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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 792/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 792/2024 promosso da
CF , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SANDRO RADINO, C.F. , C.F._1
ed elettivamente domiciliata in via Scala Greca, n. 207, Siracusa;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. GRAZIA DISTEFANO, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata in viale XX Settembre, n. 45, Catania;
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza emessa dal Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di prestazione d'opera – inesatto adempimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza di giorno 11.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 3234/2023 emessa dal
Giudice di pace di Catania, che ha rigettato l'opposizione, proposta da Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 823/2021, con il quale è stato ingiunto alla suddetta società il pagamento, in favore di della somma di euro 3.918,29, oltre interessi e spese, quale Controparte_1
corrispettivo per tre interventi di riparazione effettuati su un autoveicolo di proprietà della società odierna appellante, nel periodo ricompreso tra aprile e maggio 2019.
1. Svolgimento del giudizio di primo grado In primo grado la società ingiunta ha proposto opposizione Parte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito per decorso del termine annuale, posto che la prestazione d'opera aveva ad oggetto prevalentemente la fornitura di materiale.
Nel merito, la società ha eccepito l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento di CP_1
posto che le prestazioni oggetto delle fatture azionate non erano state eseguite ovvero non
[...] erano state eseguite a regola d'arte. Sul punto l'odierna appellante ha precisato che tutti gli interventi riparativi eseguiti da a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, si erano Controparte_1 rilevati inutili e non avevano risolto il problema all'impianto di riduzione catalitica selettiva SCR;
per tale motivo. l'odierna appellante aveva dovuto rivolgersi ad un'altra officina, che aveva risolto definitivamente il problema.
Nel procedimento di primo grado, la creditrice opposta si è costituita chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'odierna appellata ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e, nel merito, sulla regolare esecuzione degli interventi di riparazione richiesti, come provato dalle commesse di presa in carico del veicolo contenenti la precisa indicazione dei lavori di riparazione eseguiti e sottoscritte per accettazione dal committente (all. 1, 2 e 3 ricorso monitorio) e dalle relative fatture.
Sulla corretta esecuzione dei lavori di riparazione ha precisato che: Controparte_1
- nel corso del primo intervento di riparazione, il 29.04.2019, si era proceduto alla sostituzione dell'unità 'Reductant' ed a diversi lavori di pulizia dell'impianto SCR, secondo il protocollo riparativo imposto dalla casa produttrice;
CP_2
- nel corso del secondo intervento, il 02.05.2019, dopo soli 121 km di percorrenza, erano stati nuovamente riscontrati problemi all'impianto SCR, in particolare al circuito urea, causati da utilizzo di non puro;
erano stati quindi effettuati i lavori di pulizia CP_3 dell'impianto come da protocollo Scania;
- nel corso del terzo ed ultimo intervento, dopo circa 709 km di percorrenza, i tecnici avevano riscontrato nuovamente rabbocchi di non puro ed avevano eseguito i CP_3 consueti lavori di pulizia dell'impianto.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellata la causa dei continui e ravvicinati guasti del circuito UREA del pullman di va ravvisata nell'utilizzo, da parte Parte_1 dell'odierna appellante, di un additivo non puro, ovvero, sebbene originale secondo la documentazione in atti, non conforme a quello raccomandato.
Con ordinanza del 03.06.2022 il Giudice di pace ha nominato un c.t.u. competente in materia meccanica con l'incarico di accertare: “a) i motivi per i quali si è reso necessario procedere, in tempi ravvicinati a più interventi di riparazione sull'autobus di proprietà della società opponente, tenendo conto anche dei chilometri percorsi dallo stesso tra una riparazione e l'altra, specificando, in relazione alla tipologia ed utilizzo del mezzo, il consumo dell'additivo (in relazione CP_4
anche ai chilometri percorsi), il tutto in relazione anche agli interventi di riparazione eseguiti presso altra officina, per come risulta dalla documentazione in atti” e di “b) verific(are) se i motivi di riparazione siano ricollegabili, o meno, ad interventi esterni”.
