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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3750/2018
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LUPERTO CINZIA avv, Russo sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LUDOVISI FABIO pres.
Controparte_2
Avv. FERRONI CLAUDIA avv. Calvo sost.
N.Q. DI EREDE DI NTONELLA Parte_2 CP_2
Avv. FERRONI CLAUDIA avv. Calvo sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3750 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. , domiciliata presso il difensore Parte_1 C.F._1
avv. Cinzia Luperto che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._2 Parte_2
) nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._3 CP_2
, domiciliati presso il difensore avv. Claudia Ferroni che li rappresenta e
[...]
difende giusta procura in atti. APPELLATI
E
(c.f. , domiciliato presso il Controparte_1 C.F._4
difensore avv. Fabio Ludovisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza pubblicata in data 9.04.2018 dal Tribunale di
Viterbo a definizione del procedimento sommario di cognizione avente r.g.n.1570/2016.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 14.05.2018 ha proposto Parte_1 appello contro l'ordinanza pubblicata in data 9.04.2018 dal Tribunale di Viterbo, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione avente r.g.n.1570/2016, promosso
2 da nei confronti di con intervento di Controparte_1 Parte_1 CP_2 avente ad oggetto l'accertamento in capo a della qualità di
[...] Parte_1
erede di e Persona_1 CP_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nell'ordinanza impugnata: “ Controparte_1 con ricorso 702 bis cpc del 13.5.16 chiedeva ai sensi dell'art. 476 cc la dichiarazione di accettazione tacita delle eredità di da parte della figlia Persona_1 Parte_1
Esponeva il ricorrente che era creditore di che aveva promosso nei Parte_1
confronti della stessa procedura esecutiva immobiliare (rg 499/12); che durante le fasi dello stesso il 27.1.14 la resistente dichiarava di essere coerede al fine di continuare nel possesso dell'immobile esecutato e che la relativa istanza rivolta agli organi della procedura aveva costituito un'accettazione tacita dell'eredità paterna. Parte_1
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto aveva reso la dichiarazione nel processo esecutivo non quale erede ma solo come titolare del compossesso del bene al fine di tutelare e mantenere lo stesso. interveniva nel procedimento quale Controparte_4 creditrice di associandosi alle richieste del ricorrente”. Parte_1
§ 3. - L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
con intervento di cosi decide : Dichiara che vi è stata
[...] Controparte_2
accettazione tacita ex art. 476 C.C. da parte di , nata a [...] il 24 Parte_1
ottobre 1956 (C.F.: delle eredità del padre , nato C.F._5 Persona_1
a Roma il 25 dicembre 1919 (C.F.: e deceduto a Viterbo il 5 C.F._6
agosto 2003, e della madre , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3
e deceduta a Viterbo il 29 novembre 2011, sulla quota di piena C.F._7
proprietà pari ad un terzo su abitazione di tipo civile (Al2) in Viterbo, Via Palmanova, in catasto al foglio 176, particella n. 504/1 di vani 8, ordinando la trascrizione della presente ordinanza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Condanna la resistente a rifondere le spese del procedimento in favore del ricorrente Parte_1
, liquidate in € 2000,00 cui rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come Controparte_1 per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda del ricorrente è fondata e va accolta essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
642/15 e 22562/16). Dai documenti risultata il compimento, in capo alla resistente, di atti che presuppongono la sua volontà di accettare le eredità, atti che non avrebbe avuto diritto
a compiere se non nella qualità di erede, incompatibili quindi con la volontà di rinunciare
3 alle eredità, concretandosi l'ipotesi di cui all'art. 476 e desumendosi l'esplicazione di attività personale della chiamata tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (Cass.17.l 1.1999, n. 12753). Ci si riferisce alla dichiarazione di compossesso emessa in sede di esecuzione immobiliare in occasione del sopralluogo del CTU, nonché alla istanza diretta al custode di proseguire nella utilizzazione dell'immobile pignorato ed oggetto di successioni, con riconoscimento della propria posizione di coerede pro quota, reiterando al custode, ancorchè per il tramite della delegata alle operazioni, il proprio stato di compossessore, detenendo le chiavi dell'immobile. Lo status di