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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/08/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
NRG 1692/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 29 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1692/2022 tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluca D'Orazio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Tomassi, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p,.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale Di Frosinone la CP_2
e ha impugnato il licenziamento per giusta Controparte_1 causa comminatogli dalla società convenuta, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / illegittimità / inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente dalla in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t. con lettera del 22/11/2021 e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / l'illegittimità / inefficacia del licenziamento medesimo;
per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno patito in ragione di quanto al punto precedente, versandogli un'indennita' di importo pari a 6 mensilità o, comunque ed in subordine, compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 3.150,65 per ciascuna mensilità, così calcolata: retribuzione di fatto Euro 2.514,32; ratei mensilità aggiuntive Euro 419,05; Rateo TFR Euro 217,28) oltre, in ogni caso, indennità di mancato preavviso pari a nn 6 mensilità di retribuzione o a quel numero di mensilità o periodo o a quelle somme che dovessero essere ritenute di giustizia, avuto particolare riguardo all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti come descritte in narrativa e come provate all'esito del presente giudizio.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 04/09/2000 alle dipendenze della società con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, da ultimo con orario full time, formalmente inquadrato con qualifica di Autista – livello C;
-di aver sempre ottemperato alle richieste del datore di lavoro;
-che il CCNL applicabile al lavoratore è il CCNL Gas Liquefatto, fino al mese di febbraio 2002, successivamente, a far data dal mese di marzo 2002 ed a tutt'oggi, il CCNL Chimici – Settore Lubrificanti;
-di aver ricevuto una contestazione disciplinare con nota del 22/10/2021, recante il seguente tenore: “ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 e dall'art. 50 del CCNL applicato con la presente Le contestiamo quanto segue: Nel corso di accertamenti complessi finalizzati ad individuare le ragioni dell'attuale squilibrio finanziario abbiamo appreso che Lei nel periodo, provvisoriamente accertato dal 01/01/2020 all'attualità, ha commesso le seguenti irregolarità: - Mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta sui DDT di consegna;
- irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
- indebita applicazione dell'agevolazione ex Legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto. Inoltre Lei, venuto a conoscenza del fatto che la società aveva iniziato un riscontro sulle effettive quantità di gas compravenduto, ha volontariamente danneggiato, a fine settembre 2021, il termodensimetro di proprietà dell'azienda. A norma del citato art. 7 L. 300/1970 e del CCNL, Ella potrà presentare le Sue giustificazioni entro 8 giorni dalla ricezione della presente e ci riserviamo di contestarLe eventuali ulteriori illeciti che dovessero emergere all'esito degli accertamenti già in corso”.
-che in effetti al signor perveniva una nota recante la sola Pt_1 intestazione della società ed una firma, apparentemente del l.r.p.t.;
-che la società datrice trasmetteva effettivamente, in data 15/11/2021, la nota di cui sopra, riferendo che l'accaduto di cui sopra sarebbe stato da attribuirsi ad un disservizio del sistema di Poste Italiane,
-che con nota del 18/11/2021, il rendeva le proprie Pt_1 giustificazioni, respingendo ogni addebito;
-che con lettera del 22 novembre 2021, il si vedeva Pt_1 comunicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della società, in persona dell'Amministratore sig.ra
[...]
mediante “Licenziamento per Giusta Causa”; Parte_2
-che peraltro con la medesima nota, la società comunicava altresì di non essere intenzionata a corrispondere il TFR maturato, facendo valere pretese risarcitorie;
-che con nota PEC del 19/11/2021, il ricorrente aveva formalmente richiesto alla società datrice la consegna delle buste paga ed il pagamento della retribuzione relativa alle mensilità di ottobre 2021 e novembre 2021;
-che tuttavia la società ha omesso sia di consegnare le buste paga che, soprattutto, di erogare la retribuzione maturata, il TFR maturato fino alla cessazione del rapporto, ferie e permessi non goduti, rate delle mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso ecc.;
-di aver dunque presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il TFR maturato alla data del 31/12/2020;
-che il CCNL di riferimento (Chimici - Settore Lubrificanti) all'art. 41 prevede che il preavviso in caso di interruzione unilaterale del rapporto, per il caso di anzianità oltre i 15 anni, debba essere pari a masi 6 per i lavoratori di livello C.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto che il licenziamento irrogatogli è illegittimo, nullo, annullabile e inefficace. Ha in particolare evidenziato la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare per aver contestato gli illeciti disciplinari a distanza di diversi mesi dal momento in cui la società è venuta a conoscenza dei presunti illeciti.
Il ricorrente, sempre in via preliminare, ha dedotto la violazione del principio della necessaria specificità della contestazione disciplinare.
Il ha ancora dedotto che la società ha unilateralmente e Pt_1 senza avviso alcuno, operato una serie di indagini preliminari in ordine al contegno dei dipendenti, ivi incluso l'odierno ricorrente, così violando il divieto di procedere ad indagini preliminari nella fase antecedente la contestazione disciplinare.
Nel merito, infine il ricorrente ha contestato i fatti ascrittigli evidenziando si essersi sempre comportato diligentemente.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte resistente, premettendo che la è stata Controparte_1 amministrata dalla sig.ra sino al maggio 2020, e Controparte_4 che al decesso della sig.ra , avvenuto il 11/5/2020 Controparte_4 all'età di 80 anni, la carica di amministratore della società è stata assunta dalla sorella sig.ra , la quale ha altresì Parte_2 ereditato le quote della sorella deceduta, e che già dal dicembre 2019,la sig.ra , affetta da una grave forma di Controparte_4 tumore, non si recava più in azienda e non vi svolgeva più alcuna attività, ha evidenziato che la sig.ra non aveva Parte_2 mai ricoperto all'interno della società cariche e/o qualifiche e che non aveva alcuna possibilità di effettuare verifiche sull'operato del personale dipendente.
La società ha ancora evidenziato che a dicembre 2020, si dava atto dell'ingresso di nuovi soci di minoranza, i fratelli CP_5
, e , subentrati al proprio padre
[...] CP_6 CP_7
, fratello delle Sig.re Controparte_8 Parte_3 deceduto nel febbraio 2020, e con il quale le sorelle CP_4
e avevano avuto dei vecchi dissapori familiari.
[...] Pt_2
La società ha poi precisato che in data 30 giugno 2021, a seguito di una rovinosa caduta all'interno dell'azienda, la Sig.ra subiva ricovero presso il nosocomio di Alatri a Parte_2 seguito della quale i nipoti della sig.ra hanno Parte_2 iniziato gradualmente a occuparsi della gestione della società, accorgendosi così di molteplici irregolarità e anomalie la cui responsabilità è direttamente ascrivibile ai tre dipendenti sig.
, e , unici Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 dipendenti stabilmente occupati nel periodo del 2020 e 2021. In particolare, l'esame della contabilità aziendale effettuata nel mese di settembre 2021, rappresentava una situazione incompatibile tipologia di attività svolta, tenuto conto del ricarico medio praticato al pubblico e dell'assenza di rilevanti costi di gestione e soprattutto della circostanza che la maggior parte dei clienti hanno sempre effettuato i pagamenti delle merci in contanti, allo scarico direttamente all'autista o anticipatamente recandosi presso gli uffici amministrativi. La società ha dunque dato incarico all'agenzia investigativa CIDIESSE snc ed allo studio legale e tributario Chiappini di redigere apposite relazioni, che hanno consentito di accertare dolosi ammanchi di cassa e/o vendite di gas non contabilizzate ed incassate direttamente dai dipendenti in contanti allo scarico.
La società ha in particolare allegato che dall'esame del contalitri, il socio aveva verificato una discrepanza tra i Controparte_5 litri venduti indicati nella contabilità e la quantità di litri rimanenti all'interno delle autocisterne della società alla fine della giornata, ovvero risultavano delle anomalie nella contabilizzazione dei litri di gas venduto nelle giornate del 14.09.21 e 15.09.21 per un ammanco di 1354 litri sul contalitri della cisterna targata EA322KD, condotta dal . Parte_1
In totale nel periodo dal 06.07.21 al 18.10.21 risultava un ammanco di 4108 litri di gas erogati per la cisterna targata EA322KD e 988 per la cisterna targata BX866LP. E' stato quindi accertato che tale occultamento avvenire attraverso l'alterazione della densità del gas venduto. L'azienda resistente, infatti, acquistava ed acquista il gas in Kg e lo stesso poi, una volta liquefatto, veniva e viene venduto in litri applicando la densità prestabilita. Tale densità è variabile a seconda delle condizioni climatiche e comporta la possibilità di occultare la vendita di circa il 5% del gas.
In buona sostanza, la società ha dedotto che dalle indagini è emerso che il personale menzionato dava luogo ad una vera e propria vendita di Gpl “in nero” sfruttando il Gpl in eccedenza non rilevato e non annotato sul registro di carico e scarico del deposito commerciale olii minerali Licenza Dogane nr IT00FRY0339V a causa della mancata variazione della densità su DDT XE riepilogativi e fiscali di accompagnamento delle cisterne e delle macchine delle bombole emessi in uscita dal deposito, rilevando meno invenduto.
Infine, la società ha dato atto che dalle intercettazioni ambientali effettuale, è stato possibile anche accertare la rottura dolosa del Termodensimetro effettuata dal sig. in concorso con il Pt_1 sig. CP_9 La società ha quindi evidenziato la correttezza del proprio operato, avendo la parte ricorrente, in concorso con altri dipendenti, commesso gravissime irregolarità, con lesione dunque del rapporto fiduciario che legava le parti contrattuali.
Escussi i testimoni, disposta una CTU tecnica, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVAZIONI
La domanda è infondata e merita di essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, il sig. ha impugnato il Parte_1 licenziamento comminatogli per giusta causa, rilevando in via preliminare la violazione da parte della società dei principi di immediatezza e specificità della contestazione disciplinare, e nel merito l'insussistenza dei fatti materiali contestategli.
Di contro, la società ha evidenziato la correttezza del proprio operato, essendosi il ricorrente reso responsabile di gravi irregolarità, poste in essere in costanza di rapporto, che hanno irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.
In primo luogo, osserva il Giudicante che sono infondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla violazione da parte della società dei principi di specificità e immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare oggetto di giudizio.
Come è noto, la contestazione disciplinare rappresenta l'atto formale di instaurazione del procedimento disciplinare che trova il suo riferimento normativo nell'art. 7 della Legge n. 300/70. Tale norma prevede che la contestazione deve essere formulata per iscritto, a meno che la violazione non sia di tenue entità e richieda un mero richiamo verbale;
la finalità è quella di consentire al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa garantendo al tempo stesso la certezza e l'immutabilità della contestazione.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la contestazione deve contenere una dettagliata descrizione del fatto contestato al lavoratore, del luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta allo stesso di comprendere quali addebiti vengono mossi nei suoi confronti in modo da potersi difendere.
Invero, in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione, allegare e chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271).
Infine, è opportuno altresì sottolineare che l'apprezzamento dei requisiti della contestazione disciplinare, nella prospettiva finalistica di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa, è riservato al giudice di merito, la cui valutazione – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è sindacabile in cassazione solo mediante una specifica censura, non limitata a prospettare una lettura alternativa a quella della decisione impugnata (Cass. 20 maggio 2018, n. 13667; Cass. 14 dicembre 2023, n. 35077; Cass. 6 agosto 2024, n. 22226);
Orbene, nel caso di specie ritiene il Giudicante che tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sono stati rispettati nella contestazione disciplinare prodromica al licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente e oggetto di causa. Sono infatti stati indicati le circostanze di tempo e luogo in cui sono state commesse le pretese irregolarità, peraltro descritte dettagliatamente.
Il ricorrente, inoltre, non ha chiarito in che modo è stato leso nel suo diritto di difesa dalla asserita violazione del principio di specificità, al contrario dimostrando di aver ben compreso le condotte ascrittegli.
Allo stesso modo, è infondata anche la doglianza relativa alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.
Come è noto, secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337) la tempestività della contestazione va intesa in senso relativo, potendo anche essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in relazione alle diverse casistiche.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento dell'avvenuta conoscenza, da parte del datore, dei fatti contestati e non invece dell'astratta percettibilità
o conoscibilità degli stessi (cf. Cass., n. 10356/2016), e che “la tempestività della contestazione e, poi, del licenziamento, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente”.
Nel caso in esame la complessità delle condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal ricorrente e dagli altri dipendenti ha richiesto certamente un tempo più lungo di accertamento, richiedendo altresì una analisi tecnica e delle indagini preliminari, per cui si ritiene che la contestazione disciplinare è certamente tempestiva. Sempre in via preliminare, parte ricorrente ha evidenziato la illegittimità delle indagini preliminare effettuate dalla società.
Tuttavia, ad avviso del Giudicante, aderendo al principio espresso anche dalla Corte di Cassazione le indagini preliminari volte ad acquisire informazioni su fatti utili e necessarie ad accertare la condotta di un lavoratore e la configurabilità in essa di un illecito disciplinare devono ritenersi pienamente legittime.
In particolare, la Cassazione con sentenza n. 22367/2021, ha infatti ribadito che in tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell'addebito.
Passando all'esame della sussistenza o meno della giusta causa del licenziamento oggetto di giudizio, si osserva che il ricorrente è stato licenziato per aver asseritamente commesso gravi irregolarità in costanza di rapporto di lavoro. Trattasi pertanto di licenziamento ontologicamente disciplinare.
In particolare, gli sono state contestate le seguenti inadempienze di seguito elencate:
1) mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna;
2) irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
3) indebita applicazione dell'agevolazione ex legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto;
4) danneggiamento volontario del termodensimetro. In particolare, la contestazione disciplinare del 22/10/2021, reca il seguente tenore: “ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 e dall'art. 50 del CCNL applicato con la presente Le contestiamo quanto segue: Nel corso di accertamenti complessi finalizzati ad individuare le ragioni dell'attuale squilibrio finanziario abbiamo appreso che Lei nel periodo, provvisoriamente accertato dal 01/01/2020 all'attualità, ha commesso le seguenti irregolarità: - Mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta sui DDT di consegna;
- irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
- indebita applicazione dell'agevolazione ex Legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto. Inoltre Lei, venuto a conoscenza del fatto che la società aveva iniziato un riscontro sulle effettive quantità di gas compravenduto, ha volontariamente danneggiato, a fine settembre 2021, il termodensimetro di proprietà dell'azienda. A norma del citato art. 7 L. 300/1970 e del CCNL, Ella potrà presentare le Sue giustificazioni entro 8 giorni dalla ricezione della presente e ci riserviamo di contestarLe eventuali ulteriori illeciti che dovessero emergere all'esito degli accertamenti già in corso”.
Per tali gravi inadempienze, il ricorrente è stato successivamente licenziato con lettera del 22 novembre 2021 per . Parte_4
In sostanza, secondo l'assunto della società, il sig.
[...]
