Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/07/2025, n. 14439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14439 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2024, proposto da
RO Di ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Calò, presso il cui studio in Roma, via Savoia, 78, è elettivamente domiciliata;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
(a) della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QH/263/2024 del 4 luglio 2024, avente ad oggetto “Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione per l’attività di commercio su area pubblica, relativa alla Rotazione Urtisti A2 operatore 26 – Rilasciata alla ditta individuale della Sig.ra Di ER RO – P. IVA 14015701007 – avvio del procedimento prot. QH/2024/27187” (cfr. all. A), con la quale il Di-partimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico – E.Q. “Commercio e rotazioni su suolo pubblico” – Servizio Commercio e rotazioni su suolo pubblico – Ufficio Rotazioni della Direzione M.C.S.P. ha disposto la decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione per l’attività di commercio su area pubblica, relativa alla Rotazione Urtisti A/2, Operatore n. 26, rilasciata alla ditta individuale della odierna ricorrente, non notificata;
(b) della nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. n. 45948 del 5 luglio 2024, avente ad oggetto “Invio De-terminazione Dirigenziale n. 263 del 04/07/2024 di Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione relativa alla Rotazione Urtisti A2 operatore 26 – rilasciata alla ditta individuale della Sig.ra Di ER RO” (cfr. all. B), non notificata;
(c) della nota di Roma Capitale prot. n. QH/2024/27187 del 12 aprile 2024 (cfr. all. C), avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato all’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione per l’attività di commercio su area pubblica, relativa alla Rotazione URTISTI A2 operatore n. 26 – Rilasciata alla Sig.ra Di ER RO – C.F. [...]”, con la quale il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico ha (in ipotesi) comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e re-voca della concessione per l’attività di commercio su area pubblica, relativa alla Rotazione Urtisti A/2, Operatore n. 26, rilasciata alla ditta individuale della odierna ricorrente, non notificata;
(d) dell’Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico per l’anno 2021 n. ROT/00039/2022, prot. n. QH/2022/0065021 del 10 ottobre 2021 (cfr. all. D), non notificato;
(e) della nota di Roma Capitale prot. n. QH/2022/65482 del 12 ottobre 2022 (cfr. all. E), avente ad oggetto “avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico anno 2021 – operatore Di ER RO – Rotazione Urtisti A/2 operatore 26”, non notificata;
(f) in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione dell’Assemblea Capitoli-na 24 marzo 2021 n. 21 (cfr. all. F), con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale per l’Occupazione di Suolo Pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
(g) in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 18 marzo 2023 n. 101 (cfr. all. G), con cui è stato approvato il “Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche”;
(h) in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 28 marzo 2018 n. 29 (cfr. all. H), con cui è stato approvato la “Modifica del Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017, con ripubblicazione integrale”;
(i) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
NONCHÉ,
in via subordinata, per l’accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente del danno subito e subendo dal ricorrente, con riserva di specifica quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale – prot. n. QH/263/2024 del 4 luglio 2024 – avente ad oggetto “ Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione per l’attività di commercio su area pubblica, relativa alla Rotazione Urtisti A2 operatore 26 ”, a lei rilasciata da Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale n. 1462 del 13 dicembre 1998.
L’impugnativa è estesa, in parte qua e nei limiti di interesse, alle deliberazioni dell’Assemblea capitolina del 24 marzo 2021 n. 21 (con cui è stato approvato il “ Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale per l’Occupazione di Suolo Pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ”), del 18 marzo 2023 n. 101 (con cui è stato approvato il “ Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche ”) e del 28 marzo 2018 n. 29 (con cui è stato approvato la “ Modifica del Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017, con ripubblicazione integrale ”), richiamate nel provvedimento impugnato e/o negli atti endoprocedimentali pure gravati.
