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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Matteo Frasca Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Donatella Draetta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203 R.G.A. 2023, riassunta in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRAGAPANI Parte_1
IRENE e GRACI LORENZO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. LENTINI Controparte_1
GIOVANNI
- Appellato - All'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 328/2014 del 19.12.2014 il Tribunale di Sciacca, accogliendo quasi integralmente la domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato al in data 15.09.2008, ritenuta la Controparte_1 fattispecie sussumibile nel disposto di cui all'art. 17, comma 12 bis della L. n. 109/1994, condannò l'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 180.080,42 a titolo di compensi incentivanti, da costui maturati in relazione all'attività di redazione di svariati progetti e/o alla direzione dei lavori inerenti ad opere pubbliche, attività espletata in virtù di incarichi conferitigli nel periodo intercorso dal 2001 al 2006 dal convenuto, del CP_1 quale il ricorrente era dipendente dapprima come funzionario tecnico e successivamente come direttore del settore dei lavori pubblici.
1 Con sentenza n. 164/2017 questa Corte di Appello, in diversa composizione, riformò parzialmente la sentenza di primo grado, impugnata da ambo le parti;
per quel che ancora qui interessa, ritenne, in particolare, applicabile alle prestazioni svolte dal (in quanto dipendente del l'art. 18 della L. n. Pt_1 CP_1
109/1994, escludendo conseguentemente il diritto alla percezione dei compensi incentivanti per tutti gli incarichi privi di finanziamento (condizione cui la norma citata subordina il riconoscimento dei menzionati emolumenti), oltre che per quelli riguardo ai quali, a fronte dell'espressa contestazione del il non CP_1 Pt_1 aveva adeguatamente provato la partecipazione all'attività di progettazione;
rideterminò, pertanto, il credito del lavoratore in € 129.949,52, oltre accessori. Con ordinanza n. 25696/2023 del 4.09.2023 la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dal (relativo alla Pt_1 denunciata violazione dell'art. 2126 c.c.) ha cassato la sentenza di merito e rinviato a questa Corte in diversa composizione per accertare il credito retributivo maturato dal in relazione allo svolgimento degli incarichi dedotti in giudizio e per la Pt_1 regolazione delle spese di lite. ha tempestivamente riassunto il giudizio con ricorso Parte_1 depositato il 20.11.2023 chiedendo procedersi alla quantificazione degli emolumenti richiesti ed indicando, quali criteri all'uopo utilizzabili, in via gradata, quelli di cui al regolamento per la ripartizione e l'erogazione degli incentivi ex art. 18 L. n. 109/1994, approvato dal Comune di con deliberazione n. 79/2001, CP_1 ovvero i parametri indicati dalla menzionata norma primaria o, in ulteriore subordine, quelli indicati dal d.m. n. 140/2012 o, ancora, quelli di cui alla tariffa professionale di cui alla legge n. 43/1949 o, in ultima istanza, i criteri indicati dal d.m. del 17.06.2016 in tema di corrispettivi nel settore dei lavori pubblici. Costituitosi in giudizio, il ha contestato la domanda, Controparte_1 eccependone l'inammissibilità per i profili di novità insiti nell'indicazione dei sopra cennati parametri normativi di riferimento, mai invocati nei pregressi gradi del giudizio, e deducendone inoltre l'infondatezza per mancanza di allegazione e prova dei requisiti necessari alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, secondo l'unico parametro indicato dall'ordinanza di rinvio (non avrebbe, infatti, il ricorrente indicato quale fosse l'orario ordinario di lavoro, né allegato di avere assolto agli incarichi di cui si discute oltre tale orario, né di essere stato a ciò autorizzato, omettendo, infine di indicare la metodologia di calcolo di tali prestazioni eccedenti l'orario normale e la misura dei compensi ad essi relative secondo i CCNL nel tempo applicabili).
