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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le nore scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
25.06.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 678/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1967 e residente in [...] alla contrada Pianelle n.
34, in qualità di rapp.te leg.le della società , Controparte_1
P. Iva n. con sede legale in Roma alla viale Trastevere P.IVA_1
n. 209, elettivamente domiciliata in S. Andrea di Conza (AV), alla via Guido Dorso n. 15 presso lo studio dell'Avv. Gerardo D'Angola
(c. f. ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 speciale allegata telematicamente all'atto di citazione
-opponente- nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro – tempore Sig. , con sede legale Controparte_3 in IO RO (RC) S.S. 111 P. IVA Controparte_4
pec: rappresentata P.IVA_2 Email_1
e difesa dall'Avv. Domenico Mesiti C.F.: indirizzo C.F._3 pec Fax n. 0966/654071, giusta Email_2
pagina1 di 10 procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedenti difensori -opposta-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di
Palmi in data 16.04.2024, su ricorso della Controparte_2
, notificato il 17.04.2024
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note difensive ex art. 127 ter depositate nel termine concesso.
dando comunicazione alle parti della stessa
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proponeva tempestiva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n° 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di Palmi in data
16.04.2024, su ricorso della Controparte_2 notificato il 17.04.2024, col quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 28.240,52, a titolo di prezzo per i servizi di agenzia resi in favore della società opponente in relazione ad operazioni di importazione doganale di dispositivi medici, nell'anno 2023, di cui alle fatture e alla nota di debito c:he seguono fattura n° 2300000933 del 30.06.2023 dell'importo di €
6.187,63;
nota di debito n° 2300020315 del 22.08.2023 dell'importo di
€ 9.081,59;
fattura n° 2300001192 del 31.08.2023 dell'importo di €
12.971,30 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, e spese legali.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della stessa , dichiarava testualmente “crediti completamente inesistenti”, ma rispetto ai servizi per i quali veniva azionata la pretesa creditoria di parte opposta, formulava domanda pagina2 di 10 risarcitoria in via riconvenzionale per i danni derivanti da ritardo nell'adempimento della prestazione (i servizi di sdoganamento della merce di cui alle fatture prodotte in giudizio), che quantificava in € 19.620,00, pari alla perdita di un appalto di una fornitura aggiudicato dalla con la azienda Controparte_5 ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.
Chiedeva quindi con le note depositate in data 21.06.2025
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via pregiudiziale, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e conseguentemente affermare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 16/04/2024,
r.g. n. 450/2024, notificato all'istante in data 17.04.2024 ed emesso dal Tribunale di Palmi nei confronti della per Controparte_1
i motivi suindicati;
- dichiarare, poi, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n. 144/2024 del 16/04/2024, r.g. n.
450/2024, notificato all'istante in data 17.04.2024, emesso dal
Tribunale di Palmi per mancata proposizione della domanda di
Mediazione obbligatoria ex art. 5 bis L. n. 28/2010;
- nel merito, poi eventualmente, annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per la assenza dei requisiti di cui all'art. 633 s.s. c.p.c. e così della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- in via riconvenzionale, poi, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Controparte_2
e conseguentemente condannare la stessa al pagamento del
[...] risarcimento del danno patito dalla società istante, che qui si
pagina3 di 10 quantifica nella misura di Euro 19.620,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
- in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi nei confronti del procuratore anticipatario.
