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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/01/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 8/d presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. LARI LEONARDO, elettivamente domiciliato a Prato, v.le della Repubblica 138 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: “in via preliminare: accertata e dichiarata la presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l' in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in 59100 Prato, Via Onorio Vannucchi n. 7, P.ta Iva
, nel periodo dal 12.02.2015 al 21.12.2018; P.IVA_1
nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. ha maturato le differenze retributive di Parte_1
cui al conteggio allegato in atti e per l'effetto Voglia condannare l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 59100 Prato, Via Onorio Vannucchi n. 7, P.ta
1 Iva , a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma P.IVA_1
complessiva di € 31.679,14 al lordo delle trattenute di legge, comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro durante le festività, oltreché all'indennità di rischio, ratei di
13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, con conseguente incidenza
su ratei e TFR e per tutte quelle voci anche qui non specificate ma riportate nel conteggio in atti, o quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Parte resistente: “In via preliminare dichiari la nullità del ricorso nella parte in cui il lavoratore richiede
l'accertamento di ore asseritamente prestate e non oggetto di retribuzione per assenza del relativo petitum;
Nel merito si chiede accertarsi l'assenza di qualsivoglia obbligo retributivo per i titoli dedotti e perciò respingere il ricorso avversario (…) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'istituto di vigilanza (di seguito, Parte_1 Controparte_2
anche solo “ ) affinché, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le CP_2
parti, condanni l'istituto resistente al pagamento delle differenze retributive (pari a euro 31.679,14 al lordo delle trattenute di legge, somma comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro durante le festività), oltreché all'indennità di rischio, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti,
con conseguente incidenza su ratei e TFR.
A sostegno della pretesa narra:
- di essere stato assunto dalla il 16 febbraio 2015 con contratto a tempo CP_2
indeterminato con mansioni di guardia giurata, livello IV, con orario di lavoro per quaranta ore settimanali per sei giorni la settimana con un giorno di riposo, come previsto dal CCNL vigilanza privata;
- che la zona che gli era stata assegnata era quella della , presso la quale Organizzazione_1
svolgeva i turni alternandosi con il collega;
Persona_1
- che per la zona in esame era prevista la copertura di ventiquattro ore, suddivise tra
[...]
e con turni di dodici ore consecutive ciascuno;
Pt_1 Per_1
2 - che, a fronte dell'orario osservato, le buste paga esponevano un orario di dieci ore (di cui tre di lavoro straordinario);
- di aver chiesto spiegazioni alla datrice di lavoro e di avere ottenuto come risposta che le ore di lavoro non retribuite, sarebbero confluite in una sorta di “tesoretto” da cui il ricorrente avrebbe poi potuto attingere al bisogno;
- che, in realtà, non vi è mai stato un recupero delle ore lavorate, né, tantomeno, le stesse sono state retribuite;
Co
- che il ricorrente, il 22 maggio 2018, ha chiesto l'intervento dell' di Prato, al fine di ottenere il l pagamento degli straordinari e dei buoni pasto, dei quali non aveva mai beneficiato;
- che il contegno datoriale aveva determinato le dimissioni del lavoratore, avvenute nel dicembre
2018.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
In particolare, contesta la debenza delle somme pretese a titolo di buoni pasto (compresa nelle differenze vantate dal ricorrente) in mancanza di un'espressa previsione in tal senso nel CCNL applicabile e di adesione della resistente ad accordi provinciali o regionali in materia.
Espone, poi, che il CCNL applicabile non distingue straordinario notturno e diurno e straordinario festivo e non festivo, né contempla il pagamento di una indennità di rischio.
Per tale ragione, contesta i conteggi prodotti in giudizio e contesta, altresì, la circostanza che il ricorrente ha effettuato ore di straordinario oltre quelle risultanti dalla busta paga.
Invero, tali documenti sono stati elaborati sulla base dei resoconti che lo stesso ricorrente consegnava al datore di lavoro: tant'è che vi è piena corrispondenza tra queste comunicazioni e le buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, che mai ha contestato alcunché al datore di lavoro.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove orali richieste dalle parti ed è stata decisa dalla scrivente – ultima assegnataria con decorrenza da ottobre 2021 – dopo il deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, il 21 marzo 2023, mediante lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni nel termine di sessanta giorni.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che, per ragioni organizzative dell'ufficio, il ruolo della scrivente, nell'ultimo anno, è stato interessato da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
3 una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio tre.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi come, stante la rinuncia di parte ricorrente (cfr. verbale del 27 gennaio 2021), la pronuncia non si estende alla domanda relativa al pagamento dei buoni pasto.
Parimenti, quanto alle differenze retributive pretese a titolo di straordinari per il periodo giugno
2015 - febbraio 2016, deve darsi atto dell'intervenuto verbale di diffida accertativa dell'
[...]
che, per il tramite degli ordini di servizio anche agli atti di Controparte_4
questo giudizio (doc. 3), ha accertato differenze retributive per euro 4. 189 66, somma corrisposta al lavoratore.
Di modo che, sul punto, non vi è pronuncia, neppure con riferimento al fatto, lamentato dal ricorrente, secondo cui controparte avrebbe corrisposto, in realtà, soltanto un acconto con riferimento a quelle somme (discutendo le parti sulla natura lorda o netta dell'importo).
Invero, l'oggetto del decidere non può estendersi a quel verbale – intervenuto, peraltro, nelle more del presente giudizio – di modo che l'eventuale recupero delle residue somme dovrà essere in altre sedi azionato. Ciò che qui rileva, infatti, è che una delle pretese vantate (ossia, la mancata retribuzione degli straordinari per il giugno 2015 - febbraio 2016) è stata oggetto di accertamento in sede amministrativa e che la resistente ha provveduto al pagamento.
Per il resto, riguardo al periodo successivo al febbraio 2016, non è stata raggiunta la prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto ore di straordinario in misura maggiore rispetto a quelle indicate in busta paga.
Invero, il contenuto degli ordini di servizio predisposti dal datore di lavoro e allegati al ricorso
(doc. 3) è sconfessato dai resoconti delle ore lavorate inviati dallo stesso ricorrente, sulla base dei quali sono state elaborate le buste paga.
Circostanza questa, non oggetto di specifica contestazione in questa sede, né formalmente lamentata durante tutto il periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa.
Co Peraltro, significativo appare il fatto che nella richiesta di intervento dell' del 22 maggio 2018
(cfr. doc. 4 ricorso), lo stesso lavoratore dia atto di voler limitare l'accertamento al periodo maggio
4 2015 – febbraio 2016 in quanto “successivamente a partire dal mese di marzo 2016 ho effettuato turni
alternati dalle 8 alle 10 ore al giorno e le ore di straordinario sono state registrate e retribuite”.
Sennonché, anche in sede di note conclusive, il ricorrente insiste nella richiesta di accertamento
Co rispetto alle ore di straordinario per il periodo non valutato dall' , da effettuarsi sulla base
Co degli ordini di servizio, argomentando con il fatto che proprio sulla base di essi l' ha formato il proprio convincimento.
Tuttavia, siffatta impostazione non può essere condivisa, per più ordini di ragioni: innanzi tutto, perché gli ordini di servizio non coprono l'intero periodo oggetto di causa.
Né, in assenza di indizio di analogo tenore, può essere riconosciuto valore probatorio al calcolo delle ore unilateralmente predisposto dal ricorrente il quale, peraltro, presenta un contenuto contraddittorio rispetto agli ordini di servizio (ad esempio, per il mese di giugno 2016, vi sono discordanze sia con riferimento i turni osservati, sia rriguardo ai giorni di riposo).
Rispetto ad essi non può trovare il principio di non contestazione, come vorrebbe il ricorrente: come è noto, tale principio non preclude al giudice ad addivenire a un diverso convincimento sulla base delle altre risultanze istruttorie (cfr. tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16028
del 07/06/2023, Rv. 667816 - 01) e, in ogni caso, il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 6172 del
05/03/2020, Rv. 657154 - 01).
In secondo luogo, il fatto che l' abbia utilizzato i brogliacci di parte datoriale per CP_4
elevare il verbale non può vincolare il giudice per il periodo successivo, tanto più quando – come nella specie – risultano agli atti documenti di segno contrario rispetto a quelli presi in considerazione in sede amministrativa.
Le conclusioni raggiunte, del resto, trovano conferma nella testimonianza resa da
[...]
