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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2023 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 71, presso lo studio degli C.F._1 avvocati Roberto Avellone, Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni e Roberta Avellone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti attrice
contro
:
, nato a [...], il [...], codice fiscale CP_1
, in persona del tutore p.t., avvocato Assunta Mancini, codice fiscale C.F._2
C.F._3 convenuto contumace
*****
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza già fissata per il giorno 01.07.2025 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione, assegnando ex art. 190 c.p.c. il termine perentorio di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 20.02.2023, , “quale Parte_1 compagna e futura moglie del defunto agente assegnato in modo permanente alla Persona_1 scorta del dott. Borsellino”, ha agito in giudizio nei confronti di , in persona del CP_1
1 relativo tutore pro tempore, al fine di ottenere “la determinazione e quantificazione dei danni iure proprio subiti a seguito della condotta calunniosa ascritta al dalla quale è derivata CP_1 una gravissima lesione del diritto all'accertamento della verità su quanto accaduto in relazione alla strage di Via D'Amelio, consumatasi a Palermo il 19 luglio 1992, ove perse la vita l'amato compagno” (così a pag. 2 del ricorso).
Segnatamente, la ricorrente ha esposto:
- che , nel corso delle udienze dibattimentali del 7 e 14 marzo 2001, dinanzi alla CP_1
Corte di Assise di Appello di Caltanisetta, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, ha reso, quale collaboratore di giustizia, dichiarazioni mendaci circa la partecipazione di Parte_2 alla fase preparatoria della strage di via D'Amelio, in relazione al furto dell'autovettura usata poi come autobomba;
- che siffatte dichiarazioni sono state determinanti per la condanna all'ergastolo di , Parte_2 per concorso nella strage di via D'Amelio, e quindi per l'uccisione del congiunto agente
[...]
; Persona_2
- che la falsità delle dichiarazioni rese dal convenuto è stata definitivamente accertata nell'ambito del processo c.d. Borsellino quater, giusta sentenze della Corte di Assise di Caltanissetta n. 1/2017 del 20.04.2017, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 5/2019 del 15.11.2019 e della
Suprema Corte di Cassazione n. 40274/2021 del 05.10.2021, che hanno altresì ravvisato un intento depistante del predetto in funzione dell'ottenimento dei benefici di cui alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia, con condanna definitiva di per calunnia aggravata in danno CP_1 di;
Parte_2
- che è, quindi, responsabile “degli ingenti danni procurati… per avere portato a CP_1 un'errata ricostruzione dei fatti e alla condanna di soggetti non responsabili dell'evento strage…
L'avere contribuito a una falsa ricostruzione dei fatti non solo ha condotto all'aberrante conseguenza che ancora dopo 30 anni si celebrino processi tesi alla ricerca della verità, ma che le
(importanti ma) parziali verità che si sono accertate nel 2017 rischino di rimanere per sempre mendaci, sia perché ricostruire i fatti dopo trent'anni è materialmente più complicato sia perché parte dei responsabili in questo lasso di tempo è venuta a mancare… Tali condotte, quindi, hanno causato un… danno alla ricorrente, sebbene non costituita parti civili nel giudizio penale che ha accertato le responsabilità del per il reato di calunnia… Oltre ad avere perso il proprio CP_1 compagno e vedere così perire con lui i sogni di una vita insieme, parte ricorrente è stata costretta in questi anni a rivivere quei drammatici momenti, con la speranza di capire chi si celasse dietro la strage di via D'Amelio e trovare finalmente pace. Le condotte ascritte all'odierno resistente hanno costretto le vittime a rivivere in ogni processo momenti drammatici, che probabilmente oggi (a
2 trent'anni di distanza) avrebbero potuto comprensibilmente e giustamente elaborare, come avviene per qualsiasi lutto o tragedia” (cfr. pagg.
