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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
n. 1262/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1262/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 21.11.2023 da:
(C.F. ), nato ad [...], l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annalisa Tiburzi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso e (C.F. Parte_2
), nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Angeloni che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“1) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 17.4.2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Celano dove l'atto di matrimonio è trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dello stesso atto;
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa familiare, di proprietà della madre del sita in Forme di Massa D'Albe, via Umberto Pt_1
I 21, originariamente assegnata a quale residenza familiare, verrà rilasciata dalla Parte_2 stessa immediatamente e comunque entro e non oltre il 20.12.2023; 3) fissare le seguenti condizioni con riguardo ai figli minorenni e : Per_1 Per_2
- i figli minori il 28.12.2015 ad AN (AQ) e il 24.8.2008 Persona_3 Persona_4 ad AN (AQ) rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, quanto a con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare per ora stabilita Per_2 in Forme di Massa D'Albe, via Umberto I 21, quanto a con collocazione prevalente presso il Per_1 padre in Forme di Massa D'Albe, Via Attilio di Vito 34;
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto dei bisogni e delle inclinazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dai genitori, ciascuno in relazione ai rispettivi periodi di convivenza con i figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sè entrambi i figli ogni qualvolta lo desideri, anche per più giorni consecutivi, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze preminenti del minore, così la madre. Fermo restando ciò in via generale, viene di comune accordo stabilita la seguente regolamentazione di visita:
- il padre eserciterà il proprio diritto di visita il martedi e il giovedi, dall'uscita della scuola sino alle h 21:00, con o senza pernottamento, a scelta dei figli;
la madre, il lunedì ed il mercoledi dall'uscita della scuola e fino alle ore 21:00 terrà con sè il figlio per ora nella casa familiare, poi nella Per_1 dimora ove Ella sceglierà di trasferirsi;
- il venerdi dalle h 19:00 alle 12:00 del sabato mattina, anche per il pernotto, a settimane alterne, i figli staranno entramabi con l'uno e con l'atro genitore;
quanto al fine settimana i figli staranno con i genitori a settimane alterne, dal sabato alle h 12:00, fino alla domenica sera alle h 21:00, anche per il pernotto. - Quanto alle vacanze natalizie, essi trascorreranno il giorno 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre (il 24 dicembre), lo stesso varrà per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i bambini staranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle 10:00 alle 22:00 con il padre e il lunedì in Albis con la madre (l'anno seguente la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre
(dalle 10:00 alle 22:00); in merito alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- I giorni del compleanno dei minori saranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, staranno con la madre a pranzo e con il padre a cena, l'anno successivo viceversa;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
per quanto concerne i compleanni dei familiari (nonni paterni e mater1ni e zii e cugini in primo grado) i genitori permetteranno ai minori di parteciparvi anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore;
entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con i minori quotidianamente e far loro visita previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge.
- Le parti precisano sin da ora che detta regolamentazione delle visite, che ora appare sconvolgere la quotidianità di ciascuno, si rende necessaria proprio al fine di esercitare effettivamente un affidamento dei figli in maniera condivisa tra i genitori, nell'utile tentativo di mantenimento di viva presenza presso i figli del padre, quale attuale genitore non collocatario. Ad ogni modo, tale gestione sarà soggetta a tutti i più comodi ed elastici cambiamenti che dovessero rendersi necessari per favorire gli interessi dei figli.
- Il padre contribuirà al mantenimento versando la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici FOI dell'ISTAT, entro il 10 di ogni mese, sul conto corrente della madre, a lui noto;
le spese straordinarie saranno ripartite in misura del 50% tra i genitori che dichiarano di aver preso visione, ricevuto ed accettato il relativo protocollo vigente presso il Tribunale di AN.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio celebrato a Celano il 13.4.2008, hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, da loro sottoscritto.