, avrebbe gestito quantità di gas non corrispondenti alle Parte_1 effettive erogazioni, sia nel carico che nelle consegne, con emissione di documenti non conformi. Tale anomalia risulterebbe dall'esame del contalitri effettuato dal socio
[...]
il quale avrebbe rilevato una discrepanza tra i litri CP_5 venduti ed indicati nella contabilità e la quantità di litri rimanenti all'interno delle autocisterne della società alla fine della giornata. Tale occultamento è stato effettuato attraverso l'alterazione della densità del gas venduto. La società ha infine dedotto che il ricorrente, insieme al sig.
una volta compreso che erano in corso degli CP_9 accertamenti, hanno provveduto dolosamente a rompere il termodensimetro esistente presso la sede, apparecchiatura necessaria alla misurazione proprio della densità del gpl.
Come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare, a norma dell'art. 5 legge n. 604/1966, la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo 2018, n. 7830).
Orbene, ritiene il Giudicante che alla luce della documentazione in atti, delle deposizioni testimoniali assunte e della disposta CTU tecnica, che la società ha provato come era suo onere, che il sig. abbia posto in essere almeno alcune delle condotte Pt_1 contestategli.
In particolare, deve ritersi provato che il sig. insieme al Pt_1 si sia reso responsabile della rottura dolosa del CP_9 termodensimetro, come in particolare è emerso dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite dalla Agenzia Investigativa CIDIESSE all'uopo incaricata, e non contestate dalla parte ricorrente nel presente giudizio.
Invero, le intercettazioni ambientali effettuate, le cui trascrizioni sono contenute nella memoria difensiva (cfr capitoli 45 e 46 della memoria difensiva) ed allegate al fascicolo di parte della società (all. memoria n. 12), hanno dato prova della condotta illecita posta in essere dal lavoratore, dell'intenzionalità del danneggiamento di strumentazione aziendale allo scopo di rendere impossibili le misurazioni della densità del gpl (rottura termodensimetro), addebito che anche da solo è in grado, ad avviso del Giudicante a sorreggere il licenziamento disciplinare irrogato al ricorrente.
In particolare, dall'intercettazione ambientale, non contestata dalla parte ricorrente, effettuata il giorno mercoledì 22/09/2021, è emerso chiaramente che il sig. preoccupato per le CP_9 verifiche che il sig. su mandato Persona_1 dell'amministratore della società stava effettuando, ha suggerito al sig. di provvedere alla rottura del termodensimetro, al Pt_1 fine probabilmente di rendere più difficoltosi gli accertamenti in corso.
Risulta invero dalla intercettazione n. 20201209225956 del 22/09/2021 durata 3.52.16 P) è possibile ricostruire in questi termini il dialogo tra il ricorrente (indicato come “V”) e il sig. (indicato come “P”): “P) Tutto questo io l'ho Controparte_9 fatto per avere che cosa? Per pulire un bilancio. Anzi il ns bilancio è molto chiaro, molto pulito, molto limpido, però..per arrivare a questo cè tutto un lavoro dietro. Io non mi preoccupo che mancano i soldi dentro la cassa……incomprensibile….1000 euro…n'do stanno sti 1000 euro…incomprensbile. Questi li inviti a nozze se se ne accorgono hanno fatto bingo ….incomprensibile V) si è ovvio P) tu giovedì rompi il termodensimetro e gli dici che si è rotto a Maggio .incomprensibile V) poi è successo tutto stambaradam. siete arrivati voi e avete sconvolto tutto, spese a destra e a manca. quindi loro non c' hanno niente , l'unica cosa che c' hanno….incomprensibile….”.
E' utile sottolineare che tale intercettazione in cui il sig. CP_9 ha chiesto al sig. di rompere dolosamente il Pt_1 termodensimetro il giovedì successivo, risale al 22.09.2021, dovendosi quindi ritenere accertato che il termodensimetro a quella data era ancora funzionante.
Pertanto, il giorno successivo, il giovedì 23/9/2021, il ha Pt_1 effettivamente provveduto come da richiesta, tant'è che nella intercettazione del 01/10/2021 il sig. ha riferito al sig. Pt_1 di aver detto al sig. che il CP_9 Persona_1 termodensimetro si era rotto già da “due o tre mesi” motivo per il quale negli ultimi mesi non avevano potuto, a loro dire, modificare la densità del gas. In particolare, dall'intercettazione del 01/10/2021 ore 14.41 della conversazione tra il ricorrente (indicato come “V”) e il sig. (indicato come “P”), si può ricostruire questo Controparte_9 dialogo: “P) Si chessa alla fine ce la giocheremo al momento Per_ giusto, n'altra cosa ciò detto pure a “ na cosa te volevo Per_1 di, ma ce l'hai un termodensimetro ?...mi ha fatto “si ce l'abbiamo perché ? ...ho detto ...”no perché quello ns si è rotto e onestamente so due tre mesi che annamo cerchenno de calcolà un po' a occhio quello che è la densità,...e lui mi ha risposto “si in effetti....incomprensibile....troppo alto.......incomprensibile...... Stiamo cercando di capirci qualcosa perché per capire qualcosa delle densità, noi quando....quando scarichiamo, ogni tanto recliniamo le macchine, la mandiamo sopra, attacchiamo e scarichiamo per vedere quanti litri ce escono, poi...poi calcolarte quant'è la...la...c'ho detto per esempio se la quota porta mille e magari stà a 900, fai il calcolo e vedi quant'è la densità , ma perché sto coso è rotto, vedi ? E quindi non riusciamo.....incomprensibile..... e quindi dovevamo fa per forza così, sennò senza termodensimetro...come fai tu a sapè che densita porta ?.
Pertanto, dalla lettura combinata delle due conversazioni intercettate, quella del 22.09.2021 e quella del 1.10.2021, emerge che il ricorrente abbia effettivamente provveduto alla rottura dolosa del termodensimetro presente nello stabilimento.
Che il termodensimetro fosse effettivamente funzionante, pur se datato, è emerso anche dalle deposizioni di alcuni testi escussi.
Sul punto invero, il teste di parte ricorrente , Controparte_10 la quale ha riferito che “Conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi da settembre 2017 sino a settembre 2021 (…) Sono stata licenziata sa settembre 2021. (…) C'era un termodensimetro molto datato. Ho sentito l'amministratore dire di stare attenti perché era un attrezzo molto delicato. Posso solo dire che il termodensimetro veniva regolarmente usato, in particolare a fine mese quando dovevamo comunicare le midure e le quantità di gpl al ministero”. Dalla deposizione del teste di parte ricorrente
[...]
, deve quindi ritenersi provato che almeno fino al CP_10 settembre del 2021 il termodensimetro era funzionante, anche se datato, e quindi la deposizione testimoniale è perfettamente conforme a quanto è emerso dalle intercettazioni ambientali (non contestate dalla parte ricorrente).
Contrastanti invece sono le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente ha così riferito: “Conosco il ricorrente Testimone_1 in quanto ho lavorato anch'io alle dipendenze della società convenuta da aprile 2021 fino a giugno 2022. Io facevo l'autista e non ho fatto causa alla società. Io avevo rapporti con il
nel senso che era lui che mi organizzava il giro delle
Pt_1 consegne da effettuare. (…) In azienda c'era anche un termodensimetro, che misurava la densità del gas, si utilizzava solo a fine mese o a inizio mese, con frequenza mensile. Il termodensimetro veniva usato solo dal Io ero presente
Pt_1 quando il faceva questa operazione. Ricordo che il
Pt_1 termodensimetro era molto vecchio, ma funzionava bene. Ricordo una volta mente il lo stava utilizzando ed erano
Pt_1 presente il vetro si è rotto e il termodensimetro si è bloccato, poteva essere agosto-settembre del 2021. Ricordo che il
Pt_1 mi disse che dovevo imparare a usare il termodensimentro, ma poiché il macchinario era vecchio non potevo usarlo da solo. Ricordo che io stavo con il e mentre si misurava la
Pt_1 densità il temodensimetro è tipo esploso, non ha fatto scintille e poi non si poteva più utilizzare. Non so poi abbiano fatto in azienda con il termodensimetro, perché poi io sono andato in viaggio di nozze al mio rientro il è stato licenziato, io invece ho continuato a lavorare.
