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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 16 giugno
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 247/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Santi Delia
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Comunale
e Cristina Maria Bruno;
(c.f. Controparte_2
), in persone dell'Assessore pro tempore, resistente rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale di Stato;
e nei confronti
, resistente contumace. Controparte_3
Oggetto: stabilizzazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. la ricorrente, esponeva che l'
[...]
al fine di superare il precariato ed assumere a tempo indeterminato il Controparte_1 personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato consolidatisi nel tempo, aveva provveduto a pubblicare un avviso di ricognizione per accertare il numero ed il profilo degli aventi diritto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 del D.lgs. n.
75/2017 con la deliberazione 27 gennaio 2020, n. 112/DG rubricata “Avviso pubblico finalizzato alla ricognizione del personale dirigenziale (Medici e dirigenti PT) assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti per la stabilizzazione”. Deduceva di aver partecipato alla suddetta procedura, inviando la domanda entro la data fissata dall'avviso. Lamentava che con deliberazione 9 aprile 2020
n. 408, era stata pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi alla procedura di stabilizzazione e che la stessa era stata esclusa, per non essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20, co. 1, lett. c) D.lgs. n. 75/2017. Rilevava che con successiva nota 29 aprile 2020, prot. n. 19559 l' resistente aveva specificato che la richiesta di CP_1 inserimento della fra i soggetti ammessi alla stabilizzazione non poteva trovare Parte_1 accoglimento giacché il requisito del triennio di servizio sarebbe stato maturato in profili differenti ossia quello di dirigente medico della medicina interna e di dirigente medico della medicina trasfusionale. Contestava l'illegittimità della esclusione e chiedeva che venisse ordinato all' di riesaminare, ai fini dell'art. 20, co. 1, D.lgs. n. 75/2017, la posizione CP_1 della ricorrente valutando congiuntamente ed in continuità il servizio prestato quale specialista di Medicina Interna presso l'Asp Messina e quello da specialista di Medicina
Trasfusionale svolto presso l' , come facente parte di un unico Controparte_1 profilo professionale.
Si costituiva in giudizio l contestando il fondamento Controparte_1 del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato Regionale della Salute eccependo la carenza di legittimazione passiva e la carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione della
Direttiva prot. Serv. 1/42238 del 31 maggio 2018, concernente la diversa tematica di soggetti che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la stabilizzazione in profili diversi appartenenti a categorie professionali differenti.
Presentata domanda cautelare in corso di causa con provvedimento del 17.5.2021 veniva ordinato all' resistente di riesaminare, ai fini dell'art. 20, co. 1, D.lgs. n. CP_1
75/2017, la posizione della ricorrente valutando congiuntamente ed in continuità il servizio prestato quale specialista di Medicina Interna presso l'Asp Messina e quello prestato come specialista di Medicina Trasfusionale svolto presso l' , come Controparte_1 facente parte di un unico profilo professionale.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3 che sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
3. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulato dall'Assessorato Regionale della Salute va rilevata che essa compete esclusivamente all' che ha adottato sia la deliberazione n. 112/2DG del 27 Controparte_1 gennaio 2020 contente avviso pubblico finalizzato alla ricognizione del personale
2 dirigenziale (medici e dirigenti PT) assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti per la stabilizzazione sia la deliberazione n. 408 del 9 aprile 2020 di esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione e che è oggetto di contestazione in giudizio.
Mentre nessun rilievo assume la Direttiva prot. Serv. 1/42238 del 31 maggio 2018, recante chiarimenti su taluni aspetti delle procedure di stabilizzazione del personale precario, atteso che trattasi di chiarimenti relativi a fattispecie diversa, affrontando l'Assessorato la questione sollevata dalle direzioni generali di alcune aziende del S.S.R. relativa ai soggetti che hanno maturato tre anni di servizio nell'ambito di due profili professionali ascritti a due categoria diverse (ad esempio 00.SS. e ausiliario specializzato).
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione dell'Assessorato convenuto .
4. Passando all'esame del merito, la ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga valutato congiuntamente e in continuità il servizio prestato quale specialista di Medicina
Interna presso l'Asp di Messina e quello da specialista di Medicina Trasfusionale svolto presso l come facente parte di un unico profilo professionale Controparte_1
e, conseguentemente, che venga accertato il suo diritto ad essere stabilizzata ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017 e, per l'effetto, che venga ordinato all la sua CP_1 assunzione riconoscendo l'anzianità giuridica ed economica dall'illegittima mancata stabilizzazione di cui alla deliberazione n. 112/DG del 27 gennaio 2020, previa corresponsione di tutti gli emolumenti.
Occorre pertanto richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 20
d.lgs. n. 75/2017 secondo cui “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
Al comma 2 aggiunge che “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
3 procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Giova quindi rilevare che parte ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria in quanto avrebbe maturato il requisito del triennio di servizio in profili differenti ossia quello di dirigente medico della medicina interna e di dirigente medico della medicina trasfusionale.
Orbene ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. 502/1992 “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”.
Si richiama quindi la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2769 del 2021 secondo cui
“Deve, infatti, osservarsi che la normativa richiamata, quando parla di “attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione
” (circolare 3/2017 della Funzione Pubblica richiamata anche dalla convenuta), chiaramente non fa alcun riferimento all' “unità organizzativa di assegnazione”, che, infatti, non costituisce vincolo nella procedura di stabilizzazione, bensì all'Area, medica in tal caso, e al profilo professionale, di Dirigente medico nella specie”
Inoltre la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 2769 del 2021 ha evidenziato che “Quanto alla circolare 3/2017 della Funzione Pubblica, la parte di interesse riguardante l'interpretazione della suddetta lettera c) recita che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione. Orbene, guardando anzitutto al testo della norma, si rileva che il requisito della identità dell'attività espletata (”in relazione alle medesime attività svolte”) previsto come requisito professionale di accesso alla procedura di stabilizzazione, è contemplato dalla lett.
b) dell'art. 20 e non dalla lett. c) invocata dall'amministrazione come causa ostativa.
Il che appare correlarsi logicamente al fatto che mentre ai fini del riconoscimento del requisito di cui alla lett. b) l'aspirante può provenire anche da altra amministrazione, sicchè il vincolo di professionalità e la corrispondenza dell'attività svolta a quella di inquadramento si pone come esigenza indefettibile, viceversa, rispetto al possesso del requisito di cui alla lett. c) , postulando esso un pregresso rapporto di servizio almeno triennale presso la stessa amministrazione che procede all'assunzione, il requisito della inerenza dell'attività non è contemplato.
4 Né contrari argomenti possono ravvisarsi nel contenuto della circolare atteso che essa , a tacere della valenza meramente ricognitiva e non vincolante che la caratterizza, non propugna alcun collegamento tra
l'attività svolta e quella di inquadramento ma semmai un nesso funzionale di riconducibilità della prima alla seconda, intesa come area o categoria, che corrisponde – come giustamente affermato dal G.L. – alla qualifica professionale e non alla branca disciplinare , altrimenti richiesta ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b).”
Per essere poi assunto come dirigente medico nell'Unità organizzativa richiesta, poi, il medico dev'essere in possesso della relativa specializzazione o di specializzazione compatibile o corrispondente.
Cosicchè, a solo scopo paradigmatico, non potrebbe un soggetto appartenente all'area amministrativa partecipare ad una procedura di stabilizzazione destinata alla dirigenza medica né un paramedico proporsi per la stabilizzazione nella predetta categoria professionale.”
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi quindi computabile, ai fini del raggiungimento del triennio di servizio utile per l'accesso alla stabilizzazione, sia il periodo di servizio prestato dalla ricorrente quale specialista di Medicina Interna presso l'Asp di
Messina sia quello svolto quale specialista di Medicina Trasfusionale svolto presso l' , in quanto facente parte di un unico profilo professionale, Controparte_1
e per l'effetto può ritenersi sussistente detto requisito in capo alla ricorrente, che al 27 gennaio 2020, data dell'avviso di ricognizione emesso dall'Asp, aveva già maturato più di tre anni di servizio utile.
Inoltre va rilevato che l'Amministrazione non ha contestato che la ricorrente, ove inserita nell'elenco formato sulla scorta dell'art. 20 cit., avrebbe avuto diritto all'assunzione a tempo indeterminato come dirigente medico.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto della ricorrente alla stabilizzazione.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, può avvenire con retrodatazione giuridica dell'assunzione stessa, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;
” (Cass. 2017 n. 14772).
Alla luce delle superiori considerazioni va riconosciuto il diritto della ricorrente alla stabilizzazione con decorrenza giuridica dal 15.5.2020 data di stabilizzazione dei dirigenti inseriti della determina n. 408 del 2020.
Va infine rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alla retrodatazione economica.
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5. Atteso l'esito della lite vanno poste a carico dell le Controparte_1 spese della fase cautelare e due terzi delle spese della presente fase così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffati attesa la limitata attività istruttoria.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese nei confronti delle altre parti.
P.Q.M
.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale della Salute;
- accerta il diritto di parte ricorrente a che venga valutato congiuntamente il servizio prestato quale specialista di Medicina Interna presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina e quello da specialista di Medicina Trasfusionale svolto presso l
[...]
e per l'effetto il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata con Controparte_1 decorrenza giuridica dal 15.5.2020;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase Controparte_1 cautelare che si liquidano in euro 2390,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. ed al pagamento di due terzi delle spese di lite di tale fase che si liquidano già ridotte in euro 3085,67 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando la restante quota;
- compensa le spese tra le altre parti
Messina, 16.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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