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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 1158/2024, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Carlucci e Parte_1
Cipriano Popolizio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- appellante - nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1
Chiatante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello intervenuto
Oggetto: appello in materia di separazione personale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 13.05.2025.
Fatto.
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Bari depositato in data 20.3.2019,
premesso: Parte_1
- che il 19.09.1989 aveva contratto matrimonio concordatario in Cerchiara di Calabria (CS) con , dalla cui unione erano nati tre Controparte_1 figli: (n. il 30.08.1990), (n. il 03.03.1993) e (n. il Per_1 Per_2 Per_3
14.03.2005); - che, divenuta intollerabile la convivenza per l'incompatibilità caratteriale, aveva concordato con la moglie le condizioni della loro separazione di fatto, che prevedevano che la moglie si trasferisse in Fasano insieme al figlio all'epoca minorenne, e che, invece, esso istante continuasse a Per_3 vivere nella casa coniugale insieme ai figli e , con obbligo a Per_1 Per_2 suo carico di versare mensilmente alla moglie una somma complessiva pari ad € 1.000,00 mensile;
- che era un Maresciallo dei Carabinieri in pensione e percepiva mensilmente € 2.010,00, oltre alla somma mensile di € 380,00 a titolo di retribuzione per l'attività di consulente esterno, svolta per la cooperativa di vigilanza “Nuova Altilia” di Altamura;
- che la moglie aveva in passato lavorato come commessa, ma non era economicamente autosufficiente;
- che il figlio era autonomo, mentre la figlia frequentava la Per_1 Per_2 facoltà di medicina a Napoli, per cui le versava una somma mensile di €
770,00;
- che, con ricorso del 20.03.2019, aveva chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la moglie e di Per_3 regolamentare il diritto di visita paterno, di assegnare la casa coniugale, ponendo a suo carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a € 250,00 mensili per la consorte e di € 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_3
- che si costituiva , la quale, non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di separazione invocata dal marito, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della infedeltà del marito, che aveva intrapreso pubblicamente una relazione extraconiugale nel maggio 2018;
- che si era sempre dedicata alla cura della famiglia ed aveva goduto di un alto tenore di vita;
- che, dal dicembre del 2018 all'attualità, il marito le aveva versato la somma complessiva di € 1.000,00, del tutto insufficiente a far fronte alle sue necessità, sebbene egli percepisse, oltre ai € 2.100,00 a titolo di pag. 2/11 pensione, anche € 750,00 per l'attività svolta alle dipendenze di un istituto di vigilanza privata;
- che, inoltre, il marito corrispondeva alla figlia una somma mensile Per_2 di € 400,00 anziché di € 770,00, come da egli stesso dichiarato;
- che, pertanto, chiedeva che la separazione venisse addebitata al marito e che gli venisse posto l'obbligo di versare a titolo di mantenimento muliebre una somma mensile non inferiore a € 700,00, nonché di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari a € 500,00 mensili, oltre al Per_3
100% delle spese straordinarie e l'obbligo di versare una somma mensile pari a € 400,00 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiedeva;
- che, all'udienza del 19.06.2019, il Presidente, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, affidava il figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
quindi, regolamentava il diritto di visita paterno, poneva a suo carico l'obbligo di versare in favore della moglie una somma mensile di € 1.000,00 complessivi, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed €
600,00 per il mantenimento del minore comprensivo degli assegni Per_3 familiari, oltre al 60% delle spese straordinarie, confermando l'obbligo di sostenere in via esclusiva il mantenimento della figlia;
Per_2
- che, in sede di precisazioni delle conclusioni, la rinunciava alla CP_1 domanda di addebito;
- che, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti, dopo una serie di rinvii per consensualizzare la procedura, veniva emessa la sentenza n.
