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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1785/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 15/04/2025, alle ore 9,30, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1785/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di NT
Sono presenti:
per l'attore l'Avv. ALBANESE Delia per delega dell'avv. ALBANESE GIROLAMO, la quale rileva che è stata depositata nel termine concesso la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del Sig. si riporta alle Parte_1 conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e verbali di causa ed in particolare alle note difensive conclusive depositate per parte convenuta l'Avv. FOTIA DEMETRIO il quale rileva che controparte non ha adempiuto compiutamente a quanto richiesto dal Giudice, e chiede che il Giudice voglia assegnare nuovo termine alla controparte, atteso che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il sig. era rappresentante legale dell' Pt_1 Parte_2 anche nell'anno 2012, anno in cui è stata fatta la prima diffida, e in via subordinata precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti e verbali di causa, nessuno escluso;
L'Avv. Delia Albanese si oppone alla richiesta ed all'eccezione sollevata da controparte, poiché infondate e intempestive e dichiara di avere prodotto la documentazione a dimostrare la legittimazione del ricorrente come richiesto dal
Tribunale adito.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, ritenuto che la documentazione offerta in giudizio da parte attrice è sufficiente ed idonea a dimostrare i poteri di rappresentanza e di agire in giudizio del Sig. in nome e per conto della , rigetta Pt_1 Parte_2
l'eccezione di parte convenuta, quindi si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 17,20, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza di discussione del 15.04.2025 , all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 17,18, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1785/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(c.f.: ), in qualità di rappresentante legale-Presidente Parte_1 C.F._1 dell' con sede in Cittanova alla via Galileo Galilei -18, ed ivi Controparte_2
elettivamente domiciliato alla Via V. Perelli -60/p.1 presso lo studio dell'Avv. Girolamo Albanese
(C.F.: – Pec: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende in forza di procura in atti,
-attore- nei confronti di
in persona del Presidente suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Demetrio Fotia, c.f.
giusta procura in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
, Via Argine Destro Calopinace n° 36, che dichiara ai sensi del 2° comma dell' art. NT
176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0965-615180 o di indirizzo di p.e.c. così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Email_2
D.P.R. dell' 11.02.2005 n. 68.
- convenuto –
Avente ad oggetto
Risarcimento danni da cosa in custodia art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale d'udienza:
PARTE ATTRICE :
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
pagina2 di 9 1) DICHIARARE l'esclusiva responsabilità della già NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione Controparte_4 del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero alternativamente ai sensi dell'art. 2043
c.c. o 2052 c.c.
2) ACCERTARE E DICHIARARE che a seguito di tale incidente Renault Trafic tg. DA187ZT riportava ingenti danni per la cui riparazione è stata preventivata la somma di € 9.063,26.
3) CONDANNARE essa già , NT Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 9.063,26 (novemilasessantatre/26), per i danni subiti dall'autovettura Renault Trafic tg. DA187ZT di proprietà di esso attore, ovvero qualunque altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque, entro i limiti della competenza del Giudice adito. Oltre interessi e svalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì dell'evento al definitivo soddisfo.
4) PORRE a carico del convenuto le spese di CTU.
5) CONDANNARE il convenuto alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale Civile di Palmi adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1) Dichiarare nulla la perizia redatta dall'ing. per aver lo stesso consulente svolto un Per_1
accertamento esclusivamente sulla base di atti di parte pur potendo, attivando le necessarie autorizzazioni, esaminare il mezzo coinvolto nel sinistro oggetto del procedimento de quo;
2) Rigettare la domanda proposta da parte attrice con atto di citazione perché infondata in fatto e diritto, giusti motivi esposti e perché comunque non provata;
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio
4) In via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea ridurre il quantum perché sproporzionato rispetto alle modalità del presunto sinistro ed all'eventuale concorso di fattori che lo hanno determinato.
