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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22365/2021 promossa da:
difeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE Parte_1
TERZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LE CHIUSE, 56 10100 TORINO
ATTORE contro
difeso dall'avv. PROCACCI LUCA, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO
CONVENUTO
CP_2
CP_3
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig. CP_3
conducente il veicolo Fiat ND, targato FY362CP, di proprietà della
[...] CP_2
conseguentemente
1 condannare, la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
la al risarcimento, in favore della in persona del legale CP_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, dei danni subiti dal veicolo Jeep targata GC446HZ, di CP_4
proprietà della sig.ra (cedente), quantificati nella complessiva somma di € 24.908,86 a Parte_2
titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio, come da documentazione analitica prodotta, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo.
O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di giudizio.
In via di subordine, contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato.
Con compensazione delle spese.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 12.11.2021 Parte_1
ha citato in giudizio e in
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
qualità di cessionaria del credito del sig. per accertare la la responsabilità di quest'ultimo Parte_2
nella causazione del sinistro e ottenere il risarcimento dei danni relativi alla vettura Jeep Grand
Cherokee, tg. GC446HZ, quantificati nella somma complessiva di € 24.908,86 a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio.
Esponeva i seguenti fatti
2 • In data 11.2.2021, alle ore 18,43 in Torino, l'autovettura Jeep Grand Cherokee, targata
GC446HZ, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. , percorreva Parte_2 Parte_3
via Varano in direzione Parco Colletta;
• giunto all'altezza dell'intersezione con la via Racagni, entrava in collisione con il veicolo
Volkswagen, targato FR405EG, di proprietà e condotto dal sig. il quale Parte_4
invadeva improvvisamente la via Varano essendovi stato sospinto in conseguenza del tamponamento subìto da una Fiat ND, targata FY362CP, di proprietà della e CP_2
condotta da CP_3
• , nulla poteva fare per evitare la collisione attesa la repentinità e imprevedibilità Parte_3 dell'accaduto;
• La vettura del , danneggiata nella parte anteriore, veniva portata via dal Parte_3 veicolo messo a disposizione dalla sostenendo un costo di € 350,00 oltre Parte_1
IVA.
• Gli agenti verbalizzanti sopravvenuti al sinistro, riportavano le dichiarazioni del conducente del veicolo ND e del veicolo Volkswagen, e sanzionavano il primo per violazione dell'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) –
• Sul luogo del sinistro interveniva altresì un'ambulanza atteso che il trasportato sul veicolo
Volkswagen aveva subito lesioni.
• La Jeep Grand Cherokee attorea riportava ingenti danni elencati nella proforma di fattura n.
0053/2021 portante un importo di.
• cedeva il credito derivante dal sinistro de quo alla , che inutilmente CP_5 Parte_1
tentava di ottenere il risarcimento del danno da in via stragiudiziale Controparte_1
Chiedeva quindi il risarcimento dei seguenti danni :
➢ € 24.100,00A per danni al veicolo
➢ € 300,00 oltre IVA a titolo di noleggio veicolo sostitutivo per il tempo in cui (6 giorni) il veicolo Jeep Grand Cherokee è stato sottratto alla disponibilità della sig.ra per CP_5
eseguire le riparazioni necessarie
➢ € 350,00 oltre IVA per spese di carroattrezzi
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• La scatola nera installata sul veicolo Fiat ND targato FY 362 CP assicurato , Controparte_1
non ha registrato alcun evento di crash, circostanza questa non coerente con i gravi danni
3 lamentati sul mezzo ND nella parte anteriore.
• In ogni caso i danni tra il veicolo ND e la non sono compatibili;
CP_6
• il danno da fermo tecnico che non è stato documentalmente provato.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Nessuno si costituiva per e che venivano dichiarati CP_2 CP_3
contumaci.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta indecisione in data
26.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Parte attrice ha ricostruito il sinistro con la seguente dinamica: in data 11.2.2021, alle ore 18,43 in Torino, l'autovettura Jeep Grand Cherokee, targata GC446HZ, di proprietà e condotta Parte_2
da. , procedente in via Varano in direzione Parco Colletta, giunta all'altezza Parte_3 dell'intersezione con la via Racagni, entrava in collisione con il veicolo Volkswagen, targato
FR405EG, di proprietà e condotto dal sig. il quale invadeva improvvisamente la via Parte_4
Varano essendovi stato sospinto in conseguenza del tamponamento subìto da una Fiat ND, targata
FY362CP, di proprietà della e condotta dal sig. CP_2 CP_3
L'istruttoria svolta tuttavia non ha confermato la ricostruzione attorea dei fatti. Questi i motivi:
- La Fiat ND montava una scatola nera per la rilevazione anche a distanza di urti e sinistri in generale.
- Ai sensi dell'art. 145 bis co. Ass. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
- Parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di superare la presunzione di
4 prova, che nessun incidente aveva coinvolto la ND, dimostrando che la scatola nera non era funzionante.
- La scatola nera presente su veicolo ND, assicurato che aveva subito un ingente CP_1
danno nella parte anteriore sinistra, non ha riportato alcun evento di crash.
All'udienza del 16.1.2024, l'ing ha spiegato perché è impossibile che la scatola nera Tes_1
non abbia funzionato: la ND era dotata di una scatola nera, che al momento al crash trasmette automaticamente al server della società Targa Telematics - che è quella che gestisce la scatola nera – i dati relativi all'impatto. Nel caso che ci occupa la scatola nera non ha trasmesso alcun evento di crash. Targa telematica ha fornito alla compagnia generali questi dati da cui risulta che non vi è stata lacuna registrazione di crash da parte della scatola nera sulla ND. La scatola nera poiché questa non conserva i dati registrati, che invece come detto vengono inviati automaticamente in via telematica.
La scatola funziona con un GPS e un accellerometro che servono per identificare la posizione del veicolo e la sollecitazione applicata sul mezzo. I due strumenti lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro e quindi il malfunzionamento di uno dei due non inficia l'altro. Le eventuali anomalie della scatola nera sono segnalate e risultano.
… la scatola nera non era guastata perché ha inviato i dati relativi alla posizione e cioè quelli del GPS. Se fosse stata guasta non avrebbe inviato neanche quelli.
La velocità zero può essere dovuta ad una qualità scadente del servizio GPS per cui non viene identificata bene la posizione oppure se il veicolo si sposta a quadro spento (trasporto su carro attrezzi ). Nel caso di specie deve essere accaduta una delle due cose. La rilevazione delle sollecitazioni ( accellerazioni decellerazioni ) dipende invece dall'accelerometro che è indipendente dal GPS e dal segnale di ricezione. L'accellerometro si può rompere in occasione di un urto ma in questo caso sarà registrato e trasmesso un segnale che indica una curva aperta ,cioè una saturazione che è di per sé stessa indice di un crash molto violento. Potrebbe infine accadere che si rompa l'antenna GSM ma in questo caso la scatola nera non trasmetterà più nulla , cosa da escludere nel nostro caso in cui il GPS invece ha regolarmente trasmesso.
Il CTU ing si dichiara d'accordo con queste precisazioni. Per_1
In conclusione sul punto: una rottura dell'accellerometro in occasione dell'urto sarebbe stata comunque segnalata, cosa che nel caso di specie non è accaduta;
una rottura del GPS è da escludere perché il GPS ha continuato a trasmettere. L'interruzione dei movimenti sul GPS, tre ore prima del sinistro, sono spiegabili con il trasporto dell'auto sul luogo a quadro spento.
Non è quindi emerso che la scatola nera abbia avuto malfunzionamenti che possano aver
5 giustificato il mancato rilievo del crash.
Tanto basta per ritenere, ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass. 1° comma che le risultanze della scatola nera che non ha rilevato il crash, fanno piena prova del fatto che il sinistro non si era verificato con le modalità indicate dall'attrice e comunque con il coinvolgimento colpevole della Fiat ND.
- Non osta alla prova fornita dalla scatola nera il fatto che la polizia che non aveva assistito all'incidente ma era sopravvenuta, abbia riportato nel verbale le dichiarazioni rese dalle parti.
Questo verbale infatti fa evidentemente piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati e non della veridicità delle stesse.
- Si aggiunga che ulteriori elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria concorrono a far escludere il malfunzionamento della scatola nera ed inducono anzi a ritenere che non sia verificato il sinistro con le modalità descritte da parte attrice.
- E difatti a fronte delle verifiche altimetriche ed analisi dei danni riportati dai veicoli, il CTU non ha riscontrato una compatibilità né altimetrica, né di profondità e forma degli urti degli urti (cfr pag 20 della relazione). Il danno sul parafango anteriore sinistro della ND è un danno a V marcato che non trova corrispondenza sul veicolo Tiguan. Sul punto il CTU ha offerto condivisibili chiarimenti tecnici in contraddittorio con i CTP all'udienza del 16.1.2024, spiegando, in replica al CTP che evidenziava che l'urto era stato sfuggente per cui vi Per_2
era stato un disassamento con deformazione dello spoiler, che se l'urto fosse stato tangenziale, allora tutti gli altri danni come sono non si giustificherebbero.
- Dalle foto scattate nella immediatezza del fatto non si vedono detriti del sinistro ed inoltre non vi sono tracce di frenata o di scarrocciamento che avrebbero potuto essere lasciate in un urto così violento.
- Parte attrice ha sostenuto di essersi recato al ponto soccorso a causa dell'urto subito, ma non ha prodotto alcun certificato o referto medico, né la prova dell'intervento dell'ambulanza.
Infine si evidenzia che
- I fatti addotti dalla attrice non possono ritenersi non contestati dai convenuti contumaci ai sensi dell'art. 115 c.p.c., atteso che norma presuppone l'avvenuta costituzione della parte;
- La fattura del carro attrezzi, delle spese di fermo tecnico e delle riparazioni eseguite sulla vettura, sono documenti provenienti dalla stessa parte attrice che intende valersene, ed in quanto tali privi di valore probatorio ove, come nel caso di specie siano stati contestati dalla controparte costituita.
- le risultanze della scatola nera, non superate dalla prova di un eventuale malfunzionamento
6 della stessa, come detto fanno piena prova e non possono essere scalzate neanche dalla deposizione del teste : “Io ero sul mio motociclo sul Lungo Dora verso Testimone_2
Corso Novara, ho girato a destra in Via Racagni e appena ho giratoho visto un tamponamento tra una Fiat ND ed una tiguan su via racagni. La Fiat ND ha tamponato il che Tes_3
era fermo per girare a sinistra in via Verano verso corso Novara. Io ero dietro alla ND ed ho visto tutto. Il che era fermo per svoltare a sinistra verso corso Novara ha invaso la Tes_3
corsia di Via Varano, spinto dalla ND e ha preso la Jeep che arrivava su Via Varano lato corso Novara diretto verso il parco Colletta. È stato tutto molto rapido. (…) La si è Tes_3
danneggiata il paraurti davanti andando a sbattere contro la Quando ho CP_4 visto l'incidente mi sono fermato ed ho chiamato i Vigili, che hanno preso le mie generalità”.
Questa deposizione in ogni caso appare non attendibile alla luce di tutti i rilievi oggettivi sopra evidenziati.
Si deve concludere quindi che parte attrice non abbia assolto all'onere che su di essa incombeva di provare la dinamica del sinistro e quindi la colpevolezza della Fiat ND nella causazione dei danni subiti al veicolo Jeep Grand Cherokee, targata GC446HZ.
La domanda va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 25.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00per la fase introduttiva
€1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico di parte attrice soccombente
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_3
respinge la domanda dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso Parte_1
delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 7.616,00 Controparte_1
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.4.2023, a carico di parte attrice
Torino, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22365/2021 promossa da:
difeso dall'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE Parte_1
TERZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LE CHIUSE, 56 10100 TORINO
ATTORE contro
difeso dall'avv. PROCACCI LUCA, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO
CONVENUTO
CP_2
CP_3
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del sig. CP_3
conducente il veicolo Fiat ND, targato FY362CP, di proprietà della
[...] CP_2
conseguentemente
1 condannare, la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
la al risarcimento, in favore della in persona del legale CP_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, dei danni subiti dal veicolo Jeep targata GC446HZ, di CP_4
proprietà della sig.ra (cedente), quantificati nella complessiva somma di € 24.908,86 a Parte_2
titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio, come da documentazione analitica prodotta, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo.
O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di giudizio.
In via di subordine, contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato.
Con compensazione delle spese.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 12.11.2021 Parte_1
ha citato in giudizio e in
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
qualità di cessionaria del credito del sig. per accertare la la responsabilità di quest'ultimo Parte_2
nella causazione del sinistro e ottenere il risarcimento dei danni relativi alla vettura Jeep Grand
Cherokee, tg. GC446HZ, quantificati nella somma complessiva di € 24.908,86 a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni, soccorso e noleggio.
Esponeva i seguenti fatti
2 • In data 11.2.2021, alle ore 18,43 in Torino, l'autovettura Jeep Grand Cherokee, targata
GC446HZ, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. , percorreva Parte_2 Parte_3
via Varano in direzione Parco Colletta;
• giunto all'altezza dell'intersezione con la via Racagni, entrava in collisione con il veicolo
Volkswagen, targato FR405EG, di proprietà e condotto dal sig. il quale Parte_4
invadeva improvvisamente la via Varano essendovi stato sospinto in conseguenza del tamponamento subìto da una Fiat ND, targata FY362CP, di proprietà della e CP_2
condotta da CP_3
• , nulla poteva fare per evitare la collisione attesa la repentinità e imprevedibilità Parte_3 dell'accaduto;
• La vettura del , danneggiata nella parte anteriore, veniva portata via dal Parte_3 veicolo messo a disposizione dalla sostenendo un costo di € 350,00 oltre Parte_1
IVA.
• Gli agenti verbalizzanti sopravvenuti al sinistro, riportavano le dichiarazioni del conducente del veicolo ND e del veicolo Volkswagen, e sanzionavano il primo per violazione dell'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) –
• Sul luogo del sinistro interveniva altresì un'ambulanza atteso che il trasportato sul veicolo
Volkswagen aveva subito lesioni.
• La Jeep Grand Cherokee attorea riportava ingenti danni elencati nella proforma di fattura n.
0053/2021 portante un importo di.
• cedeva il credito derivante dal sinistro de quo alla , che inutilmente CP_5 Parte_1
tentava di ottenere il risarcimento del danno da in via stragiudiziale Controparte_1
Chiedeva quindi il risarcimento dei seguenti danni :
➢ € 24.100,00A per danni al veicolo
➢ € 300,00 oltre IVA a titolo di noleggio veicolo sostitutivo per il tempo in cui (6 giorni) il veicolo Jeep Grand Cherokee è stato sottratto alla disponibilità della sig.ra per CP_5
eseguire le riparazioni necessarie
➢ € 350,00 oltre IVA per spese di carroattrezzi
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• La scatola nera installata sul veicolo Fiat ND targato FY 362 CP assicurato , Controparte_1
non ha registrato alcun evento di crash, circostanza questa non coerente con i gravi danni
3 lamentati sul mezzo ND nella parte anteriore.
• In ogni caso i danni tra il veicolo ND e la non sono compatibili;
CP_6
• il danno da fermo tecnico che non è stato documentalmente provato.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Nessuno si costituiva per e che venivano dichiarati CP_2 CP_3
contumaci.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta indecisione in data
26.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Parte attrice ha ricostruito il sinistro con la seguente dinamica: in data 11.2.2021, alle ore 18,43 in Torino, l'autovettura Jeep Grand Cherokee, targata GC446HZ, di proprietà e condotta Parte_2
da. , procedente in via Varano in direzione Parco Colletta, giunta all'altezza Parte_3 dell'intersezione con la via Racagni, entrava in collisione con il veicolo Volkswagen, targato
FR405EG, di proprietà e condotto dal sig. il quale invadeva improvvisamente la via Parte_4
Varano essendovi stato sospinto in conseguenza del tamponamento subìto da una Fiat ND, targata
FY362CP, di proprietà della e condotta dal sig. CP_2 CP_3
L'istruttoria svolta tuttavia non ha confermato la ricostruzione attorea dei fatti. Questi i motivi:
- La Fiat ND montava una scatola nera per la rilevazione anche a distanza di urti e sinistri in generale.
- Ai sensi dell'art. 145 bis co. Ass. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
- Parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di superare la presunzione di
4 prova, che nessun incidente aveva coinvolto la ND, dimostrando che la scatola nera non era funzionante.
- La scatola nera presente su veicolo ND, assicurato che aveva subito un ingente CP_1
danno nella parte anteriore sinistra, non ha riportato alcun evento di crash.
All'udienza del 16.1.2024, l'ing ha spiegato perché è impossibile che la scatola nera Tes_1
non abbia funzionato: la ND era dotata di una scatola nera, che al momento al crash trasmette automaticamente al server della società Targa Telematics - che è quella che gestisce la scatola nera – i dati relativi all'impatto. Nel caso che ci occupa la scatola nera non ha trasmesso alcun evento di crash. Targa telematica ha fornito alla compagnia generali questi dati da cui risulta che non vi è stata lacuna registrazione di crash da parte della scatola nera sulla ND. La scatola nera poiché questa non conserva i dati registrati, che invece come detto vengono inviati automaticamente in via telematica.
La scatola funziona con un GPS e un accellerometro che servono per identificare la posizione del veicolo e la sollecitazione applicata sul mezzo. I due strumenti lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro e quindi il malfunzionamento di uno dei due non inficia l'altro. Le eventuali anomalie della scatola nera sono segnalate e risultano.
… la scatola nera non era guastata perché ha inviato i dati relativi alla posizione e cioè quelli del GPS. Se fosse stata guasta non avrebbe inviato neanche quelli.
La velocità zero può essere dovuta ad una qualità scadente del servizio GPS per cui non viene identificata bene la posizione oppure se il veicolo si sposta a quadro spento (trasporto su carro attrezzi ). Nel caso di specie deve essere accaduta una delle due cose. La rilevazione delle sollecitazioni ( accellerazioni decellerazioni ) dipende invece dall'accelerometro che è indipendente dal GPS e dal segnale di ricezione. L'accellerometro si può rompere in occasione di un urto ma in questo caso sarà registrato e trasmesso un segnale che indica una curva aperta ,cioè una saturazione che è di per sé stessa indice di un crash molto violento. Potrebbe infine accadere che si rompa l'antenna GSM ma in questo caso la scatola nera non trasmetterà più nulla , cosa da escludere nel nostro caso in cui il GPS invece ha regolarmente trasmesso.
Il CTU ing si dichiara d'accordo con queste precisazioni. Per_1
In conclusione sul punto: una rottura dell'accellerometro in occasione dell'urto sarebbe stata comunque segnalata, cosa che nel caso di specie non è accaduta;
una rottura del GPS è da escludere perché il GPS ha continuato a trasmettere. L'interruzione dei movimenti sul GPS, tre ore prima del sinistro, sono spiegabili con il trasporto dell'auto sul luogo a quadro spento.
Non è quindi emerso che la scatola nera abbia avuto malfunzionamenti che possano aver
5 giustificato il mancato rilievo del crash.
Tanto basta per ritenere, ai sensi dell'art. 145 bis Cod. Ass. 1° comma che le risultanze della scatola nera che non ha rilevato il crash, fanno piena prova del fatto che il sinistro non si era verificato con le modalità indicate dall'attrice e comunque con il coinvolgimento colpevole della Fiat ND.
- Non osta alla prova fornita dalla scatola nera il fatto che la polizia che non aveva assistito all'incidente ma era sopravvenuta, abbia riportato nel verbale le dichiarazioni rese dalle parti.
Questo verbale infatti fa evidentemente piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati e non della veridicità delle stesse.
- Si aggiunga che ulteriori elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria concorrono a far escludere il malfunzionamento della scatola nera ed inducono anzi a ritenere che non sia verificato il sinistro con le modalità descritte da parte attrice.
- E difatti a fronte delle verifiche altimetriche ed analisi dei danni riportati dai veicoli, il CTU non ha riscontrato una compatibilità né altimetrica, né di profondità e forma degli urti degli urti (cfr pag 20 della relazione). Il danno sul parafango anteriore sinistro della ND è un danno a V marcato che non trova corrispondenza sul veicolo Tiguan. Sul punto il CTU ha offerto condivisibili chiarimenti tecnici in contraddittorio con i CTP all'udienza del 16.1.2024, spiegando, in replica al CTP che evidenziava che l'urto era stato sfuggente per cui vi Per_2
era stato un disassamento con deformazione dello spoiler, che se l'urto fosse stato tangenziale, allora tutti gli altri danni come sono non si giustificherebbero.
- Dalle foto scattate nella immediatezza del fatto non si vedono detriti del sinistro ed inoltre non vi sono tracce di frenata o di scarrocciamento che avrebbero potuto essere lasciate in un urto così violento.
- Parte attrice ha sostenuto di essersi recato al ponto soccorso a causa dell'urto subito, ma non ha prodotto alcun certificato o referto medico, né la prova dell'intervento dell'ambulanza.
Infine si evidenzia che
- I fatti addotti dalla attrice non possono ritenersi non contestati dai convenuti contumaci ai sensi dell'art. 115 c.p.c., atteso che norma presuppone l'avvenuta costituzione della parte;
- La fattura del carro attrezzi, delle spese di fermo tecnico e delle riparazioni eseguite sulla vettura, sono documenti provenienti dalla stessa parte attrice che intende valersene, ed in quanto tali privi di valore probatorio ove, come nel caso di specie siano stati contestati dalla controparte costituita.
- le risultanze della scatola nera, non superate dalla prova di un eventuale malfunzionamento
6 della stessa, come detto fanno piena prova e non possono essere scalzate neanche dalla deposizione del teste : “Io ero sul mio motociclo sul Lungo Dora verso Testimone_2
Corso Novara, ho girato a destra in Via Racagni e appena ho giratoho visto un tamponamento tra una Fiat ND ed una tiguan su via racagni. La Fiat ND ha tamponato il che Tes_3
era fermo per girare a sinistra in via Verano verso corso Novara. Io ero dietro alla ND ed ho visto tutto. Il che era fermo per svoltare a sinistra verso corso Novara ha invaso la Tes_3
corsia di Via Varano, spinto dalla ND e ha preso la Jeep che arrivava su Via Varano lato corso Novara diretto verso il parco Colletta. È stato tutto molto rapido. (…) La si è Tes_3
danneggiata il paraurti davanti andando a sbattere contro la Quando ho CP_4 visto l'incidente mi sono fermato ed ho chiamato i Vigili, che hanno preso le mie generalità”.
Questa deposizione in ogni caso appare non attendibile alla luce di tutti i rilievi oggettivi sopra evidenziati.
Si deve concludere quindi che parte attrice non abbia assolto all'onere che su di essa incombeva di provare la dinamica del sinistro e quindi la colpevolezza della Fiat ND nella causazione dei danni subiti al veicolo Jeep Grand Cherokee, targata GC446HZ.
La domanda va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 25.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00per la fase introduttiva
€1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico di parte attrice soccombente
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_3
respinge la domanda dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso Parte_1
delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 7.616,00 Controparte_1
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.4.2023, a carico di parte attrice
Torino, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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