Art. 3.
L' articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645 , qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
L' articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , e' sostituito dal seguente:
"Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645 , qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO