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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 654/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione,
, in persona del Dirigente scolastico pro - Controparte_2
tempore, rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (c.f.
). P.IVA_1
- Appellante -
Contro -nuova denominazione di (c.f. RT Controparte_4
), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
- Appellata -
E nei confronti di
(c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_3 CP_6
Metropolitano pro - tempore, con sede a Catania, in via Prefettura, n. 14, non
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 9950/2020
R.G.), il Tribunale di Catania così statuiva:
a. condannava il convenuto al pagamento, in RO
favore dell'attrice (quale creditrice cessionaria), della somma di euro _3
6.154,62, a titolo di corrispettivi di forniture di energia elettrica (eseguite dalla cedente creditrice Hera Comm S.r.l.), oltre agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché agli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, e della somma di euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
b. condannava il alla refusione, in favore di RO _3
, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.341,00, in essi
[...]
compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077, per onorario, oltre iva, cpa e spese generali;
c. condannava il alla refusione, in favore della RO
, delle spese processuali, che liquidava in Controparte_5
complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, il RO
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame. Si costituiva in giudizio la -nuova denominazione di RT [...]
che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il Controparte_4
rigetto.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , Controparte_5
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame l appellante deduce la propria carenza di Pt_1
legittimazione in giudizio, rilevando che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L.
n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato;
b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa,
finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999; c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d) l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della riforma si sostanzia, in effetti, nel riconoscimento di limitate forme di competenza e di rappresentanza, e, nel nuovo contesto, le risorse finanziarie trasferite annualmente alle istituzioni scolastiche autonome risultano vincolate alla retribuzione di specifiche prestazioni o al finanziamento di progetti volti al sostegno del processo di autonomia scolastica;
e) va in definitiva esclusa la legittimazione processuale delle scuole in cause quali quella in esame, in considerazione della mancata attribuzione a detti Enti di un patrimonio ad hoc destinato a far fronte a un'eventuale condanna;
f) invero, gli istituti scolastici, nonostante siano stati dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 275/1999, sono comunque configurabili come organi statali e agiscono secondo un rapporto di immedesimazione organica con il , e Controparte_8
quest'ultimo, di conseguenza, è l'unico soggetto giuridico legittimato ex lege a resistere in giudizio in controversie che coinvolgono il personale docente e gli istituti di istruzione.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che la disposta attribuzione normativa, alle istituzioni scolastiche,
della personalità giuridica (ex legge n. 59/97) e della conseguente autonomia amministrativa (didattica, organizzativa e finanziaria ex D.P.R. n. 275/1999) ha comportato la coesistenza, in capo alle stesse istituzioni (quali rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici), della doppia, concorrente natura sia di organi (e uffici)
decentrati dell'amministrazione statale dell'istruzione (essenzialmente in funzione dello svolgimento, secondo lo schema organizzativo della c.d. amministrazione indiretta, della complessiva attività, provvedimentale e contrattuale, di gestione del personale scolastico, con effetti giuridici riferibili al relativo ), sia di enti CP_8
pubblici autonomi (preposti al concreto svolgimento della programmazione e delle attività didattiche).
Orbene, se, da un lato, come si vedrà infra, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato il motivo di gravame in esame va comunque disatteso nella parte in cui mira ad attribuire al la titolarità passiva della “res controversa” (concernente la Controparte_8
domanda di pagamento dei corrispettivi di forniture di elettricità eseguite in favore dell'istituto appellante), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al ). Controparte_8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla , rilevando che: a) Controparte_5
l'impugnata sentenza appare erronea anche nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del terzo chiamato in causa;
b) infatti, la previsione di cui all'art. 3 della L. 23/1996 dimostra chiaramente come il debitore delle somme indicate in premessa debba essere considerato la . Controparte_5
Il motivo è fondato.
E invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 19956/2020), la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico
e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per
gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa
la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo
trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite
convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex
lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni
previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli
obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio
pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative
spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve
rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato
o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle
convenzioni.
In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo,
caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già
cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, della
[...]
, già Provincia Regionale di Catania) nella titolarità passiva Controparte_5
delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di
apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono,
pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici,
di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può
essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
E invero, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1,
3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle
Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della
(sola) Provincia.
Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico dell'appellante,
dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dalla appellata con la citazione introduttiva del giudizio di primo CP_4
grado.
In accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, vanno quindi rigettate le domande (di pagamento di somme) proposte dalla stessa CP_4
nei confronti dell'Istituto scolastico appellante.
La definizione, nei predetti termini, del giudizio comporta l'assorbimento del terzo motivo di gravame (concernente la domanda di rivalsa, proposta in via subordinata dall'appellante nei confronti della ). Controparte_5
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 654/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la RO
sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 9950/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a. rigetta le domande (di pagamento di somme) proposte dalla RT
nei confronti dell'Istituto scolastico appellante;
b. compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 654/2024 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione,
, in persona del Dirigente scolastico pro - Controparte_2
tempore, rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (c.f.
). P.IVA_1
- Appellante -
Contro -nuova denominazione di (c.f. RT Controparte_4
), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume.
- Appellata -
E nei confronti di
(c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_3 CP_6
Metropolitano pro - tempore, con sede a Catania, in via Prefettura, n. 14, non
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 9950/2020
R.G.), il Tribunale di Catania così statuiva:
a. condannava il convenuto al pagamento, in RO
favore dell'attrice (quale creditrice cessionaria), della somma di euro _3
6.154,62, a titolo di corrispettivi di forniture di energia elettrica (eseguite dalla cedente creditrice Hera Comm S.r.l.), oltre agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché agli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, e della somma di euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
b. condannava il alla refusione, in favore di RO _3
, delle spese processuali, che liquidava in complessivi €. 5.341,00, in essi
[...]
compresi €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077, per onorario, oltre iva, cpa e spese generali;
c. condannava il alla refusione, in favore della RO
, delle spese processuali, che liquidava in Controparte_5
complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, il RO
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame. Si costituiva in giudizio la -nuova denominazione di RT [...]
che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il Controparte_4
rigetto.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Nell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , Controparte_5
non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame l appellante deduce la propria carenza di Pt_1
legittimazione in giudizio, rilevando che: a) l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L.
n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato;
b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa (didattica, organizzativa,
finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999; c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d) l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della riforma si sostanzia, in effetti, nel riconoscimento di limitate forme di competenza e di rappresentanza, e, nel nuovo contesto, le risorse finanziarie trasferite annualmente alle istituzioni scolastiche autonome risultano vincolate alla retribuzione di specifiche prestazioni o al finanziamento di progetti volti al sostegno del processo di autonomia scolastica;
e) va in definitiva esclusa la legittimazione processuale delle scuole in cause quali quella in esame, in considerazione della mancata attribuzione a detti Enti di un patrimonio ad hoc destinato a far fronte a un'eventuale condanna;
f) invero, gli istituti scolastici, nonostante siano stati dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 275/1999, sono comunque configurabili come organi statali e agiscono secondo un rapporto di immedesimazione organica con il , e Controparte_8
quest'ultimo, di conseguenza, è l'unico soggetto giuridico legittimato ex lege a resistere in giudizio in controversie che coinvolgono il personale docente e gli istituti di istruzione.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che la disposta attribuzione normativa, alle istituzioni scolastiche,
della personalità giuridica (ex legge n. 59/97) e della conseguente autonomia amministrativa (didattica, organizzativa e finanziaria ex D.P.R. n. 275/1999) ha comportato la coesistenza, in capo alle stesse istituzioni (quali rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici), della doppia, concorrente natura sia di organi (e uffici)
decentrati dell'amministrazione statale dell'istruzione (essenzialmente in funzione dello svolgimento, secondo lo schema organizzativo della c.d. amministrazione indiretta, della complessiva attività, provvedimentale e contrattuale, di gestione del personale scolastico, con effetti giuridici riferibili al relativo ), sia di enti CP_8
pubblici autonomi (preposti al concreto svolgimento della programmazione e delle attività didattiche).
Orbene, se, da un lato, come si vedrà infra, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato il motivo di gravame in esame va comunque disatteso nella parte in cui mira ad attribuire al la titolarità passiva della “res controversa” (concernente la Controparte_8
domanda di pagamento dei corrispettivi di forniture di elettricità eseguite in favore dell'istituto appellante), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al ). Controparte_8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla , rilevando che: a) Controparte_5
l'impugnata sentenza appare erronea anche nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del terzo chiamato in causa;
b) infatti, la previsione di cui all'art. 3 della L. 23/1996 dimostra chiaramente come il debitore delle somme indicate in premessa debba essere considerato la . Controparte_5
Il motivo è fondato.
E invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 19956/2020), la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico
e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per
gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa
la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo
trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite
convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex
lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni
previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli
obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio
pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative
spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve
rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato
o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle
convenzioni.
In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo,
caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già
cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, della
[...]
, già Provincia Regionale di Catania) nella titolarità passiva Controparte_5
delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di
apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono,
pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici,
di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può
essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
E invero, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1,
3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle
Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della
(sola) Provincia.
Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico dell'appellante,
dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dalla appellata con la citazione introduttiva del giudizio di primo CP_4
grado.
In accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, vanno quindi rigettate le domande (di pagamento di somme) proposte dalla stessa CP_4
nei confronti dell'Istituto scolastico appellante.
La definizione, nei predetti termini, del giudizio comporta l'assorbimento del terzo motivo di gravame (concernente la domanda di rivalsa, proposta in via subordinata dall'appellante nei confronti della ). Controparte_5
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 654/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la RO
sentenza n. 1552/2024 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 9950/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a. rigetta le domande (di pagamento di somme) proposte dalla RT
nei confronti dell'Istituto scolastico appellante;
b. compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro