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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 126 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA A. MEREU N. 35,
NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, cessando per essi l'obbligo di convivenza nel rispetto dei reciproci obblighi di legge;
2) assegnare in uso per l'abitazione della signora e dei figli la Parte_2 casa coniugale sita in Dorgali, località Cala Gonone, via delle Ginestre n. 10, comprensiva
Pag. 1 di 4 di mobili, arredi e pertinenze, fino a quando rimarrà dimora di questi ultimi, e comunque sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o formazione di autonoma famiglia;
3) dato atto delle condizioni economiche/reddituali dei coniugi e, relativamente a favore dei figli maggiorenni, e , disporre che: Per_1 Persona_2
a) il padre contribuisca al mantenimento degli stessi mediante il versamento di un importo mensile pari a € 400,00 (e così di € 200,00 per ciascuno) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, signora;
Parte_2
b) versare altresì la somma di ulteriori € 300,00 quale contributo al mantenimento personale dell'ex consorte, che andrà a cessare nel momento in cui ella avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico con fonte di reddito superiore ad € 600,00 mensili;
4) il signor contribuirà altresì al rimborso nella misura del 50% delle spese Pt_1 straordinarie – previo accordo sulle stesse circa l'indispensabilità, ed in caso di assenza della possibilità di accedere a benefici attraverso la sanità pubblica – come definite dalla prassi giurisprudenziale, sino al raggiungimento da parte dei figli dell'indipendenza economica;
5) decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente/G.R., e ad avvenuta omologa, il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni già formulate nella fase di separazione consensuale;
6) con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 04.02.2025.
Pag. 2 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Triei il 13.10.2001, trascritto nei registri dello stato civile al n. 4, Parte II, Serie B, dell'anno 2001; che dall'unione sono nati in Nuoro i due figli il 22.1.2004 e il 23.1.2006, Persona_3 Persona_2 attualmente maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti;
che il signor
è titolare dell'attività artigianale “La Gelateria” sita in Dorgali dalla quale ricava Pt_1 un reddito annuo di circa € 18.000/20.000, mentre la signora è disoccupata;
che Pt_2 tra i coniugi è oramai venuta meno l'affectio coniugalis e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi e in assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 3 di 4 1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 126 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA A. MEREU N. 35,
NUORO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, cessando per essi l'obbligo di convivenza nel rispetto dei reciproci obblighi di legge;
2) assegnare in uso per l'abitazione della signora e dei figli la Parte_2 casa coniugale sita in Dorgali, località Cala Gonone, via delle Ginestre n. 10, comprensiva
Pag. 1 di 4 di mobili, arredi e pertinenze, fino a quando rimarrà dimora di questi ultimi, e comunque sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o formazione di autonoma famiglia;
3) dato atto delle condizioni economiche/reddituali dei coniugi e, relativamente a favore dei figli maggiorenni, e , disporre che: Per_1 Persona_2
a) il padre contribuisca al mantenimento degli stessi mediante il versamento di un importo mensile pari a € 400,00 (e così di € 200,00 per ciascuno) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, signora;
Parte_2
b) versare altresì la somma di ulteriori € 300,00 quale contributo al mantenimento personale dell'ex consorte, che andrà a cessare nel momento in cui ella avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico con fonte di reddito superiore ad € 600,00 mensili;
4) il signor contribuirà altresì al rimborso nella misura del 50% delle spese Pt_1 straordinarie – previo accordo sulle stesse circa l'indispensabilità, ed in caso di assenza della possibilità di accedere a benefici attraverso la sanità pubblica – come definite dalla prassi giurisprudenziale, sino al raggiungimento da parte dei figli dell'indipendenza economica;
5) decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente/G.R., e ad avvenuta omologa, il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni già formulate nella fase di separazione consensuale;
6) con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 04.02.2025.
Pag. 2 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Triei il 13.10.2001, trascritto nei registri dello stato civile al n. 4, Parte II, Serie B, dell'anno 2001; che dall'unione sono nati in Nuoro i due figli il 22.1.2004 e il 23.1.2006, Persona_3 Persona_2 attualmente maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti;
che il signor
è titolare dell'attività artigianale “La Gelateria” sita in Dorgali dalla quale ricava Pt_1 un reddito annuo di circa € 18.000/20.000, mentre la signora è disoccupata;
che Pt_2 tra i coniugi è oramai venuta meno l'affectio coniugalis e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi e in assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 3 di 4 1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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