A sostegno della proprie ragioni offriva in giudizio la seguente documentazione:
- ordine di bonifico eseguito in favore della società opposta per
N.2300000543 DEL 12/05/2023 dell'importo di € 5.277,21 Parte_2
- corrispondenza elettronica intercorsa tra la e la Controparte_5
Azienda ospedaliera Camillo Forlanini relativa al ritardo di consegna merce ferma in dogana
- Lettera di comunicazione di affidamento della gara per la fornitura di tamponi e provette molecolari Sars Covid per l'importo di € 19.620,00 in favore della del Controparte_5
12.12.2022
- Lettera di comunicazione risoluzione contratto di fornitura stesso del 05.09.203 giusta delibera del 10.08.2023
Si costituiva la insistendo sulla propria Controparte_2 pretesa creditoria ed offrendo in giudizio ulteriore prova scritta relativa ai servizi resi in favore della società opposta per i quali non veniva corrisposto il relativo prezzo, illustrando e documentando nel dettaglio i servizi svolti nell'interesse della
, mediante anticipazione dei relativi costi (nota di Controparte_1 debito n. 230020315 del 22.08.2023), argomentando sull'incolpevole ritardo del servizio reso in favore della relativo Controparte_1 alle operazioni di sdoganamento della merce importata dalla P_
dalla Cina determinato dal mancato rilascio del nulla osta
[...] all'importazione a seguito di ispezione ministeriale e di irregolarità della merce oggetto di importazione.
Illustrava analiticamente il contenuto delle prestazioni eseguite, sinteticamente elencate nelle fatture n° 2300000933 del pagina4 di 10 30.06.2023, Fattura n° 2300001192 del 31.08.2023, e nella Nota di debito n° 230020315 del 22.08.2023, tutte contabilmente registrate, ed giustificava, offrendone prova scritta, i tempi nella consegna della merce alla proveniente dall'estero: Parte_3
“In data 24 /05 / 2023, l' , con provvedimenti prot. Controparte_6
n° 2023-USMAF- BAR _ GME-P-GIT 68552- 68550- 68556-68551- 68553, non ha concesso il nulla osta all'importazione per una serie di dispositivi medici (sacche per urostomia – Idv provette, Kit test influenza, maschere antix per radioprotezione – aghi spinali ed aghi caudali), in quanto i prodotti sono risultati privi di istruzioni per l'uso, privi di etichettatura, perché i libretti di istruzione erano privi di marchio CE , delle indicazioni inerenti al nominativo del fabbricante e dei dati inerenti al mandatario (doc n° 7a).
Tali prodotti sono stati oggetto di istanza di regolarizzazione inoltrata dalla società opponente il 29.05.2023 (doc. n° 8), cui
l'ufficio ha dato riscontro in data 5.06.2023 (doc. n° CP_7
9).
In data 7. 06.2023 (doc. n° 10 )la società Controparte_2
, per nome e conto della ha
[...] Parte_4 richiesto lo svuotamento del container all'interno del deposito doganale della C&T Logistic S.r.l., sotto supervisione dell'Ufficio di sanità marittima per procedere alle operazioni di regolarizzazione della merce;
ciò con il consenso della società opponente, allo scopo di evitare l'accumulo di costi per le port storage e le demurrage;
la merce è stata così collocata all'interno di un deposito doganale privato. La merce, costituita dai due singoli per i quali è stato ricevuto il nulla osta all'importazione, è stata sdoganata il 15 giugno 2024 ed è stata consegnata con trasporto camionistico, su indicazione della società opposta, a NO
(PZ) il 26 giugno 2024. La ha poi provveduto a P_ regolarizzarla presso il deposito doganale con l'apposizione di etichette e marchiature mancanti;
tali operazioni sono state completate il 21 luglio 2023.
In data 11.07.2023, nelle more della regolarizzazione, il legale rappresentante della società opponente, si è recato presso il
pagina5 di 10 deposito doganale privato sito all'interno dell'area portuale, come da documentazione autorizzativa per l'ingresso rilasciata dall'Autorità Portuale di IO RO (doc. n° 11), al fine di visionare la merce e fornire gli elementi necessari a regolarizzarla
(etichette etc.).
La regolarizzazione- come già detto -è stata ultimata all'interno del Deposito Doganale in data 21.07.2023.
A seguito di ispezione della di IO RO Parte_5 avvenuta il 25 luglio 2023, il predetto Ufficio - verificata la regolarizzazione della merce – ha rilasciato il nulla osta all'importazione, come da provvedimenti prot. n° 2023 – USMAF- BAR-
GME -P – GIT 70732-70734-70736-70738-70740- 70741 (doc. n° 11a).
Il 26 luglio 2023 il resto della merce regolarizzata trasportata a mezzo camion è stata consegnata a NO (PZ).
Offriva in giudizio copiosa documentazione relativa all'attività svolta e alle prestazioni rese in favore della Controparte_1 corrispondenti alla narrazione ed analitica descrizione delle prestazioni offerte.
Quindi chiedeva il rigetto dell' opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024 D.I. perchè inammissibile e in ogni caso infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
la condanna della società opponente in persona del Suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto oltre interessi ex d. lgs. n° 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo;
ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta e della domanda ex art. 96 c.p.c. perché
pagina6 di 10 infondate, con vittoria di spese e compensi del giudizio, e condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 e 4 c.p.c.
La causa veniva ostruita mediante l'acquisizione delle prove scritte prodotte in giudizio.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La ha offerto in giudizio prova scritta del Controparte_2 rapporto negoziale da cui deriva il credito vantato.
In particolare ha descritto e documentato tutti i servizi resi in favore della nell'ambito delle operazioni di Controparte_1 importazione di merce dall'estero per cui è causa.
L'esistenza del rapporto negoziale dedotto è stato, peraltro, confermato dalla stessa difesa della che così scrive Controparte_1 nell'atto di citazione:
“l'odierna scrivente ha chiesto alla società Controparte_2
di provvedere a sdoganare una serie di prodotti medicali
[...] presso il porto di IO RO.
Il servizio, però, non è stato svolto a regola d'arte, anzi, la società ha effettuato le operazioni Controparte_2 con un gravissimo ritardo rispetto alla tempistica ordinaria prevista, fatto quest'ultimo che ha costretto società istante a perdere numerose commesse (Cfr. all. 2).
La società istante, infatti, ha subito, tra gli altri, un ingente danno, pari ad Euro 19.620,00 (Cfr. all. 3) e stante l'evidente inadempimento contrattuale di controparte, propone rituale domanda riconvenzionale nei confronti della società Controparte_2
per il summenzionato danno, in quanto responsabile esclusiva
[...] del danno subito dalla odierna scrivente, così come avrà cura di dimostrare durante la futura attività istruttoria”
L'opponente, dunque, conferma il dedotto avversario, salvo eccepire l'inesatto adempimento, per ritardo nella prestazione dei servizi pagina7 di 10 resi in favore della e per i quali la Parte_3 CP_2
pretende il pagamento del corrispettivo pattuito.
[...]
Da quanto precede deve ritenersi provato che tutti servizi elencati nelle fatture emesse, meglio descritti negli scritti difensivi della sono stati resi in favore della Controparte_2
così come sono stati anticipati i costi di cui alla P_ nota di debito prodotta in giudizio.
L'eccezione del ritardo nell'adempimento, presuppone l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto dal creditore istante, ed è equiparabile all'espresso riconoscimento dell'obbligazione negoziale dedotta da parte opposta.
Superata, quindi, l'opposizione per inesistenza del rapporto obbligatorio dedotto, fonte negoziale del credito vantato dalla
[...]
per espresso riconoscimento da parte dell'opponente CP_8 dell'esistenza del rapporto negoziale per cui è causa, vanno analizzate l'eccezione del ritardo nell'adempimento e la connessa domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_1
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che la merce importata dalla veniva gestita con puntualità Controparte_1
e professionalità dalla ma veniva bloccata in Controparte_2 area doganale a seguito di una ispezione ministeriiale. Infatti, in data 24/05/2023, l' (vd. provvedimenti prot. n° Controparte_6
2023-USMAF- BAR _ GME-P-GIT 68552- 68550- 68556-68551- 68553) negava il nulla osta all'importazione per una serie di dispositivi medici precisamente sacche per urostomia, Idv provette, Kit test influenza, maschere antix per radioprotezione, aghi spinali ed aghi caudali, in quanto i prodotti risultavano privi di istruzioni per l'uso, privi di etichettatura, e i libretti di istruzione erano privi di marchio
CE , indicazioni inerenti al nominativo del fabbricante e dati inerenti al mandatario (doc n° 7°a fascicolo parte opposta).
