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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
3978/2024 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Alle ore 10,17 sono presenti, per parte appellante, l'Avv. Vincenzo Vitale che si riporta agli atti e verbali di causa e, per parte appellata, l'Avv. LE Auletta che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
Gli Avv.ti Vitale e Auletta si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
- 1 - La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dott.ssa Ada Meterangelis - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3978 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2024 del
Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 8 luglio 2024, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Vitale, dall'Avv. Daniela
Di PA e dall'Avv. Pasquale Striano con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla Via Pietro Colletta n. 35 appellanti
E
( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 C.F._5
LE LA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Torre Annunziata piazza M.R. Imbriani n. 5 appellati
NONCHE'
- 2 - ( , residente in [...]alla Controparte_5 C.F._6
via Giovanni della Rocca n.477
ER AU ( ), residente in [...]
Goti n.118 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 26 maggio 2023, e CP_1
deducevano di essere stati lavoratori dipendenti di Controparte_2 Parte_1
quale titolare di omonima ditta individuale, e di avere per tale causale
[...]
maturato crediti per retribuzioni e trattamento di fine di rapporto, rispettivamente, della somma lorda di € 11.110,00 e di € 9.214,68, entrambi oltre interessi e rivalutazione, riconosciuti nei decreti ingiuntivi esecutivi n. 291/22 del 13.12.2022 e n. 249/22 del 17.11.2022 pronunciati dal Tribunale di Torre
Annunziata; di non avere ricevuto quanto loro dovuto in virtù dei suindicati titoli esecutivi nonostante la notifica di atti di precetto;
che aveva Parte_1
concluso, in data 5 maggio 2023, unitamente alla moglie comproprietaria,
atto di compravendita immobiliare per notaio , rep. Controparte_5 Per_1
297, racc. 212, avente ad oggetto gli immobili ubicati in Boscoreale in favore del figlio, NA IO.
I ricorrenti sulla scorta di tali fatti adivano il Tribunale di Torre Annunziata e, ritenuta la natura pregiudizievole nei confronti delle loro ragioni di credito del detto atto e la ricorrenza dei presupposti per l'actio pauliana, ne chiedevano la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c., con ordine al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di procedere all'immediata annotazione della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma 1, c.c. e con il favore delle spese di giudizio.
All'esito della prima udienza, fissata per il 18.1.2024, il Tribunale rinviava per esigenze di ruolo;
quindi, in data 5.2.2024, si costituivano e Controparte_3
per crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto fino Controparte_4
- 3 - all'anno 2022, pari a circa € 70.000,00 documentati, anche per loro, da decreti ingiuntivi e, segnatamente, dai decreti n. 323/23 del 2.11.2023 e n. 306/22 del
16.12.2022 pronunciati dal Tribunale di Torre Annunziata così aderendo all'azione revocatoria degli originari ricorrenti.
Si costituiva, in data 14.2.2024, eccependo l'infondatezza della Parte_1
domanda sotto il profilo dell'assenza dell'eventus damni stante le ampie garanzie personali (fideiussioni) e reali (ipoteche) di cui egli, titolare di impresa individuale, beneficiava per le obbligazioni contratte nell'esercizio della impresa e il pignoramento presso terzi azionato da avente ad CP_1
oggetto il pagamento delle rate periodiche a carico di NA IO, insistendo, infine, per il mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c. stante
“la complessità soggettiva della vicenda che rende bisognevole una istruttoria completa”.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale di Torre Annunziata, in data 8 luglio 2024, pronunciava la sentenza n. 2014/2024 con cui accoglieva la domanda dei ricorrenti e dei terzi intervenuti e condannava in solido i resistenti, e IO, al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza, notificata in data 16.7.2024, proponeva appello
, con atto di citazione notificato in data 16.9.2024, invocando, in Parte_1 sua integrale riforma, il rigetto della domanda ex art.2901 c.c. avanzata in primo grado e deducendo a fondamento i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 2901
c.c. e 102 c.p.c. – nullità della sentenza ex artt. 161, 2° comma, e 354 c.p.c. per omessa/irrituale chiamata in giudizio di parti litisconsorti necessarie; 2) inammissibilità degli atti di intervento per violazione dell'art. 105 e 281undecies c.p.c. – nullità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda anche nei confronti degli interventori;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. - Insussistenza dell'eventus damni;
4) sproporzione del rimedio attivato e difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c.; 5) nullità della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto delle spese e competenze di lite per violazione dell'art. 91 c.p.c..
