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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 397/2023
TRA
nata a [...] l'[...], rappr. e dif., giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Michele Marra, presso cui elett. dom. in Caserta alla Via G. Dorso n.
16
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett.te dom. in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE CP_ OGGETTO: TFR Fondo Graranzia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l' chiedendo la corresponsione del TFR da parte del CP_1
Fondo di garanzia pari ad € 2879,65 per insolvenza del datore di lavoro PEPA SRL in Liquidazione. Rappresentava di aver lavorato quale dipendente della predetta società continuativamente per il periodo dal 24.10.2012 al 20.01.2017 oltre al preavviso e quindi fino al 20.01.2016, con mansioni di addetta alla vendita ed inquadrata come impiegata, nel livello 5 del CCNL di categoria e di essere rimasta creditrice nei confronti del datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, del TFR. Rappresentava di aver presentato richiesta di liquidazione del TFR al fondo
1 CP_ di garanzia senza ottenere alcun esito. Chiedeva, pertanto, accertato il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia stante l'esecuzione del pignoramento mobiliare negativo, l'impossibilità di fallire della impresa artigiana cancellata nel 2009 e CP_ l'inesistenza di beni immobili del debitore, condannarsi l' quale fondo di garanzia al pagamento della somma di € 2879,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Spese vinte con attribuzione.
Resisteva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la decadenza annuale ex CP_1 art. 47 DPR 639/1970 in coerenza con quanto previsto sia dall'art. 24 della L. n.
88/1989 che include il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto nelle prestazioni temporanee a favore dei lavoratori dipendenti e sia dalle Sez. Un. Della
Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19992/09, hanno affermato che la decadenza annuale dell'azione prevista dal disposto di cui all'art. 24 L. n. 88 del
1989 si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il TFR.
Rappresentava che nel caso di specie, la domanda amministrativa risultava presentata in data 23.01.2020, per cui i termini decadenziali risultavano scaduti in data
18.11.2022, ovvero 1 anno e 300 gg dalla data della domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti ex art. 2 L. n.
297/1982. Evidenziava, infatti, che nel caso di specie, si era alla presenza di una società di capitali che si trovava in stato di liquidazione e non cessata, come invece, erroneamente riferito da parte ricorrente, e non ancora assoggettata ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla legge per l'accesso del lavoratore dipendente al
Fondo di Garanzia. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della discussione orale, la giudicante decideva la causa con la presente sentenza.
*************
Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente applicandosi, nella specie, la sospensione di legge di cui all'art. 34 del d.l. 18/2020, così come recepito anche dall' con il messaggio n. 1627/2020. Del resto, la S.C. CP_1 con una recente sentenza, n. 744/2024, ha affermato che “ Nelle controversie concernenti l'invalidità civile sia pure con riferimento ad altra decadenza operante nell'ambito previdenziale ma con principi mutuabili al caso di specie, ha sostenuto che “la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda (art. 42, comma 3, secondo
2 periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, in base alla disciplina speciale dettata dall'art. 34 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile
2020, n. 27, e applicabile, in linea generale, al decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e CP_1 dall' ”. Ne consegue, quindi, che applicando la sospensione della decadenza il CP_2 termine invocato dalla resistente non è spirato al momento del deposito del ricorso in data 20.01.2023 a fronte di una domanda del 23.11.2020 e considerando 1 anno e
300 giorni ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/70.
Venendo al merito parte resistente contesta la pretesa avanzata deducendo che la società non è fallita e non è stata nemmeno cancellata ma è in liquidazione.
Sul punto è opportuno ricostruire la normativa di riferimento così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Indubbiamente l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 della L. N.° 297/82, è stato previsto per i casi di CP_1 insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare è stata poi configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell' convenuto nelle posizioni debitorie del datore di lavoro CP_3 insolvente, sotto forma di accollo cumulativo ex lege.