2 Istruita mediante espletamento di CTU contabile, all'udienza del 20/03/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto preliminare appare utile ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Sulla scorta di tali premesse occorre, dunque, anzitutto dare atto della sussistenza del giudicato interno – per effetto del rigetto del primo motivo del ricorso in cassazione – circa l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 17 comma 12 bis L. n. 109/1994 (norma concernente gli incarichi conferiti a professionisti esterni come lavoratori autonomi e non già a propri dipendenti, come avvenuto nel caso di specie), nonché in relazione alla corretta esclusione del diritto alla percezione dei compensi incentivanti per i progetti privi di finanziamento, ciò discendendo dalla corretta applicazione dell'art. 18 della L. n. 109/1994 che, ponendo gli oneri relativi alla progettazione e/o alla direzione dei lavori a carico degli stanziamenti di cui all'art. 16 comma 7, presuppone per la loro liquidazione la sussistenza di tali risorse finanziarie, pacificamente qui non sussistenti. Accogliendo il secondo motivo di ricorso, con l'ordinanza n. 25696/2023, la Suprema Corte ha piuttosto evidenziato come l'esclusione delle condizioni per il riconoscimento dei compensi incentivanti, secondo la normativa sopra indicata,
“non consente (tuttavia) di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro
3 regolato su base negoziale, di cui all'art. 2126 c.c., certamente applicabile anche nel pubblico impiego (Cass. n. 18063/2023)”; norma la cui centralità si giustifica in relazione alle tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (artt. 35, comma 1, e 36 Cost.) che non possono essere frustrate laddove le prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro pubblico non possano essere retribuite secondo le previsioni della contrattazione collettiva o a causa di vincoli di spesa. Ha, dunque, affermato il seguente principio di diritto, vincolante per questa Corte, quale giudice del rinvio: «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.».
Più in dettaglio, e con specifico riferimento al caso che occupa, ha precisato che “è compito del giudice del merito accertare e quantificare il credito retributivo sulla base di quanto sopra precisato e, dunque, in mancanza di altri riferimenti normativi, in ragione del superamento del debito orario e con riguardo alle misure unitarie orarie proprie del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva del tempo;
senza attribuire rilievo ai limiti orari di ricorso allo straordinario in ipotesi previsti dalla medesima contrattazione”.
Il compito di questo Collegio deve, conseguentemente, svolgersi all'interno del chiaro solco segnato dall'ordinanza di rinvio che, per un verso, ha confermato la sentenza di merito nell'escludere la spettanza di compensi incentivanti secondo il paradigma di cui all'art. 18 L. n. 109/1994, per difetto dei necessari stanziamenti e, per altro - dovendosi ravvisare nel conferimento degli incarichi de quibus un'(implicita) autorizzazione all'eventuale lavoro ulteriore che si fosse reso necessario per il loro svolgimento – ha indicato, nel difetto di altri riferimenti normativi applicabili, quale criterio utilizzabile per la remunerazione di siffatte prestazioni di carattere aggiuntivo, quello del compenso per il lavoro straordinario, nel presupposto implicito che il loro espletamento abbia necessariamente comportato il superamento del debito orario. Ebbene, non avendo il fornito più precise e dettagliate deduzioni sul Pt_1 punto, può ritenersi, in un'ottica di giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza,