Detta circostanza era ben nota alla società opponente, tant'è che in data 29.05.2023 l'avv. Gerardo D'Angola in nome e per conto della contestava il diniego del nulla osta Parte_3 all'importazione ed inviava al Ministero della Salute istanza di regolarizzazione che riceveva positivo riscontro Ministeriale
pagina8 di 10 ufficio in data 5.06.2023 (vd doc. n° 9 fascicolo parte CP_7 opposta).
A detta risposta è seguita l'immediata attivazione da parte della utile a svuotare il container , stoccare la merce Controparte_2
e depositarla in appositi locali per eseguire tutte le attività di regolarizzazione indicate dal Ministero.(vd. mail del 07.06.2023).
LA merce veniva completamente regolarizzata, previa supervisione della società opponente, (vd. all.to 11 fascicolo parte opposta) all'interno del deposito doganale in data 21.07.2023.
Quindi, sottoposta la merce ad ulteriore verifica ed ispezione da parte del competente in data Parte_5 CP_9
25 luglio 2023 veniva rilasciato il nulla osta all'importazione
(provvedimenti prot. n° 2023 – USMAF- BAR- GME -P – GIT 70732-70734-
70736-70738-70740- 70741 doc. n° 11a fascicolo parte opposta).
LA merce, quindi, veniva consegnata dalla in data Controparte_2
26 luglio 2023 alla società opposta nel luogo da quest'ultima indicato, dopo un giorno dal rilascio del nulla osta.
Dagli eventi di causa emerge che la consegna della merce alla P_
, per la quale non era stato concesso il nulla osta doganale
[...] per inosservanza di alcune norme circa etichettatura, istruzioni per l'uso, informazioni sulla merce, è avvenuta nel tempo minimo necessario (il contrario non risulta dimostrato da parte opponente) per regolarizzare la merce e sdoganare la stessa, trattandosi di prodotti provenienti dalla Cina.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente appare infondata e sicuramente non provata.
Parte opponente avrebbe dovuto indicare quanto sarebbe stato, secondo gli usi commerciali, il diverso tempo necessario ad eseguire le stesse operazioni di sdoganamento merce, in presenza delle irregolarità sulla merce riscontrate durante l'operazione di verifica ispettiva, e avrebbe dovuto indicare lo specifico comportamento negoziale tenuto dalla che avrebbe CP_2 CP_2 cagionato un particolare ritardo nelle operazioni di sdoganamento e, quindi, indicare la manchevolezza e la specifica responsabilità
pagina9 di 10 negoziale per cui sarebbe tenuta a risarcire l'eventuale danno subito.
In mancanza di detta prova, e a fronte della prova documentale offerta dalla opposta relativa all'attività svolta Controparte_2 nell'interesse della società opponente, non può che essere rigettata la domanda di risarcimento danni per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni negoziali di causa, contestata dalla Controparte_1 alla . Controparte_2
Pertanto, il credito vantato da appare Controparte_2 certo, liquido ed esigibile, sicchè il decreto ingiuntivo opposto deve essere interamente confermato e dichiarato esecutivo.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore della Controparte_2
P.Q.M.
a. rigetta l'opposizione, perché infondata e comunque non provata b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di
Palmi in data 16.04.2024
c. condanna parte opponente alle spese di lite del presente giudizio che liquida in favore di in € 4.067,00 Controparte_2 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge d. dispone che la presente sentenza venga comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
Palmi, lì 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le nore scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
25.06.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 678/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1967 e residente in [...] alla contrada Pianelle n.
34, in qualità di rapp.te leg.le della società , Controparte_1
P. Iva n. con sede legale in Roma alla viale Trastevere P.IVA_1
n. 209, elettivamente domiciliata in S. Andrea di Conza (AV), alla via Guido Dorso n. 15 presso lo studio dell'Avv. Gerardo D'Angola
(c. f. ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 speciale allegata telematicamente all'atto di citazione
-opponente- nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro – tempore Sig. , con sede legale Controparte_3 in IO RO (RC) S.S. 111 P. IVA Controparte_4
pec: rappresentata P.IVA_2 Email_1
e difesa dall'Avv. Domenico Mesiti C.F.: indirizzo C.F._3 pec Fax n. 0966/654071, giusta Email_2
pagina1 di 10 procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedenti difensori -opposta-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di
Palmi in data 16.04.2024, su ricorso della Controparte_2
, notificato il 17.04.2024
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note difensive ex art. 127 ter depositate nel termine concesso.
dando comunicazione alle parti della stessa
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proponeva tempestiva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n° 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di Palmi in data
16.04.2024, su ricorso della Controparte_2 notificato il 17.04.2024, col quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 28.240,52, a titolo di prezzo per i servizi di agenzia resi in favore della società opponente in relazione ad operazioni di importazione doganale di dispositivi medici, nell'anno 2023, di cui alle fatture e alla nota di debito c:he seguono fattura n° 2300000933 del 30.06.2023 dell'importo di €
6.187,63;
nota di debito n° 2300020315 del 22.08.2023 dell'importo di
€ 9.081,59;
fattura n° 2300001192 del 31.08.2023 dell'importo di €
12.971,30 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, e spese legali.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della stessa , dichiarava testualmente “crediti completamente inesistenti”, ma rispetto ai servizi per i quali veniva azionata la pretesa creditoria di parte opposta, formulava domanda pagina2 di 10 risarcitoria in via riconvenzionale per i danni derivanti da ritardo nell'adempimento della prestazione (i servizi di sdoganamento della merce di cui alle fatture prodotte in giudizio), che quantificava in € 19.620,00, pari alla perdita di un appalto di una fornitura aggiudicato dalla con la azienda Controparte_5 ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.
Chiedeva quindi con le note depositate in data 21.06.2025
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via pregiudiziale, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e conseguentemente affermare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 16/04/2024,
r.g. n. 450/2024, notificato all'istante in data 17.04.2024 ed emesso dal Tribunale di Palmi nei confronti della per Controparte_1
i motivi suindicati;
- dichiarare, poi, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n. 144/2024 del 16/04/2024, r.g. n.
450/2024, notificato all'istante in data 17.04.2024, emesso dal
Tribunale di Palmi per mancata proposizione della domanda di
Mediazione obbligatoria ex art. 5 bis L. n. 28/2010;
- nel merito, poi eventualmente, annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per la assenza dei requisiti di cui all'art. 633 s.s. c.p.c. e così della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- in via riconvenzionale, poi, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Controparte_2
e conseguentemente condannare la stessa al pagamento del
[...] risarcimento del danno patito dalla società istante, che qui si
pagina3 di 10 quantifica nella misura di Euro 19.620,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
- in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi nei confronti del procuratore anticipatario.
A sostegno della proprie ragioni offriva in giudizio la seguente documentazione:
- ordine di bonifico eseguito in favore della società opposta per
N.2300000543 DEL 12/05/2023 dell'importo di € 5.277,21 Parte_2
- corrispondenza elettronica intercorsa tra la e la Controparte_5
Azienda ospedaliera Camillo Forlanini relativa al ritardo di consegna merce ferma in dogana
- Lettera di comunicazione di affidamento della gara per la fornitura di tamponi e provette molecolari Sars Covid per l'importo di € 19.620,00 in favore della del Controparte_5
12.12.2022
- Lettera di comunicazione risoluzione contratto di fornitura stesso del 05.09.203 giusta delibera del 10.08.2023
Si costituiva la insistendo sulla propria Controparte_2 pretesa creditoria ed offrendo in giudizio ulteriore prova scritta relativa ai servizi resi in favore della società opposta per i quali non veniva corrisposto il relativo prezzo, illustrando e documentando nel dettaglio i servizi svolti nell'interesse della
, mediante anticipazione dei relativi costi (nota di Controparte_1 debito n. 230020315 del 22.08.2023), argomentando sull'incolpevole ritardo del servizio reso in favore della relativo Controparte_1 alle operazioni di sdoganamento della merce importata dalla P_
dalla Cina determinato dal mancato rilascio del nulla osta
[...] all'importazione a seguito di ispezione ministeriale e di irregolarità della merce oggetto di importazione.
Illustrava analiticamente il contenuto delle prestazioni eseguite, sinteticamente elencate nelle fatture n° 2300000933 del pagina4 di 10 30.06.2023, Fattura n° 2300001192 del 31.08.2023, e nella Nota di debito n° 230020315 del 22.08.2023, tutte contabilmente registrate, ed giustificava, offrendone prova scritta, i tempi nella consegna della merce alla proveniente dall'estero: Parte_3
“In data 24 /05 / 2023, l' , con provvedimenti prot. Controparte_6
n° 2023-USMAF- BAR _ GME-P-GIT 68552- 68550- 68556-68551- 68553, non ha concesso il nulla osta all'importazione per una serie di dispositivi medici (sacche per urostomia – Idv provette, Kit test influenza, maschere antix per radioprotezione – aghi spinali ed aghi caudali), in quanto i prodotti sono risultati privi di istruzioni per l'uso, privi di etichettatura, perché i libretti di istruzione erano privi di marchio CE , delle indicazioni inerenti al nominativo del fabbricante e dei dati inerenti al mandatario (doc n° 7a).
Tali prodotti sono stati oggetto di istanza di regolarizzazione inoltrata dalla società opponente il 29.05.2023 (doc. n° 8), cui
l'ufficio ha dato riscontro in data 5.06.2023 (doc. n° CP_7
9).
In data 7. 06.2023 (doc. n° 10 )la società Controparte_2
, per nome e conto della ha
[...] Parte_4 richiesto lo svuotamento del container all'interno del deposito doganale della C&T Logistic S.r.l., sotto supervisione dell'Ufficio di sanità marittima per procedere alle operazioni di regolarizzazione della merce;
ciò con il consenso della società opponente, allo scopo di evitare l'accumulo di costi per le port storage e le demurrage;
la merce è stata così collocata all'interno di un deposito doganale privato. La merce, costituita dai due singoli per i quali è stato ricevuto il nulla osta all'importazione, è stata sdoganata il 15 giugno 2024 ed è stata consegnata con trasporto camionistico, su indicazione della società opposta, a NO
(PZ) il 26 giugno 2024. La ha poi provveduto a P_ regolarizzarla presso il deposito doganale con l'apposizione di etichette e marchiature mancanti;
tali operazioni sono state completate il 21 luglio 2023.
In data 11.07.2023, nelle more della regolarizzazione, il legale rappresentante della società opponente, si è recato presso il
pagina5 di 10 deposito doganale privato sito all'interno dell'area portuale, come da documentazione autorizzativa per l'ingresso rilasciata dall'Autorità Portuale di IO RO (doc. n° 11), al fine di visionare la merce e fornire gli elementi necessari a regolarizzarla
(etichette etc.).
La regolarizzazione- come già detto -è stata ultimata all'interno del Deposito Doganale in data 21.07.2023.
A seguito di ispezione della di IO RO Parte_5 avvenuta il 25 luglio 2023, il predetto Ufficio - verificata la regolarizzazione della merce – ha rilasciato il nulla osta all'importazione, come da provvedimenti prot. n° 2023 – USMAF- BAR-
GME -P – GIT 70732-70734-70736-70738-70740- 70741 (doc. n° 11a).