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI
, n.q. di presidente della adiva questo Tribunale al fine di vedere Parte_3 Parte_2
accertata e dichiarata la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della convenuta
[...]
, quale proprietaria della strada SP1 tratto Taurianova Cittanova km NT
pagina3 di 9 19+400, per l'incidente occorso in data 14.09.2011 a causa dell'improvvisa invasione della strada da parte di un bovino, che impattando sull'autovettura intestata alla morendo a causa Parte_2 dell'impatto, cagionava danni all'autovettura quantificati in € 9.063,26 , pari cioè al costo di riparazione di cui al preventivo rilasciato dalla n data 31.10.2011. CP_5
In fatto deduceva:
- di essere stato alla guida dell'autovettura Renault Trafic tg. DA187ZT al momento del sinistro
- di trovarsi a viaggiare sulla SP1 km 19+400 in data 14.09.2011 alle ore 20 circa quando, all'improvviso, un bovino adulto proveniente dalla campagna adiacente alla carreggiata, invadeva, attraversandola, la strada causando il sinistro
- che a causa dell'impatto l'animale moriva e il Renault Trafic tg. DA187ZT riportava danni alla parte anteriore
- che l'impatto con il bovino non era evitabile
- che lungo la strada non erano presenti segnali di pericolo attraversamento bovini
- che la strada non era illuminata
- che le aree di campagna adiacenti il tratto di strada teatro del sinistro non sono recintate, ma delimitate da un muro basso e non esistono sistemi di recinzione idonei ad impedire l'attraversamento della strada da parte di animali selvatici
- che in altre occasioni lungo quel tratto di strada si erano verificati incidenti, sempre a causa dell'invasione della strada da parte di bovini liberi e allo stato brado
- che sul luogo del sinistro, subito dopo l'incidente, intervenivano gli Agenti della Polizia
Municipale; pertanto chiedeva alla convenuta il risarcimento dei danni subiti, ritenuta NT
unica responsabile, quale custode della strada, per non avere adottato tutte le misure necessarie per consentire agli utenti della strada di viaggiare in sicurezza, violando altresì le prescrizioni di cui all'art. 14 del CDS.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva la propria NT
carenza di legittimazione passiva , indicando nella l'unico responsabile per i danni Pt_4
derivanti dalla fauna selvatica, in quanto di sua appartenenza e sottoposti alla sua tutela e vigilanza, eccezione che non veniva reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attrice, ritenendo unico responsabile, o corresponsabile, per l'accaduto l'attore stesso, per condotta negligente e imprudente, tenuto conto della dinamica del sinistro e della visibilità dell'animale sulla strada data la stazza;
in subordine chiedeva la riduzione del quantum richiesto dall'attore.
Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice alla stregua delle deduzioni in fatto e diritto articolate da parte attrice e delle conclusioni rassegnate, come domanda risarcitoria per pagina4 di 9 danni provocati da cosa in custodia e per mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dallo stato dei luoghi.
La domanda appare fondata e va accolta.
La dinamica del fatti di causa descritta da parte attrice trovava conferma durante l'istruttoria grazie alle prove testimoniali acquisite, alla documentazione offerta in giudizio da parte attrice ed in particolare del rapporto redatto dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto subito dopo il sinistro di causa.
Le circostanze di fatto emerse nel corso dell'attività istruttoria, determinanti ai fini della decisione della causa sono le seguenti:
- la manutenzione e vigilanza della strada luogo del sinistro era all'epoca dei fatti di competenza della , oggi della , circostanza pacificamente Controparte_4 NT
ammessa dalle parti
- l'incidente avveniva alle ore 20,00 circa in periodo autunnale quando non c'è più luce solare e la strada, nel tratto luogo del sinistro, non era dotato di illuminazione pubblica, né privata;
(vd. relazione della Polizia Municipale)
- non risultavano apposti segnali di pericolo attraversamento animali, pur essendo la zona adiacente circondata da campagna e non essendo i margini della strada delimitati da alcuna recinzione, idonea ad impedire agli animali l'invasione della carreggiata;
- nello stesso tratto di strada si sono verificati altri incidenti causati da bovini liberi, e l'attraversamento di bonvini in quella zona non era infrequente (vd.si prova testimoniale del
16.06.2022)
- il bovino, una femmina adulta di colore grigio scuro, non apparteneva ad alcuno, in quanto sprovvisto di marca auricolare.
Ora il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è costeggiato da tratti di campagna, ove secondo
l'id quod plerumque accidit, circolano animali di vario tipo, per cui il rischio dell'attraversamento della strada da parte di animale è un rischio concreto prevedibile.
L'ente preposto alla manutenzione della strada, per evitare situazioni di pericolo come quella per cui è causa, avrebbe dovuto adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza degli utenti della strada mediante recinzioni, segnali di indicazione del pericolo, idonea illuminazione.
All'epoca dei fatti di causa , dalle prove acquisite , è emerso che la , e prima NT
di essa la Provincia di , non avevano adottato alcuna precauzione per evitare CP_1 CP_1
l'invasione da parte di animali provenienti dalle campagne circostanti, o, quantomeno, per pagina5 di 9 allertare l'utenza sul rischio di attraversamento di animali mediante installazione della adeguata segnaletica stradale di pericolo .
Infatti all'epoca del sinistro la strada:
- non presentava barriere di protezione lungo i confini con l'aperta campagna, idonee ad impedire alla fauna circolante di invadere la sede stradale,
- era priva di illuminazione
- non esistevano cartelli di segnalazione del pericolo di attraverso animali (che veniva apposto subito dopo il sinistro di causa).
La condotta dell'ente custode della strada appare in tal senso negligente rispetto ai doveri di manutenzione e vigilanza imposti dalla legge e dal generale principio del neminem laedere, né
l'attraversamento della strada da parte del bovino può essere considerato come un fatto imprevedibile tale da escludere la responsabilità del custode, considerato che il tratto di strada è circondato da campagne.
L'animale che, a seguito dell'incidente moriva, non risultava appartenere ad alcuno, circolava libero per le campagne e a causa della mancanza di recinzione lungo i margini della strada ha causato l'incidente senza che il conducente potesse evitare l'impatto considerato che il bovino gli tagliava la strada all'improvviso provenendo dalla campagna.
Al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano scarse, atteso che la strada non era illuminata, né vi era illuminazione privata circostante, essendo l'area circondata da campagne, ed il sinistro si verificava quando non c'era più luce solare.
Considerate le condizioni della strada e della visibilità, si può ragionevolmente ritenere che l'attraversamento della strada da parte di animali della stazza come quella del bovino coinvolto nel sinistro , proveniente da una zona buia verso una zona non illuminata, in assenza di segnali di pericolo, non poteva essere preveduto dall'attore e l'impatto non poteva essere evitato.
La velocità di 50 KM/h indicata dall'attore è stata ritenuta compatibile con i danni riportati dall'autovettura e del peso del bovino dal CTU nominato, che ha ricostruito la dinamica del sinistro.
Pertanto, non si ritiene possa essere attribuito al conducente alcun concorso di colpa nella causazione dell'evento, che egli non poteva prevedere né evitare.
E' invece probabile che l'incidente non si sarebbe verificato se il custode della strada, vigilando sulla stessa, avesse adottato tutte le misure idonee ad impedire agli animali l'attraversamento della strada (come guardrail , recinzioni , reti,ecc.) avesse dotato la zona di illuminazione pubblica e avesse apposto segnali di pericolo idonei ad allertare l'utente della strada pagina6 di 9 sul rischio di imbattersi in animali , anche di grandi dimensioni su quel tratto di strada, attenzionando alla prudenza massima e specifica i conducenti.