Pt_1
ADR parte ricorrente: non so descrivere bene com'è fatto il termodensimetro, io lo ho visto si e no circa tre o quattro volte.”.
Osserva il Giudicante che la dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente di aver personalmente assistito allo scoppio Tes_1 del termodensimetro avvenuto nel mese di “agosto-settembre 2021”, contrasta tuttavia sia con il contenuto delle intercettazioni ambientali, sia con la deposizione resa dal teste di parte ricorrente , oltre che con la documentazione Testimone_2 relativa alle presenze del teste in azienda depositata dalla società unitamente alle note difensive del 27.06.2025.
Invero, la società ha depositato in atti documentazione, ovvero il registro presenze e le buste paga relative al teste , Testimone_1 idonea a provare la circostanza che il teste nel Testimone_1 periodo di che trattasi era in ferie e congedo per il suo matrimonio e che, come dallo stesso dichiarato, al suo rientro dal congedo matrimoniale e dal viaggio di nozze il era già Pt_1 stato licenziato.
La deposizione resa dal teste non può quindi Testimone_1 ritenersi attendibile, in quanto contrastante con gli ulteriori elementi emersi nel presente giudizio, ed in particolare, con il contenuto delle intercettazioni ambientali del 22.9.2021 e del 1.10.2021, non contestati dal sig. Pt_1
Per completezza, deve osservarsi che è stato escusso come teste il sig. , l'investigatore privato incaricato dalla società Tes_3 convenuta per la fornitura di apparecchiature GPS e audio per l'ascolto ambientale, il quale ha confermato che “Non ho installato io le apparecchiature ma se ne è occupata direttamente la società. Io e mia figlia poi ci siamo occupati dell'ascolto e trascrizione delle conversazioni ascoltate. Il GPS venne istallato sui mezzi di lavoro e io con mia figlia ci siamo occupati di stampare il tracciato. Riconosco il documento all. n. 12) della memoria che mi si mostra. Si tratta della relazione da me predisposta in ordine alle attività espletate. Abbiamo trascritto tutte le conversazioni intercettate. Abbiamo impiegato circa 20 giorni per trascrivere le intercettazioni, è stata un'operazione abbastanza complicata perché spesso i soggetti parlavano in dialetto stretto e anche all'esterno. Abbiamo utilizzato diversi programmi per ripulire le intercettazioni dai rumori esterni e c'è voluto molto tempo. Le voci intercettate erano ben identificabili perché i soggetti si chiamavano per nome.” Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Giudicante che la società abbia provato, come era suo onere, che il ricorrente ha provveduto alla rottura volontaria e dolosa del termodensimetro collocato nel magazzino della società convenuta.
Orbene, ad avviso del Giudicante, il danneggiamento doloso di attrezzatura aziendale, probabilmente effettuato al fine intralciare gli accertamenti aziendali in corso è ampiamente sufficiente a giustificare la lesione immediata e definitiva del rapporto fiduciario e legittima senza alcun dubbio il licenziamento per
. Parte_4
Inoltre, la società ha contestato al ricorrente anche il mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna.
Pertanto, è stata disposta, una CTU contabile al fine di accertare, tra l'altro, se sia stata rispettata la numerazione consecutiva dei cartellini XF utilizzati per la registrazione del contalitri e se il numero consecutivo di battute sia progressivo.
Il CTU, con la relazione peritale, ha accertato che la numerazione consecutiva dei cartellini XF non è stata rispettata e che in alcuni casi manca il numero consecutivo di battute.
Inoltre, il CTU ha escluso espressamente il c.d. salto d'ariete, ovvero il salto nella battuta della registrazione del quantitativo di gas erogato dovuto alla variazione di pressione all'interno della tubazione, dedotto dal ricorrente a difesa della sua posizione.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Ho confrontato le registrazioni degli scarichi riportate nei documenti XE dei giorni 7, 14, 15 e 16 settembre 2021, con i cartellini XF utilizzati dall'autista per registrare gli scarichi. I giorni 14 e 15 settembre sono quelli che interessano per l'ammanco di 1.352 litri (ndr 1.354 litri ora calcolati) di GPL che la lamenta. I CP_1 documenti XF hanno una numerazione propria. Su di essi, oltre a registrare il quantitativo di litri erogati al cliente, viene anche registrato il numero progressivo dello scarico, la cosiddetta
“battuta” e quello precedente””.
Il CTU ha poi riportato i risultati in una tabella, dalla quale sono emersi molteplici salti di battute ossia la mancanza di consecutività in alcune battute nel periodo dal 7.9.2021 al 16.09.2021.
Il CTU ha poi dato atto che “Il Sig. nel corso dei Pt_1 sopralluoghi mi ha riferito che alcune volte il numero di battuta scattava per i “colpi di ariete” (variazione di pressione) all'interno del tubo di scarico per la movimentazione dello stesso. Nel corso del sopralluogo del 28/08/2024 è stato manovrato il tubo con le modalità che ha indicato lo stesso Sig.
ma nessun salto si è verificato nelle registrazioni degli Pt_1 scarichi simulati, come si evince dai tre documenti XF utilizzati durante le simulazioni di scarico, che sono riportati nell'Allegato 2. Inoltre, mi hanno riferito i lavoratori che in caso di scarico dell'autocisterna con l'impiego del suo tubo di scarico, anche se il documento XF non è stato inserito nel contalitri ma il contatore dei litri parziali viene azzerato, il contatore degli scarichi progredisce (cioè scatta la “battuta”).”
In sostanza, il menzionato “salto” corrisponde ad uno scarico non registrato. La battuta è rappresentata dal numero di scarico precedente seguito dal successivo. Quindi, laddove manca tale consecutività è accaduto che lo scarico mancante non è stato registrato.
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU risulta confermata anche la contestazione disciplinare relativa al mancato controllo da parte del sig. delle numerazioni consecutive del Pt_1 contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna. In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, devono ritenersi provate almeno due delle quattro condotte contestate al ricorrente e poste a base del licenziamento per giusta causa, ovvero il danneggiamento volontario del termodensimetro e il mancato controllo ad opera del ricorrente delle numerazioni consecutive del contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna.
Il licenziamento quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, è legittimo e sorretto da giusta causa.