compossesso imponeva alla resistente la redazione del non effettuato inventario, con la conseguenza, ex art. 485 C.C. di dover essere considerato erede puro e semplice (Cass.22.9.1995, n.7076). Ad abundantiam, la istruttoria espletata ha confermato la sussistenza degli atti presupponenti non solo la volontà di accettare le eredità paterna e materna ma la avvenuta accettazione tacita delle stesse, con la personale iniziativa di messa in vendita dell'immobile, l'incasso del rateo di pensione spettante alla madre, la dichiarazione al Comune di Viterbo, sottoscritta insieme ai fratelli coeredi, di essere unica erede delle successioni di entrambi i genitori, la accettazione, ancorché per il tramite del suo legale, della proposta di acquisto della sua quota da parte delle zie,
l'avvenuto pagamento delle quote condominiali da parte dei fratelli, ma per suo conto e interesse. Tutto ciò concreta la espressa volontà di accettazione delle eredità, che va quindi dichiarata. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: - riformare
l'ordinanza n. 1946/2018 del 30 marzo 2018, resa dal Tribunale di Viterbo, Dr. Federico
Bonato, nella causa civile di primo grado, iscritta al N.R.G.1570/2016, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto voglia rigettare la domanda avanzata dal signor CP_1
e dall'intervenuta , accertando e dichiarando che la signora
[...] Controparte_2
non ha accettato l'eredità dei genitori e , Parte_1 Persona_1 CP_3
con ogni conseguente effetto di legge. - Con vittoria di spese e compensi professionali, anche del primo grado di giudizio.”.
§ 6. - e costituitisi con comparsa depositata il 12.11.2018 CP_2 Parte_2 hanno resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta accettazione da parte della Sig.ra dell'eredità Parte_1
dei propri genitori, 12 deceduto a Viterbo in data 5.8.2003, e Persona_1 Persona_2
deceduta a Viterbo il 13 29.11.2011. Con ordine ai competenti uffici della Conservatoria
4 di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da qualsiasi responsabilità”.
Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio o, quantomeno, del presente”.”
§ 6.1 - , costituitosi con comparsa depositata il 2.11.2018, ha resistito Controparte_1 al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare l'avverso gravame con la condanna alla integrale refusione delle spese legali anche di questo grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado relativamente alla parte in cui il Tribunale ha affermato: “Dai documenti risulta il compimento, in capo alla resistente, di atti che presuppongono la sua volontà di accettare la eredità, atti che non avrebbe avuto diritto a compiere se non nella qualità di erede, incompatibili, quindi, con la volontà di rinunciare alle eredità, concretandosi
l'ipotesi di cui all'art. 476 e desumendosi l'applicazione di attività personale della chiamata tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (Cass.
17.11.1999 n. 12753). Ci si riferisce alla dichiarazione di compossesso emessa in sede di esecuzione immobiliare in occasione del sopralluogo del CTU, nonché alla istanza diretta al custode di proseguire nella utilizzazione dell'immobile pignorato ed oggetto di successioni, con riconoscimento della propria posizione di coerede pro quota, reiterando al custode, ancorché per il tramite della delegata alle operazioni, il proprio stato di compossessore, detenendo le chiavi dell'immobile.”
Deduceva parte appellante a fondamento del motivo che la valutazione espressa dal
Giudice di prime cure, in merito agli atti compiuti dalla signora Parte_1 successivamente all'apertura della successione dei genitori, risultava assolutamente in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art.476 c.c., per cui secondo le indicazioni fornite dalla Corte di
Cassazione, era necessaria la ricorrenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo, ossia la volontà del chiamato di accettare l'eredità, precisava che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Viterbo, successivamente all'apertura della successione dei genitori, non aveva posto in essere alcun atto che poteva aver comportato accettazione tacita dell'eredità, essendosi viceversa limitata a compiere atti di natura conservativa, tra l'altro, solo ed esclusivamente con riferimento all'immobile in Viterbo, Via Palmanova, mentre, invece, non aveva mai nemmeno avuto la disponibilità materiale degli altri beni facenti parte della massa ereditaria, tra cui, oltre ai rapporti di conto corrente intestati ai
5 genitori, anche e soprattutto l'appartamento in Tarquinia, Via Martano 30/b, di proprietà della madre.