La normativa in esame tuttavia non si è limitata a compiere un generico riferimento all'insolvenza del datore di lavoro ma ne ha anche dato una precisa qualificazione: al fine di consentire il necessario controllo sulle pretese avanzate, il secondo comma dell'art.2 della L. N.° 297/82 riconosce al lavoratore e ai suoi aventi diritto la possibilità di ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e relativi crediti accessori solo allorchè, in caso di fallimento, siano trascorsi quindici giorni o dal deposito dello stato passivo reso esecutivo o dalla pubblicazione della sentenza che abbia deciso su opposizioni ed impugnazioni riguardanti il credito o ancora dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Quanto ai crediti per cui vi sia stata una richiesta di insinuazione tardiva, la presentazione della domanda di pagamento è consentita dopo l'emissione del decreto che ne determina l'ammissione al passivo o dopo la sentenza che decida sulla eventuale contestazione del curatore fallimentare;
analoghe modalità sono poi
3 previste dal 4° comma per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Dall'esame della normativa suindicata si evince quindi che la posizione debitoria dell' non sorge alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice CP_1 deduzione dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe a carico del lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
A seguito delle modifiche introdotte dal D lgs n. 169 del 2007 è stato previsto come ulteriore requisito della assoggettabilità a fallimento quello oggettivo della presenza di una situazione debitoria superiore ai € 30.000,00; è pertanto possibile che un creditore, pur avanzando richiesta di fallimento nei confronti di un debitore astrattamente assoggettabile a fallimento, si veda rigettata in concreto tale istanza per la esiguità del suo credito.
Quanto alle ricadute di tale eventualità sulle ipotesi in cui è previsto l'intervento del
Fondo di Garanzia, la Corte di cassazione ha già più volte affermato che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, anche quando l'imprenditore, pur fallibile, non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, in quanto l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va ragionevolmente interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, deve essere ammessa ogni volta in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo ( vedi Cass. n. .
7466 del 2007, n. 1178 del 2009, n. 15662 del 2010).
L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di
4 una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).
Da ultimo nella sentenza n. 7585 del 2011 si è statuito in termini che “ … ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del
t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso
l' alle condizioni previste dal comma stesso ….”. (principio confermato anche CP_1 da Cass. n.859/12 e 1607/15).
In adesione a tale orientamento della Suprema Corte va dunque ritenuto che l'operatività della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della l. 297/92 è comunque subordinata alla verifica di fatto che in concreto il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito.
Peraltro la S.C. con sentenza n. 1887/2020 ha anche affermato che la verifica della non sottoponibilità a fallimento può anche non essere effettuata in concreto ma incidentalmente dal giudicante alla luce del principio secondo cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non CP_1 assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori.”
Nel caso di specie l'esiguità del credito non consentiva la dichiarazione di fallimento nonostante la proposizione dell'istanza e. quantunque manchi agli atti il rigetto dell'istanza da parte del giudice competente, alla luce della giurisprudenza summenzionata, l'entità del credit azionato, stante l'esiguità preclude la declaratoria di fallimento.
Parimenti deve ritenersi sufficiente il verbale negativo della procedura di esecuzione mobiliare e, giammai, sussiste un obbligo di attivare la procedura di esecuzione immobiliare o comunque altro essendo l'impresa non ancora cessata ma comunque inattiva. Al riguardo la S.C. con recente ordinanza n. 14020/2020, non disattesa dalla
5 giudicante, ha evidenziato che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso
l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro CP_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” Dal momento che le ultime due circostanze non sono configurabili nel caso di specie, residua e, deve ritenersi sufficiente l'esperimento negativo della procedura mobiliare in assenza di altre fonti e comunque di contestazione specifica al riguardo o presenza di documenti da cui si potesse evincere l'esistenza di bene immobili sui quali poter azionare la procedura esecutiva.
Orbene, stante il possesso de titolo esecutivo (cfr. doc. in atti) la resistente non può che essere condannata al pagamento della somma pari ad euro 2879,65 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di cui CP_1 in motivazione, della somma di € 2879,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€ 1400,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 397/2023
TRA
nata a [...] l'[...], rappr. e dif., giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Michele Marra, presso cui elett. dom. in Caserta alla Via G. Dorso n.
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RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett.te dom. in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE CP_ OGGETTO: TFR Fondo Graranzia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l' chiedendo la corresponsione del TFR da parte del CP_1
Fondo di garanzia pari ad € 2879,65 per insolvenza del datore di lavoro PEPA SRL in Liquidazione. Rappresentava di aver lavorato quale dipendente della predetta società continuativamente per il periodo dal 24.10.2012 al 20.01.2017 oltre al preavviso e quindi fino al 20.01.2016, con mansioni di addetta alla vendita ed inquadrata come impiegata, nel livello 5 del CCNL di categoria e di essere rimasta creditrice nei confronti del datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, del TFR. Rappresentava di aver presentato richiesta di liquidazione del TFR al fondo
1 CP_ di garanzia senza ottenere alcun esito. Chiedeva, pertanto, accertato il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia stante l'esecuzione del pignoramento mobiliare negativo, l'impossibilità di fallire della impresa artigiana cancellata nel 2009 e CP_ l'inesistenza di beni immobili del debitore, condannarsi l' quale fondo di garanzia al pagamento della somma di € 2879,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Spese vinte con attribuzione.
Resisteva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la decadenza annuale ex CP_1 art. 47 DPR 639/1970 in coerenza con quanto previsto sia dall'art. 24 della L. n.
88/1989 che include il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto nelle prestazioni temporanee a favore dei lavoratori dipendenti e sia dalle Sez. Un. Della
Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19992/09, hanno affermato che la decadenza annuale dell'azione prevista dal disposto di cui all'art. 24 L. n. 88 del
1989 si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il TFR.
Rappresentava che nel caso di specie, la domanda amministrativa risultava presentata in data 23.01.2020, per cui i termini decadenziali risultavano scaduti in data
18.11.2022, ovvero 1 anno e 300 gg dalla data della domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti ex art. 2 L. n.
297/1982. Evidenziava, infatti, che nel caso di specie, si era alla presenza di una società di capitali che si trovava in stato di liquidazione e non cessata, come invece, erroneamente riferito da parte ricorrente, e non ancora assoggettata ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla legge per l'accesso del lavoratore dipendente al
Fondo di Garanzia. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della discussione orale, la giudicante decideva la causa con la presente sentenza.
*************
Preliminarmente va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente applicandosi, nella specie, la sospensione di legge di cui all'art. 34 del d.l. 18/2020, così come recepito anche dall' con il messaggio n. 1627/2020. Del resto, la S.C. CP_1 con una recente sentenza, n. 744/2024, ha affermato che “ Nelle controversie concernenti l'invalidità civile sia pure con riferimento ad altra decadenza operante nell'ambito previdenziale ma con principi mutuabili al caso di specie, ha sostenuto che “la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda (art. 42, comma 3, secondo
2 periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, in base alla disciplina speciale dettata dall'art. 34 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile
2020, n. 27, e applicabile, in linea generale, al decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e CP_1 dall' ”. Ne consegue, quindi, che applicando la sospensione della decadenza il CP_2 termine invocato dalla resistente non è spirato al momento del deposito del ricorso in data 20.01.2023 a fronte di una domanda del 23.11.2020 e considerando 1 anno e
300 giorni ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/70.
Venendo al merito parte resistente contesta la pretesa avanzata deducendo che la società non è fallita e non è stata nemmeno cancellata ma è in liquidazione.
Sul punto è opportuno ricostruire la normativa di riferimento così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Indubbiamente l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 della L. N.° 297/82, è stato previsto per i casi di CP_1 insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare è stata poi configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell' convenuto nelle posizioni debitorie del datore di lavoro CP_3 insolvente, sotto forma di accollo cumulativo ex lege.
La normativa in esame tuttavia non si è limitata a compiere un generico riferimento all'insolvenza del datore di lavoro ma ne ha anche dato una precisa qualificazione: al fine di consentire il necessario controllo sulle pretese avanzate, il secondo comma dell'art.2 della L. N.° 297/82 riconosce al lavoratore e ai suoi aventi diritto la possibilità di ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e relativi crediti accessori solo allorchè, in caso di fallimento, siano trascorsi quindici giorni o dal deposito dello stato passivo reso esecutivo o dalla pubblicazione della sentenza che abbia deciso su opposizioni ed impugnazioni riguardanti il credito o ancora dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
Quanto ai crediti per cui vi sia stata una richiesta di insinuazione tardiva, la presentazione della domanda di pagamento è consentita dopo l'emissione del decreto che ne determina l'ammissione al passivo o dopo la sentenza che decida sulla eventuale contestazione del curatore fallimentare;
analoghe modalità sono poi
3 previste dal 4° comma per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Dall'esame della normativa suindicata si evince quindi che la posizione debitoria dell' non sorge alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice CP_1 deduzione dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe a carico del lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
A seguito delle modifiche introdotte dal D lgs n. 169 del 2007 è stato previsto come ulteriore requisito della assoggettabilità a fallimento quello oggettivo della presenza di una situazione debitoria superiore ai € 30.000,00; è pertanto possibile che un creditore, pur avanzando richiesta di fallimento nei confronti di un debitore astrattamente assoggettabile a fallimento, si veda rigettata in concreto tale istanza per la esiguità del suo credito.
Quanto alle ricadute di tale eventualità sulle ipotesi in cui è previsto l'intervento del
Fondo di Garanzia, la Corte di cassazione ha già più volte affermato che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, anche quando l'imprenditore, pur fallibile, non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, in quanto l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va ragionevolmente interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, deve essere ammessa ogni volta in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo ( vedi Cass. n. .
7466 del 2007, n. 1178 del 2009, n. 15662 del 2010).
L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di
4 una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).
Da ultimo nella sentenza n. 7585 del 2011 si è statuito in termini che “ … ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del
t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso
l' alle condizioni previste dal comma stesso ….”. (principio confermato anche CP_1 da Cass. n.859/12 e 1607/15).
In adesione a tale orientamento della Suprema Corte va dunque ritenuto che l'operatività della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della l. 297/92 è comunque subordinata alla verifica di fatto che in concreto il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito.
Peraltro la S.C. con sentenza n. 1887/2020 ha anche affermato che la verifica della non sottoponibilità a fallimento può anche non essere effettuata in concreto ma incidentalmente dal giudicante alla luce del principio secondo cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non CP_1 assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori.”
Nel caso di specie l'esiguità del credito non consentiva la dichiarazione di fallimento nonostante la proposizione dell'istanza e. quantunque manchi agli atti il rigetto dell'istanza da parte del giudice competente, alla luce della giurisprudenza summenzionata, l'entità del credit azionato, stante l'esiguità preclude la declaratoria di fallimento.
Parimenti deve ritenersi sufficiente il verbale negativo della procedura di esecuzione mobiliare e, giammai, sussiste un obbligo di attivare la procedura di esecuzione immobiliare o comunque altro essendo l'impresa non ancora cessata ma comunque inattiva. Al riguardo la S.C. con recente ordinanza n. 14020/2020, non disattesa dalla
5 giudicante, ha evidenziato che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso
l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro CP_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” Dal momento che le ultime due circostanze non sono configurabili nel caso di specie, residua e, deve ritenersi sufficiente l'esperimento negativo della procedura mobiliare in assenza di altre fonti e comunque di contestazione specifica al riguardo o presenza di documenti da cui si potesse evincere l'esistenza di bene immobili sui quali poter azionare la procedura esecutiva.
Orbene, stante il possesso de titolo esecutivo (cfr. doc. in atti) la resistente non può che essere condannata al pagamento della somma pari ad euro 2879,65 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di cui CP_1 in motivazione, della somma di € 2879,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€ 1400,00 oltre Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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