Visto il tenore della decisione, e ritenuto quindi legittimo il licenziamento irrogato al ricorrente per giusta causa, possono ritenersi assorbite tutte le ulteriori difese e eccezione svolte dalle parti in ordine alle ulteriori due condotte contestate al ricorrente.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU possono invece essere poste in capo ad entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 CP_1
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella
[...] causa iscritta al n. 1692/2022 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della soc. delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge. c) Pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, nella misura del 50% ciascuna, che si liquidano in euro 2561,45, oltre accessori in favore del CTU dott. Persona_2
Frosinone, 4.08.2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 29 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1692/2022 tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluca D'Orazio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Tomassi, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p,.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale Di Frosinone la CP_2
e ha impugnato il licenziamento per giusta Controparte_1 causa comminatogli dalla società convenuta, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / illegittimità / inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente dalla in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t. con lettera del 22/11/2021 e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / l'illegittimità / inefficacia del licenziamento medesimo;
per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno patito in ragione di quanto al punto precedente, versandogli un'indennita' di importo pari a 6 mensilità o, comunque ed in subordine, compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 3.150,65 per ciascuna mensilità, così calcolata: retribuzione di fatto Euro 2.514,32; ratei mensilità aggiuntive Euro 419,05; Rateo TFR Euro 217,28) oltre, in ogni caso, indennità di mancato preavviso pari a nn 6 mensilità di retribuzione o a quel numero di mensilità o periodo o a quelle somme che dovessero essere ritenute di giustizia, avuto particolare riguardo all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti come descritte in narrativa e come provate all'esito del presente giudizio.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 04/09/2000 alle dipendenze della società con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato, da ultimo con orario full time, formalmente inquadrato con qualifica di Autista – livello C;
-di aver sempre ottemperato alle richieste del datore di lavoro;
-che il CCNL applicabile al lavoratore è il CCNL Gas Liquefatto, fino al mese di febbraio 2002, successivamente, a far data dal mese di marzo 2002 ed a tutt'oggi, il CCNL Chimici – Settore Lubrificanti;
-di aver ricevuto una contestazione disciplinare con nota del 22/10/2021, recante il seguente tenore: “ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 e dall'art. 50 del CCNL applicato con la presente Le contestiamo quanto segue: Nel corso di accertamenti complessi finalizzati ad individuare le ragioni dell'attuale squilibrio finanziario abbiamo appreso che Lei nel periodo, provvisoriamente accertato dal 01/01/2020 all'attualità, ha commesso le seguenti irregolarità: - Mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta sui DDT di consegna;
- irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
- indebita applicazione dell'agevolazione ex Legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto. Inoltre Lei, venuto a conoscenza del fatto che la società aveva iniziato un riscontro sulle effettive quantità di gas compravenduto, ha volontariamente danneggiato, a fine settembre 2021, il termodensimetro di proprietà dell'azienda. A norma del citato art. 7 L. 300/1970 e del CCNL, Ella potrà presentare le Sue giustificazioni entro 8 giorni dalla ricezione della presente e ci riserviamo di contestarLe eventuali ulteriori illeciti che dovessero emergere all'esito degli accertamenti già in corso”.
-che in effetti al signor perveniva una nota recante la sola Pt_1 intestazione della società ed una firma, apparentemente del l.r.p.t.;
-che la società datrice trasmetteva effettivamente, in data 15/11/2021, la nota di cui sopra, riferendo che l'accaduto di cui sopra sarebbe stato da attribuirsi ad un disservizio del sistema di Poste Italiane,
-che con nota del 18/11/2021, il rendeva le proprie Pt_1 giustificazioni, respingendo ogni addebito;
-che con lettera del 22 novembre 2021, il si vedeva Pt_1 comunicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della società, in persona dell'Amministratore sig.ra
[...]
mediante “Licenziamento per Giusta Causa”; Parte_2
-che peraltro con la medesima nota, la società comunicava altresì di non essere intenzionata a corrispondere il TFR maturato, facendo valere pretese risarcitorie;
-che con nota PEC del 19/11/2021, il ricorrente aveva formalmente richiesto alla società datrice la consegna delle buste paga ed il pagamento della retribuzione relativa alle mensilità di ottobre 2021 e novembre 2021;
-che tuttavia la società ha omesso sia di consegnare le buste paga che, soprattutto, di erogare la retribuzione maturata, il TFR maturato fino alla cessazione del rapporto, ferie e permessi non goduti, rate delle mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso ecc.;
-di aver dunque presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il TFR maturato alla data del 31/12/2020;
-che il CCNL di riferimento (Chimici - Settore Lubrificanti) all'art. 41 prevede che il preavviso in caso di interruzione unilaterale del rapporto, per il caso di anzianità oltre i 15 anni, debba essere pari a masi 6 per i lavoratori di livello C.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto che il licenziamento irrogatogli è illegittimo, nullo, annullabile e inefficace. Ha in particolare evidenziato la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare per aver contestato gli illeciti disciplinari a distanza di diversi mesi dal momento in cui la società è venuta a conoscenza dei presunti illeciti.
Il ricorrente, sempre in via preliminare, ha dedotto la violazione del principio della necessaria specificità della contestazione disciplinare.
Il ha ancora dedotto che la società ha unilateralmente e Pt_1 senza avviso alcuno, operato una serie di indagini preliminari in ordine al contegno dei dipendenti, ivi incluso l'odierno ricorrente, così violando il divieto di procedere ad indagini preliminari nella fase antecedente la contestazione disciplinare.
Nel merito, infine il ricorrente ha contestato i fatti ascrittigli evidenziando si essersi sempre comportato diligentemente.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte resistente, premettendo che la è stata Controparte_1 amministrata dalla sig.ra sino al maggio 2020, e Controparte_4 che al decesso della sig.ra , avvenuto il 11/5/2020 Controparte_4 all'età di 80 anni, la carica di amministratore della società è stata assunta dalla sorella sig.ra , la quale ha altresì Parte_2 ereditato le quote della sorella deceduta, e che già dal dicembre 2019,la sig.ra , affetta da una grave forma di Controparte_4 tumore, non si recava più in azienda e non vi svolgeva più alcuna attività, ha evidenziato che la sig.ra non aveva Parte_2 mai ricoperto all'interno della società cariche e/o qualifiche e che non aveva alcuna possibilità di effettuare verifiche sull'operato del personale dipendente.
La società ha ancora evidenziato che a dicembre 2020, si dava atto dell'ingresso di nuovi soci di minoranza, i fratelli CP_5
, e , subentrati al proprio padre
[...] CP_6 CP_7
, fratello delle Sig.re Controparte_8 Parte_3 deceduto nel febbraio 2020, e con il quale le sorelle CP_4
e avevano avuto dei vecchi dissapori familiari.
[...] Pt_2
La società ha poi precisato che in data 30 giugno 2021, a seguito di una rovinosa caduta all'interno dell'azienda, la Sig.ra subiva ricovero presso il nosocomio di Alatri a Parte_2 seguito della quale i nipoti della sig.ra hanno Parte_2 iniziato gradualmente a occuparsi della gestione della società, accorgendosi così di molteplici irregolarità e anomalie la cui responsabilità è direttamente ascrivibile ai tre dipendenti sig.
, e , unici Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 dipendenti stabilmente occupati nel periodo del 2020 e 2021. In particolare, l'esame della contabilità aziendale effettuata nel mese di settembre 2021, rappresentava una situazione incompatibile tipologia di attività svolta, tenuto conto del ricarico medio praticato al pubblico e dell'assenza di rilevanti costi di gestione e soprattutto della circostanza che la maggior parte dei clienti hanno sempre effettuato i pagamenti delle merci in contanti, allo scarico direttamente all'autista o anticipatamente recandosi presso gli uffici amministrativi. La società ha dunque dato incarico all'agenzia investigativa CIDIESSE snc ed allo studio legale e tributario Chiappini di redigere apposite relazioni, che hanno consentito di accertare dolosi ammanchi di cassa e/o vendite di gas non contabilizzate ed incassate direttamente dai dipendenti in contanti allo scarico.