Soggiungeva che con riferimento specifico al compossesso dell'appartamento di Via
Palamanova, facente parte dell'asse ereditario ed oggetto di pignoramento, l'ordinanza resa dal Tribunale di Viterbo si poneva in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, univoca nell'escludere che potesse importare accettazione tacita ex art. 476 c.c. la circostanza per cui il chiamato all'eredità fosse già al momento dell'apertura della successione, ovvero fosse stato immesso successivamente alla stessa, nel possesso dei beni ereditari, trattandosi semplicemente di manifestazione dei poteri di vigilanza e conservazione del patrimonio ereditario, espressamente riconosciuti dall'art. 460 c.c. al chiamato all'eredità prima dell'accettazione.
Deduceva altresì che l'immissione nel possesso dei beni ereditari costituiva atto non univoco che di per sè non equivaleva ad accettazione tacita dell'eredità, poiché non presupponeva, necessariamente, in chi lo compie la volontà di accettare e la qualità di erede, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza dei chiamati all'eredità richiamando Cass.civ.n.178/96, non potendosi sostenere che si fosse verificata accettazione tacita, diversamente da quanto ad esempio ove vi fosse stata richiesta di sequestro, pubblicazione del testamento olografo, compimento di concreti comportamenti di amministrazione temporanea.
Precisava inoltre che era già nel compossesso dell'immobile appartenuto ai genitori, avendo semplicemente avanzato una istanza finalizzata a mantenere inalterata la situazione preesistente, ciò, anche e soprattutto, al fine di difendersi rispetto alle accuse rivolte nei suoi confronti dai fratelli, alla presenza del custode, di aver sottratto dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento.
Indi deduceva di non aver posto in essere alcun ulteriore atto di disposizione non avendo tra l'altro, nonostante il provvedimento autorizzativo del G.E., mai usufruito in alcun modo dell'appartamento dei genitori, nel quale anzi si era definitivamente stabilito, senza coinvolgerla, il fratello , quindi il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il CP_2
compossesso dell'appartamento di Via Palmanova e la richiesta di permanere nello stesso avanzata dalla odierna appellante non costituiva di per sé elemento sufficiente a riconoscere la intervenuta accettazione tacita dell'eredità.
§ 8.2 - Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza relativamente alla parte in cui il Tribunale ha affermato che “Lo status di compossesso imponeva alla resistente la redazione del non effettuato inventario, con la conseguenza, ex art. 485 C.C. di dover essere considerato erede puro e semplice (Cass. 22.9.1995 n.7076).”.
Deduceva parte appellante a fondamento del motivo che non aveva mai avuto il possesso
6 di tutti i beni ereditari, non dell'appartamento in Tarquinia, non del garage di pertinenza dell'immobile in Viterbo, Via Palmanova, non dei titoli o rapporti di conto corrente.
Precisava quindi che la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur rappresentando circostanze valutabili ai fini dell'accertamento di una eventuale accettazione ex lege, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, da sole, tuttavia, non erano sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, poiché la prima ne costituiva soltanto il presupposto, mentre il secondo non presupponeva, di per sé, la volontà di accettare l'eredità, inoltre il giudice di primo grado aveva superficialmente ritenuto che il compossesso di un solo bene ereditario e la mancata redazione dell'inventario fossero circostanze di per sé sufficienti a far ritenere che l'odierna appellante avesse tacitamente accettato l'eredità dei genitori.
§ 8.3 - Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza relativamente e alla parte in cui il Tribunale ha affermato: “Ad abundantiam, la istruttoria espletata ha confermato la sussistenza degli atti presupponenti non solo la volontà di accettare le eredità paterna
e materna ma la avvenuta accettazione tacita delle stesse, con la personale iniziativa di messa in vendita dell'immobile, l'incasso del rateo di pensione spettante alla madre, la dichiarazione al Comune di Viterbo, sottoscritta insieme ai fratelli coeredi, di essere unica erede delle successioni di entrambi i genitori, la accettazione, ancorché per il tramite del suo legale, della proposta di acquisto della sua quota da parte delle zie, l'avvenuto pagamento delle quote condominiali da parte dei fratelli, ma per suo conto ed interesse.”.
Deduceva parte appellante a fondamento del motivo che la messa in vendita dell'appartamento di Via Palmanova non fu affatto una propria personale iniziativa, atteso che, come riferito dallo stesso teste – interessato all'acquisto - la stessa si limitò Tes_1
semplicemente, poiché contattata dallo stesso potenziale acquirente, a fargli visionare l'appartamento, dopodichè il formulò la propria proposta di acquisto, ai fratelli della Tes_1
odierna appellante, comproprietari dell'immobile e quanto alla accettazione, ancorché per il tramite del suo legale, della proposta di acquisto della sua quota da parte delle zie che risultava agli atti (doc. 4 del fascicolo di parte di primo grado) che la proposta di acquisto del signor indirizzata ai fratelli dell'odierna appellante giunse all'attenzione delle Tes_1
zie della stessa, – intervenuta nel giudizio– e , le quali, Controparte_2 CP_5
tramite il loro legale ma con dichiarazione sottoscritta personalmente da ciascuna di loro, si dichiararono disponibili ad acquistare la quota di spettanza della stessa Pt_1 assumendo come valore dell'appartamento il prezzo di € 180.000 proposto dal , ma Tes_1
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, ella mai accettò la proposta di acquisto formulata dalle zie non essendo intervenuta a sottoscrivere personalmente per accettazione la proposta formulata dalle zie ed anzi, ancora alla data del 10.4.2014, non
7 aveva ancora personalmente accettato, come risultante dalla missiva inviata dall'avv.
Pellegrino, che sollecitava ancora una risposta da parte della diretta interessata, trattandosi di attività non delegabile.
Con riferimento all'incasso del rateo della pensione spettante alla madre deduceva che il giudice di primo grado era incorso in un evidente errore, poiché, come chiarito con nota dell'INPS n.6 dell'18/2/2008 (doc.8 del fascicolo di primo grado), il rateo insoluto sul trattamento pensionistico, in caso di decesso, spettava al coniuge superstite ed ai figli non già iure successionis, ma iure proprio con la conseguenza che, evidentemente, l'eventuale incasso della somma di € 663,89 tra l'altro non provato non poteva essere interpretato come atto di disposizione di una somma ereditaria, vieppiù trattandosi di importo esiguo.
Quanto poi alla dichiarazione indirizzata al Comune di Viterbo, sottoscritta insieme ai fratelli coeredi, di essere unica erede delle successioni di entrambi i genitori evidenziava che alla stessa non poteva riconoscersi alcun valore indicativo della volontà di accettare l'eredità dei genitori essendosi trattato, semplicemente di assumere le determinazioni necessarie in merito alla sepoltura del padre e della madre, attraverso la dichiarazione di retrocessione del loculo al Comune.
Infine circa “l'avvenuto pagamento delle quote condominiali da parte dei fratelli, ma per suo conto ed interesse”, deduceva che dall'istruttoria espletata non era assolutamente emerso che i fratelli dell'odierna appellante avessero corrisposto le quote condominiali per suo conto ed interesse essendo viceversa emerso che ella mai aveva provveduto, personalmente e con denaro proprio, al pagamento degli oneri condominiali;
precisava inoltre che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 27 gennaio 2014, n.1634) il pagamento di un debito dell'eredità poteva comportare accettazione tacita solo quando era stato effettuato dal chiamato con beni o denaro prelevati dall'asse, ciò che nel caso che nel caso di specie non era avvenuto.
§ 8.4 - Con il quarto motivo l'appellante ha impugnato l'ordinanza relativamente alla parte in cui il Tribunale ha così ripartito le spese di lite: “Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo”.
Deduceva parte appellante a fondamento del motivo alla riforma della ordinanza resa in primo grado, avrebbe necessariamente fatto seguito la condanna del ricorrente ing. al pagamento delle spese anche del primo grado. CP_1
§ 9. – Tali i motivi d'appello osserva il Collegio che gli stessi - da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione - sono infondati.