Nel giudizio di primo grado non sono state ammesse le prove orali richieste da entrambe le parti.
2. La sentenza impugnata
A conclusione del giudizio di primo grado il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione e, richiamando le conclusioni del c.t.u. – che ha individuato la causa del persistere dell'anomalia all'impianto di riduzione catalitica nell'utilizzo, da parte dell'opponente, di un additivo non puro – ha ritenuto provato il credito con la motivazione di seguito riportata:
“L'accertamento tecnico che precede fa sì che, a giudizio di questo decidente, in assenza di una prova del contrario, non è possibile individuarsi una diversa causa rispetto a quella indicata nelle conclusioni della CTU, corroborato dal fatto che, non solo a seguito degli interventi di riparazione,
l'anomalia denunciata cessava, ma tenuto conto che il consumo dell'additivo in argomento è collegato a quello del carburante del veicolo (si v. CTU pag. 4), per cui, trattandosi di un pullman commerciale, gli intervalli kilometrici decorrenti dalla riparazione alla successiva segnalazione dell'anomalia, ben fanno ritenere un consumo di tale da rendersi necessario un suo CP_3 rabbocco, per come confermato nella depositata CTU (v. pag. 4); … Pertanto, in assenza di ulteriori elementi utili per diversamente ritenere, non avendo la società opponente dato diversa prova, anche in ragione del contenuto delle stesse osservazioni alla consulenza, l'opposizione si palesa non provata ed infondata, con conseguenziale rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
3. I motivi d'appello ha proposto appello lamentando, con il primo motivo, l'errata Parte_1
applicazione delle norme in materia di onere probatorio.
Secondo la prospettazione dell'appellante il Giudice di pace, da un lato, avrebbe desunto la prova dell'esecuzione delle riparazioni da parte di dalle sole fatture (che non Controparte_1
costituiscono prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) e da una c.t.u., non richiesta dalle parti ma disposta dal Giudice di pace in assenza di un principio di prova, che peraltro si è rilevata non dirimente;
dall'altro, invertendo le regole sull'onere probatorio, avrebbe posto a carico del debitore opponente l'onere di provare che il persistere dell'avaria al circuito urea dell'autobus non dipendesse dall'utilizzo di additivo non puro;
al contrario, invece, essendo la prestazione oggetto del contratto un'obbligazione di fare volta ad assicurare un risultato, incombe sul creditore opposto l'onere di provare di aver eseguito la prestazione a regola d'arte e che il mancato raggiungimento del risultato finale (il funzionamento del circuito urea) sia dipeso da cause esterne, in particolare dall'utilizzo di additivo ADBLUE non puro da parte di Parte_1
medesima.
[...]
Con il secondo motivo la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace ha erroneamente interpretato le conclusioni della c.t.u., attribuendo la causa del ripetersi dei guasti al circuito urea all'utilizzo da parte di di additivo non Parte_1
puro, in quanto il c.t.u., in realtà, non è stato in grado di dare una risposta certa ai quesiti sottoposti. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3234/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania, Sezione Civile, nella persona del dott. Pancrazia Claudio Gullotta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3713/2021, depositata in data 19-
12-23, notificata il 21-12-23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ovvero accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 823/2021, revocando o dichiarandolo nullo
e/o inefficace e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Catania per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Condannare l'appellata, in riforma del relativo capo, al pagamento delle spese di lite del primo grado e di questo grado di giudizio”. si è costituita e, preliminarmente, ha reiterato l'eccezione già sollevata in primo Controparte_1 grado, di inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante nella fase conclusionale del primo grado di giudizio, in particolare una dichiarazione d'intervento eseguita dall'officina e CP_5
datata 2023.