In assenza di una legittima causa di esclusione della responsabilità, di cui non è stata offerta alcuna prova, non può che affermarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro di causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della strada, essendo stato dimostrato dall'attore che il sinistro di causa si è verificato proprio a causa dell'inidonea adozione delle misure di sicurezza, richieste dallo stato dei luoghi, da parte dell'amministrazione convenuta.
LA CTU disposta in corso di causa , eseguita sulla base della documentazione in atti , attesa l'impossibilità della ispezione dell'autovettura incidentata, in quanto ricoverata all'interno di un immobile sottoposto a sequestro, deve ritenersi validamene eseguita, considerato, peraltro, che l'incidente si è verificato nel 2011 e che le condizioni attuali del veicolo sicuramente non sono oggi identiche a quelle esistenti all'epoca dei fatti di causa e che la documentazione offerta in giudizio da parte attrice, ed in particolare documentazione fotografica, il preventivo di riparazione e la prova testimoniale di titolare dell'officina che aveva visionato il mezzo Testimone_1
subito dopo il sinistro e redatto il preventivo di riparazione, sono state ritenute dal CTU nominato sufficienti per rispondere al quesito posto da questo Tribunale.
Dall'esame peritale è emerso che i danni all'autovettura consistenti in:
• danneggiamento paraurti anteriore,
• danneggiamento gruppi ottici anteriori DX e SX,
• danneggiamento della parte frontale (mascherina),
• rottura del parabrezza,
• deformazione profonda del cofano motore,
• deformazione dei parafanghi anteriori DX e SX,
• deformazione portiera anteriore DX,
• introflessione della traversa,
• rotture e danneggiamenti di ulteriori componenti/pezzi meccanici nella zona di interesse all'impatto (danni secondari non visibili direttamente)
sono compatibili con la dinamica del sinistro.
I danni valutati dal perito sono solo quelli emersi in corso di causa e risultanti anche dalla documentazione versata in atti. I danni esterni al mezzo sono visibili dalle foto, e sono gli unici che sono stati valorizzati dal perito ai fini della quantificazione del danno, pur non potendosi escludere “che ulteriori danni potrebbero essere riscontrabili, ai fini della riparazione, durante
pagina7 di 9 le fasi di smontaggio della parte anteriore del veicolo, perché non direttamente visibili dall'esterno”.
Il CTU ing. ha stimato che il costo di € 9.063,25. di riparazione Persona_2
dell'autovettura di cui al preventivo di riparazione offerto in giudizio da parte attrice (confermato dal teste che aveva redatto il prevenivo dopo avere eseguito all'epoca dei fatti il check Tes_1 all'autovettura) è congruo e sufficiente a riparare il veicolo in questione, secondo le tariffe risalenti all'epoca del sinistro anno 2011.
Le conclusioni peritali, sulle quali parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione nel corso delle operazioni peritali, non possono che essere condivise da questo Tribunale.
Pertanto
- accertata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del NT
sinistro di causa,
- accertato il nesso di causalità fra cosa in custodia e danni lamentati da parte attrice,
- accertati e quantificati i danni diretti cagionati dal sinistro per cui è causa, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del NT
danno subito dalla liquidato in € 9.063,25, oltre rivalutazione monetaria dalla data Parte_2
del sinistro sino al pagamento e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della
[...]
, liquidate come in dispositivo, in favore di parte attrice;
per lo NT
stesso principio le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da in qualità di Parte_1
rappresentante legale- e Presidente dell' rigettata ogni diversa istanza Controparte_2
ed eccezione così decide:
a. accoglie la domanda di parte attrice , accerta e dichiara la responsabilità civile ex art. 2051
c.c. della per il sinistro di causa;
NT
b. per l'effetto condanna la al risarcimento dei danni NT
subiti dalla a causa del sinistro stesso che liquida in € 9.063,25, oltre Parte_2
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al pagamento e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
c. condanna la convenuta al pagamento delle spese del NT presente giudizio che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge , da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93
pagina8 di 9 cpc;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Palmi, lì 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 15/04/2025, alle ore 9,30, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1785/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di NT
Sono presenti:
per l'attore l'Avv. ALBANESE Delia per delega dell'avv. ALBANESE GIROLAMO, la quale rileva che è stata depositata nel termine concesso la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del Sig. si riporta alle Parte_1 conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e verbali di causa ed in particolare alle note difensive conclusive depositate per parte convenuta l'Avv. FOTIA DEMETRIO il quale rileva che controparte non ha adempiuto compiutamente a quanto richiesto dal Giudice, e chiede che il Giudice voglia assegnare nuovo termine alla controparte, atteso che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il sig. era rappresentante legale dell' Pt_1 Parte_2 anche nell'anno 2012, anno in cui è stata fatta la prima diffida, e in via subordinata precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti e verbali di causa, nessuno escluso;
L'Avv. Delia Albanese si oppone alla richiesta ed all'eccezione sollevata da controparte, poiché infondate e intempestive e dichiara di avere prodotto la documentazione a dimostrare la legittimazione del ricorrente come richiesto dal
Tribunale adito.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, ritenuto che la documentazione offerta in giudizio da parte attrice è sufficiente ed idonea a dimostrare i poteri di rappresentanza e di agire in giudizio del Sig. in nome e per conto della , rigetta Pt_1 Parte_2
l'eccezione di parte convenuta, quindi si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 17,20, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza di discussione del 15.04.2025 , all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 17,18, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1785/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(c.f.: ), in qualità di rappresentante legale-Presidente Parte_1 C.F._1 dell' con sede in Cittanova alla via Galileo Galilei -18, ed ivi Controparte_2
elettivamente domiciliato alla Via V. Perelli -60/p.1 presso lo studio dell'Avv. Girolamo Albanese
(C.F.: – Pec: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende in forza di procura in atti,
-attore- nei confronti di
in persona del Presidente suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Demetrio Fotia, c.f.
giusta procura in calce, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._3
, Via Argine Destro Calopinace n° 36, che dichiara ai sensi del 2° comma dell' art. NT
176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0965-615180 o di indirizzo di p.e.c. così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Email_2
D.P.R. dell' 11.02.2005 n. 68.
- convenuto –
Avente ad oggetto
Risarcimento danni da cosa in custodia art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale d'udienza:
PARTE ATTRICE :
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
pagina2 di 9 1) DICHIARARE l'esclusiva responsabilità della già NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione Controparte_4 del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero alternativamente ai sensi dell'art. 2043
c.c. o 2052 c.c.
2) ACCERTARE E DICHIARARE che a seguito di tale incidente Renault Trafic tg. DA187ZT riportava ingenti danni per la cui riparazione è stata preventivata la somma di € 9.063,26.
3) CONDANNARE essa già , NT Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 9.063,26 (novemilasessantatre/26), per i danni subiti dall'autovettura Renault Trafic tg. DA187ZT di proprietà di esso attore, ovvero qualunque altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque, entro i limiti della competenza del Giudice adito. Oltre interessi e svalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì dell'evento al definitivo soddisfo.
4) PORRE a carico del convenuto le spese di CTU.
5) CONDANNARE il convenuto alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale Civile di Palmi adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1) Dichiarare nulla la perizia redatta dall'ing. per aver lo stesso consulente svolto un Per_1
accertamento esclusivamente sulla base di atti di parte pur potendo, attivando le necessarie autorizzazioni, esaminare il mezzo coinvolto nel sinistro oggetto del procedimento de quo;
2) Rigettare la domanda proposta da parte attrice con atto di citazione perché infondata in fatto e diritto, giusti motivi esposti e perché comunque non provata;
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio
4) In via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea ridurre il quantum perché sproporzionato rispetto alle modalità del presunto sinistro ed all'eventuale concorso di fattori che lo hanno determinato.
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI
, n.q. di presidente della adiva questo Tribunale al fine di vedere Parte_3 Parte_2
accertata e dichiarata la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della convenuta
[...]
, quale proprietaria della strada SP1 tratto Taurianova Cittanova km NT
pagina3 di 9 19+400, per l'incidente occorso in data 14.09.2011 a causa dell'improvvisa invasione della strada da parte di un bovino, che impattando sull'autovettura intestata alla morendo a causa Parte_2 dell'impatto, cagionava danni all'autovettura quantificati in € 9.063,26 , pari cioè al costo di riparazione di cui al preventivo rilasciato dalla n data 31.10.2011. CP_5
In fatto deduceva:
- di essere stato alla guida dell'autovettura Renault Trafic tg. DA187ZT al momento del sinistro
- di trovarsi a viaggiare sulla SP1 km 19+400 in data 14.09.2011 alle ore 20 circa quando, all'improvviso, un bovino adulto proveniente dalla campagna adiacente alla carreggiata, invadeva, attraversandola, la strada causando il sinistro
- che a causa dell'impatto l'animale moriva e il Renault Trafic tg. DA187ZT riportava danni alla parte anteriore
- che l'impatto con il bovino non era evitabile
- che lungo la strada non erano presenti segnali di pericolo attraversamento bovini
- che la strada non era illuminata
- che le aree di campagna adiacenti il tratto di strada teatro del sinistro non sono recintate, ma delimitate da un muro basso e non esistono sistemi di recinzione idonei ad impedire l'attraversamento della strada da parte di animali selvatici
- che in altre occasioni lungo quel tratto di strada si erano verificati incidenti, sempre a causa dell'invasione della strada da parte di bovini liberi e allo stato brado
- che sul luogo del sinistro, subito dopo l'incidente, intervenivano gli Agenti della Polizia
Municipale; pertanto chiedeva alla convenuta il risarcimento dei danni subiti, ritenuta NT
unica responsabile, quale custode della strada, per non avere adottato tutte le misure necessarie per consentire agli utenti della strada di viaggiare in sicurezza, violando altresì le prescrizioni di cui all'art. 14 del CDS.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva la propria NT
carenza di legittimazione passiva , indicando nella l'unico responsabile per i danni Pt_4
derivanti dalla fauna selvatica, in quanto di sua appartenenza e sottoposti alla sua tutela e vigilanza, eccezione che non veniva reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attrice, ritenendo unico responsabile, o corresponsabile, per l'accaduto l'attore stesso, per condotta negligente e imprudente, tenuto conto della dinamica del sinistro e della visibilità dell'animale sulla strada data la stazza;
in subordine chiedeva la riduzione del quantum richiesto dall'attore.
Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice alla stregua delle deduzioni in fatto e diritto articolate da parte attrice e delle conclusioni rassegnate, come domanda risarcitoria per pagina4 di 9 danni provocati da cosa in custodia e per mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dallo stato dei luoghi.
La domanda appare fondata e va accolta.
La dinamica del fatti di causa descritta da parte attrice trovava conferma durante l'istruttoria grazie alle prove testimoniali acquisite, alla documentazione offerta in giudizio da parte attrice ed in particolare del rapporto redatto dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto subito dopo il sinistro di causa.
Le circostanze di fatto emerse nel corso dell'attività istruttoria, determinanti ai fini della decisione della causa sono le seguenti:
- la manutenzione e vigilanza della strada luogo del sinistro era all'epoca dei fatti di competenza della , oggi della , circostanza pacificamente Controparte_4 NT
ammessa dalle parti
- l'incidente avveniva alle ore 20,00 circa in periodo autunnale quando non c'è più luce solare e la strada, nel tratto luogo del sinistro, non era dotato di illuminazione pubblica, né privata;
(vd. relazione della Polizia Municipale)
- non risultavano apposti segnali di pericolo attraversamento animali, pur essendo la zona adiacente circondata da campagna e non essendo i margini della strada delimitati da alcuna recinzione, idonea ad impedire agli animali l'invasione della carreggiata;
- nello stesso tratto di strada si sono verificati altri incidenti causati da bovini liberi, e l'attraversamento di bonvini in quella zona non era infrequente (vd.si prova testimoniale del
16.06.2022)
- il bovino, una femmina adulta di colore grigio scuro, non apparteneva ad alcuno, in quanto sprovvisto di marca auricolare.
Ora il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è costeggiato da tratti di campagna, ove secondo
l'id quod plerumque accidit, circolano animali di vario tipo, per cui il rischio dell'attraversamento della strada da parte di animale è un rischio concreto prevedibile.
L'ente preposto alla manutenzione della strada, per evitare situazioni di pericolo come quella per cui è causa, avrebbe dovuto adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza degli utenti della strada mediante recinzioni, segnali di indicazione del pericolo, idonea illuminazione.
All'epoca dei fatti di causa , dalle prove acquisite , è emerso che la , e prima NT
di essa la Provincia di , non avevano adottato alcuna precauzione per evitare CP_1 CP_1
l'invasione da parte di animali provenienti dalle campagne circostanti, o, quantomeno, per pagina5 di 9 allertare l'utenza sul rischio di attraversamento di animali mediante installazione della adeguata segnaletica stradale di pericolo .
Infatti all'epoca del sinistro la strada:
- non presentava barriere di protezione lungo i confini con l'aperta campagna, idonee ad impedire alla fauna circolante di invadere la sede stradale,
- era priva di illuminazione
- non esistevano cartelli di segnalazione del pericolo di attraverso animali (che veniva apposto subito dopo il sinistro di causa).
La condotta dell'ente custode della strada appare in tal senso negligente rispetto ai doveri di manutenzione e vigilanza imposti dalla legge e dal generale principio del neminem laedere, né
l'attraversamento della strada da parte del bovino può essere considerato come un fatto imprevedibile tale da escludere la responsabilità del custode, considerato che il tratto di strada è circondato da campagne.
L'animale che, a seguito dell'incidente moriva, non risultava appartenere ad alcuno, circolava libero per le campagne e a causa della mancanza di recinzione lungo i margini della strada ha causato l'incidente senza che il conducente potesse evitare l'impatto considerato che il bovino gli tagliava la strada all'improvviso provenendo dalla campagna.
Al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano scarse, atteso che la strada non era illuminata, né vi era illuminazione privata circostante, essendo l'area circondata da campagne, ed il sinistro si verificava quando non c'era più luce solare.
Considerate le condizioni della strada e della visibilità, si può ragionevolmente ritenere che l'attraversamento della strada da parte di animali della stazza come quella del bovino coinvolto nel sinistro , proveniente da una zona buia verso una zona non illuminata, in assenza di segnali di pericolo, non poteva essere preveduto dall'attore e l'impatto non poteva essere evitato.
La velocità di 50 KM/h indicata dall'attore è stata ritenuta compatibile con i danni riportati dall'autovettura e del peso del bovino dal CTU nominato, che ha ricostruito la dinamica del sinistro.
Pertanto, non si ritiene possa essere attribuito al conducente alcun concorso di colpa nella causazione dell'evento, che egli non poteva prevedere né evitare.
E' invece probabile che l'incidente non si sarebbe verificato se il custode della strada, vigilando sulla stessa, avesse adottato tutte le misure idonee ad impedire agli animali l'attraversamento della strada (come guardrail , recinzioni , reti,ecc.) avesse dotato la zona di illuminazione pubblica e avesse apposto segnali di pericolo idonei ad allertare l'utente della strada pagina6 di 9 sul rischio di imbattersi in animali , anche di grandi dimensioni su quel tratto di strada, attenzionando alla prudenza massima e specifica i conducenti.
