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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9600/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha dedotto che “1) La ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola “RE IO”, P.Iva corrente in RD (Le) P.IVA_1 alla Strada S. Angelo n. 19. Quest'ultima, costituita in forma di ditta individuale, svolge attività agricola, consistente per lo più nella piantagione e raccolta di fagiolini, pomodori e finocchi, all'uopo sfruttando diversi terreni nella propria disponibilità ubicati in agro di RD (Le). 2)
Orbene, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della predetta azienda nell'anno 2018, da Parte_1 febbraio ad agosto per complessive 102 giornate lavorative. In particolare, ella è stata addetta alla raccolta e sistemazione in cassette di pomodori, finocchi e fagiolini e alla pulizia dei terreni;
e ciò presso i fondi dinanzi emarginati, come detto ubicati in agro di RD (Le). Ha all'uopo osservato un orario di lavoro di circa 5/6 ore al dì (all'incirca dalle ore 6,00 circa alle 11,00 circa), percependo una retribuzione giornaliera netta di circa € 30,00, e osservando puntualmente le direttive impartite dal datore, in persona del sig. IO RE. 4) Sennonché, del tutto inopinatamente l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, cancellando la CP_2 deducente dagli elenchi di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949/40 e ss.mm. senza la notifica di alcun provvedimento sanzionatorio. L'interessata, avuta notizia del disconoscimento a seguito di un casuale controllo della propria posizione contributiva, ha proposto in data 6/03/2020 ricorso innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, rimasta tuttavia silente”.
1 Tanto premesso, ha chiesto: “1) dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nell'anno 2018, per un totale di giornate OTD pari a 102; 2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per il periodo suindicato”.
L' ha chiesto: “1. In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza della ricorrente CP_1 dall'azione giudiziale.
2. In via gradata accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso in quanto affetto da nullità insanabile per la sua assoluta indeterminatezza;
3. Senza recesso dalle superiori eccezioni e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dall' sono infondate e devono essere superate. CP_1
Con riferimento all'eccezione di decadenza, si deve rilevare che parte ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cancellazione “a seguito di un casuale controllo della propria posizione contributiva” e “senza la notifica di alcun provvedimento sanzionatorio”.
Tale assunto non è smentito da prove contrarie, in quanto – a verbale di udienza del 02.02.2022
- l' è stato espressamente invitato a “chiarire e documentare la data in cui alla ricorrente è CP_1 stato comunicato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro o, in mancanza, la data in cui la cancellazione delle giornate lavorative sia stata pubblicata negli elenchi dei braccianti agricoli”, ma l' non ha adempiuto a tale invito. CP_2
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova – come era suo onere ex art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi del diritto azionato.
La teste ha infatti dichiarato: “ADR. ho lavorato alle dipendenze dell'azienda Testimone_1 agricola RE negli anni 2107 e 2018 forse per 100 o 102 giornate. ADR. non ricordo se anche la ricorrente ha lavorato in quegli anni;
non conosco il nome della ricorrente. ADR. io lavoravo una decina di giorni al mese sui terreni in contrada Fumonegro. Sui fondi lavoravano circa sei persone, vi erano anche degli stranieri. ADR. Anche io sono stata cancellata dagli elenchi e ho introdotto un giudizio”. Le sue dichiarazioni non sono pertanto utili ai fini dell'assunto della ricorrente.
Rimangono quindi solo le dichiarazioni di , la quale ha riferito: “ADR. ho lavorato Testimone_2 insieme alla ricorrente nel 2018 alle dipendenze della ditta RE IO sui terreni ubicati in contrada Fumonero, in RD. ADR. ci siamo occupate della semina e della raccolta di ortaggi quali fagiolini e pomodori, coltivati all'aperto. ADR. abbiamo iniziato a piantare a gennaio/febbraio e poi a maggio/giugno cominciava la raccolta. ADR. Si lavorava dalle 5,30 alle 11,00/11, 30; d'inverno si cominciava più tardi. ADFR. Io ho lavorato per circa 100 giornate e anche la ricorrente. ADR. ci pagava ogni settimana RE dandoci acconti in contanti;
la busta paga ci veniva consegnata senza una cadenza fissa. ADR. RE abitava nei pressi dei terreni su cui abbiamo espletato la nostra attività ed era lui che ci dava le direttive ADR. sono stata anche io cancellata dagli elenchi”.
2 Al riguardo, si deve rilevare in primo luogo che si tratta di dichiarazioni molto generiche;
inoltre, ai fini del giudizio di attendibilità, si deve tenere conto del fatto che anche la testimone è stata cancellata e ha proposto analogo ricorso;
in assenza di altri elementi, tali dichiarazioni non appaiono quindi sufficienti a contraddire l'esito degli accertamenti ispettivi, dai quali è emerso che l'azienda agricola RE IO era sostanzialmente inesistente o, quantomeno, aveva denunciato un numero di braccianti agricoli assolutamente sproporzionato;
ciò è stato riferito agli ispettori anche da (consulente del lavoro che aveva trasmesso nei primi Testimone_3 anni le denunce relative ai lavoratori), il quale ha dichiarato: “Su richiesta dei funzionari di vigilanza, preciso che il mio rapporto professionale con l'azienda agricola di RE IO è iniziato forse nel 2014 ed è cessato, come si evince dalla revoca già prodotta ai funzionari, a fine marzo 2016. L'azienda che mi era stata mandata dal commercialista dott. affinchè la Pt_2 seguissi dal punto di vista della consulenza del lavoro. Nel prosieguo della consulenza, non essendomi stati prodotti i documenti necessari e ripetutamente richiesti, ho deciso di revocare l'incarico in quanto mi pareva poco chiaro. Questo perché non mi pareva congruo il numero di giornate denunciate in rapporto a quell'unico terreno denunciato con la D.A.”.
Dichiarazioni analoghe sono state rese da (subentrato a Testimone_4 Testimone_3 come consulente del lavoro), il quale ha riferito ai Carabinieri di RD:
“A.D.R. Il mio rapporto professionale con RE IO è iniziato nell'agosto del 2016 Tes_ subentrando allo Studio Dell' Mi è stata consegnata la documentazione di lavoro. Preciso che tale documentazione consisteva in D.A. di inquadramento e qualche Unilav di assunzione CP_1 braccianti. Preciso che le credenziali per la trasmissione degli eventuali nuovi Unilav sono rimaste in possesso del sig. RE. … A.D.R. Il sig. RE non mi ha fatto presente che vi erano variazioni in merito ai terreni da lui condotti, da comunicare con nuova D.A. A tal proposito, preciso di aver più volte richiesto i contratti o titoli di conduzione dei terreni al sig. RE, il quale non si è mai peritato di fornirmi tale documentazione. A.D.R. In merito alla compilazione del
LUL nel periodo in cui ho mantenuto la delega e, più precisamente, fino al quarto trimestre 2017, ho provveduto personalmente all'elaborazione delle buste paga e del LUL, utilizzando la mia autorizzazione alla tenuta del LUL, dandone comunicazione agli uffici di Lecce. Ribadisco CP_3 che per l'anno 2018 nessuna elaborazione di LUL e buste paga è stata da me effettuata. Preciso che ogni elaborazione di LUL è stata consegnata in forma cartacea al sig. RE IO quando ho ritenuto di non proseguire la mia collaborazione col sig. RE IO.
A.D.R. La mia collaborazione con il signor RE IO è terminata ad agosto del 2018 in quanto, pur sollecitato, diverse volte, il sig. RE non mi comunicava i dati relativi alle presenze dei vari braccianti nei primi due trimestri del 2018. Dinanzi a tale situazione ho dovuto rescindere la delega anche in considerazione dei miei onorari non corrisposti”.
Tali dichiarazioni sono particolarmente rilevanti per l'anno 2018 oggetto di causa.
