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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n.342/2024 RG promossa da
Parte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Avv.ti Gabrio Iori e Iacopo Sforzellini
appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze n.2496/2021, pubblicata il 5.10.2021
all'udienza del 4.3.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Col ricorso in primo grado e la società Controparte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione nr. 799 del 19.10.2020 emessa dall' Parte_1
, con la quale è stato ingiunto a quale trasgressore
[...] Pt_1 Controparte_1
(corresponsabile con , e alla società, quale obbligata in solido, il Controparte_2 pagamento della somma di euro 26.324,40 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 3, comma III° D.L. n.12/02, convertito con modificazioni dalla L. n.73/02, per come sostituito dall'art. 22, comma I° D.Lgs. n.151/15, per avere impiegato il lavoratore (sprovvisto di valido permesso di soggiorno) senza preventiva CP_3
pagina 1 di 8 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore, nei seguenti periodi:
-dal 08.09.2014 al 22.11.2015 (n.367 giornate effettive di lavoro)
-dal 12.12.2016 al 26.01.2017 (n.38 giornate effettive di lavoro)
-in data 02.05.2017 (n.1 giornata effettiva di lavoro). Le violazioni venivano accertate a seguito di un accesso ispettivo avvenuto il 2.5.2017 in ausilio ai Carabinieri di Borgo San Lorenzo presso una sede della in CP_2
località MA (nel corso di un'operazione di esecuzione di ordinanza di Pt_1 custodia cautelare in carcere dello stesso , quando lo stesso riferiva di lavorare CP_3 da molti anni “in nero” per la ditta presso detta sede, dove mostrava il luogo in CP_1 cui dormiva all'interno di un container, indicando quale datore Ne Controparte_2 seguiva il rinvio a giudizio di quest'ultimo, in qualità di legale rappresentante della con l'imputazione di avere occupato alle dipendenze della società il CP_2 cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. CP_3
All'accesso seguiva poi il verbale unico di accertamento e notificazione dell'8.6.2017 notificato ai due soci amministratori della società Parte_2 CP_1
quali trasgressori, e alla società quale obbligata in solido.
[...]
Successivamente in data 19.7.2017 la società pagava la sanzione in misura ridotta ex art.16 L.689/1981 (pari ad euro 21.900). In data 19.10.2020 veniva emesso provvedimento di archiviazione quanto alla posizione di in conseguenza di detto pagamento, che era stato imputato nel Controparte_2 rapporto ex art.17 L.689/1981 al trasgressore Controparte_2
Veniva inoltre emessa l'ordinanza ingiunzione qui opposta, a carico dell'altro corresponsabile anch'egli socio accomandatario amministratore Controparte_1 della società con poteri disgiunti in base alla visura camerale, e della stessa società quale obbligata solidale. L'opposizione era fondata su tre ordini di motivi:
-sulla assunta estinzione del procedimento sanzionatorio per avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società
- sulla asserita mancanza di responsabilità e colpa in capo a che a Controparte_1 differenza dell'altro socio accomandatario non era stato rinviato a Controparte_2 giudizio in sede penale
- sulla presunta eccessività dell'ordinanza ingiunzione nel quantum.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza ingiunzione, onerando la parte resistente delle spese processuali, con seguente motivazione. 1) Nonostante sia che fossero entrambi soci Controparte_2 Controparte_1 accomandatari amministratori della società, solo era il reale Controparte_2 trasgressore poiché era l'unico responsabile aziendale, ciò che si desumeva dal fatto che: deteneva il 60% delle quote sociali ed aveva la carica di direttore tecnico, CP_2 mentre deteneva il 20% delle quote CP_1
pagina 2 di 8 - risiedeva e viveva in via Palmieri 15 ad Ercolano in Campania, mentre i fatti CP_1 che avevano interessato il lavoratore si erano verificati in Toscana ed CP_3 erano stati accertati dai Carabinieri “sol perché riscontrarono che CP_3
“viveva” nella sede operativa della società e aveva adibito una porzione del container non solo a sua stanza da letto ma anche come ufficio, disponendo anche di un timbro della società e avendo con sé delle buste contenenti denaro consegnato da autisti come pagamenti riscossi dai clienti della società, condotte materiali che non possono essere apprezzate e conosciute se non si amministra in modo concreto la società”
-solo era stato indagato e condannato per il reato di cui all'art. 22 Controparte_2 comma 12° del D.lgvo 286/1998 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa
-il lavoratore aveva indicato spontaneamente come datore di Per_1 Controparte_2 lavoro. In diritto il primo giudice richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di pluralità di soci amministratori “non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766 per una società persone). 2) Il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società aveva estinto il procedimento sanzionatorio, considerato che – al di là delle contestazioni della parte ricorrente circa la duplicazione della sanzione per quanti sono i trasgressori – nella specie il trasgressore era unicamente al quale era stato imputato il Controparte_2 pagamento della sanzione in misura ridotta effettuato dalla società. Il terzo motivo di opposizione restava assorbito.
L' difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la sentenza in ordine ad entrambi i punti della motivazione e chiesto, in sua riforma, il rigetto dell'opposizione e la conferma della ordinanza ingiunzione opposta. Quanto al punto 1), secondo l'appellante il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che anche era dotato di pieni poteri di rappresentanza, sia Controparte_1 ordinaria che straordinaria, senza alcuna limitazione, desumendosi dalla visura camerale che entrambi i soci accomandatari, e rivestivano Controparte_2 Controparte_1 la carica di amministratore con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma disgiunta, così che erano irrilevanti le circostanze indicate dal giudice a riprova dell'esistenza di un solo amministratore che di fatto gestiva la società. Quanto al punto 2), l' ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo Parte_1 cui in caso di violazione amministrativa integrata da una omissione (e non da una condotta positiva) rispondono tutti i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società (Cass.2088/2000), con la conseguenza che verranno irrogate tante sanzioni quanti sono i soci amministratori, e ha rilevato che nel caso di specie si era in presenza pagina 3 di 8 di una violazione di natura omissiva, consistente nella “omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore”, e che di conseguenza il pagamento della sanzione effettuato dalla società aveva estinto il procedimento solo in relazione ad una delle due sanzioni, correttamente inflitte ad entrambi gli amministratori.
e il “ Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di
[...] ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato e nel merito hanno chiesto il rigetto del gravame contestandone la fondatezza e insistendo in ipotesi nel motivo di opposizione relativo al quantum rimasto assorbito in primo grado, chiedendo quindi la riduzione dell'importo al minimo. Hanno reiterato le difese del primo grado, recepite dal Tribunale, richiamando ulteriori pronunce di legittimità a sostegno della tesi secondo cui non è sufficiente la qualità di amministratore ai fini della imputazione della violazione, ma si deve accertare se lo stesso abbia tenuto la condotta positiva od omissiva integrante l'illecito, ed evidenziando che la valutazione delle prove compiuta in proposito dal primo giudice non era stata contestata dall'appellante ed era quindi provato che era solo il socio amministratore ad occuparsi di fatto della gestione dell'azienda, non invece l'altro Controparte_2 socio amministratore, il figlio Controparte_1
*** Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato, che gli appellanti fondano sull'art.9 comma 2 D.lvo 149/2015 secondo cui l' può farsi difendere in giudizio dall'Avvocatura, in Parte_1 luogo dei propri funzionari, “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, condizioni che non sussisterebbero nel caso di specie. Secondo il Collegio non spetta infatti al giudice sindacare la scelta svolta operata in proposito dall'Amministrazione, né è comunque prevista una sanzione in caso di scelta non rispondere ai requisiti individuati dalla norma, che comunque sono espressi in modo del tutto generale e indeterminato. In concreto peraltro la questione oggetto di causa può ritenersi avere rilievo di “massima”, riguardando i criteri di individuazione della responsabilità per gli illeciti amministrativi in caso di una pluralità di amministratori di società di persone. Nel merito l'appello è fondato e va accolto. I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente. La questione che si pone è, appunto, quella appena richiamata, in relazione al caso concreto nel quale – ferma e indiscussa la sussistenza delle violazioni contestate – vi erano due soci accomandatari della s.a.s., entrambi dotati di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in via disgiunta, come risulta dalla visura camerale. La regola di giudizio si trae dall'art.3 L.689/1981 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, secondo cui :
pagina 4 di 8 “A norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Pertanto con riferimento alle società di persone (nella specie società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere (salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (Cass. 12459/1998, conforme Cass.7692/1996 relativa ad analoga fattispecie concreta). Nello stesso senso si è espressa chiaramente la giurisprudenza successiva, citata anche dal giudice di primo grado e dalla parte appellata (Cass.30766/2018, Cass.26238/2011, 6068/2018, Cass.27399/2022, da ultimo Cass.325/2024), che ha dato atto di come sia granitica la Cassazione nell'affermare che nelle violazioni