1274/2024, pubblicata il 13.03.2024 e non notificata, con la quale il
Tribunale di Bari dichiarava la separazione dalla moglie Controparte_1
, riduceva ad € 250,00 l'assegno di mantenimento muliebre a partire
[...] dal mese di marzo 2024, revocava le statuizioni personali relative all'ultimogenito della coppia, divenuto nelle more maggiorenne, confermava le statuizioni di carattere economico ad esso relative, disponendo che l'A.U.U., ove spettante, venisse percepito integralmente dalla convenuta ed, infine, compensava integralmente le spese di lite. pag. 3/11 Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo appello il , che Pt_1 deduceva:
1) la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 156 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sul mantenimento della moglie;
ed invero il Tribunale, nel quantificare in € 250,00 mensili la somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie, aveva omesso di considerare:
a) che la aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare come room CP_1 assistent, percependo uno stipendio oscillante tra i € 1.100,00 e i €
1.400,00;
b) che su di esso gravava altresì l'obbligo di sostenere in via esclusiva il mantenimento della figlia;
Per_2
c) che non svolgeva più l'attività di consulenza presso l'istituto di vigilanza in Altamura, come emergeva dalle dichiarazioni dei redditi;
d) che, essendo stata rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, su di esso gravava altresì l'obbligo di corrispondere in favore della moglie l'indennità per l'uso esclusivo dell'abitazione, rispetto alla quale la aveva già avanzato richieste di CP_1 pagamento in via stragiudiziale;
e) che la percepiva in via esclusiva l'A.U.U.; CP_1
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca delle parti, non aveva correttamente applicato il principio di causalità, posto che non aveva considerato la domanda riconvenzionale di addebito proposta dalla convenuta, oggetto di rinuncia soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, per la quale avrebbe dovuto disporre la compensazione parziale delle spese del giudizio.
Tanto premesso, chiedeva di revocare l'assegno di mantenimento muliebre a far data dal 15.05.2022, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. pag. 4/11 Si costituiva la quale resisteva all'appello, Controparte_1 evidenziando:
- che il Tribunale aveva correttamente proceduto alla comparazione dei redditi da entrambi goduti, procedendo alle dovute compensazioni e tenendo conto delle ammissioni reciproche delle parti;
- che, sul mantenimento della figlia , a prescindere dalla Per_2 contestazione in ordine all'ammontare di detto importo, di cui non aveva dato prova, rimarcava che detto esborso era stato oggetto di attenta considerazione da parte del Tribunale in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 19.06.2019;
- che, invero, nella determinazione dell'assegno in suo favore, il Tribunale aveva tenuto in debito conto del contributo al mantenimento della figlia a carico del solo padre e considerato altresì l'esborso per le trasferte Per_2 di costui per le visite al figlio minore collocato presso di sé;
- che inoltre, era stato altresì vagliato il risparmio di spesa costituito dal mancato esborso di canoni di locazione, avendo il marito a sua esclusiva disposizione la casa coniugale in comproprietà; peraltro, l'importo dell'assegno, originariamente maggiore di quello deciso in sentenza, era stato ridotto in considerazione dello stato di occupazione conseguito stagionalmente, giusta sua espressa ammissione in corso di causa;
- che, peraltro, nella determinazione dell'assegno muliebre, il Tribunale aveva tenuto conto della compensazione tra l'indennizzo dovuto per il mancato godimento della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, e il canone di locazione di € 400,00 versato per la casa in affitto a Fasano;
- che, per altro verso, la quantificazione dell'assegno deciso nella sentenza impugnata si fondava sulla sua capacità lavorativa integra, nonostante la prova versata in atti della certificazione medica, attestante una riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%;
- che, sul motivo in ordine alla compensazione delle spese di lite, la restrizione del thema decidendum in sede di precisazione delle conclusioni, era pacificamente ammessa dalla legge addirittura anche dopo tale fase, con la conclusionale o le repliche;
pag. 5/11 Tanto premesso, concludeva per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Con nota del 07.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del
13.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e eventuali repliche.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento in favore della moglie, quantificandolo in € 250,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi;
ed invero, pur decurtando dall'assegno percepito dal (€ 2.400,00) la Pt_1 somma dovuta al figlio € 600,00) per il suo mantenimento, Per_3 residuava la somma di € 1.800,00, che - unita al risparmio di spesa per l'utilizzo esclusivo della casa coniugale (avendo viceversa la moglie dovuto locare un appartamento in Fasano per un canone mensile di € 400,00) - determinava un indubbio squilibrio reddituale a svantaggio della , CP_1 quantunque questa avesse iniziato a lavorare percependo uno stipendio mensile oscillante tra i € 1.100,00 e i € 1.400,00.
