TAR Cagliari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5
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Sentenza 7 gennaio 2026
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Decreto collegiale 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 18 comma 2 L. 157/92 per superamento arco temporale massimo (cornacchia grigia)

    Il parere dell'ISPRA è obbligatorio e vincolante per il posticipo della chiusura della caccia oltre la prima decade di febbraio. Il parere espresso è stato sfavorevole, rendendo illegittima la previsione del calendario venatorio.

  • Rigettato
    Violazione art. 18 comma 2 L. 157/92 per superamento arco temporale massimo e difetto di motivazione (gazza e ghiandaia)

    La preapertura nelle giornate di settembre non equivale all'anticipazione del termine di apertura generale. La chiusura al 29 gennaio 2026 è in linea con l'art. 18, comma 1, L. 157/1992, considerando l'apertura generale al 21 settembre. Le limitazioni nelle giornate di preapertura sono conformi alle indicazioni dell'ISPRA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 5
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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