Il 26 luglio 2023 il resto della merce regolarizzata trasportata a mezzo camion è stata consegnata a NO (PZ).
Offriva in giudizio copiosa documentazione relativa all'attività svolta e alle prestazioni rese in favore della Controparte_1 corrispondenti alla narrazione ed analitica descrizione delle prestazioni offerte.
Quindi chiedeva il rigetto dell' opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024 D.I. perchè inammissibile e in ogni caso infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
la condanna della società opponente in persona del Suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto oltre interessi ex d. lgs. n° 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo;
ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta e della domanda ex art. 96 c.p.c. perché
pagina6 di 10 infondate, con vittoria di spese e compensi del giudizio, e condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 e 4 c.p.c.
La causa veniva ostruita mediante l'acquisizione delle prove scritte prodotte in giudizio.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La ha offerto in giudizio prova scritta del Controparte_2 rapporto negoziale da cui deriva il credito vantato.
In particolare ha descritto e documentato tutti i servizi resi in favore della nell'ambito delle operazioni di Controparte_1 importazione di merce dall'estero per cui è causa.
L'esistenza del rapporto negoziale dedotto è stato, peraltro, confermato dalla stessa difesa della che così scrive Controparte_1 nell'atto di citazione:
“l'odierna scrivente ha chiesto alla società Controparte_2
di provvedere a sdoganare una serie di prodotti medicali
[...] presso il porto di IO RO.
Il servizio, però, non è stato svolto a regola d'arte, anzi, la società ha effettuato le operazioni Controparte_2 con un gravissimo ritardo rispetto alla tempistica ordinaria prevista, fatto quest'ultimo che ha costretto società istante a perdere numerose commesse (Cfr. all. 2).
La società istante, infatti, ha subito, tra gli altri, un ingente danno, pari ad Euro 19.620,00 (Cfr. all. 3) e stante l'evidente inadempimento contrattuale di controparte, propone rituale domanda riconvenzionale nei confronti della società Controparte_2
per il summenzionato danno, in quanto responsabile esclusiva
[...] del danno subito dalla odierna scrivente, così come avrà cura di dimostrare durante la futura attività istruttoria”
L'opponente, dunque, conferma il dedotto avversario, salvo eccepire l'inesatto adempimento, per ritardo nella prestazione dei servizi pagina7 di 10 resi in favore della e per i quali la Parte_3 CP_2
pretende il pagamento del corrispettivo pattuito.
[...]
Da quanto precede deve ritenersi provato che tutti servizi elencati nelle fatture emesse, meglio descritti negli scritti difensivi della sono stati resi in favore della Controparte_2
così come sono stati anticipati i costi di cui alla P_ nota di debito prodotta in giudizio.
L'eccezione del ritardo nell'adempimento, presuppone l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto dal creditore istante, ed è equiparabile all'espresso riconoscimento dell'obbligazione negoziale dedotta da parte opposta.
Superata, quindi, l'opposizione per inesistenza del rapporto obbligatorio dedotto, fonte negoziale del credito vantato dalla
[...]
per espresso riconoscimento da parte dell'opponente CP_8 dell'esistenza del rapporto negoziale per cui è causa, vanno analizzate l'eccezione del ritardo nell'adempimento e la connessa domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_1
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che la merce importata dalla veniva gestita con puntualità Controparte_1
e professionalità dalla ma veniva bloccata in Controparte_2 area doganale a seguito di una ispezione ministeriiale. Infatti, in data 24/05/2023, l' (vd. provvedimenti prot. n° Controparte_6
2023-USMAF- BAR _ GME-P-GIT 68552- 68550- 68556-68551- 68553) negava il nulla osta all'importazione per una serie di dispositivi medici precisamente sacche per urostomia, Idv provette, Kit test influenza, maschere antix per radioprotezione, aghi spinali ed aghi caudali, in quanto i prodotti risultavano privi di istruzioni per l'uso, privi di etichettatura, e i libretti di istruzione erano privi di marchio
CE , indicazioni inerenti al nominativo del fabbricante e dati inerenti al mandatario (doc n° 7°a fascicolo parte opposta).
