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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 345 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025,
vertente
TRA
nata a [...] il [...], res.te a Roccastrada (GR) in Via G. Parte_1
Mazzini, 3 – C.F.: – ed elett.te dom.ta in Grosseto alla Via Trento n. CodiceFiscale_1
15/A presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Gelso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO OGGETTO: pensione di inabilità civile o assegno di invalidità civile (fase di opposizione ad
ATP).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“a) ritenere inabile civile (100%) o invalida civile, con percentuale pari o Parte_1
superiore al 74% di cui alla L. 118/71 e succ. modifiche;
b) procedere alla nomina di nuovo CTU, onde rispondere ai quesiti di cui al punto “a” delle
seguenti conclusioni;
c) condannare l' in persona del suo Presidente pro-tempore, per gli effetti dom.to in Grosseto CP_1
presso la sede dell' , al pagamento delle spese legali, sia della procedura di A.T.P. che di CP_2
questo successivo ricorso, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, condannare, comunque, l' al pagamento CP_1
delle spese legali, per la procedura di ATP, in quanto, in ogni caso, è stata riconosciuta, fin dalla
domanda amministrativa, la subordinata del 67% da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario
siccome infondato (…). Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, quarto comma, c.p.c., depositato il giorno 8 maggio 2025,
- premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile e di aver depositato in data 28 aprile
2025 dichiarazione di contestazione alla CTU negativa espletata nel corso del detto procedimento - ha convenuto in giudizio l affinché sia dichiarato la sussistenza CP_1
del requisito sanitario per il riconoscimento delle dette provvidenze.
2.L' costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
3.All'odierna udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4.La domanda è infondata.
La ricorrente ha ricevuto diagnosi di “esiti di politrauma stradale con cedimenti vertebrali
multipli del tratto dorsale, contusione spalla destra, ginocchio destro e sinistro;
S. di RE con
congiuntiviti recidivanti;
ipoacusia destra con vertigini;
vasculopatia arteriolare diffusa retinica;
adenoma epatico;
insufficienza mitralica in buon compenso;
S. di Bechet stadio IV”.
La CTU ha fatto correttamente riferimento alle Linee Guida per l'accertamento CP_1
degli stati invalidanti e alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, indicando per la
Malattia di RE una percentuale fissa del 5%. Per ciò che riguarda la Malattia di
Behcet è prevista invece una percentuale fissa di invalidità pari al 20% laddove vi sia un interessamento articolare iniziale e/o mucositi oro-genitali. Se vi sono complicanze oculari, vascolari, a carico degli organi interni o del sistema nervoso, è prevista un range dal 21 al 100%. Le disfunzionalità da esse determinate devono essere valutate secondo i relativi deficit d'organo o apparato e la percentuale ottenuta deve essere considerata in concorrenza con la valutazione di base della patologia.
La CTU ha quindi evidenziato, con giudizio privo di logiche contraddizioni, che nel caso dell' è certificata la presenza di mucositi oro-genitali e “non altri chiari segni di Pt_1
malattia attiva”, anche se è indicato un disturbo dell'alvo con diarrea cronica remittente per la quale, tuttavia, la paziente ha rifiutato di sottoporsi a colonscopia.
Ha poi precisato che la ricorrente è affetta da “fibromialgia, riferita rachialgia dorsale in esiti
di cedimenti vertebrali multipli traumatici, in assenza di deficit funzionali del rachide;
contusione
spalla destra, ginocchio destro e sinistro in assenza di deficit algodisfuzionali;
ipoacusia destra con
riferite vertigini;
vasculopatia arteriolare diffusa retinica;
adenoma epatico in follow-up con
normale funzionalità epatica;
insufficienza mitralica in buon compenso”; chiarendo che tali patologie, nel loro complesso, non determinano il riconoscimento dell'assegno di invalidità ma, tuttavia, determinano una percentuale di invalidità pari a 67%.
Sulla base di quanto sopra e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha concluso nel senso che la al momento della domanda amministrativa del Pt_1
13.12.2023 ed anche attualmente, deve ritenersi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
5. In questa sede parte ricorrente ripropone doglianze già espresse in occasione delle osservazioni inviate alla CTU.
Si ritiene che le osservazioni sollevate e la documentazione prodotta successivamente all'invio della bozza peritale siano in linea con quanto in atti risultante, condividendosi il giudizio di continuità con il quadro già in essere, come correttamente osservato e riportato dal CTU.
Anche con riferimento al riferito disturbo dell'alvo con diarrea cronica remittente è stata presa in considerazione una valutazione percentualistica superiore al 20% che ha portato,
appunto, ad una valutazione del 67% (comunque superiore a quanto valutato dalla nella misura solo del 55%). CP_3
In definitiva, le conclusioni raggiunte dal CTU nella fase di ATP appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
6. L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata, dichiarando che Parte_1
risulta invalida civile in misura pari al 67%, mentre non risultano essere
[...]
soddisfatti i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile né dell'assegno di invalidità civile.
7. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto degli esiti della valutazione amministrativa, comunque percentualmente inferiori rispetto a quanto accertato dal
CTU. Quelle di CTU disposte nella fase di ATP, debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad a.t.p. proposta da con ricorso depositato l'8.5.2025 nei confronti dell' disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara che è invalida civile al 67% e ha Parte_1
pertanto i requisiti sanitari per l'esenzione dal ticket sanitario;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU della fase di ATP, liquidate come da separato decreto,
interamente a carico dell' CP_1
Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe GROSSO