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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5520/2023 R.G. avente ad oggetto beneficio economico di cui all'art. 1 della l n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
C.F._1
E nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Gimmillaro, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via G. Vagliasindi n. 9, indirizzo pec.:
giusta procura in atti telematici Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: , P.IVA_1 rappresentato dal dott. funzionario del Controparte_2 Controparte_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
ed elettivamente domiciliato in Catania, via Mascagni n.52, pec: Email_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 12.05.2023, in estrema sintesi,
, ed quali docenti precari alle dipendenze del Parte_1 Parte_2 Parte_3
resistente, hanno esposto: CP_1
- che la prima ha disimpegnato mansioni di docente negli anni scolastici 2020/2021;
2021/2022 e 2022/2023, mentre, nell'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 e Pt_2 Pt_3 nell'anno scolastico 2018/2019;
- che, a norma dell'art. 1 comma 121 della l. n.107/2015, per come meglio definito dal
D.P.C.M. 23.09.2015 e dal D.P.C.M. 28.11.2016, è stato riconosciuto il diritto all'erogazione della somma annua di euro 500,00, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), a favore dei docenti di ruolo,
-che, in linea con detta scelta legislativa, è la previsione dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 che pone al centro del sistema educativo il diritto/dovere di ogni docente, tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato, di accrescere le proprie conoscenze di carattere socio-culturale da trasmettere ai discenti;
- che nel medesimo senso è anche il disposto degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007;
- che, ancora, l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto l'obbligo generalizzato per i docenti – senza specificazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato – di assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della l. 13.07.2015 n. 107
- che, tuttavia, in assenza di valida giustificazione, gli stessi non hanno ricevuto da parte dell'Amministrazione scolastica l'attribuzione del beneficio de quo malgrado abbiano reso prestazioni identiche ai docenti di ruolo e le disposizioni interne prevedono il diritto/dovere di formazione, aggiornamento e sviluppo professionale di tutto il personale docente, senza alcun discrimine riguardo alla tipologia e durata del contratto di assunzione;
- che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, per cui un diverso trattamento del personale docente a tempo determinato andrebbe giustificato da comprovate ragioni oggettive, non allegate nel caso
Pagina 2 concreto stante che la mancata erogazione del beneficio in parola appare dipesa unicamente dalla natura del rapporto a termine riflettendo così la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione;
-che con sentenza 16.03.2022 n.1842 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n.32313 del 23 settembre 2015 (e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui CP_5
ha escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi;
- che la Corte di Giustizia Europea ha confermato la spettanza del beneficio in parola anche a favore dei docenti precari.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto di “1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nonché del D.P.C.M. del
23.09.2015, della Nota del n. 15219 del 15.10.2015 e del D.P.C.M. del 28.11.2016 CP_5 nella parte in cui prescrivono che la “Carta elettronica del docente” debba essere garantita al solo personale di ruolo - che i sig.ri , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritto ad usufruire della menzionata “Carta elettronica del docente”, al pari degli insegnanti
a tempo indeterminato, per gli incarichi a termine alle dipendenze del Controparte_1
afferenti agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (sig.ra
[...]
), 2021/2022 e 2022/2023 (sig. ) e 2018/2019 (sig.ra ; 2. condannare, Parte_1 Pt_2 Pt_3 per gli effetti, il a corrispondere la predetta Controparte_1 CP_1
“Carta elettronica del docente” alla sig.ra nel valore complessivo di €. Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00), al sig. nell'importo unitario di €. 1.000,00 Parte_2
(mille/00) ed alla sig.ra nel valore complessivo di €. 500,00 (cinquecento/00), Parte_3 oltre rivalutazione ed interessi;
3. condannare, altresì, il Controparte_1
( a riconoscere ai ricorrenti la nominata “Carta elettronica del docente”, nei limiti di CP_1
Legge, per gli eventuali contratti a termine che gli stessi, in qualità di docenti, stipuleranno in futuro con la prefata Amministrazione;
4. in subordine, in alternativa alla corresponsione della citata “Carta elettronica del docente”, condannare il Controparte_1
a pagare in via equivalente alla sig.ra l'importo di €. 1.500,00
[...] Parte_1
(millecinquecento/00), al sig. la somma di €. 1.000,00 (mille/00) alla sig.ra Parte_2
l'importo di €. 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione ed interessi;
5. con Parte_3
vittoria di spese e di compensi professionali come per Legge da distrarsi in favore del procuratore in atti ex art. 93 c.p.c.”.
In data 16.02.2024 si è ritualmente costituita l' depositando nel Controparte_6
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha eccepito il difetto di competenza territoriale per e, nel merito, ha dedotto: Pt_2
Pagina 3 - che la Corte di Cassazione con sentenza del 27.10.2023, n. 29961 ha valorizzato il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio della “Carta Docente”, con conseguente assimilazione dell'attività svolta dai docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) con quella svolta dai docenti con incarico di supplenza annuale (al 31 agosto), per come peraltro già esteso per l'anno 2023 dall'art. 15, comma 1, d.l. 13.06.2023 n. 69, convertito con l. 10.08.2023 n. 103.
- che, invece, restano esclusi dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza breve o saltuaria;
- che la prestazione oggetto di causa è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex. art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge;
- che le pretese risarcitorie sono infondate per carenza di prova, atteso che parte ricorrente non fornisce la prova di un danno.
Conseguentemente, l'Amministrazione Scolastica ha chiesto di “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; -
Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Si eccepisce, in ragione della sede di servizio, il difetto di competenza territoriale con Gorsseto, sez. Lav. per il ricorrente e di Pt_2
Novara per ”. Pt_2
All'esito della prima udienza, tenuta il 28.02.2024 in modalità carolare, parte ricorrente è stata invitata ad interloquire sulla competenza territoriale del Tribunale adito a conoscere le domande avanzate da e, a fronte di quanto stabilito dall'art. 5 c.p.c., a produrre lo stato CP_7
matricolare completo della predetta docente;
quindi, la presente controversia è stata rinviata più volte per consentire l'espletamento di tale incombente.
Con le note cartolari depositate il 19.02.2025 il procuratore di parte ricorrente ha
“dichiara(to) che la sig.ra rinuncia alla propria domanda, con ogni conseguenza Parte_3 di legge”, insistendo che la causa venga posta in decisione con riguardo alla posizione dei docenti e Parte_1 Pt_2
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e, all'udienza del 21.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le
Pagina 4 sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
______________________________
Sul piano processuale, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Scolastica con riferimento alla posizione di Controparte_6 Parte_2
Al riguardo, occorre osservare che secondo il disposto dell'art. 5 c.p.c., la competenza si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato di fatto medesimo”.
A norma dell'art. 413 comma 5 c.p.c., “Competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Dalla consultazione della documentazione in atti risulta che, alla data dell'instaurazione della presente controversia, è in servizio presso l'Istituto tecnico Archimede di Parte_2
Catania e, per l'effetto, l'eccezione in parola si palesa destituita di fondamento.
Parimenti, l'intestato Tribunale è competente a conoscere le domande avanzate da
, sussistendo riscontro documentale che quest'ultima, alla data in cui ha depositato il Parte_1
ricorso, ha espletato attività di docenza presso un istituto scolastico ubicato a San Gregorio di
Catania,
Nel merito, oggetto del thema decidendum è l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del diritto all'assegnazione dell'indennità annua di euro 500,00 sotto forma di carta elettronica da utilizzare per l'acquisto di diversi beni e servizi funzionali a sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 121 della l. 13.07.2015 n. 107.
Nel condurre l'indagine de qua occorre tenere conto che la disciplina interna di riferimento è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE per sincerarne la compatibilità con i principi eurocomunitari e, di recente, è stata oggetto di coordinamento applicativo da parte della Suprema Corte, a mente del disposto dell'art. 363 bis c.p.c., con riferimento alle situazioni in cui un docente precario che ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di contratti di lavoro a tempo determinato possa ritenersi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti da quest'ultimo a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Pagina 5 Invero, “il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, G.N.F., C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)….
In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea, la diversità di trattamento non può essere giustificata è "per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", né in ragione della stessa
(e sola) durata temporanea del rapporto di lavoro (dal quale consegue l'anzianità di servizio); - diversamente può sussistere una ragione oggettiva nel trattamento differenziato fondato su
"circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività", circostanze che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"; - più specificamente, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo
(corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori (assunti a termine ed a tempo indeterminato) qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità (professionali) nelle posizioni lavorative comparate (e nelle relative modalità di svolgimento) (v. CGUE: 9 luglio 2015, causa C 177/14 Ma. Jo. Re. Da.;7 marzo
2013, causa C- 393/11; 18 ottobre 2012, causa C-302/11, Va.;8 settembre 2011, causa C
177/10, Fr. Ja. Ro. Sa.; 18 marzo 2011, causa C 273/10, Da. Mo. Me.. Ancora, conf. Corte giustizia Unione Europea Sez. VI, Ord., 18.05.2022, n. 450/21).
In linea con le direttive esegetiche appena tracciate, con la sentenza del 27.10.2023 n.29961, la Corte di legittimità ha sottolineato che l'istituto della Carta Docente si inserisce nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici senza esaurire l'ambito dei possibili interventi formativi e attraverso la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima, in prospettiva di "sostenere la formazione continua dei docenti" e valorizzarne le competenze professionali sì da assicurare il migliore svolgimento del servizio educativo e scolastico nel rispetto dei tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art.
Pagina 6 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Da questo punto di vista, emerge che “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Di qui, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. …”.
A tal fine, occorre tenere conto che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. …
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del
1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di
Pagina 7 diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. …”.
Ne consegue che “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. …
L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. …
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata … la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Pagina 8 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio… (atteso che è) la garanzia di tali diritti a poter
"incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"
(Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento", a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa
(Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)” (così, in motivazione, Cass.
n.29961/2023 cit.).
Applicando le superiori direttive esegetiche alla fattispecie concreta, va rilevato che dalla documentazione in atti resta accertato:
- che ha prestato: nell'anno scolastico 2020/2021 attività di supplenza: dal Parte_1
12.10.2020 al 16.10.2020; dal 21.10.2020 al 23.10.2020; dal 26.10.2020 al 13.11.2020; dal
14.12.2020 al 20.11.2020; dal 23.11.2020 al 27.11.2020; dal 28.11.2020 al 3.12.2020; dal
4.12.2020 al 22.12.2020; dal 12.01.2021 al 14.01.2021; dal 15.01.2021 al 22.01.2021; dal
23.01.2021 al 29.01.2021; dal 30.01.2021 al 10.02.2021; dall'11.02.2021 al 12.02.2021; dal
18.02.2021 al 25.02.2021; dal 26.02.2021 al 26.02.2021; dal 27.02.2021 al 28.03.2021; dal
29.03.2021 al 31.03.2021; dal 7.04.2021 al 7.04.2021; dall'8.04.2021 al 20.04.2021; dal
21.04.2021 al 27.04.2021; dal 28.04.2021 al 28.04.2021; dal 3.05.2021 al 5.05.2021; dal
6.05.2021 al 31.05.2021; dal 27.05.2021 al 4.06.2021; dal 7.06.2021 al 7.06.2021; dal
8.06.2021 al 8.06.2021; dal 9.06.2021 al 9.06.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 attività di supplenza dal 6.09.2021 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2022) e nell'anno scolastico 2022/2023 attività di supplenza dal 5.09.2022 fino al termine delle attività didattiche
(30.06.2023);
- che ha prestato: nell'anno scolastico 2021/2022 attività di supplenza: dal Parte_2
06.12.2021 al 16.03.2022; dal 16.12.2021 al 16.03.2022; dal 17.03.2022 al 10.06.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 attività di supplenza dal 5.09.2022 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023).
Per quanto rileva in questa sede, le docenze brevi e discontinue svolte da e da Parte_1
rispettivamente, nel periodo scolastico 2020/2021 e 2021/2022 più nel dettaglio Pt_2 assegnate per far fronte ad esigenze provvisorie dell'Amministrazione scolastica ben determinate nei contratti versati in atti ai quali per brevità si rinvia, avuto riguardo alla logica della scelta legislativa per come ricostruita dalla Suprema Corte, non risultano conformi alla dimensione temporale considerata quantomeno dal comma 2 dell'art. 4 della l. n.124/1999 non essendosi protratte neppure fino alla fine delle attività didattiche, per cui fuoriescono dal
Pagina 9 perimetro comparativo che delinea il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. Di qui, avuto riguardo all'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio sul piano della didattica annua, per l'anno scolastico 2020/2021 non è ravvisabile nei confronti dei ricorrenti la lamentata disparità di trattamento. Del resto, “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, sicché, come ha ribadito anche il Primo Presidente della Corte di legittimità con il decreto n.7254/2024, “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” stante che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare” proprio attraverso la connessione dell'attribuzione della Carta alla logica annuale della programmazione didattico- educativa. Non a caso, i giudici di legittimità hanno precisato che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d.lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
Diversamente, il servizio di docenza prestato da per le restanti annualità Parte_1 scolastiche 2021/2022 e 2022/2023 e da nell'anno scolastico 2022/2023 si diversifica sul Pt_2 piano temporale della didattica “annua” prestata dai docenti a tempo indeterminato per la precarietà dell'incarico, senza che l'Amministrazione scolastica abbia fornito elementi concreti integranti “condizioni di impiego” che comprovino l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, a fronte di una durata annuale del rapporto di lavoro, la diversità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale offerto all'insegnante a tempo determinato rispetto al personale stabilizzato.
In linea di continuità con la richiamata giurisprudenza di legittimità, poi, non è superfluo ribadire in questa sede che, rispetto al personale precario, “la cessazione della supplenza di
Pagina 10 regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. … (dovendosi) connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico…. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo …”
Del resto, il fatto che il beneficio economico venga richiesto una volta concluso il rapporto di lavoro a termine, appare dipesa non da una determinazione intenzionale del docente ricorrente ma dalla mancata erogazione di esso da parte dell'Amministrazione datoriale e, dunque, “per fatto del creditore”, ragion per cui tale circostanza non può impedire in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Pertanto, a fronte di una politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio della Carta docenti sul piano della "didattica annua", non rinvenendosi, nel caso che ci occupa, dati per escludere la fuoriuscita della parte ricorrente dal circuito scolastico –essendo provato al tempo dell'istaurazione del presente giudizio l'espletamento di attività di docenza - va affermato il diritto di e di alla percezione dell'indennità in parola in forma di carta Parte_1 Pt_2
elettronica, rispettivamente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'anno scolastico 2022/2023.
In considerazione di quanto precede, il resistente va condannato ad attuare gli CP_1
adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile a per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022 e 2022/2023 e a per l'anno scolastico 2022/2023 la carta elettronica del Pt_2
docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, atteso che solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Inoltre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di legittimità, sull'ammontare dell'importo spettante alla ricorrente vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma
36 della l. n.724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Nessuna statuizione va adottata nei confronti di a fronte del tenore delle Parte_3
conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note cartolari del 19.02.2025
Pagina 11 Le spese processuali sono compensate per metà, stante, secondo il principio di causalità, la reciproca soccombenza delle parti in ordine a quanto hic et nunc dedotto nei rispettivi scritti difensivi, mentre la restante metà restano poste a carico dell' e Controparte_6
liquidate a favore della parte ricorrente nella misura di cui in dispositivo tenendo conto dell'oggetto e del valore effettivo della causa, del mancato espletamento di istruttoria, della natura seriale del contenzioso de quo, oltre a quanto previsto degli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014
e successive modifiche, ivi compresa la previsione del comma 2 dell'art. 4, ed avendo riguardo alla domanda di distrazione avanzata dal procuratore dei ricorrenti nell'atto introduttivo e ribadita nelle note cartolari depositate il 19.02.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
ACCERTA il diritto di per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023, di Parte_1 fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
ACCERTA il diritto di per l'anno scolastico 2022/2023, di fruire del Parte_2 beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire a la somma di euro 1.000,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi Parte_1
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire a la somma di euro 500,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o Pt_2 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
RIGETTA per il resto il ricorso
CONDANNA l'Amministrazione scolastica a rifondere a parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 49,00 a titolo di spese vive ed euro 150,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del relativo procuratore antistatario.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 22.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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