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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2126/2022 promossa da:
(p.i. Parte_1
), oggi P.IVA_1 Parte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA
[...] ANTONIO;
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRENI Controparte_1 C.F._1 ELISABETTA;
OPPOSTA avente ad OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 20-26.04.2022 (R.G. 1378/2022), in forza del quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente (soggetto intimato) di consegnare in favore della parte opposta (ricorrente nel procedimento monitorio) ed a spese di quest'ultima, per le causali di cui al ricorso ed entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la documentazione richiesta dalla stessa ricorrente, oltre il pagamento dei compensi e delle spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“- di ritenere e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto n.516/22 – 1378/22 R. Gen. emesso il 26.04.202022 dall'intestato Tribunale ad istanza della sig.ra e notificato il Controparte_1 28/04/2022 perché emesso in assenza dei presupposti di legge per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, con qualsivoglia formula revocarlo e/o annullarlo;
- in via subordinata, ed in ogni caso, ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di ex art. CP_2 119 comma IV TUB ad ottenere il pagamento dei costi di produzione ai fini della consegna della
pagina 1 di 5 documentazione e, per l'effetto, subordinare la consegna della documentazione oggetto di ingiunzione al previo pagamento della somma di €.192,00 quantificata dalla sulla scorta del c.d. Foglio Pt_1 Informativo, nei termini indicati in narrativa;
- condannare la sig.ra al pagamento delle sanzioni previste dall'art. 96 commi I e III Controparte_1 cod. proc. civ.;
- emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale anche in ordine alle spese e compensi del giudizio da porre in ogni caso a carico di controparte”.
Parte opposta:
“preliminarmente concedere ai sensi dell'art. 648 cpc. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 516/2022, R.G. 1378/2022 del Tribunale di Ragusa, emesso il 26.4.2022.
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 516/2022, R.G. 1378/2022 del Tribunale di Ragusa, dichiarando tenuta la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rilascio dei Controparte_3 documenti richiesti dall'opposta, ed accertando l'illegittimità della richiesta di euro 192,00 formulata ex adverso, in quanto contraria a buona fede, esosa e non giustificata;
ovvero, in via subordinata, accertando i “costi di produzione”, determinati secondo le modalità e nei limiti come sopra indicati, in aderenza alle Decisioni dell'ABF su ripotate, che la opponente potrà addebitare in seguito alla consegna dei documenti.
Con il favore delle spese e compensi del giudizio da liquidare a carico della opponente anche ex art.96 cpc con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. in oggetto indicato, per la consegna della documentazione richiesta dalla ricorrente in via monitoria, inerente il rapporto di negoziazione e deposito titoli acceso presso l'Agenzia B.a.p.r. n. 1 di contraddistinto dal n. 001.005.0099788, in cui la stessa ricorrente detiene azioni ordinarie Pt_1
CP_2
L'opponente rileva l'illegittimità della ingiunzione per assenza dei presupposti di legge ed in particolare per difetto del presupposto giuridico dell'esigibilità della prestazione richiesta dalla ricorrente (di cui all'art. 633 comma 3 c.p.c.) in seguito all'inadempienza della controprestazione da parte di quest'ultima. L'opponente evidenziava altresì l'obbligo dell'opposta al versamento della somma di € 192,00, richiesta quale rimborso delle spese sostenute per la collazione della documentazione dell'istanza, per il rimborso della quale svolgeva in sede di opposizione espressa domanda riconvenzionale.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione formulando le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza del 9.11.2022 l'opponente produceva la documentazione intimata, insistendo nella richiesta di rimborso delle spese della collazione, venivano inoltre assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pagina 2 di 5 deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
L'art. 119, comma 4, TUB stabilisce che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Per orientamento costante della Suprema Corte (cfr. in ultimo Cass. Civ. n. 8173/2025) tale norma attribuisce al cliente un vero e proprio diritto soggettivo volto ad ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale. La giurisprudenza ritiene altresì che la fattispecie trova riferimento sistematico generale negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) con applicazione anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007).
Nello specifico, la recente pronuncia della Suprema Corte, precisa che “l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. (…) Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, (…) impone di intendere l'art. 119 TUB come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della “formazione della copia” (…) non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”, cioè della copia della documentazione”.
