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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 469/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 11.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 469/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERDINANDI FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.03.2023 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino di “accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
è affetto da malattia professionale, consistente in un DISTURBO
DEPRESSIVO REATTIVO, contratta sul lavoro, che ha determinato una invalidità permanente pari al 25%, ovvero, in caso di contestazione, nella misura riconosciuta dall'espletanda CTU, anche superiore. per l'effetto, condannare l' ad erogare in favore del ricorrente la somma dovuta a CP_1 titolo di indennizzo in forma di rendita o, ove sia previsto per legge, in forma capitale, del danno biologico, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, dalla domanda come per legge. Con vittoria di onorari e spese di giudizio”. A fondamento della domanda deduceva che il ricorrente aveva contratto una patologia professionale per la condotta aziendale così descritta:
“frustrazione nel mancato riconoscimento dei meriti per il lavoro che svolgeva ed il successivo demansionamento hanno determinato nel ricorrente l'insorgere di una patologia che lo ha costretto a ricorrere a visite specialistiche psichiatriche, a partire dal 2004 e tuttora in corso;
Il ricorrente proponeva giudizio innanzi a codesto tribunale per vedersi riconosciuto sia il livello superiore conseguito sia il demansionamento subito, vedendosi accogliere il ricorso;
La condotta mobbizzante dell'impresa tuttavia è perdurata sino alle dimissioni del ricorrente, e ha causato nello stesso la depressione come accertata in sede medica;
Infatti
l'impresa ha destinato il ricorrente ad attività assolutamente marginali e collocandolo sovente in CIG, a differenza degli altri colleghi di lavoro;
Inoltre dopo un breve periodo in cui è stato collocato a gestire e coordinare centinaia di operai è stato, del tutto inaspettatamente estromesso dall'attività di direzione e coordinamento e collocato a gestire una decina di persone in un reparto in cui non vi era alcuna necessità di una figura di coordinamento, tanto è vero che, prima del suo avvento, nessuno aveva ricoperto tale funzione.”
L' riconosceva la tecnopatia denunciata e la valutava nella misura CP_1 del 8%. Valutazione ritenuta dal incongrua. Pt_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio deducendo che CP_1 la patologia professionale denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 8%.
La causa era istruita con la nomina del CTU e decisa a seguito di udienza cartolare.
Il dott. , esaminata la documentazione sanitaria e sottoposto a Per_1 visita il ricorrente così concludeva “In relazione a quanto su descritto posso ragionevolmente affermare che: 1) L'ìnfermita' descritta in diagnosi
Pag. 2 di 3 deriva da persistente disagio/stress lavorativo (malattia professionale) estrinsecatosi nei vari anni a partire dal 2004 come evidenziato dai numerosi ricorsi a ricoveri e visite specialistiche da allora a tutt'oggi ed in trattamento psico-plurifarmacologico con scarso giovamento. 2) L'infermità ha comportato un grado di invalidità per postumi permanenti sulla sua integrità psico-fisica pari al 12% (dodicipercento) in riferimento al D.M.
12/07/2000 senza alcuna alterazione della capacità di intendere e di volere”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico permanente del 12% a far data dalla domanda amministrativa;
per l'effetto condanna al pagamento del CP_1 risarcimento / rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre rimb forf cassa ed iva.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 13.03 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 469/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 11.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 469/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERDINANDI FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.03.2023 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino di “accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
è affetto da malattia professionale, consistente in un DISTURBO
DEPRESSIVO REATTIVO, contratta sul lavoro, che ha determinato una invalidità permanente pari al 25%, ovvero, in caso di contestazione, nella misura riconosciuta dall'espletanda CTU, anche superiore. per l'effetto, condannare l' ad erogare in favore del ricorrente la somma dovuta a CP_1 titolo di indennizzo in forma di rendita o, ove sia previsto per legge, in forma capitale, del danno biologico, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, dalla domanda come per legge. Con vittoria di onorari e spese di giudizio”. A fondamento della domanda deduceva che il ricorrente aveva contratto una patologia professionale per la condotta aziendale così descritta:
“frustrazione nel mancato riconoscimento dei meriti per il lavoro che svolgeva ed il successivo demansionamento hanno determinato nel ricorrente l'insorgere di una patologia che lo ha costretto a ricorrere a visite specialistiche psichiatriche, a partire dal 2004 e tuttora in corso;
Il ricorrente proponeva giudizio innanzi a codesto tribunale per vedersi riconosciuto sia il livello superiore conseguito sia il demansionamento subito, vedendosi accogliere il ricorso;
La condotta mobbizzante dell'impresa tuttavia è perdurata sino alle dimissioni del ricorrente, e ha causato nello stesso la depressione come accertata in sede medica;
Infatti
l'impresa ha destinato il ricorrente ad attività assolutamente marginali e collocandolo sovente in CIG, a differenza degli altri colleghi di lavoro;
Inoltre dopo un breve periodo in cui è stato collocato a gestire e coordinare centinaia di operai è stato, del tutto inaspettatamente estromesso dall'attività di direzione e coordinamento e collocato a gestire una decina di persone in un reparto in cui non vi era alcuna necessità di una figura di coordinamento, tanto è vero che, prima del suo avvento, nessuno aveva ricoperto tale funzione.”
L' riconosceva la tecnopatia denunciata e la valutava nella misura CP_1 del 8%. Valutazione ritenuta dal incongrua. Pt_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio deducendo che CP_1 la patologia professionale denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 8%.
La causa era istruita con la nomina del CTU e decisa a seguito di udienza cartolare.
Il dott. , esaminata la documentazione sanitaria e sottoposto a Per_1 visita il ricorrente così concludeva “In relazione a quanto su descritto posso ragionevolmente affermare che: 1) L'ìnfermita' descritta in diagnosi
Pag. 2 di 3 deriva da persistente disagio/stress lavorativo (malattia professionale) estrinsecatosi nei vari anni a partire dal 2004 come evidenziato dai numerosi ricorsi a ricoveri e visite specialistiche da allora a tutt'oggi ed in trattamento psico-plurifarmacologico con scarso giovamento. 2) L'infermità ha comportato un grado di invalidità per postumi permanenti sulla sua integrità psico-fisica pari al 12% (dodicipercento) in riferimento al D.M.
12/07/2000 senza alcuna alterazione della capacità di intendere e di volere”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico permanente del 12% a far data dalla domanda amministrativa;
per l'effetto condanna al pagamento del CP_1 risarcimento / rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre rimb forf cassa ed iva.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 13.03 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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