Decreto cautelare 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Liverzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot n -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con ricorso, notificato il 26 maggio 2025 e depositato il successivo 16 giugno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto l’istanza di aggiornamento della propria carta di soggiorno chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo;
- che il 2 luglio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame ma l’amministrazione non ha ottemperato all’ordine impartitole;
- che all’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- che l’amministrazione procedente aveva chiesto al ricorrente di produrre la copia integrale del proprio passaporto in corso di validità e la dichiarazione delle entrate e delle uscite dal territorio nazionale nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023;
- che nel proprio ricorso, il ricorrente sostiene di aver incaricato un CAF di effettuare l’integrazione e di non conoscere le ragioni dell’inottemperanza;
- che l’amministrazione si è costituita con una comparsa di mera forma e non ha preso posizione sulle contestazioni del ricorrente se non con una produzione documentale, contenente una relazione sui fatti di causa, tra l’altro depositata tardivamente e che pertanto non verrà valutata ai fini della presente decisione. Come noto, infatti, « i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. (" Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ") per il deposito di memorie difensive (e documenti) hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent» ( ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. I, 24 ottobre 2018, n. 1490).
- che i documenti asseritamente mancanti sono comunque presenti agli atti di causa;
- che proprio per tali ragioni il Collegio aveva ordinato all’amministrazione procedente di riesaminare la propria posizione ma essa è rimasta inerte;
Ritenuto, pertanto:
- che, anche alla luce del comportamento non collaborativo dell’amministrazione, appare verosimile che i documenti siano stati consegnati agli uffici competenti e che essi non siano stati esaminati per errore, con conseguente emanazione del provvedimento impugnato a seguito di un’istruttoria incompleta;
- che, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato che valuti i documenti presenti agli atti di causa;
- di liquidare le spese di lite secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti ci dui in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE RO, Presidente
UC PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | AE RO |
IL SEGRETARIO