In assenza di una legittima causa di esclusione della responsabilità, di cui non è stata offerta alcuna prova, non può che affermarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro di causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della strada, essendo stato dimostrato dall'attore che il sinistro di causa si è verificato proprio a causa dell'inidonea adozione delle misure di sicurezza, richieste dallo stato dei luoghi, da parte dell'amministrazione convenuta.
LA CTU disposta in corso di causa , eseguita sulla base della documentazione in atti , attesa l'impossibilità della ispezione dell'autovettura incidentata, in quanto ricoverata all'interno di un immobile sottoposto a sequestro, deve ritenersi validamene eseguita, considerato, peraltro, che l'incidente si è verificato nel 2011 e che le condizioni attuali del veicolo sicuramente non sono oggi identiche a quelle esistenti all'epoca dei fatti di causa e che la documentazione offerta in giudizio da parte attrice, ed in particolare documentazione fotografica, il preventivo di riparazione e la prova testimoniale di titolare dell'officina che aveva visionato il mezzo Testimone_1
subito dopo il sinistro e redatto il preventivo di riparazione, sono state ritenute dal CTU nominato sufficienti per rispondere al quesito posto da questo Tribunale.
Dall'esame peritale è emerso che i danni all'autovettura consistenti in:
• danneggiamento paraurti anteriore,
• danneggiamento gruppi ottici anteriori DX e SX,
• danneggiamento della parte frontale (mascherina),
• rottura del parabrezza,
• deformazione profonda del cofano motore,
• deformazione dei parafanghi anteriori DX e SX,
• deformazione portiera anteriore DX,
• introflessione della traversa,
• rotture e danneggiamenti di ulteriori componenti/pezzi meccanici nella zona di interesse all'impatto (danni secondari non visibili direttamente)
sono compatibili con la dinamica del sinistro.
I danni valutati dal perito sono solo quelli emersi in corso di causa e risultanti anche dalla documentazione versata in atti. I danni esterni al mezzo sono visibili dalle foto, e sono gli unici che sono stati valorizzati dal perito ai fini della quantificazione del danno, pur non potendosi escludere “che ulteriori danni potrebbero essere riscontrabili, ai fini della riparazione, durante
pagina7 di 9 le fasi di smontaggio della parte anteriore del veicolo, perché non direttamente visibili dall'esterno”.
Il CTU ing. ha stimato che il costo di € 9.063,25. di riparazione Persona_2
dell'autovettura di cui al preventivo di riparazione offerto in giudizio da parte attrice (confermato dal teste che aveva redatto il prevenivo dopo avere eseguito all'epoca dei fatti il check Tes_1 all'autovettura) è congruo e sufficiente a riparare il veicolo in questione, secondo le tariffe risalenti all'epoca del sinistro anno 2011.
Le conclusioni peritali, sulle quali parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione nel corso delle operazioni peritali, non possono che essere condivise da questo Tribunale.
Pertanto
- accertata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del NT
sinistro di causa,
- accertato il nesso di causalità fra cosa in custodia e danni lamentati da parte attrice,
- accertati e quantificati i danni diretti cagionati dal sinistro per cui è causa, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del NT
danno subito dalla liquidato in € 9.063,25, oltre rivalutazione monetaria dalla data Parte_2
del sinistro sino al pagamento e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della
[...]
, liquidate come in dispositivo, in favore di parte attrice;
per lo NT
stesso principio le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da in qualità di Parte_1
rappresentante legale- e Presidente dell' rigettata ogni diversa istanza Controparte_2
ed eccezione così decide:
a. accoglie la domanda di parte attrice , accerta e dichiara la responsabilità civile ex art. 2051
c.c. della per il sinistro di causa;
NT
b. per l'effetto condanna la al risarcimento dei danni NT
subiti dalla a causa del sinistro stesso che liquida in € 9.063,25, oltre Parte_2
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al pagamento e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
c. condanna la convenuta al pagamento delle spese del NT presente giudizio che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge , da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93
pagina8 di 9 cpc;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Palmi, lì 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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