Nella contumacia di NA IO, si costituivano , CP_1 [...]
, e instando per il rigetto del CP_2 Controparte_4 Controparte_3
- 4 - frapposto gravame in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto ed evidenziando la mancata evocazione nel giudizio di appello di Controparte_5
e NA IO, già parti del giudizio di primo grado;
quindi, espletato detto incombente, il C.I., giusta ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. dinanzi al Collegio per l'udienza del 16 ottobre 2025.
L'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante, premesso che nel caso in cui sia proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, eccepisce che l'acquirente nell'atto oggetto della domanda revocatoria, NA IO, non è stato evocato in giudizio e, comunque, non è stato correttamente e adeguatamente chiamato in causa;
precisa il motivo deducendo che “È invero evidente dalla lettura del ricorso introduttivo che la domanda è stata proposta nei confronti del solo unica Parte_1 parte indicata come “resistente” nell'intestazione dell'atto e nell'indicazione delle parti.
A conferma di ciò va evidenziato che gli avvertimenti relativi alla vocatio in ius sono riportati testualmente rivolti al “convenuto”, e quindi al solo convenuto/resistente indicato in atto nella persona del solo E invero anche nel decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281undecies c.p.c., reso dal G.
M. in data 8 giugno 2023, con fissazione del termine per la notifica, anche il Giudice rivolgeva gli inviti e gli avvertimenti di rito al “convenuto”.”, a nulla rilevando che
“ricorso e decreto di fissazione udienza siano stati notificati anche all'acquirente IO
NA”.
Posto che risulta documentato, oltre che non contestato dallo stesso appellante, che a NA IO è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (cfr. in atti), non appare esservi dubbio, al di là della indicazione delle parti nell'epigrafe del ricorso, dell'intento di coinvolgere anche la posizione dell'acquirente dell'atto dispositivo, oggetto della domanda revocatoria, posto che nel corpo del ricorso, ai fini della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c., è appunto precisata “La conoscenza delle ragioni di credito dei ricorrenti anche da parte
- 5 - dell'“acquirente” dell'immobile, Sig. NA IO, figlio del resistente, da sempre impegnato nella gestione dell'attività di famiglia, prova ne sia la sua presenza in sede sindacale per conciliare la controversia di lavoro insorta con la Sig.ra CP_1
(cfr. verbale di conciliazione in sede sindacale del 23/12/2021 nel quale il Sig. NA
IO figura quale rappresentante della ditta NA Ugo)”.
Come correttamente rilevato dagli appellati “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o
l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione
è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è
l'effetto ditale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (così Cass. 29/4/2025
n.11244; Cass. 29/8/2024 n.23351; Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007,
n. 7514).
Nella vicenda in esame, nel contesto di un'azione revocatoria di un atto di compravendita, la evocazione nel relativo giudizio del solo disponente, come indicato nell'intestazione del ricorso, con l'omissione della analitica specificazione del nominativo dell'acquirente, che, però, è stato raggiunto dalla notificazione dell'atto (invero, NA IO ha ritualmente ricevuto, in data
6/10/2023, la notifica dell'atto introduttivo di giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza da tenersi il 18/1/2024) non lascia residuare alcun dubbio o perplessità sulla direzione soggettiva della domanda, sull'essere cioè questa rivolta nei riguardi della parte acquirente nei cui confronti, peraltro, nella parte motiva dell'atto è stato specificato l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda sicché non si ravvisa, per difetto di incertezza, la prospettata nullità dell'atto.
- 6 - Ancor meno sostenibile è il suindicato motivo in considerazione della circostanza che nel decreto di fissazione dell'udienza redatto dal Tribunale gli avvertimenti di rito fossero stati espressi nei confronti del “convenuto” e non dei “convenuti” non integrando siffatta indicazione un'ipotesi di nullità del decreto e ben potendosi comprendere intuitivamente in base al tenore dell'atto che detti avvertimenti fossero rivolti a tutti i soggetti chiamati in giudizio.