Detta circostanza era ben nota alla società opponente, tant'è che in data 29.05.2023 l'avv. Gerardo D'Angola in nome e per conto della contestava il diniego del nulla osta Parte_3 all'importazione ed inviava al Ministero della Salute istanza di regolarizzazione che riceveva positivo riscontro Ministeriale
pagina8 di 10 ufficio in data 5.06.2023 (vd doc. n° 9 fascicolo parte CP_7 opposta).
A detta risposta è seguita l'immediata attivazione da parte della utile a svuotare il container , stoccare la merce Controparte_2
e depositarla in appositi locali per eseguire tutte le attività di regolarizzazione indicate dal Ministero.(vd. mail del 07.06.2023).
LA merce veniva completamente regolarizzata, previa supervisione della società opponente, (vd. all.to 11 fascicolo parte opposta) all'interno del deposito doganale in data 21.07.2023.
Quindi, sottoposta la merce ad ulteriore verifica ed ispezione da parte del competente in data Parte_5 CP_9
25 luglio 2023 veniva rilasciato il nulla osta all'importazione
(provvedimenti prot. n° 2023 – USMAF- BAR- GME -P – GIT 70732-70734-
70736-70738-70740- 70741 doc. n° 11a fascicolo parte opposta).
LA merce, quindi, veniva consegnata dalla in data Controparte_2
26 luglio 2023 alla società opposta nel luogo da quest'ultima indicato, dopo un giorno dal rilascio del nulla osta.
Dagli eventi di causa emerge che la consegna della merce alla P_
, per la quale non era stato concesso il nulla osta doganale
[...] per inosservanza di alcune norme circa etichettatura, istruzioni per l'uso, informazioni sulla merce, è avvenuta nel tempo minimo necessario (il contrario non risulta dimostrato da parte opponente) per regolarizzare la merce e sdoganare la stessa, trattandosi di prodotti provenienti dalla Cina.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente appare infondata e sicuramente non provata.
Parte opponente avrebbe dovuto indicare quanto sarebbe stato, secondo gli usi commerciali, il diverso tempo necessario ad eseguire le stesse operazioni di sdoganamento merce, in presenza delle irregolarità sulla merce riscontrate durante l'operazione di verifica ispettiva, e avrebbe dovuto indicare lo specifico comportamento negoziale tenuto dalla che avrebbe CP_2 CP_2 cagionato un particolare ritardo nelle operazioni di sdoganamento e, quindi, indicare la manchevolezza e la specifica responsabilità
pagina9 di 10 negoziale per cui sarebbe tenuta a risarcire l'eventuale danno subito.
In mancanza di detta prova, e a fronte della prova documentale offerta dalla opposta relativa all'attività svolta Controparte_2 nell'interesse della società opponente, non può che essere rigettata la domanda di risarcimento danni per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni negoziali di causa, contestata dalla Controparte_1 alla . Controparte_2
Pertanto, il credito vantato da appare Controparte_2 certo, liquido ed esigibile, sicchè il decreto ingiuntivo opposto deve essere interamente confermato e dichiarato esecutivo.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore della Controparte_2
P.Q.M.
a. rigetta l'opposizione, perché infondata e comunque non provata b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 144/2024 emesso nel giudizio monitorio iscritto al n. r.g. n. 450/2024 dal Tribunale di
Palmi in data 16.04.2024
c. condanna parte opponente alle spese di lite del presente giudizio che liquida in favore di in € 4.067,00 Controparte_2 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge d. dispone che la presente sentenza venga comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
Palmi, lì 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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