Inoltre, la pretesa azionata in monitorio non può essere ritenuta inesigibile a causa del rifiuto del cliente correntista di corrispondere la somma esposta dall'Istituto di credito quale costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione richiesta. Al riguardo la Suprema Corte osserva che:
“l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com'è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della “produzione” della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo” (Cass. Civ. n. 8173/2025 cit.). Trattasi, infatti, dell'esercizio di un diritto riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., con connesso riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi un sistema di tutela del contraente che deve intendersi svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.
pagina 3 di 5 In merito alla verifica della congruità dei costi della documentazione richiesti dalle banche si sono occupati ripetutamente i Collegi ABF. È costante, infatti, l'orientamento secondo cui debbano essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione. Costi da valutate in concreto e di importo ragionevole, e ciò anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela (ex multis n. 69/2010; n. CP_4 CP_5 2453/20111; n. 1432/2013; n. 28.9.2015, n. 7600; n. 3759/2015; CP_6 CP_5 CP_5 nn. 1183/2017 e 2308/2017; n. 2609/2017; n. 14168/2017). CP_5 CP_4 CP_7
Pertanto, appaiono sicuramente censurabili le richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l'esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria. In particolare, l'ABF
n. 2609/2017 ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non CP_4 possono che essere contenuti e ragionevoli, con l'esclusiva esigenza di recuperare l'effettiva spesa sostenuta;
la valutazione va effettuata in concreto sulla base delle tre fasi (ricerca, riproduzione, spedizione) necessarie ad adempiere alla richiesta di documenti da parte di un cliente.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'opposta, cliente della banca opponente, con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente collegato con un rapporto di negoziazione e deposito titoli, ha richiesto, con reclamo via pec del 23.12.2021 (vedi doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), il rilascio in formato digitale dei documenti specificati nel decreto ingiuntivo opposto, al fine di verificare la legittimità della condotta della in una operazione di acquisto di azioni ordinarie Pt_1 CP_2
La nota pec del 22.02.2022 di rivolta al legale dell'opposta in riscontro al reclamo, pur non CP_2 denegando mai il diritto di accesso e l'acquisizione della documentazione richiesta da CP_1
rileva in modo esplicito l'intento dell'Istituto di credito di subordinare l'invio in formato
[...] digitale della documentazione al previo incasso da parte di del preventivo spese (quantificato CP_2 con riferimento alle tariffe pubblicate sul Foglio Informativo vigente alla data della corrispondenza) di
€ 192,00 (vedi doc. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.). Ed infatti, dal tenore letterale di detta comunicazione, viene precisato “l'importo delle spese relative al rilascio di tali documenti ai sensi dell'art. 119, comma 4 del TUB” da bonificare sul conto corrente della Filiale, con l'ulteriore precisazione che “Al ricevimento di tali somme, provvederemo all'invio in formato digitale a mezzo posta elettronica dei documenti richiesti'”. In sintesi, secondo l'opponente, anche se la è Pt_1 tenuta alla consegna della documentazione in favore del cliente che ne faccia richiesta, l'adempimento di questo obbligo è correlato al contrapposto obbligo del richiedente di rimborsarne le spese. La Pt_1 potrebbe pertanto rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione (di consegna dei documenti), allorché controparte non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria (pagamento della somma richiesta a titolo di spese di rilascio).
Inoltre, non è provato che l'importo delle spese occorrenti per la produzione documentale richiesta dall'opposta, quantificato da in € 192,00, copra i meri costi di produzione della CP_2 documentazione cui fa riferimento l'art. 119 TUB. Tra l'altro, dagli atti risulta che l'opposta con l'istanza del 23.12.2021 aveva richiesto nello specifico il rilascio in formato digitale di n. 5 documenti (oggetto altresì dell'ingiunzione) e l'invio degli stessi a mezzo posta elettronica;
deve pertanto escludersi che l'estrazione dei predetti documenti (da estrarre presumibilmente da archivi digitali) e l'invio telematico possa aver costituito un effettivo costo da addebitare al cliente, anche perché nulla è stato dimostrato in tal senso dall'opponente nel corso del giudizio. Sul punto si rileva che il costo delle voci di spese di produzione della documentazione, così come specificato ed argomentato dalla Pt_1 opponente, risulta comunque eccessivo e non giustificato. La non ha insomma provato che le Pt_1 somme pretese corrispondano ai costi effettivi per il reperimento ed il rilascio dei documenti richiesti, prospettando piuttosto la quantificazione di un prezzo per la remunerazione del servizio che la banca intenderebbe riversare alla cliente per l'esercizio del suo diritto.