A riprova della consapevolezza di essere stato convenuto nel presente giudizio va evidenziato come NA IO, terzo pignorato innanzi al GE del
Tribunale di Torre Annunziata, nel rendere la dichiarazione ex art.547 c.p.c. precisava che : “…il creditore procedente, ha proceduto anche con CP_1
un'azione revocatoria delle summenzionate compravendite, giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, R.G. 2762/2023, G.U. Amleto
Pisapia, prossima udienza: 27.06.2024, ore 11:30. È lecito dedurre che tali strumenti di tutela possono essere solo alternativi. Pertanto, in caso di revocatoria dell'atto di compravendita, atteso che non potrebbe più agire anche sulle rate dovute per la fatta compravendita, atteso che la declaratoria di inefficacia relativa degli atti di compravendita, a cui mira la relativa azione, inevitabilmente travolgerebbe anche le relative pattuizioni economiche […] ammettere il cumulo tra l'azione esecutiva sul bene la cui alienazione è stata dichiarata inefficace e il credito che ha l'alienante per il prezzo ancora dovuto per il medesimo bene alienato, sia il credito del prezzo ancora da corrispondere dal terzo per l'acquisto del medesimo bene, con indebita locupletazione del creditore in danno di un terzo…” (cfr. dichiarazione di terzo resa da NA
IO nel giudizio mobiliare RG 2584/23 del Tribunale di Torre Annunziata depositata dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado).
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'inammissibilità dell'intervento autonomo di e per avere proposto anch'essi Controparte_3 Controparte_4 domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. dell'atto già impugnato dai due originari ricorrenti, ma, tardivamente ovvero dopo l'udienza di comparizione fissata dal giudice per il 18 gennaio 2024 e, quindi, dopo il decorso del termine di dieci giorni a ritroso di tale udienza prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 281 undecies, terzo comma, c.p.c. per la proposizione delle domande
- 7 - riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; precisa che “qualora il creditore intenda proporre la domanda intervenendo all'interno di un processo già iniziato da altro creditore, la sua domanda è e resta una domanda autonoma e nuova, con effetti distinti da quelli della domanda del primo proponente, sicché l'intervento ex art. 105 c.p.c. deve essere qualificato come intervento autonomo, e non come intervento adesivo”.
Il motivo non conduce all'esito favorevole dell'appello.
Il Tribunale ha considerato “Intervenuti (adesivo autonomo) in giudizio CP_3
e , per crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto fino
[...] Controparte_4 all'anno 2022, pari a ca € 70mila suffragati, anche in questo caso, da decreti ingiuntivi allegati” e anche la Corte ritiene, contrariamente all'erroneo assunto difensivo dell'appellante circa la natura autonoma del loro intervento, che
[...]
e hanno proposto un intervento adesivo autonomo CP_3 Controparte_4
avendo avanzato domanda ex art.2901 c.c. nei confronti dell'odierno appellante.
Invero, nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l'interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5621 del 07/03/2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame, avendo agito e CP_1 [...]
in revocatoria ordinaria nei confronti del loro debitore per la tutela CP_2
dei rispettivi crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, è da ritenersi che analoga azione ex art. 2901 c.c. abbiano avanzato e Controparte_3 [...]
, ossia per la tutela di un credito sorto antecedentemente al medesimo CP_4
atto dispositivo di cui si è chiesta la revoca (cfr. comparsa di intervento).
In tali termini va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento in causa di
[...]
e in quanto proposto prima dell'udienza di CP_3 Controparte_4
rimessione della causa in decisione come previsto dal novellato art.268 c.c. applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame, introdotta con ricorso
- 8 - depositato in data 26.5.2023, a nulla rilevando il decorso del termine di dieci giorni a ritroso di tale udienza prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 281undecies, 3° comma, c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
È stato, invero, affermato (Cass. n. 15439/2000) che: “Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione.
L'azione revocatoria, infatti, ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, se più creditori impugnano ex art. 2901 cod. civ. lo stesso atto di disposizione, ciascuno introduce una causa autonoma, che tale resta anche se viene trattata e decisa unitamente alle altre in un unico processo”, nonché il principio in base al quale” Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo” (cfr. Sez. Un. n. 10274/2009).
In tali termini deve essere respinto il terzo motivo con cui l'appellante, invece, lamenta che “che le domande proposte dagli interventori sigg.ri e Controparte_3
sono inammissibili perché tardivi”. Controparte_4
Appare, invece, inammissibile il terzo motivo con cui l'appellante reitera le eccezioni già sollevate in primo grado e disattese dal giudice di prime cure evidenziando che “Tutta la famiglia dell'imprenditore ed in particolare Parte_1
NA IO e hanno rilasciato garanzie personali e patrimoniali Controparte_5
(fideiussioni ed ipoteche) a copertura dell'attività aziendale e dei relativi rischi economici. Pertanto, non ricorrono né alcun intento elusivo, né l'effettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori ricorrenti”e che “Soprattutto, le modalità della vendita, oltre a denotarne la normalità e la non decettività, sono tali da escludere il pregiudizio a carico dei creditori, che potrebbe presumersi in presenza di un atto di alienazione di immobile.
Si è trattato, infatti, di una vendita a rate, in quanto tale destinata a durare nel tempo, e
- 9 - prendere tracciabile e aggredibile nel tempo da parte dei creditori il controvalore dato dal corrispettivo, diversamente da quanto sarebbe avvenuto con una vendita con corrispettivo a pagarsi in unica soluzione”. Circostanze fortemente contestate dagli appellati nell'aver precisato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti in merito alla garanzia offerta dalla modalità di corresponsione del prezzo a rate, che “neanche da quella procedura [dal pignoramento presso terzi] i ricorrenti
e (che soli ne sono coinvolti) hanno ancora cavato un solo euro”. CP_1 CP_2
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile non tenendo in alcuna considerazione le ragioni sottese alla decisione impugnata e con cui il giudice di prime cure ha specificamente disatteso dette eccezioni laddove ha così ritenuto:
“Nel caso in esame, il debitore, costituitosi, nulla ha rilevato sul punto ovvero
l'esistenza di residualità patrimoniale tali da soddisfare l'ingente credito azionato in altro giudizio, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata. Egli ha unicamente invocato l'assenza dell'eventus damni per la presenza di ulteriori garanzie di cui si avvarrebbe a tutela delle Parte_1 obbligazioni contratte nell'esercizio della propria impresa oltre che il pignoramento patito da IO NA sulla rate del prezzo periodicamente gravanti sul medesimo a seguito della compravendita contestata nel presente giudizio. Sul punto, già appare dirimente che la circostanza allegata come causa di esclusione (i.e. le garanzie personali
e/o reali) non risulta comprovata da documentazione depositata agli atti di causa, per cui il rilievo è insuscettibile di scrutinio. In ogni caso, il pericolo di pregiudizio va misurato al momento del venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo
(ovvero ex ante e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito, secondo
Cass. 10 agosto 2007 n.16986) e da stimarsi unicamente con riferimento alla situazione patrimoniale del debitore non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità di terzi co – obbligati (che abbiano prestato garanzie personali) e, dunque, la possibilità per il creditore di conseguire la prestazione aliunde (Cass. 11/6486), non occorrendo nemmeno la totale compromissione della capacità patrimoniale del debitore essendo bastevole, come illustrato in precedenza, che l'atto impugnato renda semplicemente più difficoltosa ed incerta l'esazione coattiva del credito, per cui né la prestazione di ulteriori garanzie (qualora tale circostanza fosse fondata) né il pignoramento eseguito nei
- 10 - confronti di IO NA possono seriamente contribuire ad elidere il potenziale pregiudizio lamentato dai creditori”.
Il motivo, quindi, è inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ed, invero, le precise circostanze di fatto indicate dal giudice di prime cure a sostegno della ritenuta sussistenza dell'eventus damni, confortate da richiami della giurisprudenza di legittimità, e cioè che “la circostanza allegata come causa di esclusione (i.e. le garanzie personali e/o reali) non risulta comprovata da documentazione depositata agli atti di causa” e che “il pericolo di pregiudizio va misurato al momento del venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo
(ovvero ex ante e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito, secondo
Cass. 10 agosto 2007 n.16986) e da stimarsi unicamente con riferimento alla situazione patrimoniale del debitore non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità di terzi co – obbligati (che abbiano prestato garanzie personali) e, dunque, la possibilità per il creditore di conseguire la prestazione aliunde (Cass. 11/6486)” non sono state affatto prese in considerazione dall'appellante così che sul punto deve ritenersi che la decisione sia passata in giudicato.