All'udienza presidenziale del 21.3.2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e il Presidente ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2022, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Celano il
13.4.2008 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno
2008. 3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse dei minori.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da e da Parte_1
così decide: Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Celano il 13.4.2008 alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Celano (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
AN, 5.4.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1262/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 21.11.2023 da:
(C.F. ), nato ad [...], l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annalisa Tiburzi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso e (C.F. Parte_2
), nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Angeloni che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“1) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 17.4.2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Celano dove l'atto di matrimonio è trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dello stesso atto;
2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa familiare, di proprietà della madre del sita in Forme di Massa D'Albe, via Umberto Pt_1
I 21, originariamente assegnata a quale residenza familiare, verrà rilasciata dalla Parte_2 stessa immediatamente e comunque entro e non oltre il 20.12.2023; 3) fissare le seguenti condizioni con riguardo ai figli minorenni e : Per_1 Per_2
- i figli minori il 28.12.2015 ad AN (AQ) e il 24.8.2008 Persona_3 Persona_4 ad AN (AQ) rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, quanto a con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare per ora stabilita Per_2 in Forme di Massa D'Albe, via Umberto I 21, quanto a con collocazione prevalente presso il Per_1 padre in Forme di Massa D'Albe, Via Attilio di Vito 34;
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto dei bisogni e delle inclinazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dai genitori, ciascuno in relazione ai rispettivi periodi di convivenza con i figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sè entrambi i figli ogni qualvolta lo desideri, anche per più giorni consecutivi, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze preminenti del minore, così la madre. Fermo restando ciò in via generale, viene di comune accordo stabilita la seguente regolamentazione di visita:
- il padre eserciterà il proprio diritto di visita il martedi e il giovedi, dall'uscita della scuola sino alle h 21:00, con o senza pernottamento, a scelta dei figli;
la madre, il lunedì ed il mercoledi dall'uscita della scuola e fino alle ore 21:00 terrà con sè il figlio per ora nella casa familiare, poi nella Per_1 dimora ove Ella sceglierà di trasferirsi;
- il venerdi dalle h 19:00 alle 12:00 del sabato mattina, anche per il pernotto, a settimane alterne, i figli staranno entramabi con l'uno e con l'atro genitore;
quanto al fine settimana i figli staranno con i genitori a settimane alterne, dal sabato alle h 12:00, fino alla domenica sera alle h 21:00, anche per il pernotto. - Quanto alle vacanze natalizie, essi trascorreranno il giorno 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre (il 24 dicembre), lo stesso varrà per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i bambini staranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle 10:00 alle 22:00 con il padre e il lunedì in Albis con la madre (l'anno seguente la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre
(dalle 10:00 alle 22:00); in merito alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- I giorni del compleanno dei minori saranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, staranno con la madre a pranzo e con il padre a cena, l'anno successivo viceversa;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
per quanto concerne i compleanni dei familiari (nonni paterni e mater1ni e zii e cugini in primo grado) i genitori permetteranno ai minori di parteciparvi anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore;
entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con i minori quotidianamente e far loro visita previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge.
- Le parti precisano sin da ora che detta regolamentazione delle visite, che ora appare sconvolgere la quotidianità di ciascuno, si rende necessaria proprio al fine di esercitare effettivamente un affidamento dei figli in maniera condivisa tra i genitori, nell'utile tentativo di mantenimento di viva presenza presso i figli del padre, quale attuale genitore non collocatario. Ad ogni modo, tale gestione sarà soggetta a tutti i più comodi ed elastici cambiamenti che dovessero rendersi necessari per favorire gli interessi dei figli.
- Il padre contribuirà al mantenimento versando la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici FOI dell'ISTAT, entro il 10 di ogni mese, sul conto corrente della madre, a lui noto;
le spese straordinarie saranno ripartite in misura del 50% tra i genitori che dichiarano di aver preso visione, ricevuto ed accettato il relativo protocollo vigente presso il Tribunale di AN.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio celebrato a Celano il 13.4.2008, hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, da loro sottoscritto.
All'udienza presidenziale del 21.3.2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e il Presidente ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2022, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Celano il
13.4.2008 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno
2008. 3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse dei minori.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da e da Parte_1
così decide: Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Celano il 13.4.2008 alle condizioni di cui al ricorso;
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Celano (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
AN, 5.4.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia