Art. 2. (Pene accessorie militari) .
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.
La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacita' a qualunque ulteriore servizio militare.
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.
La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacita' a qualunque ulteriore servizio militare.