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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 768/2023 promossa da:
, E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. FIORAVANTI GIAMPIERO giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 CP_7
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_8 [...]
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Parte_3 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 Controparte_21 CP_22 [...]
, , , , , CP_23 CP_24 CP_25 CP_26 CP_27
, , , , Controparte_28 Controparte_29 CP_21 Controparte_30
, , , , , CP_31 Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35
, , , , Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39 [...]
, , , , , CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44
, , , , CP_37 CP_45 CP_34 CP_46 CP_47
, , ,
[...] Controparte_48 Controparte_49 CP_50 [...]
, , , , CP_51 Controparte_52 CP_53 CP_54
, , , CP_55 CP_56 Controparte_57 Controparte_58
, , , , Controparte_59 CP_60 Controparte_61 CP_62
, , , Controparte_63 Controparte_64 Controparte_65 , , , Controparte_66 CP_67 Controparte_68 CP_69
, , , ,
[...] Controparte_70 CP_71 Controparte_72
, E Controparte_73 CP_74 Controparte_75
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni: per i ricorrenti, come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato per pubblici proclami – giusta autorizzazione del giudice designato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 3.05.2023 nel procedimento n. 370/2023 v.g. - , e convenivano in giudizio i Parte_1 Parte_2 Parte_3 resistenti al fine di sentire dichiarare l'usucapione, in loro favore, della proprietà di alcuni beni immobili siti in Acquasanta Terme (AP), frazione Pozza – poi meglio specificati nelle conclusioni contenute nella memoria autorizzata ex art. 281 duodecies c.p.c. - e in particolare:
- in favore di , del ripostiglio con corte annessa identificato al N.C.E.U. del citato Parte_1
Comune al foglio 104, particella n. 613; del ripostiglio con corte annessa distinto al N.C.E.U. al foglio 105, particella n. 569; del bosco identificato al N.C.T. al foglio 104, particelle n. 65; dei boschi e dei seminativi distinti al N.C.T. al foglio 105, particelle n. 12, 33, 34, 399 e 400; dell'orto, del pascolo e del bosco identificati al N.C.T. al foglio 106, particelle n. 307, 310, 320 e 354; dei castagneti di cui al N.C.T. al foglio 107, particelle n. 48, 50, 266 e del bosco identificato al N.C.T. al foglio 122, particella n. 96;
- in favore di del magazzino e del ripostiglio – entrambi con corte annessa - distinti Parte_2
al N.C.E.U. del Comune di Acquasanta Terme al foglio 105, particelle n. 570 e 571; del pascolo identificato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 90, particella n. 59; dei castagneti, del seminativo, dell'orto e del bosco identificati al N.C.T. al foglio 105, particelle n. 295, 319, 396 e 405; del bosco identificato al foglio 106, particella n. 199 e del castagneto distinto al foglio 107, particella n. 267;
- in favore di , del bosco e degli orti identificati al N.C.T. del Comune di Acquasanta Parte_3
Terme al foglio 104, particelle n. 41, 528, 567 e 568; dell'orto distinto al foglio 105, particella n. 126; del castagneto identificato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 107, particella n. 154; del bosco identificato al foglio 122, particella n. 95 e dell'orto identificato al foglio 128, particella n. 51; - in favore di e di della strada identificata al N.C.T. al foglio 104, Parte_1 Parte_3
particella n. 529;
- in favore di e di della strada di cui al N.C.T. al foglio 105, Parte_1 Parte_2
particella n. 397.
I ricorrenti - spiegando di avere le chiavi dei ripostigli descritti, di coltivare i terreni e di innestare e ripulire i castagneti - affermavano di aver avuto il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto degli stessi per vent'anni.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dai ricorrenti e ritenuto il procedimento maturo per la decisione, lo stesso era trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c. III c.p.c. all'udienza del
17.01.2025, - poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Verificata la ritualità del procedimento notificatorio previsto dall'art. 150 c.p.c. andrà innanzitutto dichiarata la contumacia dei resistenti.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
È noto che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente (art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167 c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione – in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. - dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, n. 31238/2021).