La società ha in particolare allegato che dall'esame del contalitri, il socio aveva verificato una discrepanza tra i Controparte_5 litri venduti indicati nella contabilità e la quantità di litri rimanenti all'interno delle autocisterne della società alla fine della giornata, ovvero risultavano delle anomalie nella contabilizzazione dei litri di gas venduto nelle giornate del 14.09.21 e 15.09.21 per un ammanco di 1354 litri sul contalitri della cisterna targata EA322KD, condotta dal . Parte_1
In totale nel periodo dal 06.07.21 al 18.10.21 risultava un ammanco di 4108 litri di gas erogati per la cisterna targata EA322KD e 988 per la cisterna targata BX866LP. E' stato quindi accertato che tale occultamento avvenire attraverso l'alterazione della densità del gas venduto. L'azienda resistente, infatti, acquistava ed acquista il gas in Kg e lo stesso poi, una volta liquefatto, veniva e viene venduto in litri applicando la densità prestabilita. Tale densità è variabile a seconda delle condizioni climatiche e comporta la possibilità di occultare la vendita di circa il 5% del gas.
In buona sostanza, la società ha dedotto che dalle indagini è emerso che il personale menzionato dava luogo ad una vera e propria vendita di Gpl “in nero” sfruttando il Gpl in eccedenza non rilevato e non annotato sul registro di carico e scarico del deposito commerciale olii minerali Licenza Dogane nr IT00FRY0339V a causa della mancata variazione della densità su DDT XE riepilogativi e fiscali di accompagnamento delle cisterne e delle macchine delle bombole emessi in uscita dal deposito, rilevando meno invenduto.
Infine, la società ha dato atto che dalle intercettazioni ambientali effettuale, è stato possibile anche accertare la rottura dolosa del Termodensimetro effettuata dal sig. in concorso con il Pt_1 sig. CP_9 La società ha quindi evidenziato la correttezza del proprio operato, avendo la parte ricorrente, in concorso con altri dipendenti, commesso gravissime irregolarità, con lesione dunque del rapporto fiduciario che legava le parti contrattuali.
Escussi i testimoni, disposta una CTU tecnica, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVAZIONI
La domanda è infondata e merita di essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, il sig. ha impugnato il Parte_1 licenziamento comminatogli per giusta causa, rilevando in via preliminare la violazione da parte della società dei principi di immediatezza e specificità della contestazione disciplinare, e nel merito l'insussistenza dei fatti materiali contestategli.
Di contro, la società ha evidenziato la correttezza del proprio operato, essendosi il ricorrente reso responsabile di gravi irregolarità, poste in essere in costanza di rapporto, che hanno irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.
In primo luogo, osserva il Giudicante che sono infondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla violazione da parte della società dei principi di specificità e immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare oggetto di giudizio.
Come è noto, la contestazione disciplinare rappresenta l'atto formale di instaurazione del procedimento disciplinare che trova il suo riferimento normativo nell'art. 7 della Legge n. 300/70. Tale norma prevede che la contestazione deve essere formulata per iscritto, a meno che la violazione non sia di tenue entità e richieda un mero richiamo verbale;
la finalità è quella di consentire al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa garantendo al tempo stesso la certezza e l'immutabilità della contestazione.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la contestazione deve contenere una dettagliata descrizione del fatto contestato al lavoratore, del luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta allo stesso di comprendere quali addebiti vengono mossi nei suoi confronti in modo da potersi difendere.
Invero, in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione, allegare e chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30271).
Infine, è opportuno altresì sottolineare che l'apprezzamento dei requisiti della contestazione disciplinare, nella prospettiva finalistica di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa, è riservato al giudice di merito, la cui valutazione – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è sindacabile in cassazione solo mediante una specifica censura, non limitata a prospettare una lettura alternativa a quella della decisione impugnata (Cass. 20 maggio 2018, n. 13667; Cass. 14 dicembre 2023, n. 35077; Cass. 6 agosto 2024, n. 22226);
Orbene, nel caso di specie ritiene il Giudicante che tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sono stati rispettati nella contestazione disciplinare prodromica al licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente e oggetto di causa. Sono infatti stati indicati le circostanze di tempo e luogo in cui sono state commesse le pretese irregolarità, peraltro descritte dettagliatamente.
Il ricorrente, inoltre, non ha chiarito in che modo è stato leso nel suo diritto di difesa dalla asserita violazione del principio di specificità, al contrario dimostrando di aver ben compreso le condotte ascrittegli.
Allo stesso modo, è infondata anche la doglianza relativa alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.
Come è noto, secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337) la tempestività della contestazione va intesa in senso relativo, potendo anche essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in relazione alle diverse casistiche.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento dell'avvenuta conoscenza, da parte del datore, dei fatti contestati e non invece dell'astratta percettibilità
o conoscibilità degli stessi (cf. Cass., n. 10356/2016), e che “la tempestività della contestazione e, poi, del licenziamento, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente”.
Nel caso in esame la complessità delle condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal ricorrente e dagli altri dipendenti ha richiesto certamente un tempo più lungo di accertamento, richiedendo altresì una analisi tecnica e delle indagini preliminari, per cui si ritiene che la contestazione disciplinare è certamente tempestiva. Sempre in via preliminare, parte ricorrente ha evidenziato la illegittimità delle indagini preliminare effettuate dalla società.
Tuttavia, ad avviso del Giudicante, aderendo al principio espresso anche dalla Corte di Cassazione le indagini preliminari volte ad acquisire informazioni su fatti utili e necessarie ad accertare la condotta di un lavoratore e la configurabilità in essa di un illecito disciplinare devono ritenersi pienamente legittime.
In particolare, la Cassazione con sentenza n. 22367/2021, ha infatti ribadito che in tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell'addebito.
Passando all'esame della sussistenza o meno della giusta causa del licenziamento oggetto di giudizio, si osserva che il ricorrente è stato licenziato per aver asseritamente commesso gravi irregolarità in costanza di rapporto di lavoro. Trattasi pertanto di licenziamento ontologicamente disciplinare.
In particolare, gli sono state contestate le seguenti inadempienze di seguito elencate:
1) mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna;
2) irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
3) indebita applicazione dell'agevolazione ex legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto;
4) danneggiamento volontario del termodensimetro. In particolare, la contestazione disciplinare del 22/10/2021, reca il seguente tenore: “ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 e dall'art. 50 del CCNL applicato con la presente Le contestiamo quanto segue: Nel corso di accertamenti complessi finalizzati ad individuare le ragioni dell'attuale squilibrio finanziario abbiamo appreso che Lei nel periodo, provvisoriamente accertato dal 01/01/2020 all'attualità, ha commesso le seguenti irregolarità: - Mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta sui DDT di consegna;
- irregolarità sull'emissione di documenti di cessione di beni ai clienti finali mediante fatturazione a soggetti diversi rispetto all'effettivo acquirente;
- indebita applicazione dell'agevolazione ex Legge 448/98 (sconto zone fredde) a favore di clienti non aventi diritto. Inoltre Lei, venuto a conoscenza del fatto che la società aveva iniziato un riscontro sulle effettive quantità di gas compravenduto, ha volontariamente danneggiato, a fine settembre 2021, il termodensimetro di proprietà dell'azienda. A norma del citato art. 7 L. 300/1970 e del CCNL, Ella potrà presentare le Sue giustificazioni entro 8 giorni dalla ricezione della presente e ci riserviamo di contestarLe eventuali ulteriori illeciti che dovessero emergere all'esito degli accertamenti già in corso”.
Per tali gravi inadempienze, il ricorrente è stato successivamente licenziato con lettera del 22 novembre 2021 per . Parte_4
In sostanza, secondo l'assunto della società, il sig.
[...]