In sede di appello il ha dedotto che, anzitutto, non poteva più Pt_1 contare sull'ulteriore apporto economico rappresentato dall'attività di consulenza a favore dell'istituto di vigilanza privata e che era gravato dall'ulteriore esborso mensile che si era assunto per il mantenimento della figlia , studentessa universitaria di medicina in Napoli. Per_2
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Va premesso che, in tema di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione sono la mancanza di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano pag. 6/11 al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ai fini della valutazione in ordine all'adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. (cfr. Cass., Sez. I, 9/03/2006, n. 5061; 22/10/2004,
n. 20638; 4/04/2002, n. 4800).
La necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, messa in discussione da alcune pronunce a seguito della complessa vicenda giurisprudenziale che ha interessato negli ultimi anni l'interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ha trovato conferma anche di recente, essendosi ribadito che tale parametro trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile [il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio e dev'essere quantificato tenendo conto della sua natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, essendo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5605; 26/06/2019, n. 17098)].
E' stato altresì affermato che, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile pag. 7/11 ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti
(cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n.
25618).
Nell'ambito di tale valutazione, deve trovare spazio anche l'eventuale godimento della casa familiare, la cui assegnazione - pur essendo finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse della stessa a permanere nell'ambiente domestico - costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, sotto il duplice profilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell'incidenza del relativo uso sulla disponibilità dell'immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario (cfr. Cass., Sez. VI,
17/12/2015, n. 25420; 28/12/2010, n. 26197; 3/10/2005, n. 19291): tale principio, affermatosi già in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.
28 dicembre 2013, n. 154, che ha innovato la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, ha trovato conferma nell'art. 55 di tale decreto, che ha introdotto l'art. 337-sexies c.c., il quale, nel ribadire il carattere prioritario della valutazione dell'interesse dei figli, ai fini dell'assegnazione del godimento della casa familiare, ha precisato, nel contempo, che di tale godimento il giudice deve tener conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Ai predetti principi, che il Collegio condivide integralmente, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel regolare i rapporti economici tra i coniugi, a seguito della pronuncia della separazione, ha rilevato:
a) che il gode della casa coniugale, per cui questa costituisce Pt_1 un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, sotto il profilo della spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell'incidenza del relativo uso sulla disponibilità
pag. 8/11 dell'immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario;
b) che la , viceversa, deve corrispondere un canone di locazione CP_1 di € 400,00 mensili, per cui dallo stipendio mensile di circa €
1.100,00 -1.400,00 lordi (cui deve detrarsi l'aliquota IRPEF del 23%, per cui la dispone di un reddito netto pari a € 10.000,00 CP_1 annui, che equivalgono ad uno stipendio netto mensile di all'incirca €
800,00-1.000,00), residuerebbero solo € 600,00;
c) che inoltre il poteva fare affidamento su ulteriori utilità Pt_1 economiche derivanti, per sua stessa ammissione, dall'attività di consulenza prestata in favore di un istituto di vigilanza privata.
Ora, quanto al mantenimento della figlia (che secondo il si Per_2 Pt_1 aggirerebbe in un esborso mensile di € 700,00, mentre per la la CP_1 figlia è ormai indipendente), va detto che nell'appello nulla è stato documentato quanto all'esborso mensile sostenuto per la figlia;
né è stata richiesta istruttoria in tal senso;
l'asserito esborso economico di € 700,00 per la figlia è stato contestato dalla moglie, che ha osservato come detto importo fosse invece quantificabile, in precedenza, in € 400,00 e, attualmente, nulla corrispondeva perchè la figlia era ormai economicamente indipendente.
Con riguardo alla presunta indennità economica da corrispondere alla moglie per l'utilizzo in via esclusiva della casa coniugale, nulla è stato documentato in tal senso, per cui trattasi di eventualità futura, rispetto alla quale il potrà fare valere la sopravvenienza solo una volta Pt_1 corrisposta tale eventuale indennità; quanto, infine, alla cessazione della attività lavorativa in favore dell'istituto di vigilanza privata, va detto che non sussiste neppure prova di detta cessazione (lettera di licenziamento, etc.), per cui anche rispetto a detta allegazione deve evidenziarsi che il ricorrente non ha provato alcunchè; peraltro, a tutto voler concedere, pur non considerando detta entrata ulteriore, le rispettive posizioni economiche delle parti sono nettamente squilibrate.
pag. 9/11 E' evidente che il Presidente prima e il Tribunale poi hanno proceduto ad una valutazione globale delle sostanze e dei rispettivi redditi delle parti, prendendo in considerazione sia i proventi derivanti dalle attività lavorative che le disponibilità patrimoniali di ciascuno dei coniugi, in tal modo pervenendo, da un lato, all'individuazione del comune tenore di vita goduto nel corso della convivenza e, dall'altro, alla constatazione dell'esistenza di una certa disparità economica tra i coniugi, nonchè dell'inidoneità delle risorse di cui disponeva la (peraltro, invalida al 60%) a garantirle la CP_1 conservazione del medesimo tenore di vita precedentemente mantenuto, attribuendole un assegno di mantenimento nella misura quantificata di €
250,00 mensili, appena sufficiente a garantire alla moglie le minimali esigenze di vita.
In definitiva, il motivo di appello va rigettato perché infondato.
Quanto al motivo sulla compensazione, che avrebbe dovuto essere – secondo parte ricorrente - parziale, in ragione della rinuncia alla domanda di addebito effettuata solo in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente soccombenza della rinunciante sul punto, va detto che il motivo è manifestamente infondato, posto che, a tutto voler concedere, il ricorrente è soccombente rispetto alla richiesta della di assegno di CP_1 mantenimento, che è stato riconosciuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Ne consegue che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, era certamente adeguata la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendosi disattendere l'ulteriore argomentazione relativa ad una presunta “maggiore importanza della soccombenza” della , stante l'accoglimento della domanda di CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento e la rinuncia effettuata in sede di precisazione delle conclusioni alla domanda di addebito.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
pag. 10/11 Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2024, pubblicata il Parte_1
13.03.2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 11/11
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 1158/2024, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Carlucci e Parte_1
Cipriano Popolizio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- appellante - nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1
Chiatante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello intervenuto
Oggetto: appello in materia di separazione personale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 13.05.2025.
Fatto.
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Bari depositato in data 20.3.2019,
premesso: Parte_1
- che il 19.09.1989 aveva contratto matrimonio concordatario in Cerchiara di Calabria (CS) con , dalla cui unione erano nati tre Controparte_1 figli: (n. il 30.08.1990), (n. il 03.03.1993) e (n. il Per_1 Per_2 Per_3
14.03.2005); - che, divenuta intollerabile la convivenza per l'incompatibilità caratteriale, aveva concordato con la moglie le condizioni della loro separazione di fatto, che prevedevano che la moglie si trasferisse in Fasano insieme al figlio all'epoca minorenne, e che, invece, esso istante continuasse a Per_3 vivere nella casa coniugale insieme ai figli e , con obbligo a Per_1 Per_2 suo carico di versare mensilmente alla moglie una somma complessiva pari ad € 1.000,00 mensile;
- che era un Maresciallo dei Carabinieri in pensione e percepiva mensilmente € 2.010,00, oltre alla somma mensile di € 380,00 a titolo di retribuzione per l'attività di consulente esterno, svolta per la cooperativa di vigilanza “Nuova Altilia” di Altamura;
- che la moglie aveva in passato lavorato come commessa, ma non era economicamente autosufficiente;
- che il figlio era autonomo, mentre la figlia frequentava la Per_1 Per_2 facoltà di medicina a Napoli, per cui le versava una somma mensile di €