3 Analoghe dichiarazioni sono state rese da , il quale ha confermato l'opacità Testimone_5 nelle denunce dei braccianti: “Su richiesta dei funzionari di vigilanza preciso che il mio rapporto professionale con il signor RE IO è consistito nella richiesta effettuata dallo stesso, per il tramite di un collega accompagnato da un'addetta di patronato, relativo alla trasmissione di modelli Unilav per una sessantina di braccianti. Ho iniziato ad effettuare le trasmissioni ma, quando mi sono reso conto che si trattava di assunzioni retrodatate ho richiesto apposito mandato che mi è stato consegnato dalla ragazza del patronato … Continuando a trasmettere ho intuito che, con ogni probabilità, si trattava di una situazione poco chiara e, pertanto, ho ritenuto di interrompere ogni rapporto con il signor RE IO restituendo il Pin di collegamento a e i pochi documenti cartacei che mi erano stati dati. …”. CP_4
Anche con riferimento al possesso dei terreni sono state rilevate numerose irregolarità e profili di inattendibilità, in quanto RE aveva consegnato agli ispettori due contratti, precisando che essi erano solo formalmente intestati “Contratti di Affitto” ma di fatto contratti di comodato d'uso atteso che mai si è versato canone locativo pur previsto nel corpo del contratto e pertanto
“non necessaria” la registrazione;
inoltre, tali contratti, pur riguardando in realtà lo stesso fondo insistente in agro di RD al Foglio 47, particella 735 dell'estensione di ha. 1.14.79., riportavano due diversi “dante causa” ( e ). Persona_1 Persona_2
Sentiti dagli ispettori, però, tali danti causa hanno smentito di avere dato in affitto il fondo in questione;
in particolare, aveva dichiarato di non esserne né proprietario né Persona_2 usufruttuario, mentre (marito di ) aveva dichiarato che il Controparte_5 Persona_1 fondo in questione è confinante con la casa di abitazione mia e di mia moglie. A tal proposito devo dire che al momento della stipula non ci eravamo resi conto che sul contratto era erroneamente riportato tale terreno che, a tutti gli effetti, non abbiamo mai concesso ad alcun affittuario.
Entrambi avevano dato in affitto a RE altri terreni, ma solo per farli tenere puliti.
Infine, mancano fatture di vendita dei prodotti e non si comprende da dove RE avrebbe tratto i soldi per pagare (in contanti) i dipendenti da lui denunciati.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/09/2020 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9600/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha dedotto che “1) La ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola “RE IO”, P.Iva corrente in RD (Le) P.IVA_1 alla Strada S. Angelo n. 19. Quest'ultima, costituita in forma di ditta individuale, svolge attività agricola, consistente per lo più nella piantagione e raccolta di fagiolini, pomodori e finocchi, all'uopo sfruttando diversi terreni nella propria disponibilità ubicati in agro di RD (Le). 2)
Orbene, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della predetta azienda nell'anno 2018, da Parte_1 febbraio ad agosto per complessive 102 giornate lavorative. In particolare, ella è stata addetta alla raccolta e sistemazione in cassette di pomodori, finocchi e fagiolini e alla pulizia dei terreni;
e ciò presso i fondi dinanzi emarginati, come detto ubicati in agro di RD (Le). Ha all'uopo osservato un orario di lavoro di circa 5/6 ore al dì (all'incirca dalle ore 6,00 circa alle 11,00 circa), percependo una retribuzione giornaliera netta di circa € 30,00, e osservando puntualmente le direttive impartite dal datore, in persona del sig. IO RE. 4) Sennonché, del tutto inopinatamente l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, cancellando la CP_2 deducente dagli elenchi di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949/40 e ss.mm. senza la notifica di alcun provvedimento sanzionatorio. L'interessata, avuta notizia del disconoscimento a seguito di un casuale controllo della propria posizione contributiva, ha proposto in data 6/03/2020 ricorso innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, rimasta tuttavia silente”.
1 Tanto premesso, ha chiesto: “1) dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nell'anno 2018, per un totale di giornate OTD pari a 102; 2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per il periodo suindicato”.
L' ha chiesto: “1. In via preliminare accertare e dichiarare la decadenza della ricorrente CP_1 dall'azione giudiziale.
2. In via gradata accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso in quanto affetto da nullità insanabile per la sua assoluta indeterminatezza;
3. Senza recesso dalle superiori eccezioni e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dall' sono infondate e devono essere superate. CP_1
Con riferimento all'eccezione di decadenza, si deve rilevare che parte ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cancellazione “a seguito di un casuale controllo della propria posizione contributiva” e “senza la notifica di alcun provvedimento sanzionatorio”.
