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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8894 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30417/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Paola Coppola, giusta Parte_1
procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Mario Caliendo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , proponendo Controparte_2
1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229019812974000,
notificata il 18.10.2022, dell'importo complessivo di € 18.182,21, relativa a ventidue cartelle esattoriali e a due avvisi di addebito.
L'attore ha lamentato: a) la nullità della notifica dell'intimazione,
perché avvenuta a mezzo pec da indirizzo non risultante nei pubblici registri;
b) l'omessa notifica degli atti presupposti, con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione;
c) il difetto di motivazione dell'intimazione ex art. 7 l. n.
212/2000.
L ha eccepito l'inammissibilità e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 20.6.2023 l'attore ha dichiarato di aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater”), della quale ha dato prova,
limitatamente a diciotto cartelle sottese all'intimazione impugnata, con esclusione di quelle n. 07120130093598036000, n. 07120130097531229000,
n. 07120130099922844001, n. 07120130132903573000, nonché dei due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 e n. 37120140009548448000.
Con l'ordinanza del 24.7.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'intimazione impugnata, ad eccezione di quelle n. 07120170079951426000, n.
07120190038251606000 e n. 07120190060707159000.
Con la comparsa conclusionale depositata l'8.8.2025, l'attore ha chiesto l'estinzione del giudizio avendo dato prova di aver effettuato il
2 pagamento di tutte le rate scadute, in adempimento del programma di definizione agevolata dei carichi, ai sensi dell'art. 1, c. CCXXXVI, l. n.
197/2022.
2. Preliminarmente va osservato che il primo e il terzo motivo dell'opposizione, ovverosia la nullità della notifica dell'intimazione perché
avvenuta a mezzo pec da indirizzo non risultante nei pubblici registri ed il suo difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000, attengono ad aspetti formali e, quindi, in tale parte, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c. (v. Cass., Sez. Lav., n.
11338/10), da proporsi nel termine perentorio di venti giorni.
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico - perché risultante dai documenti prodotti e comunque non oggetto di contestazione - che l'intimazione impugnata sia stata notificata il 18.10.2022 e l'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 19.12.2022, quindi oltre il decorso del suindicato termine perentorio.
Ne consegue che l'opposizione, in tale parte, è inammissibile.
2. Con il restante motivo di opposizione, l'attore ha sostanzialmente chiesto di accertare l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per l'intervenuta prescrizione del credito litigioso.
In tale parte la domanda va qualificata come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. Nel merito, occorre esaminare, anzitutto, la domanda in relazione agli atti presupposti per i quali non vi è stata la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex l. n. 197/2022.
3 Quanto agli avvisi di addebito n. 37120140002870947000 e n.
37120140009548448000, l'agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio, si è riservato il deposito della documentazione attestante la prova della notifica, che, tuttavia, non ha successivamente prodotto.
Neanche esso ha provveduto a chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, l'ente impositore, ovverosia l'INPS, che ha emesso e notificato gli avvisi.
Ne consegue che non vi è prova della loro notifica e, trattandosi di contributi previdenziali per gli anni 2010 e 2011, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, c. IX, l. n. 335/1995.
Quanto alle cartelle esattoriali, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, non specificamente contestata dall'attore,
risulta che la n. 07120130093598036000, relativa a crediti per spese processuali, è stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale con consegna avvenuta in data 14.6.2013 al portiere dello stabile.
Le cartelle n. 07120130097531229000 e n. 07120130099922844001,
anch'esse relative a crediti per spese processuali, sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale con consegna avvenuta in data
28.6.2013 al portiere dello stabile.
Infine, la cartella n. 07120130132903573000, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., risulta regolarmente notificata, in data 23.1.2014, da parte del messo notificatore mediante consegna al portiere dello stabile e successivo invio della raccomandata informativa.