770,00;
- che, con ricorso del 20.03.2019, aveva chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la moglie e di Per_3 regolamentare il diritto di visita paterno, di assegnare la casa coniugale, ponendo a suo carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a € 250,00 mensili per la consorte e di € 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_3
- che si costituiva , la quale, non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di separazione invocata dal marito, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della infedeltà del marito, che aveva intrapreso pubblicamente una relazione extraconiugale nel maggio 2018;
- che si era sempre dedicata alla cura della famiglia ed aveva goduto di un alto tenore di vita;
- che, dal dicembre del 2018 all'attualità, il marito le aveva versato la somma complessiva di € 1.000,00, del tutto insufficiente a far fronte alle sue necessità, sebbene egli percepisse, oltre ai € 2.100,00 a titolo di pag. 2/11 pensione, anche € 750,00 per l'attività svolta alle dipendenze di un istituto di vigilanza privata;
- che, inoltre, il marito corrispondeva alla figlia una somma mensile Per_2 di € 400,00 anziché di € 770,00, come da egli stesso dichiarato;
- che, pertanto, chiedeva che la separazione venisse addebitata al marito e che gli venisse posto l'obbligo di versare a titolo di mantenimento muliebre una somma mensile non inferiore a € 700,00, nonché di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari a € 500,00 mensili, oltre al Per_3
100% delle spese straordinarie e l'obbligo di versare una somma mensile pari a € 400,00 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiedeva;
- che, all'udienza del 19.06.2019, il Presidente, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, affidava il figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
quindi, regolamentava il diritto di visita paterno, poneva a suo carico l'obbligo di versare in favore della moglie una somma mensile di € 1.000,00 complessivi, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed €
600,00 per il mantenimento del minore comprensivo degli assegni Per_3 familiari, oltre al 60% delle spese straordinarie, confermando l'obbligo di sostenere in via esclusiva il mantenimento della figlia;
Per_2
- che, in sede di precisazioni delle conclusioni, la rinunciava alla CP_1 domanda di addebito;
- che, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti, dopo una serie di rinvii per consensualizzare la procedura, veniva emessa la sentenza n.
1274/2024, pubblicata il 13.03.2024 e non notificata, con la quale il
Tribunale di Bari dichiarava la separazione dalla moglie Controparte_1
, riduceva ad € 250,00 l'assegno di mantenimento muliebre a partire
[...] dal mese di marzo 2024, revocava le statuizioni personali relative all'ultimogenito della coppia, divenuto nelle more maggiorenne, confermava le statuizioni di carattere economico ad esso relative, disponendo che l'A.U.U., ove spettante, venisse percepito integralmente dalla convenuta ed, infine, compensava integralmente le spese di lite. pag. 3/11 Avverso detta sentenza, interponeva tempestivo appello il , che Pt_1 deduceva:
1) la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 156 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sul mantenimento della moglie;
ed invero il Tribunale, nel quantificare in € 250,00 mensili la somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie, aveva omesso di considerare:
a) che la aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare come room CP_1 assistent, percependo uno stipendio oscillante tra i € 1.100,00 e i €
1.400,00;
b) che su di esso gravava altresì l'obbligo di sostenere in via esclusiva il mantenimento della figlia;
Per_2
c) che non svolgeva più l'attività di consulenza presso l'istituto di vigilanza in Altamura, come emergeva dalle dichiarazioni dei redditi;
d) che, essendo stata rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, su di esso gravava altresì l'obbligo di corrispondere in favore della moglie l'indennità per l'uso esclusivo dell'abitazione, rispetto alla quale la aveva già avanzato richieste di CP_1 pagamento in via stragiudiziale;
e) che la percepiva in via esclusiva l'A.U.U.; CP_1
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca delle parti, non aveva correttamente applicato il principio di causalità, posto che non aveva considerato la domanda riconvenzionale di addebito proposta dalla convenuta, oggetto di rinuncia soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, per la quale avrebbe dovuto disporre la compensazione parziale delle spese del giudizio.
Tanto premesso, chiedeva di revocare l'assegno di mantenimento muliebre a far data dal 15.05.2022, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. pag. 4/11 Si costituiva la quale resisteva all'appello, Controparte_1 evidenziando:
- che il Tribunale aveva correttamente proceduto alla comparazione dei redditi da entrambi goduti, procedendo alle dovute compensazioni e tenendo conto delle ammissioni reciproche delle parti;
- che, sul mantenimento della figlia , a prescindere dalla Per_2 contestazione in ordine all'ammontare di detto importo, di cui non aveva dato prova, rimarcava che detto esborso era stato oggetto di attenta considerazione da parte del Tribunale in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti del 19.06.2019;
- che, invero, nella determinazione dell'assegno in suo favore, il Tribunale aveva tenuto in debito conto del contributo al mantenimento della figlia a carico del solo padre e considerato altresì l'esborso per le trasferte Per_2 di costui per le visite al figlio minore collocato presso di sé;
- che inoltre, era stato altresì vagliato il risparmio di spesa costituito dal mancato esborso di canoni di locazione, avendo il marito a sua esclusiva disposizione la casa coniugale in comproprietà; peraltro, l'importo dell'assegno, originariamente maggiore di quello deciso in sentenza, era stato ridotto in considerazione dello stato di occupazione conseguito stagionalmente, giusta sua espressa ammissione in corso di causa;
- che, peraltro, nella determinazione dell'assegno muliebre, il Tribunale aveva tenuto conto della compensazione tra l'indennizzo dovuto per il mancato godimento della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, e il canone di locazione di € 400,00 versato per la casa in affitto a Fasano;
- che, per altro verso, la quantificazione dell'assegno deciso nella sentenza impugnata si fondava sulla sua capacità lavorativa integra, nonostante la prova versata in atti della certificazione medica, attestante una riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%;
- che, sul motivo in ordine alla compensazione delle spese di lite, la restrizione del thema decidendum in sede di precisazione delle conclusioni, era pacificamente ammessa dalla legge addirittura anche dopo tale fase, con la conclusionale o le repliche;
pag. 5/11 Tanto premesso, concludeva per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Con nota del 07.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del
13.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e eventuali repliche.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento in favore della moglie, quantificandolo in € 250,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi;
ed invero, pur decurtando dall'assegno percepito dal (€ 2.400,00) la Pt_1 somma dovuta al figlio € 600,00) per il suo mantenimento, Per_3 residuava la somma di € 1.800,00, che - unita al risparmio di spesa per l'utilizzo esclusivo della casa coniugale (avendo viceversa la moglie dovuto locare un appartamento in Fasano per un canone mensile di € 400,00) - determinava un indubbio squilibrio reddituale a svantaggio della , CP_1 quantunque questa avesse iniziato a lavorare percependo uno stipendio mensile oscillante tra i € 1.100,00 e i € 1.400,00.
In sede di appello il ha dedotto che, anzitutto, non poteva più Pt_1 contare sull'ulteriore apporto economico rappresentato dall'attività di consulenza a favore dell'istituto di vigilanza privata e che era gravato dall'ulteriore esborso mensile che si era assunto per il mantenimento della figlia , studentessa universitaria di medicina in Napoli. Per_2
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Va premesso che, in tema di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione sono la mancanza di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano pag. 6/11 al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ai fini della valutazione in ordine all'adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. (cfr. Cass., Sez. I, 9/03/2006, n. 5061; 22/10/2004,
n. 20638; 4/04/2002, n. 4800).
La necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, messa in discussione da alcune pronunce a seguito della complessa vicenda giurisprudenziale che ha interessato negli ultimi anni l'interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ha trovato conferma anche di recente, essendosi ribadito che tale parametro trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile [il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio e dev'essere quantificato tenendo conto della sua natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, essendo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5605; 26/06/2019, n. 17098)].
E' stato altresì affermato che, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile pag. 7/11 ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti
(cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n.
25618).
Nell'ambito di tale valutazione, deve trovare spazio anche l'eventuale godimento della casa familiare, la cui assegnazione - pur essendo finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse della stessa a permanere nell'ambiente domestico - costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, sotto il duplice profilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell'incidenza del relativo uso sulla disponibilità dell'immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario (cfr. Cass., Sez. VI,
17/12/2015, n. 25420; 28/12/2010, n. 26197; 3/10/2005, n. 19291): tale principio, affermatosi già in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.