, avrebbe gestito quantità di gas non corrispondenti alle Parte_1 effettive erogazioni, sia nel carico che nelle consegne, con emissione di documenti non conformi. Tale anomalia risulterebbe dall'esame del contalitri effettuato dal socio
[...]
il quale avrebbe rilevato una discrepanza tra i litri CP_5 venduti ed indicati nella contabilità e la quantità di litri rimanenti all'interno delle autocisterne della società alla fine della giornata. Tale occultamento è stato effettuato attraverso l'alterazione della densità del gas venduto. La società ha infine dedotto che il ricorrente, insieme al sig.
una volta compreso che erano in corso degli CP_9 accertamenti, hanno provveduto dolosamente a rompere il termodensimetro esistente presso la sede, apparecchiatura necessaria alla misurazione proprio della densità del gpl.
Come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare, a norma dell'art. 5 legge n. 604/1966, la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo 2018, n. 7830).
Orbene, ritiene il Giudicante che alla luce della documentazione in atti, delle deposizioni testimoniali assunte e della disposta CTU tecnica, che la società ha provato come era suo onere, che il sig. abbia posto in essere almeno alcune delle condotte Pt_1 contestategli.
In particolare, deve ritersi provato che il sig. insieme al Pt_1 si sia reso responsabile della rottura dolosa del CP_9 termodensimetro, come in particolare è emerso dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite dalla Agenzia Investigativa CIDIESSE all'uopo incaricata, e non contestate dalla parte ricorrente nel presente giudizio.
Invero, le intercettazioni ambientali effettuate, le cui trascrizioni sono contenute nella memoria difensiva (cfr capitoli 45 e 46 della memoria difensiva) ed allegate al fascicolo di parte della società (all. memoria n. 12), hanno dato prova della condotta illecita posta in essere dal lavoratore, dell'intenzionalità del danneggiamento di strumentazione aziendale allo scopo di rendere impossibili le misurazioni della densità del gpl (rottura termodensimetro), addebito che anche da solo è in grado, ad avviso del Giudicante a sorreggere il licenziamento disciplinare irrogato al ricorrente.
In particolare, dall'intercettazione ambientale, non contestata dalla parte ricorrente, effettuata il giorno mercoledì 22/09/2021, è emerso chiaramente che il sig. preoccupato per le CP_9 verifiche che il sig. su mandato Persona_1 dell'amministratore della società stava effettuando, ha suggerito al sig. di provvedere alla rottura del termodensimetro, al Pt_1 fine probabilmente di rendere più difficoltosi gli accertamenti in corso.
Risulta invero dalla intercettazione n. 20201209225956 del 22/09/2021 durata 3.52.16 P) è possibile ricostruire in questi termini il dialogo tra il ricorrente (indicato come “V”) e il sig. (indicato come “P”): “P) Tutto questo io l'ho Controparte_9 fatto per avere che cosa? Per pulire un bilancio. Anzi il ns bilancio è molto chiaro, molto pulito, molto limpido, però..per arrivare a questo cè tutto un lavoro dietro. Io non mi preoccupo che mancano i soldi dentro la cassa……incomprensibile….1000 euro…n'do stanno sti 1000 euro…incomprensbile. Questi li inviti a nozze se se ne accorgono hanno fatto bingo ….incomprensibile V) si è ovvio P) tu giovedì rompi il termodensimetro e gli dici che si è rotto a Maggio .incomprensibile V) poi è successo tutto stambaradam. siete arrivati voi e avete sconvolto tutto, spese a destra e a manca. quindi loro non c' hanno niente , l'unica cosa che c' hanno….incomprensibile….”.
E' utile sottolineare che tale intercettazione in cui il sig. CP_9 ha chiesto al sig. di rompere dolosamente il Pt_1 termodensimetro il giovedì successivo, risale al 22.09.2021, dovendosi quindi ritenere accertato che il termodensimetro a quella data era ancora funzionante.
Pertanto, il giorno successivo, il giovedì 23/9/2021, il ha Pt_1 effettivamente provveduto come da richiesta, tant'è che nella intercettazione del 01/10/2021 il sig. ha riferito al sig. Pt_1 di aver detto al sig. che il CP_9 Persona_1 termodensimetro si era rotto già da “due o tre mesi” motivo per il quale negli ultimi mesi non avevano potuto, a loro dire, modificare la densità del gas. In particolare, dall'intercettazione del 01/10/2021 ore 14.41 della conversazione tra il ricorrente (indicato come “V”) e il sig. (indicato come “P”), si può ricostruire questo Controparte_9 dialogo: “P) Si chessa alla fine ce la giocheremo al momento Per_ giusto, n'altra cosa ciò detto pure a “ na cosa te volevo Per_1 di, ma ce l'hai un termodensimetro ?...mi ha fatto “si ce l'abbiamo perché ? ...ho detto ...”no perché quello ns si è rotto e onestamente so due tre mesi che annamo cerchenno de calcolà un po' a occhio quello che è la densità,...e lui mi ha risposto “si in effetti....incomprensibile....troppo alto.......incomprensibile...... Stiamo cercando di capirci qualcosa perché per capire qualcosa delle densità, noi quando....quando scarichiamo, ogni tanto recliniamo le macchine, la mandiamo sopra, attacchiamo e scarichiamo per vedere quanti litri ce escono, poi...poi calcolarte quant'è la...la...c'ho detto per esempio se la quota porta mille e magari stà a 900, fai il calcolo e vedi quant'è la densità , ma perché sto coso è rotto, vedi ? E quindi non riusciamo.....incomprensibile..... e quindi dovevamo fa per forza così, sennò senza termodensimetro...come fai tu a sapè che densita porta ?.
Pertanto, dalla lettura combinata delle due conversazioni intercettate, quella del 22.09.2021 e quella del 1.10.2021, emerge che il ricorrente abbia effettivamente provveduto alla rottura dolosa del termodensimetro presente nello stabilimento.
Che il termodensimetro fosse effettivamente funzionante, pur se datato, è emerso anche dalle deposizioni di alcuni testi escussi.
Sul punto invero, il teste di parte ricorrente , Controparte_10 la quale ha riferito che “Conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi da settembre 2017 sino a settembre 2021 (…) Sono stata licenziata sa settembre 2021. (…) C'era un termodensimetro molto datato. Ho sentito l'amministratore dire di stare attenti perché era un attrezzo molto delicato. Posso solo dire che il termodensimetro veniva regolarmente usato, in particolare a fine mese quando dovevamo comunicare le midure e le quantità di gpl al ministero”. Dalla deposizione del teste di parte ricorrente
[...]
, deve quindi ritenersi provato che almeno fino al CP_10 settembre del 2021 il termodensimetro era funzionante, anche se datato, e quindi la deposizione testimoniale è perfettamente conforme a quanto è emerso dalle intercettazioni ambientali (non contestate dalla parte ricorrente).
Contrastanti invece sono le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente ha così riferito: “Conosco il ricorrente Testimone_1 in quanto ho lavorato anch'io alle dipendenze della società convenuta da aprile 2021 fino a giugno 2022. Io facevo l'autista e non ho fatto causa alla società. Io avevo rapporti con il
nel senso che era lui che mi organizzava il giro delle
Pt_1 consegne da effettuare. (…) In azienda c'era anche un termodensimetro, che misurava la densità del gas, si utilizzava solo a fine mese o a inizio mese, con frequenza mensile. Il termodensimetro veniva usato solo dal Io ero presente
Pt_1 quando il faceva questa operazione. Ricordo che il
Pt_1 termodensimetro era molto vecchio, ma funzionava bene. Ricordo una volta mente il lo stava utilizzando ed erano
Pt_1 presente il vetro si è rotto e il termodensimetro si è bloccato, poteva essere agosto-settembre del 2021. Ricordo che il
Pt_1 mi disse che dovevo imparare a usare il termodensimentro, ma poiché il macchinario era vecchio non potevo usarlo da solo. Ricordo che io stavo con il e mentre si misurava la
Pt_1 densità il temodensimetro è tipo esploso, non ha fatto scintille e poi non si poteva più utilizzare. Non so poi abbiano fatto in azienda con il termodensimetro, perché poi io sono andato in viaggio di nozze al mio rientro il è stato licenziato, io invece ho continuato a lavorare.