Rappresentato preliminarmente che l’impugnato provvedimento di revoca/decadenza è motivato con riferimento all’asserita notifica di una diffida di pagamento/avviso di liquidazione del canone di occupazione del suolo pubblico per l’anno 2021 e, in data 12 aprile 2024, di una comunicazione di avvio del procedimento, documenti che tuttavia a non avrebbe mai ricevuto, la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 55 legge regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22, degli artt. 15, 17, 21 e 33 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2021, degli artt. 3-bis, 9 e 45 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 101/2023 e/o degli artt. 3-bis, 9 e 46 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 29/2018, per carenza motivazionale ed omesso invio della diffida di pagamento/avviso di liquidazione del canone Cosap e/o per mancata comunicazione di avvio del procedimento e/o, in ogni caso, per mancato rispetto delle disposizioni a garanzia della effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrativo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza – Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 68/2005, delle “ regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata ” di cui al d.m. 2 novembre 2005, del “ Regolamento concernente l’attività degli addetti alle procedure di notificazione” di cui alla deliberazione g.c. n. 452 del 3 ottobre 2007, della normativa in materia di notifiche postali (artt. 137 e ss. c.p.c. e legge n. 890/1992), della legge 22 luglio 1999, n. 261, del d.m. 9 aprile 2001 (recante “approvazione delle condizioni generali del servizio postale ”) e delle “ condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di poste italiane ” (allegato a alla delibera n.385/13/Cons). Violazione di legge per difetto di notifica.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato perché adottato in assenza del previo invio della diffida di pagamento/avviso di liquidazione del canone COSAP, previsto dall’art. 9 della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 101/2023, nonché, in relazione al periodo oggetto di contestazione (2021/2022), dall’art. 9 della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 29/2018, oltre che dagli artt. 17, 1° comma, lett. d), 2° comma, e 33, 11° e 12° comma, della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2021.
Al fine di dimostrare la fondatezza della censura la ricorrente rappresenta come, a seguito di istanza di accesso agli atti, essa abbia verificato, sulla base degli atti trasmessi da Roma Capitale, come non vi sia prova né della mancata notifica della pec contenente la diffida di pagamento, né della comunicazione di avvio del procedimento, avendole l’amministrazione consegnato una semplice stampa di un elenco, denominato “ Lista E-mail in uscita ”, in cui si affermerebbe il tentato invio, in data 12 ottobre 2022, di tale PEC.
Neppure vi sarebbe prova della pretesa notifica della diffida, a mezzo di raccomandata a/r – perfezionata, a giudizio dell’amministrazione, per compiuta giacenza il 24 novembre 2022, atteso che mancherebbe la prova dell’invio, dopo la verifica che il destinatario della notifica non si trovava al proprio domicilio, dell’invio dell’invito, sempre tramite raccomandata a.r. e in base all’art. 140 c.p.c., al ritiro dell’atto presso la casa comunale.
Le firme sulla notifica, inoltre, sarebbero non leggibili, ragione per la quale essa ricorrente ha proposto querela di falso.
La mancata corretta notifica dei detti atti renderebbe l’adottato provvedimento di revoca/decadenza illegittimo per violazione di principi di proporzionalità e ragionevolezza.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 legge regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22, degli artt. 15, 17, 21 e 33 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2021, degli artt. 3-bis, 9 e 45 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 101/2023 e/o degli artt. 3-bis, 9 e 46 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 29/2018, per mancato rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del minor sacrificio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità e/o contraddittorietà della motivazione ed insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre illegittimo per mancata tempestiva contestazione della morosità ultrasemestrale, l’accertamento della quale avrebbe legittimato l’applicazione della meno afflittiva sanzione della sospensione.
La tardiva comunicazione della sola morosità ultrannuale, sanzionabile con la più afflittiva decadenza, avrebbe pure importato una violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.
Tale condotta sarebbe tanto più grave in considerazione del fatto che il rapporto tra Roma Capitale e la ricorrente avrebbe avuto regolare svolgimento per oltre 26 anni.
Né potrebbe ritenersi, come pure “ adombrato ” sia nel provvedimento di decadenza / revoca che nella comunicazione di avvio del procedimento, che i provvedimenti impugnati possano ritenersi comunque “ legittimi ” in forza di quanto previsto dall’art. 45, 1° comma, lett. k), della D.A.C. n. 101/2023 (o dell’art. 46, 1° comma, lett. i), D.A.C. n. 29/2018), secondo cui costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione e della concessione di posteggio il fatto che “ la PEC di riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulti non valida o inattiva ”
A tal fine la ricorrente richiama quanto già osservato, nel primo motivo di ricorso, sull’insufficienza della documentazione presente agli atti di Roma Capitale, che non attesterebbe, a suo giudizio, l’avvenuto tentativo di invio di messaggi pec.
III - (in via subordinata): Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, correttezza, trasparenza e del legittimo affidamento del titolare della concessione, nonché dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del minor sacrificio – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, erroneità e/o contraddittorietà della motivazione ed insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
In via subordinata, in caso di non accoglimento dei primi due motivi di doglianza, la ricorrente sostiene l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, in quanto contrastanti, ove intrepretate nel senso fatto proprio dal provvedimento, con i principi costituzionali e i principi fondamentali di buona amministrazione, correttezza, trasparenza, legittimo affidamento del titolare della concessione, proporzionalità, ragionevolezza e del minor sacrificio da imporre al privato destinatario del provvedimento.
