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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3422/2020 R.G.A.C. tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rescigno, Parte_1 P.IVA_1
c.f. , in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._1 risposta nel giudizio di primo grado, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Maria della Libera n. 13, presso lo studio dell'avv.to Valentina Cappiello
Appellante
e
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
- rappresentati e difesi dall'avv.to Antonella Tornusciolo, c.f. C.F._3
in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta depositata il 7.7.2023, poi sostituita dall'avv.to Domenico
Martignetti, c.f. , in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione di nuovo difensore depositata il 13.03.2024 - quali chiamati all'eredità di
, c.f. , deceduta il Persona_1 C.F._6
29.01.2022, già parte appellata rappresentata e difesa dall'avv.to Michela Piscitelli, c.f.
, e dall'avv.to Vincenzo Piscitelli, c.f. C.F._7 C.F._8
in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello depositata il 7.01.2021
Appellati
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento resa ai sensi dell'art. 702ter
c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 1381/2018 R.G., rep. n. 1619/2020, pubblicata in data
31.07.2020.
1 Conclusioni per l'appellante: riformare l'ordinanza impugnata, atteso che gli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento non superavano il tasso soglia antiusura, e condannare CP_1
e quali eredi di , alla restituzione delle somme
[...] CP_2 Persona_1 corrisposte in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
Conclusioni per gli appellati e : dichiarare preliminarmente Controparte_1 CP_2 la “carenza di legittimazione passiva degli appellati” e, nel merito, rigettare l'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 23 marzo 2018 dinanzi al Tribunale di
Benevento, espose che il 19.05.2010 aveva sottoscritto un contratto di Persona_1 finanziamento con la per l'importo netto finanziato di euro 20.115,40. Parte_1
Invocò l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma c.c., e chiese la condanna dell'istituto finanziario alla restituzione dell'importo di euro 10.848,86, oltre interessi, sul rilievo che era stato pattuito un tasso di interesse usurario.
Si costituì resistendo al ricorso. Parte_1
Il primo giudice, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con l'ordinanza indicata in epigrafe, accolse la domanda e, dichiarata la non debenza delle somme versate dalla alla a titolo di interessi, condannò quest'ultima alla restituzione a Per_1 Parte_1 favore della ricorrente dell'importo di euro 10.718,49 e al pagamento delle spese processuali.
§ 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento la a proposto appello, Parte_1 cui ha resistito, costituendosi, . Persona_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.1.2023 dinanzi a questa Corte, è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di e il giudizio è Persona_1 stato riassunto dal difensore dell'appellante nei confronti dei chiamati all'eredità di quest'ultima, e i quali si sono costituiti dichiarando di aver Controparte_1 CP_2 rinunciato all'eredità e depositando atto di rinuncia.
All'udienza del 27.03.2024 la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 4.07.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per sentire le parti sulla questione della titolarità passiva in capo a e del rapporto Controparte_1 CP_2 giuridico controverso oggetto di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 la causa è stata riservata nuovamente in decisione, assegnando alle parti il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 3. Si impone il preliminare vaglio della titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo ad e CP_1 CP_2
2 In data 7.07.2023, unitamente alla comparsa di costituzione, il difensore dei ha CP_1 depositato atto di rinuncia, da parte di questi ultimi, all'eredità di , con Persona_1 dichiarazione resa dinanzi al Tribunale di Benevento - Ufficio Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione, in data 27.03.2023 (R.G. n. 467/2023 - Num. Crono. 907/2023- Num. Rep. 980).
Il difensore dell'appellante all'udienza dell'11.09.2024 ha eccepito l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata da così argomentando: “In particolare, si evidenzia che Controparte_1 in giudizio è stata fornita la prova dell'inefficacia della rinuncia all'eredità operata dal Sig.
in quanto proprietario dell'appartamento in cui era residente la Sig.ra e nei cui CP_1 Per_1 confronti deve dunque configurarsi il possesso anche di uno solo dei beni che la Sig.ra Per_1 deve necessariamente aver lasciato all'interno dell'appartamento”. Il difensore dell'appellante sostiene che non avendo provveduto a fare l'inventario dei beni ereditari nel Controparte_1 termine di sei mesi dall'apertura della successione di , ai sensi dell'art. Persona_1
485 c.c. deve essere considerato erede puro e semplice, essendo in possesso di beni ereditari.
L'eccezione di inefficacia della rinuncia è infondata.
E invero non vi sono elementi probatori a sostegno della dedotta circostanza che CP_1 esercitasse il possesso su beni (peraltro non indicati dall'appellante) appartenenti alla
[...] de cuius, ; né tali elementi possono trarsi, in via presuntiva, dal fatto che Persona_1 quest'ultima risiedesse nell'appartamento di proprietà di Controparte_1
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato per difetto di titolarità passiva del rapporto controverso dedotto in lite in capo ad e che hanno rinunciato all'eredità CP_1 CP_2
(circostanza documentalmente provata), di , non avendo, peraltro, Persona_1
l'appellante chiesto, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, di notificare l'atto di appello in riassunzione ad eventuali ulteriori chiamati all'eredità, indicandoli nominativamente.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte appellante, compensandole per la metà - atteso che il difensore dell'appellante (che ha insistito per l'accoglimento del gravame) ha notificato l'atto di riassunzione sia impersonalmente e collettivamente agli eredi della , ai sensi dell'art. 303, 2° comma, c.p.c., sia personalmente Per_1 ad e in data 27.02.2023, vale a dire prima che questi ultimi CP_1 CP_2 rinunciassero all'eredità.
Le spese si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022 - scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 - quantificando i compensi in misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della circostanza che la decisione si fonda sulla sola preliminare questione della titolarità passiva del rapporto controverso, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
3 I compensi vanno distratti con riguardo alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, a favore degli avv.ti Michela e Vincenzo Piscitelli, che hanno rappresentato e difeso Persona_1
solo in tali fasi, e hanno chiesto nella comparsa di costituzione la distrazione delle spese
[...] di lite in quanto antistatari. Con riguardo alla fase di decisionale, le spese vanno liquidate a favore di e atteso che il difensore di questi ultimi, che li ha rappresentati CP_1 CP_2
e difesi dopo l'udienza di trattazione, non ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, spese che, già compensate per la metà, si liquidano in euro 1.231,75 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa., con distrazione a favore degli avv.ti Michela e Vincenzo Piscitelli, e in euro 716,75 per compensi, a favore degli appellati, e Controparte_1 CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n.
115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 19 febbraio 2025.
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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