Ciò posto, si evidenzia altresì che, nel corso del giudizio, nell'imminenza della prima udienza del pagina 4 di 5 9.11.2022, l'opponente provvedeva spontaneamente alla produzione documentale intimata;
insistendo nella richiesta di rimborso delle spese di collazione e continuandone a sostenere la quantificazione in € 192,00; come da calcolo specificato nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte opponente.
Orbene, il deposito in corso di giudizio della documentazione da parte della opponente non può Pt_1 determinare la cessazione della materia del contendere in quanto l'opponente ha provveduto ad un adempimento solo parziale della prestazione ingiunta, non pagando le spese della procedura di ingiunzione (“liquidate in € 1305,00 per compensi professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014”) e senza rinunziare alla domanda proposta per il pagamento delle spese relative alla produzione documentale.
Vanno inoltre dichiarate dovute dall'opponente le spese di lite del presente giudizio, vista la soccombenza di quest'ultima su tutti i punti di contestazione;
il decreto ingiuntivo opposto risulta infatti correttamente emesso, perché non poteva la banca subordinare la consegna dei documenti al pagamento della somma di € 192,00, che peraltro non risulta provata nel suo ammontare.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, le doglianze dell'attrice devono ritenersi infondate e vanno pertanto rigettate;
in seguito all'adempimento parziale in corso di giudizio il decreto ingiuntivo opposto va però revocato con condanna dell'opponente a quanto rimasto inadempiuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2126/2022: revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 20-26.04.2022 (proc. n. 1378/2022 R.G.) e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate con il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Elisabetta Freni.
Ragusa, 18/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2126/2022 promossa da:
(p.i. Parte_1
), oggi P.IVA_1 Parte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA
[...] ANTONIO;
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRENI Controparte_1 C.F._1 ELISABETTA;
OPPOSTA avente ad OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 20-26.04.2022 (R.G. 1378/2022), in forza del quale è stato ingiunto all'odierna parte opponente (soggetto intimato) di consegnare in favore della parte opposta (ricorrente nel procedimento monitorio) ed a spese di quest'ultima, per le causali di cui al ricorso ed entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la documentazione richiesta dalla stessa ricorrente, oltre il pagamento dei compensi e delle spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“- di ritenere e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto n.516/22 – 1378/22 R. Gen. emesso il 26.04.202022 dall'intestato Tribunale ad istanza della sig.ra e notificato il Controparte_1 28/04/2022 perché emesso in assenza dei presupposti di legge per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, con qualsivoglia formula revocarlo e/o annullarlo;
- in via subordinata, ed in ogni caso, ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di ex art. CP_2 119 comma IV TUB ad ottenere il pagamento dei costi di produzione ai fini della consegna della
pagina 1 di 5 documentazione e, per l'effetto, subordinare la consegna della documentazione oggetto di ingiunzione al previo pagamento della somma di €.192,00 quantificata dalla sulla scorta del c.d. Foglio Pt_1 Informativo, nei termini indicati in narrativa;
- condannare la sig.ra al pagamento delle sanzioni previste dall'art. 96 commi I e III Controparte_1 cod. proc. civ.;
- emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale anche in ordine alle spese e compensi del giudizio da porre in ogni caso a carico di controparte”.
Parte opposta:
“preliminarmente concedere ai sensi dell'art. 648 cpc. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 516/2022, R.G. 1378/2022 del Tribunale di Ragusa, emesso il 26.4.2022.
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 516/2022, R.G. 1378/2022 del Tribunale di Ragusa, dichiarando tenuta la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rilascio dei Controparte_3 documenti richiesti dall'opposta, ed accertando l'illegittimità della richiesta di euro 192,00 formulata ex adverso, in quanto contraria a buona fede, esosa e non giustificata;
ovvero, in via subordinata, accertando i “costi di produzione”, determinati secondo le modalità e nei limiti come sopra indicati, in aderenza alle Decisioni dell'ABF su ripotate, che la opponente potrà addebitare in seguito alla consegna dei documenti.