Sempre in via subordinata la ricorrente ha domandato la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno, che si è riservata di quantificare in corso di causa.
Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando in sintesi:
a) che l’avviso di liquidazione del 10 ottobre 2022, relativo ai canoni dovuti per il 2021, la comunicazione di avvio del procedimento del 12 aprile 2024 e la stesa determina gravata sarebbero stati regolarmente notificati dall’Amministrazione presso il domicilio digitale dell’esercente, ma che il recapito non si è perfezionato in quanto l’indirizzo PEC fornito dalla ricorrente è risultato non valido;
b) che la notificazione dell’avviso di liquidazione 2021 si sarebbe comunque perfezionata il 24 novembre 2022, per effetto della compiuta giacenza della lettera raccomandata a/r inviata all’indirizzo di residenza della ricorrente e sede dell’impresa individuale;
c) che, ai sensi dell’art. 37 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, “ entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento ”, disposizione da interpretarsi, come da giurisprudenza del giudice civile, nel senso che la responsabilità del corretto funzionamento dell’indirizzo fornito grava sull’impresa titolare dell’indirizzo pec;
d) che il pagamento del canone è dovuto per il mero fatto dell’occupazione e che l’onere di controllare il corretto funzionamento della pec grava sull’imprenditore, potendo al più questi fornire la prova, non prodotta nel caso in esame, di un malfunzionamento della stessa;
e) che l’ingiunta decadenza è stata disposta in applicazione degli artt. 15 e 17 della D.A.C n. 21/21 e degli artt. 3 bis, comma 1, punto 21 e 45 della D.A.C n. 101/2023;
e) che non ricorrerebbero le lamentate contrarietà delle disposizioni regolamentari impugnate ai principi di proporzionalità e ragionevolezza in ragione del fatto che dette previsioni, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, sanzionerebbero comportamenti contrari a buona fede e gravemente lesivi dell’interesse pubblico.
Con ordinanza, n. 3196 del 17 luglio 2024, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Con ordinanza n. 858/2025 del 5 marzo 2025, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha accolto l’appello cautelare, sospendendo l’efficacia della determinazione impugnata subordinatamente al pagamento, da parte della ricorrente, di tutte le somme dovute a Roma Capitale.
Con memoria depositata in data 13 giugno la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto, oltre che agli adempimenti individuati dal giudice di appello (e, quindi, al versamento a Roma Capitale di tutti gli importi dovuti a titolo di Cosap per le annualità 2021, 2023 e 2024, comprensivi di penali e interessi nella misura quantificata dall’amministrazione resistente), anche al versamento delle somme dovute per l’intera annualità 2025.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per assorbente fondatezza del secondo motivo, nella parte in cui la ricorrente invoca, in sintesi, la mancata applicazione del principio di proporzionalità.
E, infatti, il regolamento di cui alla DAC 29/2018, recante la disciplina delle attività commerciali sulle aree pubbliche (applicabile alla fattispecie in esame, quantomeno con riferimento al momento del verificarsi della morosità per l’annualità 2021), all’art. 9 (Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità) stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 1, che “ Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per le concessioni dei posteggi nei mercati rionali su sede propria (…) ” e, al comma 3, che “ il canone annuo dovrà essere corrisposto in due semestralità con scadenza a gennaio e a luglio ”, prevedendo altresì una maggiorazione come penale per ogni semestre di ritardo.
Come più volte affermato dalla Sezione (sentenze nn. 13655/2024, 15318/2023, 12066\2021), “ per il caso di mancato pagamento del canone semestrale, la stessa norma disciplina gli interventi che il Municipio competente è tenuto a porre in essere, la cui intensità afflittiva è espressamente graduata a seconda della durata dell’inadempimento, per il tramite di una procedura che – in sostanza – principia con la (più tenue) sanzione della mera sospensione dell’attività per le morosità inferiori all’anno (vale a dire per quelle semestrali, da sanarsi entro un ulteriore semestre) per terminare con la (più grave ed eventuale) sanzione della decadenza dall’autorizzazione, qualora la morosità persista oltre i due semestri, nonostante un’espressa diffida. In particolare, infatti, al comma 4 dell’art. 9 citato è innanzitutto previsto che “In caso di morosità superiore ad un semestre, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla sospensione dell'autorizzazione e dell'attività di vendita fino al risanamento del debito maturato, comprensivo di interessi legali e di penale pari al 5% dell'importo da corrispondere. Il risanamento del debito non potrà essere effettuato in un periodo superiore al semestre. La sospensione non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi. (…)”, mentre al comma 5 è previsto che “In caso di morosità superiore all'anno, corrispondente a due semestralità, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. (…)”. I singoli passaggi procedimentali cui è tenuto il Municipio competente sono poi scanditi al comma 6, che prevede la contestazione della morosità semestrale e il connesso avviso di avvio del procedimento finalizzato alla “sospensione dell’autorizzazione e della concessione”, che può “eventualmente” tradursi nella “successiva decadenza”, ove l’inadempimento si protragga “oltre l’anno”. La norma ora citata stabilisce, infatti, che “Al recupero di quanto dovuto provvede il competente ufficio municipale nei termini previsti dalla normativa vigente, diffidando il pagamento e la regolarizzazione della tariffa evasa entro 10 giorni decorrenti dalla notifica di predetta diffida. Quest'ultima deve intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione della sospensione della autorizzazione e della concessione ed eventualmente della successiva decadenza nel caso di mancato pagamento protratto oltre l'anno. ”.