3-5 del ricorso);
- che, pertanto, “alla condotta costituente reato – caratterizzata dalla causazione di un danno non coincidente all'uccisione di un congiunto, ma dalla autonoma attività di ostacolo all'accertamento delle cause della morte del congiunto – corrisponde sul piano dell'evento uno specifico danno di natura non patrimoniale, conseguentemente rappresentato non già dalla perdita del congiunto, ma dal non aver potuto conoscere sino in fondo le cause della atroce perdita… Ciò ha inciso profondamente sulla formazione e l'estrinsecazione della personalità dei familiari dell'agente, lesi proprio da questo bisogno negato di verità che ne ha contrassegnato l'esistenza da oltre trent'anni,
e che verosimilmente continuerà a contrassegnarne l'esistenza per sempre. Lo sviluppo della personalità – ove gli stessi avessero potuto conoscere in tempi ragionevoli la ragione della morte del loro congiunto – avrebbe potuto evolversi in modo del tutto diverso, potendo gli stessi elaborarne il lutto senza restare nella prigione di questa verità negata e potendo dedicare le energie invece impiegate in tale estenuante ricerca, verso altre forme di realizzazione delle proprie aspirazioni” (cfr. pagg. 15-16 del ricorso).
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale di: “ritenere e dichiarare il resistente civilmente responsabile dei danni descritti, occorsi a parte ricorrente;
condannare CP_1 per l'effetto il resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente… nella complessiva somma pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila), oltre interessi e rivalutazione, valutando altresì
l'applicazione di interessi legali e/o compensativi, da calcolare dalla data dell'illecito secondo parametri fissi o in quell'altra misura che il Tribunale vorrà equitativamente determinare ex art.
1226 cod. civ.” (così a pag. 18 del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per . CP_1
Con ordinanza del 30.05.2023, è stato disposto il mutamento del rito, da sommario di cognizione a ordinario, ed è stata fissata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; indi, concessi i termini di cui al sesto comma della predetta disposizione ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Così esposti i fatti, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di , in persona CP_1 del relativo tutore pro tempore, il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. ricorso notificato in atti).
3. Nel merito, la domanda attorea, da qualificarsi giuridicamente ex artt. 2043 e 2059 c.c., è infondata, mancando la necessaria (specifica) allegazione e prova circa le conseguenze dannose, di carattere non patrimoniale, in concreto patite, specificamente, dall'attrice, in conseguenza dell'accertata condotta depistante del convenuto e, quindi, della lesione del preteso diritto della
3 stessa, costituzionalmente garantito, all'accertamento della verità sulle cause della morte del congiunto.
3.1. In punto di diritto, giova ricordare, in accordo con la giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, che “in tema di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati… il risarcimento non è in re ipsa, poiché il danno risarcibile - nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (Cass. n. 16133/2014) - non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto, in ogni caso, di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni… Il superamento della teorica del c.d. "danno evento", elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, è frutto di successive elaborazioni giurisprudenziali, tributarie del revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994, i cui esiti possono compendiarsi nelle parole della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043
c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva)… consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata …)". Ed è questo il piano della distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica (quest'ultima da riferirsi agli artt. 1223 e 2056 c.c.), che sostanzia lo statuto dell'obbligazione risarcitoria (come più di recente ribadito da Cass., S.U., n. 33645/2022, segnatamente al par. 4.6.), rispetto al quale la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma, come detto, la non risarcibilità di un danno in re ipsa anche in riferimento alla lesione di diritti fondamentali” (così, tra le tante, di recente, Cass., sez. III, 07/07/2025, n. 18395, che richiama Cass. n. 24474/2014, Cass. n. 25420/2017, Cass. n.
17383/2020, Cass. n. 8861/2021, Cass. n. 33276/2023, Cass. n. 15352/2024, Cass. n. 20269/2024,
Cass. n. 29920/2024, Cass., S.U., n. 5992/2025).
3.2. Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha lamentato la lesione, per effetto della condotta delittuosa del convenuto, del suo diritto al tempestivo accertamento della verità in ordine alle cause dell'uccisione del fidanzato e futuro marito, agente . Persona_2
La predetta condotta avrebbe, invero, ostacolato l'accertamento completo delle cause della strage di via D'Amelio, causando un ritardo di decenni in ordine all'affermazione delle responsabilità penali degli esecutori materiali e una probabile compromissione definitiva della possibilità di accertare pienamente il quadro complessivo delle responsabilità correlate, con conseguente grave pregiudizio,
4 di natura non patrimoniale, “sulle condizioni di vita e sulla qualità dell'esistenza della ricorrente”, nonché “sulla formazione ed estrinsecazione della relativa personalità” (cfr. pag. 16 del ricorso).