28 dicembre 2013, n. 154, che ha innovato la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, ha trovato conferma nell'art. 55 di tale decreto, che ha introdotto l'art. 337-sexies c.c., il quale, nel ribadire il carattere prioritario della valutazione dell'interesse dei figli, ai fini dell'assegnazione del godimento della casa familiare, ha precisato, nel contempo, che di tale godimento il giudice deve tener conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Ai predetti principi, che il Collegio condivide integralmente, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel regolare i rapporti economici tra i coniugi, a seguito della pronuncia della separazione, ha rilevato:
a) che il gode della casa coniugale, per cui questa costituisce Pt_1 un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, sotto il profilo della spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell'incidenza del relativo uso sulla disponibilità
pag. 8/11 dell'immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario;
b) che la , viceversa, deve corrispondere un canone di locazione CP_1 di € 400,00 mensili, per cui dallo stipendio mensile di circa €
1.100,00 -1.400,00 lordi (cui deve detrarsi l'aliquota IRPEF del 23%, per cui la dispone di un reddito netto pari a € 10.000,00 CP_1 annui, che equivalgono ad uno stipendio netto mensile di all'incirca €
800,00-1.000,00), residuerebbero solo € 600,00;
c) che inoltre il poteva fare affidamento su ulteriori utilità Pt_1 economiche derivanti, per sua stessa ammissione, dall'attività di consulenza prestata in favore di un istituto di vigilanza privata.
Ora, quanto al mantenimento della figlia (che secondo il si Per_2 Pt_1 aggirerebbe in un esborso mensile di € 700,00, mentre per la la CP_1 figlia è ormai indipendente), va detto che nell'appello nulla è stato documentato quanto all'esborso mensile sostenuto per la figlia;
né è stata richiesta istruttoria in tal senso;
l'asserito esborso economico di € 700,00 per la figlia è stato contestato dalla moglie, che ha osservato come detto importo fosse invece quantificabile, in precedenza, in € 400,00 e, attualmente, nulla corrispondeva perchè la figlia era ormai economicamente indipendente.
Con riguardo alla presunta indennità economica da corrispondere alla moglie per l'utilizzo in via esclusiva della casa coniugale, nulla è stato documentato in tal senso, per cui trattasi di eventualità futura, rispetto alla quale il potrà fare valere la sopravvenienza solo una volta Pt_1 corrisposta tale eventuale indennità; quanto, infine, alla cessazione della attività lavorativa in favore dell'istituto di vigilanza privata, va detto che non sussiste neppure prova di detta cessazione (lettera di licenziamento, etc.), per cui anche rispetto a detta allegazione deve evidenziarsi che il ricorrente non ha provato alcunchè; peraltro, a tutto voler concedere, pur non considerando detta entrata ulteriore, le rispettive posizioni economiche delle parti sono nettamente squilibrate.
pag. 9/11 E' evidente che il Presidente prima e il Tribunale poi hanno proceduto ad una valutazione globale delle sostanze e dei rispettivi redditi delle parti, prendendo in considerazione sia i proventi derivanti dalle attività lavorative che le disponibilità patrimoniali di ciascuno dei coniugi, in tal modo pervenendo, da un lato, all'individuazione del comune tenore di vita goduto nel corso della convivenza e, dall'altro, alla constatazione dell'esistenza di una certa disparità economica tra i coniugi, nonchè dell'inidoneità delle risorse di cui disponeva la (peraltro, invalida al 60%) a garantirle la CP_1 conservazione del medesimo tenore di vita precedentemente mantenuto, attribuendole un assegno di mantenimento nella misura quantificata di €
250,00 mensili, appena sufficiente a garantire alla moglie le minimali esigenze di vita.
In definitiva, il motivo di appello va rigettato perché infondato.
Quanto al motivo sulla compensazione, che avrebbe dovuto essere – secondo parte ricorrente - parziale, in ragione della rinuncia alla domanda di addebito effettuata solo in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente soccombenza della rinunciante sul punto, va detto che il motivo è manifestamente infondato, posto che, a tutto voler concedere, il ricorrente è soccombente rispetto alla richiesta della di assegno di CP_1 mantenimento, che è stato riconosciuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Ne consegue che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, era certamente adeguata la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, dovendosi disattendere l'ulteriore argomentazione relativa ad una presunta “maggiore importanza della soccombenza” della , stante l'accoglimento della domanda di CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento e la rinuncia effettuata in sede di precisazione delle conclusioni alla domanda di addebito.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
pag. 10/11 Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2024, pubblicata il Parte_1
13.03.2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 11/11