, collega del ricorrente, il quale ha instaurato un procedimento di analogo tenore a Per_1
quello di cui si discute (deciso anch'esso all'udienza del 21 marzo 2023).
Sentito sul punto (cfr. verbale udienza 21 settembre 2022), egli ha infatti dichiarato (in accordo con quanto risulta dalle richiamate dichiarazioni del ricorrente di cui alla richiesta di intervento prodotta sub doc. 4): “Da febbraio 2016 i turni di 12 ore sono diminuiti e capitava anche di fare turni di 8
5 o10 ore. Sul cap. 6: un responsabile del commerciale, , in un incontro informale ci disse che Testimone_1
siccome per quella zone in quel periodo non c'erano abbonati (avendo iniziato la copertura di CP_2
quella zona da poco tempo) era necessario fare i turni di 24 ore per cercare di invogliare i clienti a sottoscrivere abbonamenti. Questo anche perché aveva lavorato per e conosceva Parte_1 Org_2
molti imprenditori, potenziali clienti. Per un problema di contenimento di costi, ci proposero di lavorare 12 ore a testa e di riscuoterne 10, inserendo le due ore mancanti in una specie di “tesoretto”, riservandosi di parlare della retribuzione o della fruizione di quelle ore dopo Natale.
Dopo Natale, visto che le cose stavano andando bene ed iniziavano a esserci vari abbonati andammo a
chiedere cosa fare del tesoretto, ma non ci fu data risposta.
Ad Giudice: mi riferisco a Natale 2015.
Ad avv. Fiesoli: anche dopo questo episodio continuammo a fare le 12 ore che però venivano tutte retribuite in busta paga”.
Pertanto, deve concludersi nel senso che, dopo febbraio 2016, il ricorrente non ha effettuato ore di straordinario.
Del pari destituita di fondamento è la domanda con riferimento alle altre voci della retribuzione.
Per quanto riguarda l'indennità di rischio, la sua spettanza è esclusa dall'art. 108 CCNL applicabile, vale a dire, quello prodotto da parte resistente sub doc. 3 e relativo al periodo 1° febbraio 2013- 31 dicembre 2015, non rinnovato alla scadenza e dunque applicabile per tutto il periodo di cui si discute.
Invero, il documento versato in atti dal ricorrente unitamente al ricorso (che, al contrario, sembrerebbe prevedere detta indennità), per quanto è dato comprendere (essendo prodotto solo un estratto), è la sintesi di un accordo concluso solo da alcune associazioni e rappresentanze, di cui non fa parte né l né il lavoratore: circostanza questa, Controparte_2
illustrata nella memoria di costituzione e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Neppure può essere accolta la richiesta di liquidare le ore di straordinario notturno in modo diverso rispetto a quello diurno, né quella di conteggiare le ore di straordinario effettuato nei giorni festivi e la domenica: a parte che la domanda appare del tutto genericamente formulata e che, a fronte delle considerazioni sopra svolte non può ritenersi dimostrato l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa in questi giorni, in ogni caso, il richiamato CCNL esclude una differente
6 retribuzione in tali evenienze (cfr. art. 75: “in relazione al primo comma del precedente art. 71, per
l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto dall'art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella
determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto “).
Ciò, del resto, è coerente con l'art. 71 del richiamato CCNL ai sensi del quale è considerato “lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo“.
Quanto, poi, ai riposi compensativi non fruiti dal ricorrente, il CCNL (art. 81) prevede che gli straordinari eccedenti i limiti dell'art. 71 b confluiscono in una banca ora annuale e che la loro fruizione è subordinata alla richiesta del lavoratore in forma scritta.
