Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2004, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
TT EM, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 31 presso l'avv. Giuseppe Maccarrone che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 33250/2000, decisa il 3 dicembre 1999 e pubblicata il 24 ottobre 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 26215/2001 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Spanò Alberto;
dato atto che i difensori non sono intervenuti in Camera di consiglio, malgrado rituale avviso;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, ha concluso per il rinvio della causa alla pubblica udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17 agosto 1995 TT EM conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere l'assegno di invalidità civile.
Con sentenza in data 14 aprile 1997 il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 33250/2000, emessa in data 3 dicembre 1999 - 24 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva cosi motivata.
Osservava il Collegio di merito, in relazione al motivo di appello col quale si rilevava la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, che l'assistito avrebbe potuto procedere all'incombente solo dopo il riconoscimento giudiziale del requisito sanitario. Osservava ancora che al fine di verificare i requisiti diversi da quello sanitario si doveva tener conto, oltre alla autocertificazione, delle risultanze dell'interrogatorio libero, cui attribuiva una valenza probatoria.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione il Ministero dell'interno con atto notificato in data 24 ottobre 2001, sulla base di due motivi.
TT EM resiste con controricorso notificato in data 12 novembre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono manifestamente fondate e pertanto il ricorso va accolto in esito al procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1998, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 1. n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni".
Talune successive pronunce hanno prospettato un temperamento nel senso che "l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, 1 comma, c.p.c., anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.". Così Cass., sez. lav., 16 luglio 2002, n. 10313; sulla stessa linea Cass., sez. lav., 26 settembre 2002, n. 13967 Cass., sez. lav., 10 agosto 2001, n. 11031, ove si prospetta una possibile valutazione unitamente ad altri elementi probatori acquisiti.
Tale impostazione si deve ritenere superata dopo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5167 del 3 aprile 2003 ove si esclude che alla dichiarazione di parte possa essere attribuito alcun valore sia pure indiziario.
Ma nel caso in esame il Collegio di merito, lungi dal valutare prudentemente la dichiarazione di parte assieme ad altri elementi probatori, si limita ad attribuire alla stessa l'automatico effetto, sol perché conforme alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio libero, di dar certezza circa la mancanza di qualsiasi reddito e occupazione.
Detta affermazione, l'unica a sostegno della denunciata sentenza, è inaccettabile per le considerazioni svolte nelle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, valide anche per il libero interrogatorio, cui questo Collegio ritiene di uniformarsi.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuova verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto Giudice si atterrà all'insegnamento dato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 10153 del 14 ottobre 1998 e n. 5167 del 3 aprile 2003. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004