Articolo 4 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 giugno 1961
>
Versione
23 aprile 1965
Art. 4. ((Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro))
Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.
Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sui prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.
La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'.
((Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso))
Entrata in vigore il 23 aprile 1965