Parimenti privo di alcun riferimento al percorso argomentativo, posto a base della decisione impugnata, appare il quarto motivo con cui l'appellante eccepisce la carenza di interesse ex art.100 c.p.c. da parte dei ricorrenti e la sproporzione del rimedio attivato evidenziando come con l'atto di compravendita impugnato sia stata prevista “espressamente la corresponsione di
149 rate da €. 500,00, a decorrere dal mese di giugno 2023, con un vincolo mensile del
- 11 - figlio IO per circa 12 anni e mezzo, per un totale di €. 74.500,00 (importo che copre abbondantemente il valore della garanzia patrimoniale tutelata nel presente giudizio)”.
Aggiunge, quindi, che “la garanzia patrimoniale degli attori non ha subito pregiudizio, ma è stata addirittura potenziata e resa più liquida, tant'è che il figlio
NA IO, persona che ha rilasciato anche una fideiussione personale e che ha da perdere, è stato destinatario del pignoramento diretto presso terzi sopra descritto e sta anche regolarmente accantonando le relative somme per il soddisfacimento dei creditori.
In via subordinata rispetto a quanto eccepito al capo che precede, dovrà comunque ritenersi che la domanda ex art. 2901 c.c. costituisce ricorso a rimedio eccessivo e sproporzionato per i creditori, che non arrecherà ai medesimi, a fronte del danno che i convenuti subirebbero dall'accoglimento dell'actio pauliana, alcun significativo vantaggio rispetto alle garanzie e ai rimedi che essi hanno già a disposizione, per cui difetta in capo ai ricorrenti un significativo interesse all'azione ex art. 100 c.p.c.”.
Anche detto motivo sconta inevitabilmente il vizio di genericità del precedente motivo di cui condivide gli elementi di fatto dedotti a fondamento.
Per mera completezza va ricordato che è stato affermato che nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 14/10/2015).
L'interesse ad agire (consistente pacificamente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice) è collegato proprio a questa attitudine della domanda di revocazione proposta finanche in costanza di pignoramento (opposto) ad assicurare al creditore la possibilità di soddisfare efficacemente e
- 12 - tempestivamente il proprio credito anche nell'ipotesi di accoglimento della opposizione;
tale utilità, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile che tramite la proposizione di una domanda giudiziale, vale, dunque, a rendere concreto e attuale l'interesse ad agire dei creditori e non può essere escluso per il solo fatto che analoga utilità non ricorra per la diversa ipotesi di rigetto della opposizione esecutiva e di persistente efficacia del già eseguito pignoramento.
La Corte ha più volte precisato che la ricorrenza dell'interesse ad agire ex art. 2901 c.c. deve essere valutata in concreto e non è da escludere che esso sussista anche nel caso in cui il bene oggetto dell'atto dispositivo investito dall'azione revocatoria sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive (Cass. 16/11/2020, n. 25862).
Ciò posto, anche il motivo di appello in esame, come quello precedente, per la gran parte, difetta di specificità e puntualità rispetto alle ragioni della decisione poste a sostegno della fondatezza dell'azione revocatoria sotto il profilo degli elementi richiesti dalla legge.
Invero, il Tribunale, al di là del corretto richiamo di alcune pronunce della
Suprema Corte, ha applicato principi pacifici alla fattispecie in esame traendone le condivisibili conclusioni che si intendano in questa sede richiamate.
Con il quinto motivo l'appellante deduce che “Sono conseguentemente errate per errata e male ritenuta applicazione del principio della soccombenza le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese e competenze di lite, che quindi andranno completamente ribaltate”; trattasi di motivo che deve ritenersi inevitabilmente travolto dall'integrale infondatezza del gravame e dalla corretta regolamentazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure in omaggio al principio della soccombenza.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannato a rimborsare le spese che vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 20% ex art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, e quindi con l'aumento
- 13 - per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024) considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore,
a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
201/2024 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 8 luglio 2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costituiti che si liquidano in € 10.883,20, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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