Tale assunto non è smentito da prove contrarie, in quanto – a verbale di udienza del 02.02.2022
- l' è stato espressamente invitato a “chiarire e documentare la data in cui alla ricorrente è CP_1 stato comunicato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro o, in mancanza, la data in cui la cancellazione delle giornate lavorative sia stata pubblicata negli elenchi dei braccianti agricoli”, ma l' non ha adempiuto a tale invito. CP_2
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova – come era suo onere ex art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi del diritto azionato.
La teste ha infatti dichiarato: “ADR. ho lavorato alle dipendenze dell'azienda Testimone_1 agricola RE negli anni 2107 e 2018 forse per 100 o 102 giornate. ADR. non ricordo se anche la ricorrente ha lavorato in quegli anni;
non conosco il nome della ricorrente. ADR. io lavoravo una decina di giorni al mese sui terreni in contrada Fumonegro. Sui fondi lavoravano circa sei persone, vi erano anche degli stranieri. ADR. Anche io sono stata cancellata dagli elenchi e ho introdotto un giudizio”. Le sue dichiarazioni non sono pertanto utili ai fini dell'assunto della ricorrente.
Rimangono quindi solo le dichiarazioni di , la quale ha riferito: “ADR. ho lavorato Testimone_2 insieme alla ricorrente nel 2018 alle dipendenze della ditta RE IO sui terreni ubicati in contrada Fumonero, in RD. ADR. ci siamo occupate della semina e della raccolta di ortaggi quali fagiolini e pomodori, coltivati all'aperto. ADR. abbiamo iniziato a piantare a gennaio/febbraio e poi a maggio/giugno cominciava la raccolta. ADR. Si lavorava dalle 5,30 alle 11,00/11, 30; d'inverno si cominciava più tardi. ADFR. Io ho lavorato per circa 100 giornate e anche la ricorrente. ADR. ci pagava ogni settimana RE dandoci acconti in contanti;
la busta paga ci veniva consegnata senza una cadenza fissa. ADR. RE abitava nei pressi dei terreni su cui abbiamo espletato la nostra attività ed era lui che ci dava le direttive ADR. sono stata anche io cancellata dagli elenchi”.
2 Al riguardo, si deve rilevare in primo luogo che si tratta di dichiarazioni molto generiche;
inoltre, ai fini del giudizio di attendibilità, si deve tenere conto del fatto che anche la testimone è stata cancellata e ha proposto analogo ricorso;
in assenza di altri elementi, tali dichiarazioni non appaiono quindi sufficienti a contraddire l'esito degli accertamenti ispettivi, dai quali è emerso che l'azienda agricola RE IO era sostanzialmente inesistente o, quantomeno, aveva denunciato un numero di braccianti agricoli assolutamente sproporzionato;
ciò è stato riferito agli ispettori anche da (consulente del lavoro che aveva trasmesso nei primi Testimone_3 anni le denunce relative ai lavoratori), il quale ha dichiarato: “Su richiesta dei funzionari di vigilanza, preciso che il mio rapporto professionale con l'azienda agricola di RE IO è iniziato forse nel 2014 ed è cessato, come si evince dalla revoca già prodotta ai funzionari, a fine marzo 2016. L'azienda che mi era stata mandata dal commercialista dott. affinchè la Pt_2 seguissi dal punto di vista della consulenza del lavoro. Nel prosieguo della consulenza, non essendomi stati prodotti i documenti necessari e ripetutamente richiesti, ho deciso di revocare l'incarico in quanto mi pareva poco chiaro. Questo perché non mi pareva congruo il numero di giornate denunciate in rapporto a quell'unico terreno denunciato con la D.A.”.
