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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 18453/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 18453/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 11/12/2023 da:
(c.f. ; Codice CUI: 0AKBIB;), con gli avv. Parte_1 C.F._1
CASAGRANDE EMILIANO e TORMEN DANIELE ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. , Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento Parte_1
Cat.A12/2023 nr. 3 del 23/08/2023 notificato il 13/11/2023 della Questura di Belluno, con il quale non è stata accolta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.
Immigrazione.
pagina 1 di 5 Il predetto provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale della competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Treviso, reso il 20/03/2023.
In particolare, la Commissione Territoriale di Padova, chiamata ad esprimere il proprio parere su richiesta da parte della Questura di Belluno, ha evidenziato come non emerga, in caso rimpatrio “alcun rischio effettivo che l'istante possa subire persecuzioni o essere sottoposta a trattamenti disumani e degradanti, né ricorrono obblighi costituzionali e/o internazionali ostativi al suo rientro, tanto che lo stesso richiedente è sua sponte ritornato in Burkina Faso nel 2015 per stare con suo figlio;
[…]” , rilevando inoltre come il richiedenti non vanti “legami famigliari in Italia, mentre n Burkina Faso vive suo figlio con la madre;
inoltre non ha neppure documentato i rapporti di lavoro che avrebbe instaurato durante la sua lunga permanenza in Italia” e ritenendo pertanto “che l'allontanamento dello straniero non comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita e famigliare in quanto non vi è stato un effettivo radicamento della persona nel territorio, a maggior ragione se si considera che il richiedente è stato condannato nel 2019 alla pena di 3 anni di reclusione per importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti dal G.I.P. del Tribunale di Imperia, per un fatto non certo risalente nel tempo – essendo stato commesso nel 2028 – e che tutt'ora sta scontando in carcere;”.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha dedotto che, nella propria valutazione, la Questura non ha adeguatamente valorizzato il fatto che “sig. abbia dimostrato di voler vivere in Italia ricavando il proprio Pt_1
sostentamento da attività lavorativa, dall'altro come sia appieno riuscito in questo suo intento e come si sia conseguentemente integrato appieno sul territorio nazionale.” (cfr. ricorso introduttivo).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia accertato il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra;
in subordine, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 251/2007; in ulteriore subordine, il diritto alla protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs.
25/2008; ovvero, ancora in via gradata, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 e successive modifiche.
Il di Padova, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, non si è costituito in giudizio.
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di pagina 2 di 5 vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione). L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione. pagina 3 di 5 La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Quanto alle domande attinenti alla protezione internazionale, le stesse sono inammissibili e pertanto non trovano accoglimento.
Il presente ricorso è stato promosso, ai sensi dell'art. 19 ter dlgs 150/2011, avverso il provvedimento della
Questura che ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale;
il thema decidendum è pertanto circoscritto all'esame del provvedimento e dell'attuale condizione del ricorrente sotto un profilo riconducibile alla sola protezione speciale.
Non trovano pertanto spazio in questa sede ulteriori aspetti connessi al riconoscimento delle c.d. protezioni maggiori.
Quanto alla domanda di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, la stessa è fondata e pertanto trova accoglimento.
Va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione lavorativa, come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che egli si è inserito nel mondo del lavoro con relativa stabilità.
Nel mese di ottobre 2019 è stato assunto dalla ditta (cfr. doc. 5 allegato al ricorso – Parte_2
relazione datore di lavoro) e , dopo aver acquisito piena esperienza nel lavoro, nel maggio 2020 ha avviato una propria attività in forma di ditta individuale, operando come imbianchino e cartongessista con regolare partita IVA (doc. 3 allegato al ricorso – Visura Ordinaria impresa individuale).
Con riferimento a tale attività, egli ha dimostrato di percepire un'adeguata retribuzione tramite fatture (
(cfr. fattura n. 1/A febbraio 2024 e fattura n. 18/A dicembre 2024), come dimostrato altresì dalla
Dichiarazione dei Redditi 2024 Persone Fisiche per il periodo di imposta 2023 allegata (cfr. doc. 3 allegato alle note di udienza del 23/01/2025).
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documenti relativi allo svolgimento delle mansioni affidategli, quali il progetto formativo individuale (docc. 5, 6, 7) e il corso di formazione (doc. 8), allegati al ricorso. È stata altresì documentata l'effettiva trasmissione di somme di denaro in Burkina Faso per il sostentamento dei propri familiari (doc. 9).
pagina 4 di 5 Il Collegio, dopo aver valutato il bilanciamento tra la gravità dei reati commessi e la situazione lavorativa e di integrazione sociale attuale del ricorrente — che risulta occupato in una propria attività — rileva, sulla base della documentazione prodotta con note del 16/04/2025, che non emergono pendenze in corso (cfr. doc. 1 – Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Belluno in data
04/04/2025).
Si dà altresì atto che il casellario giudiziale riporta esclusivamente condanne relative a fatti risalenti al 2019, per i quali, con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 6 febbraio 2024, è stata accertata l'estinzione della pena detentiva per esito positivo del percorso di affidamento in prova.
Alla luce di quanto esposto, ed effettuato un doveroso bilanciamento, risulta accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, con conseguente trasmissione degli atti al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 18453/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) Dichiara inammissibili le domande principali;
2) Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
3) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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