Con il favore delle spese e compensi del giudizio da liquidare a carico della opponente anche ex art.96 cpc con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. in oggetto indicato, per la consegna della documentazione richiesta dalla ricorrente in via monitoria, inerente il rapporto di negoziazione e deposito titoli acceso presso l'Agenzia B.a.p.r. n. 1 di contraddistinto dal n. 001.005.0099788, in cui la stessa ricorrente detiene azioni ordinarie Pt_1
CP_2
L'opponente rileva l'illegittimità della ingiunzione per assenza dei presupposti di legge ed in particolare per difetto del presupposto giuridico dell'esigibilità della prestazione richiesta dalla ricorrente (di cui all'art. 633 comma 3 c.p.c.) in seguito all'inadempienza della controprestazione da parte di quest'ultima. L'opponente evidenziava altresì l'obbligo dell'opposta al versamento della somma di € 192,00, richiesta quale rimborso delle spese sostenute per la collazione della documentazione dell'istanza, per il rimborso della quale svolgeva in sede di opposizione espressa domanda riconvenzionale.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione formulando le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza del 9.11.2022 l'opponente produceva la documentazione intimata, insistendo nella richiesta di rimborso delle spese della collazione, venivano inoltre assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il pagina 2 di 5 deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
L'art. 119, comma 4, TUB stabilisce che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Per orientamento costante della Suprema Corte (cfr. in ultimo Cass. Civ. n. 8173/2025) tale norma attribuisce al cliente un vero e proprio diritto soggettivo volto ad ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale. La giurisprudenza ritiene altresì che la fattispecie trova riferimento sistematico generale negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) con applicazione anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007).
Nello specifico, la recente pronuncia della Suprema Corte, precisa che “l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. (…) Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, (…) impone di intendere l'art. 119 TUB come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della “formazione della copia” (…) non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”, cioè della copia della documentazione”.
Inoltre, la pretesa azionata in monitorio non può essere ritenuta inesigibile a causa del rifiuto del cliente correntista di corrispondere la somma esposta dall'Istituto di credito quale costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione richiesta. Al riguardo la Suprema Corte osserva che:
“l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com'è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della “produzione” della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo” (Cass. Civ. n. 8173/2025 cit.). Trattasi, infatti, dell'esercizio di un diritto riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., con connesso riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi un sistema di tutela del contraente che deve intendersi svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.
pagina 3 di 5 In merito alla verifica della congruità dei costi della documentazione richiesti dalle banche si sono occupati ripetutamente i Collegi ABF. È costante, infatti, l'orientamento secondo cui debbano essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione. Costi da valutate in concreto e di importo ragionevole, e ciò anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela (ex multis n. 69/2010; n. CP_4 CP_5 2453/20111; n. 1432/2013; n. 28.9.2015, n. 7600; n. 3759/2015; CP_6 CP_5 CP_5 nn. 1183/2017 e 2308/2017; n. 2609/2017; n. 14168/2017). CP_5 CP_4 CP_7
Pertanto, appaiono sicuramente censurabili le richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l'esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria. In particolare, l'ABF
n. 2609/2017 ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non CP_4 possono che essere contenuti e ragionevoli, con l'esclusiva esigenza di recuperare l'effettiva spesa sostenuta;
la valutazione va effettuata in concreto sulla base delle tre fasi (ricerca, riproduzione, spedizione) necessarie ad adempiere alla richiesta di documenti da parte di un cliente.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'opposta, cliente della banca opponente, con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente collegato con un rapporto di negoziazione e deposito titoli, ha richiesto, con reclamo via pec del 23.12.2021 (vedi doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), il rilascio in formato digitale dei documenti specificati nel decreto ingiuntivo opposto, al fine di verificare la legittimità della condotta della in una operazione di acquisto di azioni ordinarie Pt_1 CP_2
La nota pec del 22.02.2022 di rivolta al legale dell'opposta in riscontro al reclamo, pur non CP_2 denegando mai il diritto di accesso e l'acquisizione della documentazione richiesta da CP_1
rileva in modo esplicito l'intento dell'Istituto di credito di subordinare l'invio in formato
[...] digitale della documentazione al previo incasso da parte di del preventivo spese (quantificato CP_2 con riferimento alle tariffe pubblicate sul Foglio Informativo vigente alla data della corrispondenza) di
€ 192,00 (vedi doc. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.). Ed infatti, dal tenore letterale di detta comunicazione, viene precisato “l'importo delle spese relative al rilascio di tali documenti ai sensi dell'art. 119, comma 4 del TUB” da bonificare sul conto corrente della Filiale, con l'ulteriore precisazione che “Al ricevimento di tali somme, provvederemo all'invio in formato digitale a mezzo posta elettronica dei documenti richiesti'”. In sintesi, secondo l'opponente, anche se la è Pt_1 tenuta alla consegna della documentazione in favore del cliente che ne faccia richiesta, l'adempimento di questo obbligo è correlato al contrapposto obbligo del richiedente di rimborsarne le spese. La Pt_1 potrebbe pertanto rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione (di consegna dei documenti), allorché controparte non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria (pagamento della somma richiesta a titolo di spese di rilascio).
Inoltre, non è provato che l'importo delle spese occorrenti per la produzione documentale richiesta dall'opposta, quantificato da in € 192,00, copra i meri costi di produzione della CP_2 documentazione cui fa riferimento l'art. 119 TUB. Tra l'altro, dagli atti risulta che l'opposta con l'istanza del 23.12.2021 aveva richiesto nello specifico il rilascio in formato digitale di n. 5 documenti (oggetto altresì dell'ingiunzione) e l'invio degli stessi a mezzo posta elettronica;
deve pertanto escludersi che l'estrazione dei predetti documenti (da estrarre presumibilmente da archivi digitali) e l'invio telematico possa aver costituito un effettivo costo da addebitare al cliente, anche perché nulla è stato dimostrato in tal senso dall'opponente nel corso del giudizio. Sul punto si rileva che il costo delle voci di spese di produzione della documentazione, così come specificato ed argomentato dalla Pt_1 opponente, risulta comunque eccessivo e non giustificato. La non ha insomma provato che le Pt_1 somme pretese corrispondano ai costi effettivi per il reperimento ed il rilascio dei documenti richiesti, prospettando piuttosto la quantificazione di un prezzo per la remunerazione del servizio che la banca intenderebbe riversare alla cliente per l'esercizio del suo diritto.
Ciò posto, si evidenzia altresì che, nel corso del giudizio, nell'imminenza della prima udienza del pagina 4 di 5 9.11.2022, l'opponente provvedeva spontaneamente alla produzione documentale intimata;
insistendo nella richiesta di rimborso delle spese di collazione e continuandone a sostenere la quantificazione in € 192,00; come da calcolo specificato nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte opponente.
Orbene, il deposito in corso di giudizio della documentazione da parte della opponente non può Pt_1 determinare la cessazione della materia del contendere in quanto l'opponente ha provveduto ad un adempimento solo parziale della prestazione ingiunta, non pagando le spese della procedura di ingiunzione (“liquidate in € 1305,00 per compensi professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014”) e senza rinunziare alla domanda proposta per il pagamento delle spese relative alla produzione documentale.
Vanno inoltre dichiarate dovute dall'opponente le spese di lite del presente giudizio, vista la soccombenza di quest'ultima su tutti i punti di contestazione;
il decreto ingiuntivo opposto risulta infatti correttamente emesso, perché non poteva la banca subordinare la consegna dei documenti al pagamento della somma di € 192,00, che peraltro non risulta provata nel suo ammontare.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, le doglianze dell'attrice devono ritenersi infondate e vanno pertanto rigettate;
in seguito all'adempimento parziale in corso di giudizio il decreto ingiuntivo opposto va però revocato con condanna dell'opponente a quanto rimasto inadempiuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2126/2022: revoca il decreto ingiuntivo n. 516/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 20-26.04.2022 (proc. n. 1378/2022 R.G.) e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate con il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Elisabetta Freni.
Ragusa, 18/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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