4 tenuto conto dell'orario normale di lavoro secondo il CCNL enti locali (36 ore settimanali), alla cui osservanza il lavoratore era tenuto, che lo stesso possa aver dedicato alle prestazioni aggiuntive per cui è causa un ulteriore impegno lavorativo mediamente quantificabile in ulteriori quattro ore settimanali (ossia nei limiti delle 40 ore settimanali, orario normale di lavoro stabilito dal D. Lgs. n. 66 del 2003 e dalla maggior parte dei contratti collettivi) per tutti i periodi intercorrenti tra la data del conferimento dei singoli incarichi e quella, rispettivamente, di ultimazione di ogni progetto o di conclusione del procedimento di cui il era stato Pt_1 nominato RUP, non potendosi presumere, anche in ragione della tipologia degli incarichi conferitigli e dei periodi di tempo complessivamente occorsi al loro svolgimento – si ripete, in assenza di diverse specifiche ed analitiche allegazioni sul punto - che lo stesso vi abbia dedicato ulteriori e più ampi spazi di tempo, sottraendoli oltre un ragionevole limite di tollerabilità al riposo ed alle proprie esigenze familiari e sociali. Né a diverse conclusioni può condurre la deduzione del (espressa in CP_1 sede di osservazioni alla CTU) che dalle timbrature delle presenze del Pt_1 risulterebbe lo svolgimento di straordinario solo per gli anni 2002, 2003, 2004 mentre per gli anni 2005 e 2006 risulterebbe persino un debito orario;
né rileva, ancora, che al quale funzionario di categoria D, siano stati riconosciuti Pt_1 emolumenti a titolo di retribuzione di posizione o di risultato, con funzione asseritamente remunerativa, in via forfettaria ed onnicomprensiva, del lavoro straordinario svolto;
l'accertamento rimesso, infatti, a questa Corte, riguarda esclusivamente il compenso da riconoscere al ricorrente ex art. 2126 c.c. da quantificarsi in correlazione al tempo ritenuto oggettivamente (e presumibilmente) necessario per lo svolgimento degli incarichi in discorso, indipendentemente dall'orario (anche straordinario) che sia stato svolto nell'espletamento delle ordinarie mansioni di ufficio e che sia stato oggetto di formale registrazione, ovvero da ulteriori emolumenti accessori eventualmente percepiti dal per causali Pt_1 diverse da quelle oggetto dell'accertamento in discorso. Si è dunque proceduto, a mezzo CTU contabile, al conteggio delle ore di lavoro, eccedenti nella misura sopra indicata il debito orario e presumibilmente occorse per lo svolgimento delle prestazioni di che trattasi, riferendole agli incarichi privi di finanziamento, così come elencati dalla precedente sentenza della Corte di Appello (e cioè quelli indicati in ricorso ai progressivi 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 44, 45 e 48, così dovendosi correggere il palese errore materiale contenuto nell'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale, ben compreso dal CTU, che ha infatti rivolto il proprio esame agli incarichi correttamente individuati).
5 A tal proposito, vanno disattese le ulteriori osservazioni sollevate avverso l'elaborato peritale dalla difesa del alla stregua delle Controparte_1 condivisibili risposte fornite dal CTU, coerenti con la documentazione in atti;
rispetto ad esse vale la pena soltanto di sottolineare che nessun compenso va riconosciuto quanto agli incarichi sub nn. 39 e 44, in difetto di qualsivoglia documentazione idonea a comprovare la decorrenza dell'incarico; che, inoltre, quanto all'incarico sub n. 48, la congiunta indicazione del quale RUP sia Pt_1 nella delibera di G.M. n. 82 del 24.05.2005 che nella determina sindacale n. 52 del 22.07.2004 induce a ritenere che, contrariamente a quanto eccepito del CP_1 frutto di errore materiale sia stata l'indicazione del geom. quale RUP e CP_2 non già quella dell'arch. Pt_1
Alla stregua dei condivisibili calcoli effettuati dal CTU, del tutto esenti da errori o censure, i compensi di che trattasi vanno pertanto determinati in complessivi € 27.985,84; ne consegue che il va condannato Controparte_1 al pagamento, in favore del di tale importo in aggiunta a quello di € Pt_1
129.949,52, già accertato, con riferimento agli altri incarichi, dalla precedente sentenza di appello, per un importo complessivo di € 157.935,36; sullo stesso decorrono gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di questo grado e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 328/2014 pubblicata dal Tribunale di Sciacca il 19.12.2014, condanna il a pagare in Controparte_1 favore di l'importo complessivo di € 157.935,36, oltre interessi Parte_1 legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna altresì il a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 3.828,00 per il giudizio di cassazione ed in € 7.160,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate Controparte_1 come da separato decreto. Palermo, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Matteo Frasca
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