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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6213/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 6213/2025 R.G., promosso da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Totaro, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
Controparte_1
-parte reclamata contumace-
nonché contro
Controparte_2
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
1 l'ordinanza pronunciata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.724/2025
R.G.E., dal Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 26.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 03.06.2025, Parte_1
, creditrice procedente nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, promossa a carico
[...] dell' sui crediti da quest'ultima vantati nei CP_1 Parte_2 confronti della ha impugnato l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la Controparte_3 quale il Giudice dell'Esecuzione aveva così provveduto: “rilevato che non risulta acquisita alcuna dichiarazione di quantità dichiara l'estinzione della procedura per infruttuosità”.
I.
2-La reclamante, dopo aver eccepito che il Giudice dell'Esecuzione, a fronte dell'omesso deposito della dichiarazione positiva del terzo pignorato, anziché Controparte_3 estinguere la procedura avrebbe dovuto invitare il creditore a produrre tale dichiarazione o, in alternativa, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 548 c.p.c., ha chiesto, previo annullamento dell'ordinanza gravata, di rimettere le parti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, affinché provveda a liquidare le spese e gli onorari della procedura esecutiva, maturati dal difensore costituito ed antistatario.
e l' Controparte_4 Controparte_3 nonostante la regolare comunicazione del ricorso e del decreto, emesso ex art. 178, ultimo comma c.p.c., sono rimaste entrambe contumaci.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 630 c.p.c.“Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con
2 l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
II.
3-Il mezzo di impugnazione, contemplato dalla disposizione citata, costituisce uno strumento tipico esperibile soltanto laddove l'estinzione venga dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione nelle ipotesi tipiche, previste dall'ordinamento, rappresentate, in particolare, dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e, infine, dalla mancata comparizione delle stesse per due udienze successive ex art. 631 c.p.c.
II.
4-Allorquando, invece, il Giudice dell'Esecuzione dichiari, come nella specie, l'estinzione della procedura per cause diverse da quelle, tassativamente previste dal codice di rito, il relativo provvedimento è impugnabile con il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
II.
5-Si veda, sul punto, Cass. 11241/2022 “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”
II.
6-Nonché, in senso conforme, Cass. 8905/2022 “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile
l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”.
II.
7-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino sez. I, 15/12/2022, n.1312
“È inammissibile il reclamo di cui all'art. 630 cod. proc. civ. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (c.d."estinzione atipica") del giudizio esecutivo che soggiace soltanto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. La succitata inammissibilità non
è passibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, e ciò sia per la destinazione dell'atto al collegio (invece che al giudice dell'esecuzione), sia per
l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione differente da quella apertis verbis voluta
3 dalla parte, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ.”
II.
8-Nel caso de quo, rilevato che il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'ordinamento, deve rimarcarsi che l' , anziché presentare reclamo, avrebbe dovuto, invece, Parte_1 impugnare l'ordinanza de qua dinanzi allo stesso Giudice dell'Esecuzione con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, contemplato dall'art. 617 c.p.c.
II.
9-Non essendo, pertanto, l'ordinanza gravata impugnabile ex art. 630 c.p.c. il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo entrambe le parti reclamate rimaste contumaci.
IV.
1-Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 03.06.2025, dall' nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell' Controparte_1 Controparte_2 avverso l'ordinanza, emessa all'udienza del 26.05.2025, con la quale il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n.724/2025, aveva dichiarato l'estinzione della
4 procedura per infruttuosità del pignoramento, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA il reclamo inammissibile;
sulle spese;
CP_5
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 04.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 6213/2025 R.G., promosso da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Totaro, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
Controparte_1
-parte reclamata contumace-
nonché contro
Controparte_2
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
1 l'ordinanza pronunciata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.724/2025
R.G.E., dal Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 26.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 03.06.2025, Parte_1
, creditrice procedente nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, promossa a carico
[...] dell' sui crediti da quest'ultima vantati nei CP_1 Parte_2 confronti della ha impugnato l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la Controparte_3 quale il Giudice dell'Esecuzione aveva così provveduto: “rilevato che non risulta acquisita alcuna dichiarazione di quantità dichiara l'estinzione della procedura per infruttuosità”.
I.
2-La reclamante, dopo aver eccepito che il Giudice dell'Esecuzione, a fronte dell'omesso deposito della dichiarazione positiva del terzo pignorato, anziché Controparte_3 estinguere la procedura avrebbe dovuto invitare il creditore a produrre tale dichiarazione o, in alternativa, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 548 c.p.c., ha chiesto, previo annullamento dell'ordinanza gravata, di rimettere le parti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, affinché provveda a liquidare le spese e gli onorari della procedura esecutiva, maturati dal difensore costituito ed antistatario.
e l' Controparte_4 Controparte_3 nonostante la regolare comunicazione del ricorso e del decreto, emesso ex art. 178, ultimo comma c.p.c., sono rimaste entrambe contumaci.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 630 c.p.c.“Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con
2 l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
II.
3-Il mezzo di impugnazione, contemplato dalla disposizione citata, costituisce uno strumento tipico esperibile soltanto laddove l'estinzione venga dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione nelle ipotesi tipiche, previste dall'ordinamento, rappresentate, in particolare, dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e, infine, dalla mancata comparizione delle stesse per due udienze successive ex art. 631 c.p.c.
II.
4-Allorquando, invece, il Giudice dell'Esecuzione dichiari, come nella specie, l'estinzione della procedura per cause diverse da quelle, tassativamente previste dal codice di rito, il relativo provvedimento è impugnabile con il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
II.
5-Si veda, sul punto, Cass. 11241/2022 “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”
II.
6-Nonché, in senso conforme, Cass. 8905/2022 “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile
l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”.
II.
7-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino sez. I, 15/12/2022, n.1312
“È inammissibile il reclamo di cui all'art. 630 cod. proc. civ. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (c.d."estinzione atipica") del giudizio esecutivo che soggiace soltanto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. La succitata inammissibilità non
è passibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, e ciò sia per la destinazione dell'atto al collegio (invece che al giudice dell'esecuzione), sia per
l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione differente da quella apertis verbis voluta
3 dalla parte, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ.”
II.
8-Nel caso de quo, rilevato che il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'ordinamento, deve rimarcarsi che l' , anziché presentare reclamo, avrebbe dovuto, invece, Parte_1 impugnare l'ordinanza de qua dinanzi allo stesso Giudice dell'Esecuzione con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, contemplato dall'art. 617 c.p.c.
II.
9-Non essendo, pertanto, l'ordinanza gravata impugnabile ex art. 630 c.p.c. il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo entrambe le parti reclamate rimaste contumaci.
IV.
1-Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 03.06.2025, dall' nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell' Controparte_1 Controparte_2 avverso l'ordinanza, emessa all'udienza del 26.05.2025, con la quale il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n.724/2025, aveva dichiarato l'estinzione della
4 procedura per infruttuosità del pignoramento, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA il reclamo inammissibile;
sulle spese;
CP_5
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 04.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
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