L'odierna appellante sin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado con comparsa di costituzione depositata in data 21 settembre 2016 a pag.n.6 ha così dedotto in replica alle deduzioni e domande avversarie “Né conclusioni di senso contrario potranno trarsi dalla
8 circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui la signora non ha Pt_1 Parte_1
provveduto a redigere l'inventario dei beni ereditari. E' vero infatti che la stessa al momento dell'accesso del custode presso l'appartamento di via Palmanova si trovava nel compossesso dell'appartamento dei genitori ma questo non significa che ella avesse il possesso di tutti i beni ereditari: certo non aveva il possesso di tutti i beni mobili degli stessi e dei loro effetti personali, né del garage di pertinenza dell'abitazione di via
Palmanova; non aveva contezza dei rapporti di conto corrente dei genitori (quello della madre risulta essere stato chiuso dalla sorella ) né ha mai avuto la Controparte_6
disponibilità dell'altro immobile di proprietà della madre sito in Tarquinia via Martano, del quale, l'odierna resistente non ha mai beneficiato. Conseguentemente la signora
[...]
mai avrebbe potuto redigere l'inventario dei beni ereditari”. Parte_1
Tali circostanze erano quindi sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domande svolte in primo grado atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis
Cass.civ.n.15690/2020) se l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario, come nel caso di specie, non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice e tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
A tale riguardo giovi altresì richiamare Cass.civ.n.4707/1994 per cui il possesso dei beni ereditari non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità atteso che il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza, ne' deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Orbene nel caso di specie l'appellante ha ammesso sin dalla sua costituzione in giudizio il compossesso (e dunque) il possesso dell'appartamento dei genitori e la mancata redazione dell'inventario nel termine di cui all'art.485 c.c. con quanto ne consegue in termini di assunzione della qualità di erede puro e semplice ai sensi del secondo comma della disposizione in esame.
9 Sul punto il primo giudice risulta aver adeguatamente motivato evidenziando che “Dai documenti risultata il compimento, in capo alla resistente, di atti che presuppongono la sua volontà di accettare le eredità, atti che non avrebbe avuto diritto a compiere se non nella qualità di erede, incompatibili quindi con la volontà di rinunciare alle eredità, concretandosi l'ipotesi di cui all'art. 476 e desumendosi l'esplicazione di attività personale della chiamata tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede
(Cass.17.l 1.1999, n. 12753). Ci si riferisce alla dichiarazione di compossesso emessa in sede di esecuzione immobiliare in occasione del sopralluogo del CTU, nonché alla istanza diretta al custode di proseguire nella utilizzazione dell'immobile pignorato ed oggetto di successioni, con riconoscimento della propria posizione di coerede pro quota, reiterando al custode, ancorché per il tramite della delegata alle operazioni, il proprio stato di compossessore, detenendo le chiavi dell'immobile. Lo status di compossesso imponeva alla resistente la redazione del non effettuato inventario, con la conseguenza, ex art. 485 c.c. di dover essere considerato erede puro e semplice (Cass.22.9.1995, n.7076)”.
A ciò ed ulteriore conferma di quanto sopra deve evidenziarsi l'istanza presentata e sottoscritta dall'odierna appellante al GE del 28.02.2014 relativa all'immobile di causa in cui dopo essersi premesso che “l'immobile oggetto di pignoramento è pervenuto alla debitrice pro quota a seguito di successione mortis causa dei genitori e Persona_1
si chiedeva si poter continuare ad utilizzare l'immobile pignorato nei limiti CP_3
della propria quota.
Inoltre deve essere ulteriormente valorizzata – come osservato anche dal primo giudice -
l'assunzione della qualità di erede nella scrittura privata rivolta dall'appellante al Comune di Viterbo in data 14.11.2011, in cui, appunto, l'appellante qualificatasi espressamente erede di e LU EN, dichiarava di voler retrocedere un loculo al Persona_1
Comune, dovendosi evidenziare che secondo Cass.civ.n.19711 del 2020 ai sensi dell'art.475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione.
Ne consegue pertanto che anche la determinazione sulla ripartizione delle spese effettuata dal primo giudice si è correttamente attenuta al principio della soccombenza, non sussistendo neppure i presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per procedersi ad una compensazione delle stesse.
In conclusione, per quanto sopra osservato l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono
10 liquidate, tenuto conto del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
Per e con medesimo difensore, viene inoltre applicato CP_2 Parte_2
l'aumento del 30% di cui all'art.4 co.2 d.m.n.55/2014.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 14.05.2018, avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa in data 9.04.2018 dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore degli appellati , e che liquida Controparte_1 CP_2 Parte_2
complessivamente per il in euro 1.994,00 per compensi professionali oltre spese CP_1
forfettarie, iva e cpa come per legge e per i in euro 2.592,00 oltre spese forfettarie, Pt_1
iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 26.03.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11