Pt_1
ADR parte ricorrente: non so descrivere bene com'è fatto il termodensimetro, io lo ho visto si e no circa tre o quattro volte.”.
Osserva il Giudicante che la dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente di aver personalmente assistito allo scoppio Tes_1 del termodensimetro avvenuto nel mese di “agosto-settembre 2021”, contrasta tuttavia sia con il contenuto delle intercettazioni ambientali, sia con la deposizione resa dal teste di parte ricorrente , oltre che con la documentazione Testimone_2 relativa alle presenze del teste in azienda depositata dalla società unitamente alle note difensive del 27.06.2025.
Invero, la società ha depositato in atti documentazione, ovvero il registro presenze e le buste paga relative al teste , Testimone_1 idonea a provare la circostanza che il teste nel Testimone_1 periodo di che trattasi era in ferie e congedo per il suo matrimonio e che, come dallo stesso dichiarato, al suo rientro dal congedo matrimoniale e dal viaggio di nozze il era già Pt_1 stato licenziato.
La deposizione resa dal teste non può quindi Testimone_1 ritenersi attendibile, in quanto contrastante con gli ulteriori elementi emersi nel presente giudizio, ed in particolare, con il contenuto delle intercettazioni ambientali del 22.9.2021 e del 1.10.2021, non contestati dal sig. Pt_1
Per completezza, deve osservarsi che è stato escusso come teste il sig. , l'investigatore privato incaricato dalla società Tes_3 convenuta per la fornitura di apparecchiature GPS e audio per l'ascolto ambientale, il quale ha confermato che “Non ho installato io le apparecchiature ma se ne è occupata direttamente la società. Io e mia figlia poi ci siamo occupati dell'ascolto e trascrizione delle conversazioni ascoltate. Il GPS venne istallato sui mezzi di lavoro e io con mia figlia ci siamo occupati di stampare il tracciato. Riconosco il documento all. n. 12) della memoria che mi si mostra. Si tratta della relazione da me predisposta in ordine alle attività espletate. Abbiamo trascritto tutte le conversazioni intercettate. Abbiamo impiegato circa 20 giorni per trascrivere le intercettazioni, è stata un'operazione abbastanza complicata perché spesso i soggetti parlavano in dialetto stretto e anche all'esterno. Abbiamo utilizzato diversi programmi per ripulire le intercettazioni dai rumori esterni e c'è voluto molto tempo. Le voci intercettate erano ben identificabili perché i soggetti si chiamavano per nome.” Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Giudicante che la società abbia provato, come era suo onere, che il ricorrente ha provveduto alla rottura volontaria e dolosa del termodensimetro collocato nel magazzino della società convenuta.
Orbene, ad avviso del Giudicante, il danneggiamento doloso di attrezzatura aziendale, probabilmente effettuato al fine intralciare gli accertamenti aziendali in corso è ampiamente sufficiente a giustificare la lesione immediata e definitiva del rapporto fiduciario e legittima senza alcun dubbio il licenziamento per
. Parte_4
Inoltre, la società ha contestato al ricorrente anche il mancato controllo numerazioni consecutive contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna.
Pertanto, è stata disposta, una CTU contabile al fine di accertare, tra l'altro, se sia stata rispettata la numerazione consecutiva dei cartellini XF utilizzati per la registrazione del contalitri e se il numero consecutivo di battute sia progressivo.
Il CTU, con la relazione peritale, ha accertato che la numerazione consecutiva dei cartellini XF non è stata rispettata e che in alcuni casi manca il numero consecutivo di battute.
Inoltre, il CTU ha escluso espressamente il c.d. salto d'ariete, ovvero il salto nella battuta della registrazione del quantitativo di gas erogato dovuto alla variazione di pressione all'interno della tubazione, dedotto dal ricorrente a difesa della sua posizione.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Ho confrontato le registrazioni degli scarichi riportate nei documenti XE dei giorni 7, 14, 15 e 16 settembre 2021, con i cartellini XF utilizzati dall'autista per registrare gli scarichi. I giorni 14 e 15 settembre sono quelli che interessano per l'ammanco di 1.352 litri (ndr 1.354 litri ora calcolati) di GPL che la lamenta. I CP_1 documenti XF hanno una numerazione propria. Su di essi, oltre a registrare il quantitativo di litri erogati al cliente, viene anche registrato il numero progressivo dello scarico, la cosiddetta
“battuta” e quello precedente””.
Il CTU ha poi riportato i risultati in una tabella, dalla quale sono emersi molteplici salti di battute ossia la mancanza di consecutività in alcune battute nel periodo dal 7.9.2021 al 16.09.2021.
Il CTU ha poi dato atto che “Il Sig. nel corso dei Pt_1 sopralluoghi mi ha riferito che alcune volte il numero di battuta scattava per i “colpi di ariete” (variazione di pressione) all'interno del tubo di scarico per la movimentazione dello stesso. Nel corso del sopralluogo del 28/08/2024 è stato manovrato il tubo con le modalità che ha indicato lo stesso Sig.
ma nessun salto si è verificato nelle registrazioni degli Pt_1 scarichi simulati, come si evince dai tre documenti XF utilizzati durante le simulazioni di scarico, che sono riportati nell'Allegato 2. Inoltre, mi hanno riferito i lavoratori che in caso di scarico dell'autocisterna con l'impiego del suo tubo di scarico, anche se il documento XF non è stato inserito nel contalitri ma il contatore dei litri parziali viene azzerato, il contatore degli scarichi progredisce (cioè scatta la “battuta”).”
In sostanza, il menzionato “salto” corrisponde ad uno scarico non registrato. La battuta è rappresentata dal numero di scarico precedente seguito dal successivo. Quindi, laddove manca tale consecutività è accaduto che lo scarico mancante non è stato registrato.
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU risulta confermata anche la contestazione disciplinare relativa al mancato controllo da parte del sig. delle numerazioni consecutive del Pt_1 contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna. In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, devono ritenersi provate almeno due delle quattro condotte contestate al ricorrente e poste a base del licenziamento per giusta causa, ovvero il danneggiamento volontario del termodensimetro e il mancato controllo ad opera del ricorrente delle numerazioni consecutive del contalitri delle cisterne e mancato controllo di coerenza dei consecutivi di battuta su DDT di consegna.
Il licenziamento quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, è legittimo e sorretto da giusta causa.
Visto il tenore della decisione, e ritenuto quindi legittimo il licenziamento irrogato al ricorrente per giusta causa, possono ritenersi assorbite tutte le ulteriori difese e eccezione svolte dalle parti in ordine alle ulteriori due condotte contestate al ricorrente.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU possono invece essere poste in capo ad entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 CP_1
, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella
[...] causa iscritta al n. 1692/2022 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della soc. delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge. c) Pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, nella misura del 50% ciascuna, che si liquidano in euro 2561,45, oltre accessori in favore del CTU dott. Persona_2
Frosinone, 4.08.2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore