
pagina 7 di 12 In data 19.06.2024, l'ausiliario del giudice ha depositato l'elaborato peritale, concludendo che “
[...]
è l'autore della firma in verifica apposta sul doc.4 oggetto di contestazione” (p. 25 CP_1
elaborato).
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 02.07.2024, fissata per l'esame della CTU,
[...]
(tra le altre cose) ha proposto querela di falso avverso la scrittura sub doc. n. 4 del fascicolo CP_1
di , deducendo che: Controparte_3
- anche ammesso che la firma ivi apposta sia attribuibile ad la stessa Controparte_1
potrebbe essere stata estrapolata da un documento originale e trasferita su quello esaminato dal
CTU, prodotto solo in copia, mediante “fotocopiatura, scansione e copia, o utilizzando qualsiasi altro strumento digitale”;
- difatti, la firma appartenente ad sarebbe posta fuori campo rispetto alle altre Controparte_1
e la linea di piegatura del documento avrebbe portato al distacco delle particelle di toner di cui sarebbe stata probabilmente costituita la firma;
inoltre, vi sarebbero abbondanti particelle di toner disperse sul documento;
- sotto la stessa firma comparirebbero dei segni grafici apparentemente incoerenti, probabilmente riconducibili a “caratteri o scritture residuali appartenenti al documento da cui è stata estrapolata la firma originale del Sig. , oppure presenti sul documento originale in CP_1 esame e poi cancellate in fase di successiva manipolazione”;
- la genuinità del documento sarebbe stata contestata anche da . Controparte_2
All'udienza del 25.09.2024, appositamente fissata, il giudice istruttore ha autorizzato la presentazione della querela e, con ordinanza in data 03.10.2024, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate in relazione alla querela presentata e, ritenuto opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione sulla querela, indipendentemente dal merito, ai sensi dell'art. 225,
c. 2, c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni sulla sola querela di falso l'udienza del
10.01.2025.
Alla predetta udienza, pertanto, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla sola querela di falso, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere confermata l'ammissibilità della querela presentata, previa autorizzazione del giudice istruttore, da all'udienza del 25.09.2024 e avente ad Controparte_1
oggetto il documento prodotto sub doc. n. 4 dal terzo chiamato , costituito da una Controparte_3
pagina 8 di 12 “scrittura privata”, datata 14.09.1983, recante alcune sottoscrizioni, tra cui una apparentemente riferibile ad . Controparte_1
Deve infatti osservarsi che, sebbene il documento fosse stato oggetto, dopo la produzione del terzo chiamato, di mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c., avendo il convenuto provveduto nella prima difesa a “disconoscere la scrittura” (e, quindi, dovendo detto disconoscimento essere interpretato come riferito al segno grafico di firma ivi apposto - cfr., ordinanza del G.I. del 26.03.2024, alla quale si rimanda), ciò non preclude la proposizione di querela di falso, laddove l'apparente sottoscrittore, come nel caso di specie, successivamente neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento e, comunque, non sia ancora intervenuto nessun accertamento giudiziale, passato in giudicato, dell'appartenenza della sottoscrizione al suo autore. Difatti è stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza che: “… la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. …” (cfr., Cass. n. 2152/2021; Cass. n. 29912/2021).
Inoltre, deve rimarcarsi che, laddove la parte neghi l'esistenza stessa del documento prodotto in copia - come avviene nel caso in esame, contestando l'esistenza di un originale della Controparte_1
scrittura prodotta in copia da , argomentando che la firma a sé apparentemente Controparte_3
riconducibile sarebbe stata aliunde reperita e giustapposta sul documento con programmi di foto- ritocco o mediante fotocopiatura o scansione - il rimedio per rimuovere detto documento è esclusivamente la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata (cfr., Cass. n. 24029/2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata…”;
pagina 9 di 12 pacifico, inoltre, che la querela di falso sia il rimedio esperibile anche in caso di mera contraffazione del documento, cfr., Cass. n. 32061/2021).
E', inoltre, evidente la rilevanza del documento oggetto di querela ai fini della decisione sulle domande oggetto del giudizio e, in particolare, sulla domanda svolta dall'attrice in via di reconventio reconventionis di (in primis) nullità delle donazioni ricevute da e Controparte_1 [...]
e che risulterebbero provate dalle dichiarazioni confessorie dei convenuti contenute nella CP_2
scrittura oggetto della querela.
Così chiarite l'ammissibilità della querela e la rilevanza per la decisione del documento impugnato, venendo al merito, deve rammentarsi che nel giudizio di falso, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale, la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante (cfr., Cass. n. 2126/2019). Poiché, pertanto, ha negato l'esistenza di un documento originale corrispondente a quello Controparte_1 prodotto in copia e di cui si è detto, egli, in sostanza, ha l'onere di dimostrare che il documento contestato è stato artificiosamente creato.
Deve premettersi che, all'esito della ctu già espletata a seguito dell'istanza di verificazione della scrittura del 14.09.1983, il consulente dell'ufficio, premesso che l'indagine grafologica demandatale era: “praticabile e attendibile … sul documento acquisito in copia essendo esso ben conservato, essendo stato possibile svolgere le necessarie analisi grafologiche sia di natura sostanziale che formale utili al fine di esprimere un giudizio” (cfr., p. 24 elaborato peritale) ha concluso che: “
[...]