Pur convenendo che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (da ultimo, Cass. Civ.,15/01/2019, n. 2977), è necessaria una particolare rigorosità della prova testimoniale, la quale deve essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi e le modalità di manifestazione del diritto. La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, infatti, complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha superato l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare il possesso utile all'usucapione – quali eventuali ricevute di pagamento di imposte e/o tasse o atti dispositivi relativi agli immobili di cui è causa, avendo prodotto unicamente le visure catastali, le visure ipotecarie, le mappe catastali e cinque fotografie dei luoghi – né articolato capitoli di prova testimoniale utili a tale scopo.
Con ordinanza del 13.06.2024 il precedente giudicante ha rigettato le istanze di ammissione di prova testimoniale dedotte e, sebbene parte ricorrente contesti il provvedimento - ritenendo la prova testimoniale necessaria per provare gli assunti di fatto – deve rilevarsi come la stessa non abbia, in effetti, dedotto capitoli di prova idonei a provare l'asserito possesso acquisitivo.
È utile premettere il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass. civ. Sez. II, 05/06/2018, n. 14364 e Cass. civ., sez. III,
12/02/2008, n. 3280)
Alla genericità dei capitoli articolati dalla parte – contrariamente da quanto asserito dai ricorrenti - non può, dunque, ovviare il giudice in sede di assunzione della prova.
In particolare, principiando con il primo capitolo di prova formulato dai ricorrenti, ossia “vero che
ha la piena disponibilità, almeno dall'aprile del 2001, comportandosi come Parte_1
proprietario, in maniera pacifica e pubblica, di alcuni terreni e ripostigli ubicati in Acquasanta
Terme (AP), Frazione Pozza, meglio descritti alla lettera A) del presente atto?”, lo stesso deve ritenersi inammissibile, trattandosi di mero richiamo alle formule astratte contenute nelle norme in tema di usucapione.
La circostanza capitolata, infatti, facendo esclusivo riferimento al possesso uti dominus dei terreni in maniera pacifica e pubblica da parte del ricorrente , non è finalizzata a fornire la Parte_1 prova degli specifici atti compiuti dai ricorrenti e non è dunque idonea a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Proseguendo con il secondo ed il terzo capitolo – che possono essere esaminati congiuntamente, stante le medesime ragioni di inammissibilità – gli stessi sono rispettivamente formulati come segue:
“Vero che il IG. , oltre a possedere da oltre 20 anni in maniera esclusiva le chiavi Parte_1
di accesso dei ripostigli contraddistinti con le particelle nn. 613 e 569, in precedenza realizzati dai genitori dello stesso, ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria?” e “Vero che il IG.
[...]
, nel corso degli ultimi 23 anni, ha provveduto ad innestare i castagneti, eradicare le Parte_1 essenze infestanti dai terreni, tagliare la legna dagli stessi e raccoglierne i frutti?”.
Al riguardo, occorre richiamare il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (ex multis, Cass. civ., sez. II, 09/09/2021, n. 24377;
Cass. civ., sez. I, 07/08/2019, n. 21057; Cass. civ. sez. VI – III, ord. n. 20997 del 12.10.2011 e Cass. civ., sez. III, 22/04/2009, n. 9547).
L'evidente inammissibilità di tali capitoli è, ad avviso del giudicante, da ricondurre alla genericità della loro formulazione. Gli stessi, privi di specifici riferimenti al tempo e alla modalità di esercizio dell'asserito possesso ultraventennale, non obbediscono a quei canoni di specificità sopra ricordati.
Anche il quarto capitolo, “Vero che e sono succeduti nel possesso Parte_3 Parte_2
dei beni di cui alle lettere B) e C) antecedentemente goduti dal defunto padre (l'1.11.2021), IG.
?” non poteva essere ammesso, essendo stato dedotto in aperta violazione dell'art. 244 Parte_4
c.p.c.
Secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., il possesso è il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale” e si identifica, quindi, in una categoria giuridica e non in un fatto (tantomeno, un fatto specifico) sul quale un teste può essere chiamato a deporre.
È noto, infatti, che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi." (cfr. Cass. civ. sez. II, 18/2/2000, n. 1824 e Cass. civ. sez. II, 24/10/2014, n. 22720). Con i capitoli 5 e 6 - che possono essere trattati congiuntamente in quanto formulati in maniera pressoché speculare per e per i ricorrenti hanno chiesto di provare Parte_3 Parte_5 per testimoni le seguenti circostanze: “Vero che , unitamente al defunto genitore, Parte_3
gode indisturbatamente, da oltre 20 anni, comportandosi come proprietario, dei terreni enumerati alla lettera C) del presente atto, provvedendo alla loro ripulitura, innesto dei castagneti, taglio della legna e raccolta dei frutti?” e “ Vero che , unitamente al defunto genitore, possiede Parte_2
da oltre 20 anni in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta, i fondi elencati alla lettera B) del presente atto, provvedendo alla loro ripulitura, coltivazione, innesto dei castagneti e raccolta dei frutti?”.
In primo luogo, occorre rilevare che, in tali capitoli di prova, parte ricorrente fa riferimento al possesso di un “dante causa” privo di ogni riferimento cronologico ed al relativo titolo.
In ogni caso, ciò che rileva ai fini della configurazione di un possesso nella definizione offerta dall'art. 1140 c.c. è un utilizzo del bene caratterizzato da modalità tali da fare emergere la chiara volontà del possessore di tenerlo assoggettato alla propria esclusiva signoria, volontà che, nella sua accezione interna e psicologica, viene tradizionalmente individuata nel c.d. “animus possidendi”: tale ultimo requisito, che non può evidentemente essere provato nella sua connotazione psicologica interiore, deve essere desunto dagli atti esteriori nei quali tale potere si manifesta.
In particolare, secondo un recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve invece estrinsecarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene” (cfr. per tutte Ordinanze nn. 1796/22, 18528/23).
Dalle considerazioni che precedono emerge come possa risultare non agevole la prova del possesso di un immobile costituito da un terreno privo di opere stabili che, in quanto tali, rendano inequivocabile la manifestazione di un potere sul bene avente le citate caratteristiche (come nel caso di chi recinta completamente il terreno stesso oppure vi costruisce edifici o porzioni di edifici).
Tuttavia, anche ad ipotizzare un minor rigore per chi rivendica l'acquisto per usucapione di un terreno, deve comunque escludersi – in forza dell'orientamento richiamato, condiviso dal giudicante - che l'attività indicata nei capitoli di prova testimoniale (ripulitura e coltivazione dei terreni, innesto dei castagneti, taglio della legna, e raccolta dei frutti) possa integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Anche il settimo capitolo articolato dai ricorrenti è inammissibile, in quanto lo stesso – volto a provare la circostanza per cui “la IG.ra , succeduta nel possesso delle chiavi dei ripostigli Parte_2
contraddistinti con le particelle nn. 571 e 570, in passato realizzati dai nonni, oggi ne ha la piena disponibilità e ne cura la manutenzione” - è del tutto generico, ovvero non idoneo a fornire la prova degli specifici atti compiuti, tali da rivelare in modo in equivoco il concreto possesso ad usucapionem.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il capitolo è riferito all'attualità e, pertanto, la mera conferma del fatto capitolato sarebbe irrilevante ai fini di causa.
Passando all'ottavo capitolo di prova formulato dai ricorrenti, ossia “vero che fin dall'aprile del 2001 il IG. ha provveduto all'innesto ed alla cura dei castagneti, a pulire e coltivare i Parte_4
terreni, al taglio della legna da ardere, a pascolare alcune capre di sua proprietà sui frustoli di terreno distinti alle precedenti lettere B) e C) del presente atto?”, lo stesso deve ritenersi inammissibile per le motivazioni già espresse relativamente ai capitoli 5 e 6, non essendo il mero utilizzo del fondo idoneo ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene.
Nel nono capitolo, il fatto da provare è formulato come segue: “Vero che utilizza Parte_1
da oltre 20 anni senza alcuna contestazione di sorta, unitamente al defunto fratello e, Pt_4
successivamente, al IP , la strada di cui alla particella n° 529 di foglio 104 e, Parte_3
unitamente al defunto fratello e, successivamente, alla IP , la strada di Pt_4 Parte_2 cui alla particella n° 397 di foglio 105?”.
Ritiene questo giudicante che l'inammissibilità di tale capitolo è evidente, trattandosi di un mero richiamo all'astratto contenuto delle norme dettate in tema di usucapione, privo di specifiche indicazioni circa il tempo e le modalità delle condotte.
In altre parole, poiché il fatto da provare non è collocato con sufficiente precisione nel tempo e non ne sono specificate le modalità di utilizzo, il teste non sarebbe stato chiamato a deporre su fatti specifici bensì, in sostanza, ad esprimere valutazioni.
Infine, l'ultimo capitolo articolato dai ricorrenti è del tutto irrilevante. La circostanza per cui “tutti gli immobili oggetto del presente giudizio sono ricompresi, a far data dal 1991, all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con conseguenti limitazioni all'esercizio delle facoltà spettanti ai proprietari e/o possessori” è, infatti, ininfluente nel presente giudizio.
Le sovraesposte argomentazioni determinano questo Giudice a rigettare la domanda dei ricorrenti per insufficiente assolvimento dell'onere della prova gravante sui medesimi.
In considerazione della contumacia delle parti convenute le spese di lite andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
768/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, - rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dai ricorrenti nei confronti dei resistenti con riguardo ai beni immobili indicati in narrativa;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7.2.2025
Il Giudice
Enza Foti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 768/2023 promossa da:
, E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. FIORAVANTI GIAMPIERO giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 CP_7
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_8 [...]
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Parte_3 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 Controparte_21 CP_22 [...]
, , , , , CP_23 CP_24 CP_25 CP_26 CP_27
, , , , Controparte_28 Controparte_29 CP_21 Controparte_30
, , , , , CP_31 Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35
, , , , Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39 [...]
, , , , , CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44
, , , , CP_37 CP_45 CP_34 CP_46 CP_47
, , ,
[...] Controparte_48 Controparte_49 CP_50 [...]
, , , , CP_51 Controparte_52 CP_53 CP_54
, , , CP_55 CP_56 Controparte_57 Controparte_58
, , , , Controparte_59 CP_60 Controparte_61 CP_62
, , , Controparte_63 Controparte_64 Controparte_65 , , , Controparte_66 CP_67 Controparte_68 CP_69
, , , ,
[...] Controparte_70 CP_71 Controparte_72
, E Controparte_73 CP_74 Controparte_75
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni: per i ricorrenti, come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato per pubblici proclami – giusta autorizzazione del giudice designato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 3.05.2023 nel procedimento n. 370/2023 v.g. - , e convenivano in giudizio i Parte_1 Parte_2 Parte_3 resistenti al fine di sentire dichiarare l'usucapione, in loro favore, della proprietà di alcuni beni immobili siti in Acquasanta Terme (AP), frazione Pozza – poi meglio specificati nelle conclusioni contenute nella memoria autorizzata ex art. 281 duodecies c.p.c. - e in particolare:
- in favore di , del ripostiglio con corte annessa identificato al N.C.E.U. del citato Parte_1
Comune al foglio 104, particella n. 613; del ripostiglio con corte annessa distinto al N.C.E.U. al foglio 105, particella n. 569; del bosco identificato al N.C.T. al foglio 104, particelle n. 65; dei boschi e dei seminativi distinti al N.C.T. al foglio 105, particelle n. 12, 33, 34, 399 e 400; dell'orto, del pascolo e del bosco identificati al N.C.T. al foglio 106, particelle n. 307, 310, 320 e 354; dei castagneti di cui al N.C.T. al foglio 107, particelle n. 48, 50, 266 e del bosco identificato al N.C.T. al foglio 122, particella n. 96;
- in favore di del magazzino e del ripostiglio – entrambi con corte annessa - distinti Parte_2
al N.C.E.U. del Comune di Acquasanta Terme al foglio 105, particelle n. 570 e 571; del pascolo identificato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 90, particella n. 59; dei castagneti, del seminativo, dell'orto e del bosco identificati al N.C.T. al foglio 105, particelle n. 295, 319, 396 e 405; del bosco identificato al foglio 106, particella n. 199 e del castagneto distinto al foglio 107, particella n. 267;
- in favore di , del bosco e degli orti identificati al N.C.T. del Comune di Acquasanta Parte_3
Terme al foglio 104, particelle n. 41, 528, 567 e 568; dell'orto distinto al foglio 105, particella n. 126; del castagneto identificato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 107, particella n. 154; del bosco identificato al foglio 122, particella n. 95 e dell'orto identificato al foglio 128, particella n. 51; - in favore di e di della strada identificata al N.C.T. al foglio 104, Parte_1 Parte_3
particella n. 529;
- in favore di e di della strada di cui al N.C.T. al foglio 105, Parte_1 Parte_2
particella n. 397.
I ricorrenti - spiegando di avere le chiavi dei ripostigli descritti, di coltivare i terreni e di innestare e ripulire i castagneti - affermavano di aver avuto il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto degli stessi per vent'anni.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dai ricorrenti e ritenuto il procedimento maturo per la decisione, lo stesso era trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c. III c.p.c. all'udienza del
17.01.2025, - poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Verificata la ritualità del procedimento notificatorio previsto dall'art. 150 c.p.c. andrà innanzitutto dichiarata la contumacia dei resistenti.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
È noto che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente (art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167 c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione – in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. - dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, n. 31238/2021).
Pur convenendo che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (da ultimo, Cass. Civ.,15/01/2019, n. 2977), è necessaria una particolare rigorosità della prova testimoniale, la quale deve essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi e le modalità di manifestazione del diritto. La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, infatti, complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha superato l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare il possesso utile all'usucapione – quali eventuali ricevute di pagamento di imposte e/o tasse o atti dispositivi relativi agli immobili di cui è causa, avendo prodotto unicamente le visure catastali, le visure ipotecarie, le mappe catastali e cinque fotografie dei luoghi – né articolato capitoli di prova testimoniale utili a tale scopo.
Con ordinanza del 13.06.2024 il precedente giudicante ha rigettato le istanze di ammissione di prova testimoniale dedotte e, sebbene parte ricorrente contesti il provvedimento - ritenendo la prova testimoniale necessaria per provare gli assunti di fatto – deve rilevarsi come la stessa non abbia, in effetti, dedotto capitoli di prova idonei a provare l'asserito possesso acquisitivo.
È utile premettere il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass. civ. Sez. II, 05/06/2018, n. 14364 e Cass. civ., sez. III,
12/02/2008, n. 3280)
Alla genericità dei capitoli articolati dalla parte – contrariamente da quanto asserito dai ricorrenti - non può, dunque, ovviare il giudice in sede di assunzione della prova.
In particolare, principiando con il primo capitolo di prova formulato dai ricorrenti, ossia “vero che
ha la piena disponibilità, almeno dall'aprile del 2001, comportandosi come Parte_1
proprietario, in maniera pacifica e pubblica, di alcuni terreni e ripostigli ubicati in Acquasanta
Terme (AP), Frazione Pozza, meglio descritti alla lettera A) del presente atto?”, lo stesso deve ritenersi inammissibile, trattandosi di mero richiamo alle formule astratte contenute nelle norme in tema di usucapione.
