Articolo 2 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 luglio 1945
Art. 2. (Pene accessorie militari) .


Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente:

1° alla degradazione militare, la degradazione;

2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.

La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacita' a qualunque ulteriore servizio militare.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945