è l'autore della firma in verifica apposta sul doc. 4 oggetto di contestazione” (cfr., p. 23 CP_1
elaborato peritale).
A tal proposito, - senza attendere il giudizio del Tribunale sull'istanza di Controparte_1 verificazione e sugli esiti della consulenza d'ufficio - ha argomentato che la sottoscrizione a sé riferibile, presente sulla scrittura prodotta in copia del 14.09.1983, potrebbe essere stata estrapolata da un altro “documento originale” e “trasferita” su quello agli atti di causa, mediante “fotocopiatura, scansione e copia, o utilizzando qualsiasi altro strumento digitale”, senza tuttavia fornire alcun elemento dal quale ricavare, nemmeno in via presuntiva, la dimostrazione della creazione artificiosa del documento.
In primo luogo, difatti, il convenuto non ha indicato da quale documento originale proprio quel segno grafico a lui attribuito (anche dal consulente tecnico d'ufficio) e collocato in calce alla scrittura oggetto di querela, diverso da tutti quelli usati dal ctu come scritture di comparazione, sarebbe stato
“estrapolato” e come e quando quel diverso documento con la firma originale sarebbe venuto in pagina 10 di 12 possesso dell'attrice o del terzo chiamato o, comunque, del soggetto che avrebbe proceduto alla giustapposizione dello stesso sul documento mediante fotocopiatura, scansione o similari.
In secondo luogo, il fatto che la firma appartenente ad sarebbe posta fuori campo Controparte_1
rispetto alle altre e che la linea di piegatura del documento avrebbe portato al distacco delle particelle di toner, nonché che vi sarebbero “abbondanti particelle di toner” disperse sul documento, non costituisce un elemento persuasivo (e, quindi, grave ex art. 2729 c.c.), dovendo evidenziarsi che, come possibile osservare dall'esame del documento ed evidenziato anche dal ctu (pp. 21-22 elaborato peritale), la firma ” si trova all'altezza della piegatura del foglio e, alla stessa Controparte_1 altezza si trova anche la firma ed entrambe le firme presentano un “distacco delle Persona_2 particelle di toner”. Tale evidenziata caratteristica, se di certo consente di concludere che l'inchiostro sul documento è stampato mediante toner, non prova, tuttavia, che non esistesse un originale con le sottoscrizioni apposto in inchiostro, originale che ben avrebbe potuto essere stato fotocopiato (o scansionato e stampato), generando la copia per cui è causa, sul foglio, successivamente piegato e così conservato (producendo il distacco delle particelle di toner), poi prodotto nell'odierno giudizio.
Per tale ragione è risultata superflua l'esecuzione di ulteriore CTU sul documento, posto che la stessa sarebbe risultata inconcludente, potendo, tuttalpiù, accertare che il documento è una copia stampata, ma non, di per sé, che non esistesse un originale del medesimo documento.
E' rimasta, poi, allo stato di mera ipotesi l'affermazione del querelante per cui i segni grafici sotto la firma attribuitagli potrebbero essere riconducibili a “caratteri o scritture residuali appartenenti al documento da cui è stata estrapolata la firma originale del Sig. , oppure presenti sul CP_1 documento originale in esame e poi cancellate in fase di successiva manipolazione”, essendo parimenti probabile che si trattasse di semplici macchie di inchiostro, riprodotte al momento della scansione dell'originale del documento, o di toner, trasferite sul documento a seguito della sua piegatura.
Infine, l'avvenuta contestazione della genuinità del documento da parte dell'altra convenuta
[...]
non appare sufficiente a provarne la falsità, non foss'altro perché il documento contiene CP_2 dichiarazioni sfavorevoli alla stessa anch'essa sua apparente sottoscrittrice, con suo CP_2
conseguente interesse ad inficiarne il valore probatorio.
In definitiva, ritiene il Tribunale che il sol fatto che il documento in constatazione sia costituito da una
“copia”, e che l'originale dello stesso non sia stato prodotto in giudizio dalle parti che intendevano avvalersene, non prova, di per sé, che il documento prodotto in copia non sia mai esistito in originale e quindi che quello prodotto in copia sia stato artatamente generato e, cioè, sia falso.
Ne consegue che non ha assolto all'onere di provare univocamente la falsità del Controparte_1
documento impugnato e, pertanto, la querela di falso incidentale deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 A norma dell'art. 226 c.p.c., inoltre, deve essere condannato al pagamento di una Controparte_1 pena pecuniaria di € 20,00.
Venendo al regolamento delle spese di lite, va osservato che la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (cfr. Cass. n. 7243/2017) e, pertanto, le spese di lite vanno liquidate e poste a carico della parte soccombente.
Conseguentemente, deve essere condannato a rifondere le spese di lite del Controparte_1
procedimento incidentale di querela di falso, liquidate a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della bassa complessità e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, prendendo in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non svolta, sicché il querelante va condannato a rifondere:
- a e , assistiti dal medesimo difensore, complessivi € 2.906,00 Parte_1 Controparte_3
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- a , € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. Controparte_2
alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso incidentale proposta da;
Controparte_1
2) visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento di una pena pecuniaria di € Controparte_1
20,00;
3) condanna a rifondere a e , assistiti dal Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
medesimo difensore, le spese del procedimento incidentale di querela di falso che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese del procedimento Controparte_1 Controparte_2 incidentale di querela di falso che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) rimette gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio principale.
Così deciso in Como nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Dott. Giovanni Luca Ortore
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