Orbene, precisato che l'ubi consistam dell'interesse di cui viene invocata la tutela è rappresentato dal diritto (non già alla sfera intangibile degli affetti familiari, bensì) al tempestivo accertamento della verità sullo svolgimento dei fatti attinenti alla strage di via D'Amelio, in cui ha perso la vita, per quanto qui di interesse, l'agente , all'epoca fidanzato dell'attrice, le Persona_2 allegazioni di parte in punto di c.d. danno-conseguenza si presentano generiche e prive della necessaria specificità e concretezza, mancando specifiche deduzioni circa il modo in cui l'attrice ha vissuto, in concreto, l'impossibilità di addivenire, fino ad oggi, ad una spiegazione definitiva in ordine alle cause della tragica perdita del congiunto.
Né, d'altra parte – e ferma comunque l'impossibilità di colmare le carenze assertive con l'attività probatoria (artt. 112 e 115 c.p.c.) – il fatto che la personalità dell'attrice, ove la stessa avesse potuto conoscere, in tempi ragionevoli, le ragioni della morte del fidanzato, avrebbe potuto evolversi ed esprimersi con una libertà maggiore, potendo la stessa elaborare il lutto patito, risulta in alcun modo provato, anche soltanto mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o presunzioni semplici.
Segnatamente, è a tal fine insufficiente, di per sé sola, la mera relazione affettiva con il defunto fidanzato, conosciuto due anni prima dell'attentato (legame comunque idoneo, anche nel diverso ambito del danno da perdita del rapporto parentale, a far presumere soltanto l'aspetto interiore del danno risarcibile, c.d. sofferenza morale, non anche l'aspetto esteriore, c.d. danno dinamico- relazionale), in assenza di prova di ulteriori circostanze – quale, a titolo meramente esemplificativo, la costituzione di parte civile in almeno uno dei procedimenti penali relativi alla strage di via
D'Amelio – indicative di un effettivo impiego di energie, ad opera dell'attrice, nella ricerca della verità sulle cause della strage e, quindi, di un'esistenza caratterizzata proprio da questo bisogno negato di verità.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla stregua delle prodotte “note sulla presa in carico della sig.ra ” del 23.05.2023, a firma del dirigente psicologo dell'ASP di Palermo, Parte_1 dott. (cfr. doc. n. 7 di parte attrice). Invero, anche in disparte ogni Persona_3 considerazione circa la singolare, esatta, coincidenza temporale (20.02.2023) tra la dichiarata presa in carico ad opera del CSM e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – a distanza, in ogni caso, di oltre cinque anni dall'acquisizione, in capo all'attrice, della consapevolezza della lesione del suo diritto alla verità, avvenuta, secondo quanto dalla stessa allegato, già con il deposito della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 20.04.2017 – va rilevato che la condizione depressiva dell'attrice è dallo stesso medico ricondotta, peraltro in termini meramente ipotetici e
5 probabilistici (non già al preteso bisogno, negato, di verità, bensì, di per sè) alla tragica morte del fidanzato, sicché siffatta documentazione non offre alcun elemento utile ai fini della prova dei danni azionati in questa sede, potendo valere, semmai, ai fini del riconoscimento del diritto, nei confronti dei responsabili dell'uccisione, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (di cui, eventualmente, almeno alcuni dei pregiudizi qui azionati, per quanto è dato comprendere dalle allegazioni attoree, parrebbero costituire espressione, attenendo al modo in cui l'attrice ha vissuto, in tesi, la perdita del congiunto, contrassegnato da una particolare gravità in ragione dei ritardi sull'individuazione delle relative cause, che avrebbero ostacolato la compiuta elaborazione del lutto).
La rilevata carenza di adeguata allegazione e prova in ordine all'esistenza di un c.d. danno- conseguenza risarcibile riveste rilievo assorbente ai fini del rigetto della domanda attorea.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 287/2023
R.G.:
DICHIARA la contumacia di , in persona del relativo tutore pro tempore; CP_1
RIGETTA la domanda attorea;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
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