La circostanza capitolata, infatti, facendo esclusivo riferimento al possesso uti dominus dei terreni in maniera pacifica e pubblica da parte del ricorrente , non è finalizzata a fornire la Parte_1 prova degli specifici atti compiuti dai ricorrenti e non è dunque idonea a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Proseguendo con il secondo ed il terzo capitolo – che possono essere esaminati congiuntamente, stante le medesime ragioni di inammissibilità – gli stessi sono rispettivamente formulati come segue:
“Vero che il IG. , oltre a possedere da oltre 20 anni in maniera esclusiva le chiavi Parte_1
di accesso dei ripostigli contraddistinti con le particelle nn. 613 e 569, in precedenza realizzati dai genitori dello stesso, ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria?” e “Vero che il IG.
[...]
, nel corso degli ultimi 23 anni, ha provveduto ad innestare i castagneti, eradicare le Parte_1 essenze infestanti dai terreni, tagliare la legna dagli stessi e raccoglierne i frutti?”.
Al riguardo, occorre richiamare il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (ex multis, Cass. civ., sez. II, 09/09/2021, n. 24377;
Cass. civ., sez. I, 07/08/2019, n. 21057; Cass. civ. sez. VI – III, ord. n. 20997 del 12.10.2011 e Cass. civ., sez. III, 22/04/2009, n. 9547).
L'evidente inammissibilità di tali capitoli è, ad avviso del giudicante, da ricondurre alla genericità della loro formulazione. Gli stessi, privi di specifici riferimenti al tempo e alla modalità di esercizio dell'asserito possesso ultraventennale, non obbediscono a quei canoni di specificità sopra ricordati.
Anche il quarto capitolo, “Vero che e sono succeduti nel possesso Parte_3 Parte_2
dei beni di cui alle lettere B) e C) antecedentemente goduti dal defunto padre (l'1.11.2021), IG.
?” non poteva essere ammesso, essendo stato dedotto in aperta violazione dell'art. 244 Parte_4
c.p.c.
Secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., il possesso è il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale” e si identifica, quindi, in una categoria giuridica e non in un fatto (tantomeno, un fatto specifico) sul quale un teste può essere chiamato a deporre.
È noto, infatti, che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi." (cfr. Cass. civ. sez. II, 18/2/2000, n. 1824 e Cass. civ. sez. II, 24/10/2014, n. 22720). Con i capitoli 5 e 6 - che possono essere trattati congiuntamente in quanto formulati in maniera pressoché speculare per e per i ricorrenti hanno chiesto di provare Parte_3 Parte_5 per testimoni le seguenti circostanze: “Vero che , unitamente al defunto genitore, Parte_3
gode indisturbatamente, da oltre 20 anni, comportandosi come proprietario, dei terreni enumerati alla lettera C) del presente atto, provvedendo alla loro ripulitura, innesto dei castagneti, taglio della legna e raccolta dei frutti?” e “ Vero che , unitamente al defunto genitore, possiede Parte_2
da oltre 20 anni in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta, i fondi elencati alla lettera B) del presente atto, provvedendo alla loro ripulitura, coltivazione, innesto dei castagneti e raccolta dei frutti?”.
In primo luogo, occorre rilevare che, in tali capitoli di prova, parte ricorrente fa riferimento al possesso di un “dante causa” privo di ogni riferimento cronologico ed al relativo titolo.
In ogni caso, ciò che rileva ai fini della configurazione di un possesso nella definizione offerta dall'art. 1140 c.c. è un utilizzo del bene caratterizzato da modalità tali da fare emergere la chiara volontà del possessore di tenerlo assoggettato alla propria esclusiva signoria, volontà che, nella sua accezione interna e psicologica, viene tradizionalmente individuata nel c.d. “animus possidendi”: tale ultimo requisito, che non può evidentemente essere provato nella sua connotazione psicologica interiore, deve essere desunto dagli atti esteriori nei quali tale potere si manifesta.
In particolare, secondo un recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve invece estrinsecarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene” (cfr. per tutte Ordinanze nn. 1796/22, 18528/23).
Dalle considerazioni che precedono emerge come possa risultare non agevole la prova del possesso di un immobile costituito da un terreno privo di opere stabili che, in quanto tali, rendano inequivocabile la manifestazione di un potere sul bene avente le citate caratteristiche (come nel caso di chi recinta completamente il terreno stesso oppure vi costruisce edifici o porzioni di edifici).
Tuttavia, anche ad ipotizzare un minor rigore per chi rivendica l'acquisto per usucapione di un terreno, deve comunque escludersi – in forza dell'orientamento richiamato, condiviso dal giudicante - che l'attività indicata nei capitoli di prova testimoniale (ripulitura e coltivazione dei terreni, innesto dei castagneti, taglio della legna, e raccolta dei frutti) possa integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Anche il settimo capitolo articolato dai ricorrenti è inammissibile, in quanto lo stesso – volto a provare la circostanza per cui “la IG.ra , succeduta nel possesso delle chiavi dei ripostigli Parte_2
contraddistinti con le particelle nn. 571 e 570, in passato realizzati dai nonni, oggi ne ha la piena disponibilità e ne cura la manutenzione” - è del tutto generico, ovvero non idoneo a fornire la prova degli specifici atti compiuti, tali da rivelare in modo in equivoco il concreto possesso ad usucapionem.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il capitolo è riferito all'attualità e, pertanto, la mera conferma del fatto capitolato sarebbe irrilevante ai fini di causa.
Passando all'ottavo capitolo di prova formulato dai ricorrenti, ossia “vero che fin dall'aprile del 2001 il IG. ha provveduto all'innesto ed alla cura dei castagneti, a pulire e coltivare i Parte_4
terreni, al taglio della legna da ardere, a pascolare alcune capre di sua proprietà sui frustoli di terreno distinti alle precedenti lettere B) e C) del presente atto?”, lo stesso deve ritenersi inammissibile per le motivazioni già espresse relativamente ai capitoli 5 e 6, non essendo il mero utilizzo del fondo idoneo ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene.
Nel nono capitolo, il fatto da provare è formulato come segue: “Vero che utilizza Parte_1
da oltre 20 anni senza alcuna contestazione di sorta, unitamente al defunto fratello e, Pt_4
successivamente, al IP , la strada di cui alla particella n° 529 di foglio 104 e, Parte_3
unitamente al defunto fratello e, successivamente, alla IP , la strada di Pt_4 Parte_2 cui alla particella n° 397 di foglio 105?”.
Ritiene questo giudicante che l'inammissibilità di tale capitolo è evidente, trattandosi di un mero richiamo all'astratto contenuto delle norme dettate in tema di usucapione, privo di specifiche indicazioni circa il tempo e le modalità delle condotte.
In altre parole, poiché il fatto da provare non è collocato con sufficiente precisione nel tempo e non ne sono specificate le modalità di utilizzo, il teste non sarebbe stato chiamato a deporre su fatti specifici bensì, in sostanza, ad esprimere valutazioni.
Infine, l'ultimo capitolo articolato dai ricorrenti è del tutto irrilevante. La circostanza per cui “tutti gli immobili oggetto del presente giudizio sono ricompresi, a far data dal 1991, all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con conseguenti limitazioni all'esercizio delle facoltà spettanti ai proprietari e/o possessori” è, infatti, ininfluente nel presente giudizio.
Le sovraesposte argomentazioni determinano questo Giudice a rigettare la domanda dei ricorrenti per insufficiente assolvimento dell'onere della prova gravante sui medesimi.
In considerazione della contumacia delle parti convenute le spese di lite andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
768/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, - rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dai ricorrenti nei confronti dei resistenti con riguardo ai beni immobili indicati in narrativa;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7.2.2025
Il Giudice
Enza Foti