costituite non da una azione positiva ma da una omissione, sussiste la responsabilità di tutti i soci amministratori a meno che venga fornita la prova che uno solo di essi sia preposto in via esclusiva agli adempimenti inerenti la gestione del personale. L'elemento decisivo, trascurato dal primo giudice, è pertanto quello della natura commissiva od omissiva dell'illecito contestato. Venendo al caso di specie, è evidente che si discute di una violazione di natura omissiva, consistente nella mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore, nella persona degli amministratori della società, a ciò entrambi tenuti in mancanza di un atto di delega ad uno solo di loro. L'onere della prova in proposito incombeva sulla parte opponente, che non l'ha minimamente assolto, certamente non con l'assunto che fosse solo ad Controparte_2 occuparsi della gestione della società (conclusione discutibilmente raggiunta dal primo giudice sulla base di elementi affatto univoci e dimostrativi). In ogni caso, il fatto che in concreto fosse il solo ad occuparsi della Controparte_2 gestione della società e quindi del personale non equivale ad una delega da parte dell'altro amministratore, delega peraltro non allegata dai ricorrenti, neppure in forma tacita, tantomeno con atto opponibile all' . Parte_1
Il dato di fatto è pertanto in sé irrilevante, considerato che sarebbe stata invece necessaria una delega specifica relativa agli adempimenti in questione, al fine di pagina 5 di 8 “liberare” da responsabilità l'altro socio amministratore, mentre non è stata dedotta l'esistenza di una delega del genere, né è stato prodotto alcun documento opponibile all' che dimostri l'esistenza della delega. Parte_1
La difesa degli opponenti sembra adombrare, per altro verso, una mancanza di colpa in capo a che non avrebbe avuto conoscenza del fatto che il padre Controparte_1 aveva impiegato un lavoratore irregolare senza eseguire la preventiva Controparte_2 comunicazione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto che egli viveva a 700 km di distanza da e che era un socio lavoratore con mansioni di autista, mentre il padre Pt_1 era direttore tecnico della società e lo stesso lo aveva indicato come proprio CP_3 datore di lavoro. Si tratta di una prospettazione non corretta, considerato che l'amministratore ha il dovere di vigilare sull'osservanza degli adempimenti di legge nella gestione della società, compresi evidentemente quelli relativi al personale, rispondendone anche a titolo di colpa (culpa in vigilando), oltre al fatto che appare del tutto inverosimile che non sapesse della presenza di un lavoratore presso la sede di , Controparte_1 Pt_1 considerato lo stretto rapporto con l'altro amministratore (suo padre) e le circostanze di fatto accertate in sede ispettiva, ovvero che il sig. ha lavorato per conto della CP_3 società per molti anni, presso l'unita locale di Firenze Controparte_2
MA, svolgendo mansioni di magazziniere e dimorando all'interno della stessa, occupando la porzione di un container come camera da letto, per il resto utilizzato come ufficio della società (cfr. dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo “…lavoro per la
presso la sede di località MA, da circa Parte_3 Pt_1 dieci anni, mi occupo di movimentare i carichi all'interno del piazzale con il muletto e sono anche magazziniere. Il mio orario di lavoro inizia dalle 09.00 in poi per n.10 ore consecutive, percepisco la somma di circa 700 / 800 Euro mensile che mi viene consegnata a mano in contanti dal Sig. man mano che sale a ”). CP_1 Pt_1
Si conferma pertanto la responsabilità di con riguardo alla violazione Controparte_1 contestata, unitamente a quella di entrambi quali trasgressori. Controparte_2
Ne consegue, in presenza di due sanzioni, una per ogni trasgressore, che la società era obbligata in solido con riguardo a ciascuno dei due amministratori e l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta ha avuto l'effetto di estinguere il procedimento solo in relazione ad uno dei due (nella specie , come Controparte_2 più volte affermato dalla giurisprudenza in caso di concorso di persone nell'illecito (Cass.13134/2015, Cass.2406/2016, Cass. 30712/2021). La difesa degli appellati lamenta il fatto che nel verbale unico di accertamento e notificazione del 8.6.2017 si precisava che “il pagamento dell'importo omnicomprensivo di euro 21.900 (pagamento in misura ridotta).. estingue il procedimento sanzionatorio”, senza altre specificazioni, con ciò inducendo a credere che il pagamento avrebbe estinto l'obbligazione con riguardo ad entrambi gli amministratori indicati come trasgressori, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni nei confronti dei cittadini.
pagina 6 di 8 La doglianza non può certo valere ad eliminare l'obbligazione sanzionatoria sussistente, come detto, in capo a che peraltro nel verbale è chiaramente indicato Controparte_1 come trasgressore, unitamente all'altro amministratore, con la conseguenza che il pagamento di una sola sanzione da parte della società quale obbligato solidale non poteva avere l'effetto di estinguere il procedimento nel suo complesso (nella corrispondenza prodotta emerge peraltro il dubbio della società circa la necessità di un doppio pagamento, a smentita dell'affidamento invocato dalla difesa degli appellati). In ogni caso la mancanza di indicazioni specifiche potrebbe avere rilievo solo sul regime delle spese processuali, e non ad altri effetti.
Come detto, la parte appellata ha riproposto in ipotesi le contestazioni in ordine al quantum della sanzione applicata, che a suo dire sarebbe eccessiva e ingiustificata, motivata in modo apodittico e insufficiente, senza tenere conto dei parametri della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Quanto alla personalità, rimanda alla mancanza di corresponsabilità e al fatto che la sanzione gli verrebbe applicata solo in ragione della sua qualità di accomandatario, ma della questione si è già detto sia in diritto che in fatto, con riguardo alla culpa in vigilando e alla violazione dei doveri di controllo incombenti sull'amministratore. Quanto alle condizioni economiche, nulla deduce né prova. Più in generale, la sanzione in concreto applicata risulta correttamente motivata con il riferimento alla gravità dei fatti, al carattere omissivo delle violazioni, alla personalità del trasgressore, considerata la natura permanente e la reiterazione dell'illecito, che si è protratto per due lunghi periodi (367 giornate e poi 38 giornate effettive di lavoro) e di nuovo è risultato integrato al momento dell'accesso ispettivo il 2.5.2017. Considerate le pene edittali, indicate per le tre distinte violazioni contestate nell'ordinanza ingiunzione, la sanzione irrogata appare del tutto congrua, essendo compresa tra il minimo e il massimo. Infatti :
-per la prima violazione (dal 08.09.2014 al 22.11.2015 - n.367 giornate effettive di lavoro) la sanzione prevista andava da euro 6.000 a 36.000 e la sanzione applicata è stata di euro 14.400
-per la seconda (dal 12.12.2016 al 26.01.2017 - n.38 giornate effettive di lavoro) la sanzione era compresa tra euro 3.000 ed euro 18.000 ed è stata quantificata in euro 7.920
- per la terza (02.05.2017 - n.1 giornata effettiva di lavoro), corrispondente al giorno dell'accesso, la sanzione edittale era compresa tra euro 1.500 ed euro 9.000 e la sanzione concretamente applicata è stata di euro 3.960, misura del tutto proporzionata considerate le violazioni pregresse e la scoperta e interruzione a seguito dell'accesso ispettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo valori minimi (con riduzione del 20% per il primo grado ex art.9 comma 2 D.lvo 149/2015) avendo riguardo alle tariffe dello scaglione di valore della causa.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata
- rigetta l'opposizione proposta contro l'ordinanza ingiunzione n.799 del 19.10.2020, confermandone la legittimità;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , che si liquidano per il primo grado in euro 1.360 e per il secondo Parte_1 grado in euro 1.984, oltre rimborso forfettario spese generali.
Firenze, 4.3.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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