Dichiarazioni analoghe sono state rese da (subentrato a Testimone_4 Testimone_3 come consulente del lavoro), il quale ha riferito ai Carabinieri di RD:
“A.D.R. Il mio rapporto professionale con RE IO è iniziato nell'agosto del 2016 Tes_ subentrando allo Studio Dell' Mi è stata consegnata la documentazione di lavoro. Preciso che tale documentazione consisteva in D.A. di inquadramento e qualche Unilav di assunzione CP_1 braccianti. Preciso che le credenziali per la trasmissione degli eventuali nuovi Unilav sono rimaste in possesso del sig. RE. … A.D.R. Il sig. RE non mi ha fatto presente che vi erano variazioni in merito ai terreni da lui condotti, da comunicare con nuova D.A. A tal proposito, preciso di aver più volte richiesto i contratti o titoli di conduzione dei terreni al sig. RE, il quale non si è mai peritato di fornirmi tale documentazione. A.D.R. In merito alla compilazione del
LUL nel periodo in cui ho mantenuto la delega e, più precisamente, fino al quarto trimestre 2017, ho provveduto personalmente all'elaborazione delle buste paga e del LUL, utilizzando la mia autorizzazione alla tenuta del LUL, dandone comunicazione agli uffici di Lecce. Ribadisco CP_3 che per l'anno 2018 nessuna elaborazione di LUL e buste paga è stata da me effettuata. Preciso che ogni elaborazione di LUL è stata consegnata in forma cartacea al sig. RE IO quando ho ritenuto di non proseguire la mia collaborazione col sig. RE IO.
A.D.R. La mia collaborazione con il signor RE IO è terminata ad agosto del 2018 in quanto, pur sollecitato, diverse volte, il sig. RE non mi comunicava i dati relativi alle presenze dei vari braccianti nei primi due trimestri del 2018. Dinanzi a tale situazione ho dovuto rescindere la delega anche in considerazione dei miei onorari non corrisposti”.
Tali dichiarazioni sono particolarmente rilevanti per l'anno 2018 oggetto di causa.
3 Analoghe dichiarazioni sono state rese da , il quale ha confermato l'opacità Testimone_5 nelle denunce dei braccianti: “Su richiesta dei funzionari di vigilanza preciso che il mio rapporto professionale con il signor RE IO è consistito nella richiesta effettuata dallo stesso, per il tramite di un collega accompagnato da un'addetta di patronato, relativo alla trasmissione di modelli Unilav per una sessantina di braccianti. Ho iniziato ad effettuare le trasmissioni ma, quando mi sono reso conto che si trattava di assunzioni retrodatate ho richiesto apposito mandato che mi è stato consegnato dalla ragazza del patronato … Continuando a trasmettere ho intuito che, con ogni probabilità, si trattava di una situazione poco chiara e, pertanto, ho ritenuto di interrompere ogni rapporto con il signor RE IO restituendo il Pin di collegamento a e i pochi documenti cartacei che mi erano stati dati. …”. CP_4
Anche con riferimento al possesso dei terreni sono state rilevate numerose irregolarità e profili di inattendibilità, in quanto RE aveva consegnato agli ispettori due contratti, precisando che essi erano solo formalmente intestati “Contratti di Affitto” ma di fatto contratti di comodato d'uso atteso che mai si è versato canone locativo pur previsto nel corpo del contratto e pertanto
“non necessaria” la registrazione;
inoltre, tali contratti, pur riguardando in realtà lo stesso fondo insistente in agro di RD al Foglio 47, particella 735 dell'estensione di ha. 1.14.79., riportavano due diversi “dante causa” ( e ). Persona_1 Persona_2
Sentiti dagli ispettori, però, tali danti causa hanno smentito di avere dato in affitto il fondo in questione;
in particolare, aveva dichiarato di non esserne né proprietario né Persona_2 usufruttuario, mentre (marito di ) aveva dichiarato che il Controparte_5 Persona_1 fondo in questione è confinante con la casa di abitazione mia e di mia moglie. A tal proposito devo dire che al momento della stipula non ci eravamo resi conto che sul contratto era erroneamente riportato tale terreno che, a tutti gli effetti, non abbiamo mai concesso ad alcun affittuario.
Entrambi avevano dato in affitto a RE altri terreni, ma solo per farli tenere puliti.
Infine, mancano fatture di vendita dei prodotti e non si comprende da dove RE avrebbe tratto i soldi per pagare (in contanti) i dipendenti da lui denunciati.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/09/2020 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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