Ora, a fronte del descritto dettato regolamentare – all’evidenza improntato ai principi di gradualità e di proporzionalità degli interventi – l’amministrazione resistente, pur in presenza di un rapporto ultraventennale svoltosi regolarmente, ha direttamente contestato alla ricorrente la morosità relativa a due semestri (nella comunicazione inviata nell’ottobre 2022) e, in seguito, quella relativa a ulteriori quattro semestri (nella comunicazione di avvio del procedimento del 2024), determinando così, in concreto (e a prescindere dalle questioni relative alla regolarità o meno della notifica dei detti atti) non soltanto l’aumento, per sommatoria, delle somme da regolarizzare, ma, altresì, la possibile applicazione della sola massima sanzione prevista dall’ordinamento di settore (decadenza); in tal modo, come lamentato dalla ricorrente, si è effettivamente verificata la violazione del principio di proporzione e del minor sacrificio possibile, nonché la violazione delle norme sopra riportate.
Tanto inficia il provvedimento anche nella parte in cui richiama il mancato pagamento delle annualità 2023 e 2024 (invero non chiaramente correlato alle disposte decadenza e revoca, atteso che con riferimento a tali somme la determina afferma essere ancora in corso “ l’elaborazione del relativo avviso di liquidazione ”), atteso che i principi di proporzionalità e progressione nell’applicazione delle sanzioni sono stati riconosciuti in giurisprudenza di generale applicazione in materia (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3252 e 29 gennaio 2025, n. 713, oltre a quanto sostanzialmente ritenuto nell’ordinanza cautelare n. 858/2025, pronunciata con riferimento alla fattispecie oggi in esame).
Quanto alle argomentazioni spese da Roma Capitale in ordine all’onere dell’impresa di accertarsi della regolarità dei pagamenti, il Collegio richiama quanto ritenuto nella sentenza n. 13655/2024, laddove ha osservato che, pur concordando sul fatto che il principio di autoresponsabilità deve permeare l’esecuzione del rapporto da parte del privato concessionario, che è tenuto, come sopra visto, a versare il canone nei tempi previsti, occorre considerare che “ un principio quantomeno analogo, finalizzato alla diligente tutela dei pubblici interessi, deve sorreggere l’agere amministrativo di vigilanza sui pagamenti semestrali, poiché – altrimenti – il dettato regolamentare sopra trascritto (che giustamente delinea interventi repressivi già dal semestre di ritardo, per assicurare il minor sacrificio dei contrapposti interessi nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede) non avrebbe alcuna ragione d’essere previsto, restando del tutto privo di una concreta utilità pratica.”
Nel caso in esame, come già evidenziato, non è controverso che l’amministrazione abbia rilevato direttamente la morosità ultrannuale (contestando nell’ottobre 2022 il mancato pagamento del canone per il 2021, e rilevando, in seguito, la morosità anche per le annualità 2023 e 2024, sebbene non oggetto di specifica liquidazione), adottando infine il contestato provvedimento di decadenza, relativo alla morosità ultrannuale.
Tanto ha comportato la violazione del principio di proporzionalità e progressione, la cui corretta applicazione che avrebbe imposto la previa contestazione della “ morosità superiore a un semestre ”, cui avrebbe dovuto conseguire la adozione del meno afflittivo provvedimento di sospensione.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra censura, quanto all’annullamento del provvedimento di decadenza, ciò che esonera il Collegio dall’esame del terzo motivo di gravame e dall’esame della domanda risarcitoria, entrambi formulati in via subordinata.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QH/263/2024 del 4 luglio 2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO