CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1447/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Federico Vinciguerra;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per CP_2 P.IVA_1 essa la mandataria (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Macaione;
APPELLATA
1 E CONTRO
C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Controparte_1 proponevano opposizione avverso il decreto n. 4565/2015, reso dal Tribunale di Catania in data 19/11/2015, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento (nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussore), in favore di Controparte_5
dell'importo di €. 77.121,27, oltre ad interessi e spese, dovuto in forza del
[...] contratto di mutuo stipulato il 29/7/2011.
Deducevano che la somma oggetto del prestito non era mai stata erogata;
che la fideiussione si era estinta per l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., eccepivano altresì: la mancata sottoscrizione, da parte della banca, del contratto di finanziamento;
l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la nullità di clausole contenute nei conti correnti intestati ad Controparte_6 non oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. cessionaria del CP_2 credito in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, la cui legittimazione sostanziale veniva contestata dagli opponenti.
Con sentenza n. 4430/2024 del 19 settembre 2024 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza e hanno interposto appello Parte_1 Controparte_1 sulla base di otto ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio (a mezzo delle mandatarie succedutesi nel tempo), CP_2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a
2 seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_5
non costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a
[...] parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo gli appellanti deducono che il primo giudice ha errato nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_2
A loro dire, “non appare dimostrata la sequenza di cessioni che hanno comportato la titolarità del presunto credito in capo a controparte”, se non sulla scorta di documentazione solo tardivamente prodotta con la comparsa conclusionale.
Il motivo è inammissibile.
Deve in primo luogo evidenziarsi che gli opponenti formulavano l'eccezione assumendo “la carenza di legittimazione attiva di ai sensi degli artt.100 CP_7
c.p.c. e 58 T.U.B., non essendo provata la sequenza di cessioni che comporterebbero la titolarità del presunto credito in capo ad essa, mancando la prova che detto presunto credito rientri tra quelli di cui all'operazione di cartolarizzazione ex adverso menzionata in comparsa di costituzione, nè è possibile evincere chiaramente quali crediti le siano stati ceduti specificatamente dalla Banca ivi indicata, non essendo sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la produzione del relativo estratto (Cass. Civ. Sez. III, Ord.
31/01/2019 n.2780; Trib. Ferrara, 09/04/2019)”.
Epperò, essendo mera mandataria di cessionaria del credito CP_7 CP_2 dedotto in giudizio, è del tutto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sul presupposto che ella si fosse dichiarata successore del credito. CP_7
Ritenendo, poi, che per mero errore materiale l'opponente avesse eccepito il difetto di legittimazione attiva di piuttosto che di va osservato che per principio CP_7 CP_2 dal quale non vi è ragione di discostarsi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù – siccome nel caso di specie - di operazioni di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. Nn. 24794/2020, 20739/2022, 26127/2024).
E qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma (come nel caso di
3 specie) la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n.
17944/2023).
Ora, nel caso di specie, l'appellante assume che l'unico documento tempestivamente prodotto dall'interveniente è costituito dall'estratto della Gazzetta ufficiale, contenente l'avviso di cessione.
Tuttavia, il Tribunale ha segnatamente ritenuto che già sulla scorta dell'avviso detto
(unitamente al comportamento processuale di , che Controparte_5 dopo l'intervento non aveva più svolto alcuna attività difensiva) poteva affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva in capo ad atteso che “Nel caso in esame, CP_2 la cessionaria ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.95 del 16.8.2018, ove si attesta l'avvenuta cessione del credito di Controparte_8 in suo favore;
il credito ceduto è individuabile in base alla pendenza ad una
[...] certa data (compresa tra il 1.1.1970 e il 31.1.2017, come da avviso in atti) e rientra in una precisa “categoria” - conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia - poiché trattasi di finanziamento stipulato il 29.7.2011”.
Orbene, l'appellante non censura in alcun modo tale ragionamento, mercè il quale il primo giudice ha ritenuto che le indicazioni contenute nell'avviso coincidevano con le caratteristiche del credito dedotto in causa, né spiega le ragioni per le quali la documentazione tempestivamente depositata dalla controparte non fosse idonea a comprovare l'inclusione del credito fra quelli ceduti, così risolvendosi il motivo di appello in una censura generica.
Con il terzo motivo viene ribadita l'eccezione afferente la mancata prova dell'iscrizione di e della sua procuratrice nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. CP_2
Il motivo è infondato.
Correttamente, infatti, il primo giudice ha ritenuto che l'eccezione fosse inammissibile perché contenuta solo nella comparsa conclusionale, dovendosi sul punto rilevare che non si tratta di questione rilevabile d'ufficio, sol che si consideri che al fine di qualificare la
4 cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106
t.u.b., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi (v. Cass. n. 7635/2024).
Con il quarto motivo viene censurato il rigetto dell'eccezione afferente la mancata prova dell'erogazione della somma oggetto del mutuo.
Anche tale doglianza è infondata.
Giova evidenziare che con l'atto di citazione gli opponenti assumevano che
“controparte non ha prodotto alcun documento dall'esame del quale sia possibile evincere
l'avvenuta erogazione della somma di cui al contratto di mutuo”; che l'estratto conto “non può avere valenza di quietanza dell'avvenuta erogazione”.
Nel corso del giudizio, gli opponenti precisavano che: “l'importo di € 79.400,00 di cui al contratto di mutuo del 29/07/2011 è stato interamente versato in favore della
[...]
società della quale l'odierno deducente era socio, e ciò per espressa CP_6 imposizione della Banca opposta, la quale pretendeva l'immediata estinzione dell'esposizione debitoria di detta società nei confronti dell'Istituto opposto”.
Nell'atto di appello, viene infine dedotto che “ciò che è stato trascurato dal Giudice di
Primo Grado è la fondamentale circostanza che nella medesima data in cui veniva asseritamente erogato l'importo del mutuo al Sig. contestualmente detto Parte_1 importo veniva trasferito al conto corrente della L'intera operazione, Controparte_6 infatti, avveniva il 29/07/2011 (cfr. ricevute di erogazione e quietanza e ordine di accredito
– docc.009 e 014 della . Controparte_4
E' evidente lo schema seguito dalla cui è stato costretto a sottostare l'odierno CP_5 appellante, la quale ha preteso la stipula a titolo personale del Sig. così da Parte_1 potersi sottrarre all'alea del recupero delle eventuali somme nei confronti del reale soggetto beneficiario, la . Controparte_6
Ora, se per un verso dalla prova per testi articolata nel corso del giudizio di primo grado, ed oggi ribadita, non sono dedotte circostanze astrattamente riconducibili alla
5 violenza o al dolo, per altro verso, risultando versati in atti tanto la quietanza di pagamento dell'importo, sottoscritta dallo , quanto l'ordine dell'accredito, dal medesimo Pt_1 sottoscritto, deve del tutto escludersi che la somma prestata non fosse stata consegnata al mutuatario.
Sul punto, costituisce principio cui la Corte aderisce, quello in base al quale il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (v. Cass.
n. 5841/2025, resa a sezioni unite).
Con il quinto motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere tardiva,
e “ad abundantiam” infondata, l'eccezione di nullità del mutuo per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca.
Assumono che la detta eccezione, formulata in seno alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., discendeva dalle difese del convenuto, e che comunque trattavasi di eccezione rilevabile d'ufficio; che “il contratto sottoscritto dalla Banca concedente e da essa depositato al fine di provarne la propria sottoscrizione è del tutto differente da quello sempre da essa prodotto unitamente al proprio ricorso per decreto ingiuntivo”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, dall'esame dei documenti risulta evidente che si tratti di due copie del medesimo contratto (la cui coincidenza del contenuto non è del resto specificamente contestata dalla parte), di cui una è sottoscritta dal cliente e l'altra dalla banca.
Deve, del resto, richiamarsi il principio in cui anche la sola firma del cliente sarebbe stata sufficiente per la validità del contratto, atteso che “i contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (per tutti, v.
Cass. n. 18590/2023).
6 Con il sesto motivo gli appellanti ribadiscono l'eccezione di nullità di alcune clausole di due contratti di conto corrente (nn. 0451293771 e 04512937722), intestati ad altro soggetto ( , relativamente ai quali il Tribunale ha ritenuto non Controparte_6 sussistere la legittimazione attiva degli opponenti, trattandosi di rapporto di cui non erano titolari.
Il motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la decisione del primo giudice, limitandosi gli appellanti ad esporre che le somme oggetto del finanziamento confluivano nei rapporti di conto corrente intestati ad , questa, del tutto Controparte_9 irrilevante a fronte dell'autonomia dei diversi rapporti e della mancanza di titolarità, in capo agli appellanti, dei contratti in questione.
Contestano gli appellanti, altresì, la ritenuta inammissibilità dell'eccezione afferente la stipulazione di interessi usurari.
Anche tale deduzione è inammissibile.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che: “chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso
c.d. “soglia” (cfr. Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941) e “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta”.
Tale argomentazione, espressione di un principio consolidato (v. Cass. n.
19597/2020, resa a sezioni unite, e le successive tutte conformi, ove è sancito che
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) non è adeguatamente censurata dagli appellanti, che si limitano a ribadire genericamente quanto dedotto nel giudizio di primo grado.
Con il settimo motivo vengono ribadite le eccezioni afferenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per effetto dell'applicazione del cd. ammortamento alla francese, e l'indeterminatezza dei tassi di interesse.
Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la decisione impugnata, la quale ha ritenuto tardive le eccezioni in questione.
7 Con l'ottavo motivo viene ribadita dalla l'eccezione di decadenza della CP_1 garanzia fideiussoria di cui al contratto del 29/7/2011, sulla base dell'invocato art. 1957
c.c., e quella di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Relativamente a quest'ultima questione, osserva la Corte quanto segue.
Soltanto in seno alla comparsa conclusionale la deduceva che “la clausola CP_1 che prevede la deroga al termine di cui all'art.1957 c.c. è nulla per violazione dell'art.2 L.
n.287/1990”, tuttavia omettendo la produzione di qualsivoglia documento da quale evincere, in confronto alla fideiussione, la rispondenza con lo schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia.
Ora, se per un verso astrattamente la detta nullità – parziale, siccome relativa alle sole clausole riproducenti lo schema ABI del 2005 - è rilevabile d'ufficio, ma deve essere esaminata ex actis, ovverosia sulla base di documenti tempestivamente prodotti dalla parte (ipotesi, qui, che non ricorre), per altro verso la parte fa le mostre di ignorare che la fideiussione de qua neppure contiene la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (tanto che la stessa opponente ha direttamente sollevato l'eccezione di decadenza), dovendosi per tal via del tutto escludere non soltanto l'esistenza della dedotta violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ma, altresì, l'interesse della parte a sollevare la relativa eccezione, che per tal via si appalesa inammissibile.
Anche sotto il profilo della intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il motivo non è fondato, pur imponendosi una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Ed invero, la presenza della clausola n. 5, di pagamento a semplice richiesta scritta
(“il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), porta a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare.
A tal riguardo, va qui osservato che, secondo i principi espressi dalla Corte di cassazione, “in assenza di ragioni che persuadano del contrario, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al
8 fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III,
14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346)”.
Tali argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.)”.
Principio, questo, ulteriormente ribadito nel senso che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, è pattiziamente esclusa nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, essendo in tal caso la decadenza evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass. n. 835/2025).
Del resto, è noto che, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., la stessa decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Deve dunque ritenersi che nel caso di specie le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente alla Banca che faccia richiesta per iscritto”, hanno escluso la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo, ove si opinasse diversamente, un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che nel caso di specie sia stato soddisfatto il requisito della semplice richiesta scritta, atteso che con lettere raccomandate dei dì 3/2/2015 e 4/2/2015, rispettivamente indirizzate al debitore principale e alla , la banca comunicava la CP_1 risoluzione del contratto di mutuo, intimando ai destinatari il pagamento immediato delle somme dovute.
Non può dirsi, infine, che la scadenza dell'obbligazione principale dovesse retroagire
9 alla data del mancato pagamento della prima rata - piuttosto che alla data della comunicata risoluzione del contratto - sol perché era pattuita la decadenza dal beneficio del termine che, com'è noto, non opera automaticamente (per tutte, v. Cass. n.
25376/2024), ma rappresenta una facoltà, di cui la banca, nel caso di specie, si è avvalsa della relativa facoltà nel febbraio 2015.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese relativamente alla posizione dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 4430/2024 in data 19/9/2024 del Tribunale di Controparte_1
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata costituita, le spese del grado, che liquida in
€. 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
25 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
10