L'agente della riscossione ha sostenuto che il decorso dei termini di prescrizione sarebbe stato interrotto dalle “precedenti intimazioni di
4 pagamento distinte con i nn. 07120179001661386000 e 071 2018
9038478655000, notificate rispettivamente il 15/6/2017 e 26/10/2018”
tuttavia, i documenti informatici denominati “07120179001661386000” e
“07120189038478655000”, da esso depositati, contengono solo la documentazione relativa ai rispettivi procedimenti notificatori ma non anche gli atti cui tali procedimenti attengono, con la conseguenza che non è provato che essi costituissero delle intimazioni di pagamento idonee a interrompere il decorso dei termini di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esaminate.
Pertanto, il credito sotteso alla cartella n. 07120130132903573000,
relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., notificata in data
23.1.2014, risulta estinto per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 legge n. 681/1989 al 23.1.2019, ben prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Invece, per i crediti relativi a spese processuali portati dalle cartelle n.
07120130093598036000, n. 07120130097531229000 e n.
07120130099922844001, alla data di notifica dell'intimazione opposta, non risulta decorso il termine di prescrizione, che è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
In definitiva, in tale parte, la domanda è fondata limitatamente alla cartella n. 07120130132903573000 dell'importo di € 882,62 ed ai due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 dell'importo di € 1.455,73 e n.
37120140009548448000 dell'importo di € 1.443,37, mentre va rigettata per le cartelle n. 07120130093598036000, n. 07120130097531229000 e n.
07120130099922844001.
5 4. Quanto alla domanda relativa ai crediti per i quali vi è stata la richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex l. n. 197/2022,
il procedimento prosegue come da separata ordinanza.
5. La statuizione sulle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2. accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. limitatamente alla cartella n. 07120130132903573000 dell'importo di € 882,62 ed ai due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 dell'importo di €
1.455,73 e n. 37120140009548448000 dell'importo di € 1.443,37
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione rispetto a tali crediti;
3. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle cartelle n. 07120130093598036000 dell'importo di € 44,08, n.
07120130097531229000 dell'importo di € 1.441,20 e n.
07120130099922844001 dell'importo di € 141,50;
4. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5. rimette la statuizione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 7.10.2025.
IL GIUDICE
UG NE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30417/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Paola Coppola, giusta Parte_1
procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Mario Caliendo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , proponendo Controparte_2
1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229019812974000,
notificata il 18.10.2022, dell'importo complessivo di € 18.182,21, relativa a ventidue cartelle esattoriali e a due avvisi di addebito.
L'attore ha lamentato: a) la nullità della notifica dell'intimazione,
perché avvenuta a mezzo pec da indirizzo non risultante nei pubblici registri;
b) l'omessa notifica degli atti presupposti, con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione;
c) il difetto di motivazione dell'intimazione ex art. 7 l. n.
212/2000.
L ha eccepito l'inammissibilità e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 20.6.2023 l'attore ha dichiarato di aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater”), della quale ha dato prova,
limitatamente a diciotto cartelle sottese all'intimazione impugnata, con esclusione di quelle n. 07120130093598036000, n. 07120130097531229000,
n. 07120130099922844001, n. 07120130132903573000, nonché dei due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 e n. 37120140009548448000.
Con l'ordinanza del 24.7.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'intimazione impugnata, ad eccezione di quelle n. 07120170079951426000, n.
07120190038251606000 e n. 07120190060707159000.
Con la comparsa conclusionale depositata l'8.8.2025, l'attore ha chiesto l'estinzione del giudizio avendo dato prova di aver effettuato il
2 pagamento di tutte le rate scadute, in adempimento del programma di definizione agevolata dei carichi, ai sensi dell'art. 1, c. CCXXXVI, l. n.
197/2022.
2. Preliminarmente va osservato che il primo e il terzo motivo dell'opposizione, ovverosia la nullità della notifica dell'intimazione perché
avvenuta a mezzo pec da indirizzo non risultante nei pubblici registri ed il suo difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000, attengono ad aspetti formali e, quindi, in tale parte, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c. (v. Cass., Sez. Lav., n.
11338/10), da proporsi nel termine perentorio di venti giorni.