Di una simile richiesta, non vi è prova in atti (né il ricorrente ha allegato di aver avanzato tali pretese al datore di lavoro: del resto, rispetto ad essi il ricorrente ha formulato la diversa e incompatibile domanda di pagamento come straordinari); ma, in ogni caso, valgono le considerazioni sopra svolte in punto di carenza di prova rispetto al loro svolgimento.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della causa a seguito della rinuncia alla domanda in punto di buoni pasto e al pagamento derivante dall'accertamento
Co dell' .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.800 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute;
3) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
7 Prato, 21 marzo 2023
Il Giudice
Mariella Galano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 8/d presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. LARI LEONARDO, elettivamente domiciliato a Prato, v.le della Repubblica 138 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: “in via preliminare: accertata e dichiarata la presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l' in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in 59100 Prato, Via Onorio Vannucchi n. 7, P.ta Iva
, nel periodo dal 12.02.2015 al 21.12.2018; P.IVA_1
nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. ha maturato le differenze retributive di Parte_1
cui al conteggio allegato in atti e per l'effetto Voglia condannare l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 59100 Prato, Via Onorio Vannucchi n. 7, P.ta
1 Iva , a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma P.IVA_1
complessiva di € 31.679,14 al lordo delle trattenute di legge, comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro durante le festività, oltreché all'indennità di rischio, ratei di
13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, con conseguente incidenza
su ratei e TFR e per tutte quelle voci anche qui non specificate ma riportate nel conteggio in atti, o quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Parte resistente: “In via preliminare dichiari la nullità del ricorso nella parte in cui il lavoratore richiede
l'accertamento di ore asseritamente prestate e non oggetto di retribuzione per assenza del relativo petitum;
Nel merito si chiede accertarsi l'assenza di qualsivoglia obbligo retributivo per i titoli dedotti e perciò respingere il ricorso avversario (…) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'istituto di vigilanza (di seguito, Parte_1 Controparte_2
anche solo “ ) affinché, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le CP_2
parti, condanni l'istituto resistente al pagamento delle differenze retributive (pari a euro 31.679,14 al lordo delle trattenute di legge, somma comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro durante le festività), oltreché all'indennità di rischio, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti,
con conseguente incidenza su ratei e TFR.
A sostegno della pretesa narra:
- di essere stato assunto dalla il 16 febbraio 2015 con contratto a tempo CP_2
indeterminato con mansioni di guardia giurata, livello IV, con orario di lavoro per quaranta ore settimanali per sei giorni la settimana con un giorno di riposo, come previsto dal CCNL vigilanza privata;
- che la zona che gli era stata assegnata era quella della , presso la quale Organizzazione_1
svolgeva i turni alternandosi con il collega;
Persona_1
- che per la zona in esame era prevista la copertura di ventiquattro ore, suddivise tra
[...]
e con turni di dodici ore consecutive ciascuno;
Pt_1 Per_1
2 - che, a fronte dell'orario osservato, le buste paga esponevano un orario di dieci ore (di cui tre di lavoro straordinario);
- di aver chiesto spiegazioni alla datrice di lavoro e di avere ottenuto come risposta che le ore di lavoro non retribuite, sarebbero confluite in una sorta di “tesoretto” da cui il ricorrente avrebbe poi potuto attingere al bisogno;
- che, in realtà, non vi è mai stato un recupero delle ore lavorate, né, tantomeno, le stesse sono state retribuite;
Co
- che il ricorrente, il 22 maggio 2018, ha chiesto l'intervento dell' di Prato, al fine di ottenere il l pagamento degli straordinari e dei buoni pasto, dei quali non aveva mai beneficiato;
- che il contegno datoriale aveva determinato le dimissioni del lavoratore, avvenute nel dicembre
2018.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
In particolare, contesta la debenza delle somme pretese a titolo di buoni pasto (compresa nelle differenze vantate dal ricorrente) in mancanza di un'espressa previsione in tal senso nel CCNL applicabile e di adesione della resistente ad accordi provinciali o regionali in materia.
Espone, poi, che il CCNL applicabile non distingue straordinario notturno e diurno e straordinario festivo e non festivo, né contempla il pagamento di una indennità di rischio.
Per tale ragione, contesta i conteggi prodotti in giudizio e contesta, altresì, la circostanza che il ricorrente ha effettuato ore di straordinario oltre quelle risultanti dalla busta paga.
Invero, tali documenti sono stati elaborati sulla base dei resoconti che lo stesso ricorrente consegnava al datore di lavoro: tant'è che vi è piena corrispondenza tra queste comunicazioni e le buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, che mai ha contestato alcunché al datore di lavoro.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove orali richieste dalle parti ed è stata decisa dalla scrivente – ultima assegnataria con decorrenza da ottobre 2021 – dopo il deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, il 21 marzo 2023, mediante lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni nel termine di sessanta giorni.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che, per ragioni organizzative dell'ufficio, il ruolo della scrivente, nell'ultimo anno, è stato interessato da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
3 una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio tre.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi come, stante la rinuncia di parte ricorrente (cfr. verbale del 27 gennaio 2021), la pronuncia non si estende alla domanda relativa al pagamento dei buoni pasto.
Parimenti, quanto alle differenze retributive pretese a titolo di straordinari per il periodo giugno
2015 - febbraio 2016, deve darsi atto dell'intervenuto verbale di diffida accertativa dell'
[...]
che, per il tramite degli ordini di servizio anche agli atti di Controparte_4
questo giudizio (doc. 3), ha accertato differenze retributive per euro 4. 189 66, somma corrisposta al lavoratore.
Di modo che, sul punto, non vi è pronuncia, neppure con riferimento al fatto, lamentato dal ricorrente, secondo cui controparte avrebbe corrisposto, in realtà, soltanto un acconto con riferimento a quelle somme (discutendo le parti sulla natura lorda o netta dell'importo).
Invero, l'oggetto del decidere non può estendersi a quel verbale – intervenuto, peraltro, nelle more del presente giudizio – di modo che l'eventuale recupero delle residue somme dovrà essere in altre sedi azionato. Ciò che qui rileva, infatti, è che una delle pretese vantate (ossia, la mancata retribuzione degli straordinari per il giugno 2015 - febbraio 2016) è stata oggetto di accertamento in sede amministrativa e che la resistente ha provveduto al pagamento.
Per il resto, riguardo al periodo successivo al febbraio 2016, non è stata raggiunta la prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto ore di straordinario in misura maggiore rispetto a quelle indicate in busta paga.
Invero, il contenuto degli ordini di servizio predisposti dal datore di lavoro e allegati al ricorso
(doc. 3) è sconfessato dai resoconti delle ore lavorate inviati dallo stesso ricorrente, sulla base dei quali sono state elaborate le buste paga.
Circostanza questa, non oggetto di specifica contestazione in questa sede, né formalmente lamentata durante tutto il periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa.
Co Peraltro, significativo appare il fatto che nella richiesta di intervento dell' del 22 maggio 2018
(cfr. doc. 4 ricorso), lo stesso lavoratore dia atto di voler limitare l'accertamento al periodo maggio
4 2015 – febbraio 2016 in quanto “successivamente a partire dal mese di marzo 2016 ho effettuato turni
alternati dalle 8 alle 10 ore al giorno e le ore di straordinario sono state registrate e retribuite”.
Sennonché, anche in sede di note conclusive, il ricorrente insiste nella richiesta di accertamento
Co rispetto alle ore di straordinario per il periodo non valutato dall' , da effettuarsi sulla base
Co degli ordini di servizio, argomentando con il fatto che proprio sulla base di essi l' ha formato il proprio convincimento.
Tuttavia, siffatta impostazione non può essere condivisa, per più ordini di ragioni: innanzi tutto, perché gli ordini di servizio non coprono l'intero periodo oggetto di causa.
Né, in assenza di indizio di analogo tenore, può essere riconosciuto valore probatorio al calcolo delle ore unilateralmente predisposto dal ricorrente il quale, peraltro, presenta un contenuto contraddittorio rispetto agli ordini di servizio (ad esempio, per il mese di giugno 2016, vi sono discordanze sia con riferimento i turni osservati, sia rriguardo ai giorni di riposo).
Rispetto ad essi non può trovare il principio di non contestazione, come vorrebbe il ricorrente: come è noto, tale principio non preclude al giudice ad addivenire a un diverso convincimento sulla base delle altre risultanze istruttorie (cfr. tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16028
del 07/06/2023, Rv. 667816 - 01) e, in ogni caso, il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 6172 del
05/03/2020, Rv. 657154 - 01).
In secondo luogo, il fatto che l' abbia utilizzato i brogliacci di parte datoriale per CP_4
elevare il verbale non può vincolare il giudice per il periodo successivo, tanto più quando – come nella specie – risultano agli atti documenti di segno contrario rispetto a quelli presi in considerazione in sede amministrativa.
Le conclusioni raggiunte, del resto, trovano conferma nella testimonianza resa da
[...]
, collega del ricorrente, il quale ha instaurato un procedimento di analogo tenore a Per_1
quello di cui si discute (deciso anch'esso all'udienza del 21 marzo 2023).
Sentito sul punto (cfr. verbale udienza 21 settembre 2022), egli ha infatti dichiarato (in accordo con quanto risulta dalle richiamate dichiarazioni del ricorrente di cui alla richiesta di intervento prodotta sub doc. 4): “Da febbraio 2016 i turni di 12 ore sono diminuiti e capitava anche di fare turni di 8
5 o10 ore. Sul cap. 6: un responsabile del commerciale, , in un incontro informale ci disse che Testimone_1
siccome per quella zone in quel periodo non c'erano abbonati (avendo iniziato la copertura di CP_2
quella zona da poco tempo) era necessario fare i turni di 24 ore per cercare di invogliare i clienti a sottoscrivere abbonamenti. Questo anche perché aveva lavorato per e conosceva Parte_1 Org_2
molti imprenditori, potenziali clienti. Per un problema di contenimento di costi, ci proposero di lavorare 12 ore a testa e di riscuoterne 10, inserendo le due ore mancanti in una specie di “tesoretto”, riservandosi di parlare della retribuzione o della fruizione di quelle ore dopo Natale.
Dopo Natale, visto che le cose stavano andando bene ed iniziavano a esserci vari abbonati andammo a
chiedere cosa fare del tesoretto, ma non ci fu data risposta.
Ad Giudice: mi riferisco a Natale 2015.
Ad avv. Fiesoli: anche dopo questo episodio continuammo a fare le 12 ore che però venivano tutte retribuite in busta paga”.
Pertanto, deve concludersi nel senso che, dopo febbraio 2016, il ricorrente non ha effettuato ore di straordinario.
Del pari destituita di fondamento è la domanda con riferimento alle altre voci della retribuzione.
Per quanto riguarda l'indennità di rischio, la sua spettanza è esclusa dall'art. 108 CCNL applicabile, vale a dire, quello prodotto da parte resistente sub doc. 3 e relativo al periodo 1° febbraio 2013- 31 dicembre 2015, non rinnovato alla scadenza e dunque applicabile per tutto il periodo di cui si discute.
Invero, il documento versato in atti dal ricorrente unitamente al ricorso (che, al contrario, sembrerebbe prevedere detta indennità), per quanto è dato comprendere (essendo prodotto solo un estratto), è la sintesi di un accordo concluso solo da alcune associazioni e rappresentanze, di cui non fa parte né l né il lavoratore: circostanza questa, Controparte_2
illustrata nella memoria di costituzione e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Neppure può essere accolta la richiesta di liquidare le ore di straordinario notturno in modo diverso rispetto a quello diurno, né quella di conteggiare le ore di straordinario effettuato nei giorni festivi e la domenica: a parte che la domanda appare del tutto genericamente formulata e che, a fronte delle considerazioni sopra svolte non può ritenersi dimostrato l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa in questi giorni, in ogni caso, il richiamato CCNL esclude una differente
6 retribuzione in tali evenienze (cfr. art. 75: “in relazione al primo comma del precedente art. 71, per
l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto dall'art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella
determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto “).
Ciò, del resto, è coerente con l'art. 71 del richiamato CCNL ai sensi del quale è considerato “lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo“.
Quanto, poi, ai riposi compensativi non fruiti dal ricorrente, il CCNL (art. 81) prevede che gli straordinari eccedenti i limiti dell'art. 71 b confluiscono in una banca ora annuale e che la loro fruizione è subordinata alla richiesta del lavoratore in forma scritta.
Di una simile richiesta, non vi è prova in atti (né il ricorrente ha allegato di aver avanzato tali pretese al datore di lavoro: del resto, rispetto ad essi il ricorrente ha formulato la diversa e incompatibile domanda di pagamento come straordinari); ma, in ogni caso, valgono le considerazioni sopra svolte in punto di carenza di prova rispetto al loro svolgimento.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della causa a seguito della rinuncia alla domanda in punto di buoni pasto e al pagamento derivante dall'accertamento
Co dell' .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.800 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute;
3) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
7 Prato, 21 marzo 2023
Il Giudice
Mariella Galano
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