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico - perché risultante dai documenti prodotti e comunque non oggetto di contestazione - che l'intimazione impugnata sia stata notificata il 18.10.2022 e l'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 19.12.2022, quindi oltre il decorso del suindicato termine perentorio.
Ne consegue che l'opposizione, in tale parte, è inammissibile.
2. Con il restante motivo di opposizione, l'attore ha sostanzialmente chiesto di accertare l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per l'intervenuta prescrizione del credito litigioso.
In tale parte la domanda va qualificata come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. Nel merito, occorre esaminare, anzitutto, la domanda in relazione agli atti presupposti per i quali non vi è stata la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex l. n. 197/2022.
3 Quanto agli avvisi di addebito n. 37120140002870947000 e n.
37120140009548448000, l'agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio, si è riservato il deposito della documentazione attestante la prova della notifica, che, tuttavia, non ha successivamente prodotto.
Neanche esso ha provveduto a chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, l'ente impositore, ovverosia l'INPS, che ha emesso e notificato gli avvisi.
Ne consegue che non vi è prova della loro notifica e, trattandosi di contributi previdenziali per gli anni 2010 e 2011, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, c. IX, l. n. 335/1995.
Quanto alle cartelle esattoriali, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, non specificamente contestata dall'attore,
risulta che la n. 07120130093598036000, relativa a crediti per spese processuali, è stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale con consegna avvenuta in data 14.6.2013 al portiere dello stabile.
Le cartelle n. 07120130097531229000 e n. 07120130099922844001,
anch'esse relative a crediti per spese processuali, sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale con consegna avvenuta in data
28.6.2013 al portiere dello stabile.
Infine, la cartella n. 07120130132903573000, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., risulta regolarmente notificata, in data 23.1.2014, da parte del messo notificatore mediante consegna al portiere dello stabile e successivo invio della raccomandata informativa.
L'agente della riscossione ha sostenuto che il decorso dei termini di prescrizione sarebbe stato interrotto dalle “precedenti intimazioni di
4 pagamento distinte con i nn. 07120179001661386000 e 071 2018
9038478655000, notificate rispettivamente il 15/6/2017 e 26/10/2018”
tuttavia, i documenti informatici denominati “07120179001661386000” e
“07120189038478655000”, da esso depositati, contengono solo la documentazione relativa ai rispettivi procedimenti notificatori ma non anche gli atti cui tali procedimenti attengono, con la conseguenza che non è provato che essi costituissero delle intimazioni di pagamento idonee a interrompere il decorso dei termini di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esaminate.
Pertanto, il credito sotteso alla cartella n. 07120130132903573000,
relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., notificata in data
23.1.2014, risulta estinto per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 legge n. 681/1989 al 23.1.2019, ben prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Invece, per i crediti relativi a spese processuali portati dalle cartelle n.
07120130093598036000, n. 07120130097531229000 e n.
07120130099922844001, alla data di notifica dell'intimazione opposta, non risulta decorso il termine di prescrizione, che è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
In definitiva, in tale parte, la domanda è fondata limitatamente alla cartella n. 07120130132903573000 dell'importo di € 882,62 ed ai due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 dell'importo di € 1.455,73 e n.
37120140009548448000 dell'importo di € 1.443,37, mentre va rigettata per le cartelle n. 07120130093598036000, n. 07120130097531229000 e n.
07120130099922844001.
5 4. Quanto alla domanda relativa ai crediti per i quali vi è stata la richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex l. n. 197/2022,
il procedimento prosegue come da separata ordinanza.
5. La statuizione sulle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2. accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. limitatamente alla cartella n. 07120130132903573000 dell'importo di € 882,62 ed ai due avvisi di addebito n. 37120140002870947000 dell'importo di €
1.455,73 e n. 37120140009548448000 dell'importo di € 1.443,37
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione rispetto a tali crediti;
3. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle cartelle n. 07120130093598036000 dell'importo di € 44,08, n.
07120130097531229000 dell'importo di € 1.441,20 e n.
07120130099922844001 dell'importo di € 141,50;
4. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5. rimette la statuizione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 7.10.2025.
IL GIUDICE
UG NE
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