In relazione al primo motivo la società appellata ha dedotto che il Giudice di pace ha correttamente applicato i principi in materia di onere probatorio, in quanto ha ritenuto provata la pretesa creditoria azionata da sulla base delle commesse di intervento (all. 1, 2 e 3 Controparte_1
ricorso monitorio), in cui sono analiticamente descritti i lavori eseguiti, nonché del quadro di interventi estratto da ( all. 10 fascicolo monitorio); d'altro canto, sulla base delle conclusioni CP_2
della c.t.u., il Giudice di pace correttamente ha ritenuto che la causa dei difetti lamentati dall'opponente fosse da ascrivere all'uso di un additivo non puro da parte di Parte_1
senza che la società appellante fornisse prova contraria.
[...]
Sul secondo motivo l'appellata ha argomentato in ordine alla correttezza del metodo di indagine utilizzato dal c.t.u. ed al carattere condivisibile delle conclusioni raggiunte.
Parte appellata ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “ - dichiarare inammissibili le eccezioni nuove sollevate in sede di appello o nella comparsa conclusionale di primo grado.
- dichiarare inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in appello e/o in fase conclusionale del primo grado.
- dichiarare infondato l'appello e confermare la sentenza di primo grado”.
4. Ragioni del rigetto: l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale e inesatto adempimento
Così ricostruiti l'iter processuale e le domande, eccezioni e difese formulate dalle parti, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi in premessa che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, mentre il debitore opponente svolge il ruolo di convenuto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex multis Cass. civ., n. 24815/2005). Nell'ottica di un giudizio sul rapporto che costituisce la causa petendi dell'ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono, dunque, un unico procedimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
14475/2015), all'interno del quale il creditore opposto deve provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore opponente provare che il titolo non sussiste o che l'inadempimento non sussiste o non gli è imputabile (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Va poi osservato che il contratto in oggetto riguarda una prestazione di fare, tendente ad assicurare un risultato, cioè il regolare funzionamento del motore dell'automezzo.
Come correttamente evidenziato da parte appellante, in linea generale il mancato conseguimento del risultato configura una fattispecie di inadempimento o di inesatto adempimento, non potendosi oggettivamente ed esteriormente accertare, da parte della committente, quali fossero i vizi della riparazione e per quali cause essa non avesse sortito buon esito, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'esatto adempimento grava sempre sul contraente tenuto a rendere la prestazione che si assume inadempiuta, nei termini suddetti.
Ciò posto, l'iter argomentativo seguito dal Giudice di pace, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, merita condivisione, in quanto è stata fatta corretta applicazione del principio sopra esposto.
Nel caso in esame la società odierna appellante ha infatti dedotto che l'attività per cui viene richiesto il pagamento non era stata espletata ovvero che non era stata eseguita a regola d'arte.
La società appellata, a fronte delle contestazioni mosse, oltre alle fatture di vendita (che non possono costituire prova del credito nella fase a cognizione piena), ha prodotto, a fondamento della propria domanda monitoria, le commesse di presa in carico del veicolo sottoscritta per accettazione dal cliente (all. 1, 2 e 3 fascicolo monitorio), in cui sono descritte sia le anomalie segnalate che gli interventi di riparazione eseguiti, nonché copia estratta dai terminali (azienda produttrice del CP_2 veicolo e di cui l'odierna appallata è centro meccanico autorizzato) da cui risultano gli interventi di riparazione eseguiti da nelle date del 29.04.2019, il 02.05.2019 ed 10.05.2019. Dalla CP_1 superiore documentazione è possibile trarre la prova dell'avvenuta esecuzione degli interventi di riparazione.
Sul presupposto dell'effettiva esecuzione della prestazione, residuando l'accertamento di una questione di natura tecnica, ovverosia l'esame delle ragioni per cui, nonostante le riparazioni eseguite il risultato finale (ovvero il funzionamento del mezzo) non fosse stato raggiunto, il Giudice di pace ha condivisibilmente disposto consulenza (sulla natura della c.t.u., che può essere disposta d'ufficio anche in assenza di richieste delle parti, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 17.05.2021, n.
13169).
La relazione depositata dal consulente tecnico nominato dal Giudice di primo grado ha consentito di accertare – all'esito di un esame condotto secondo regole logiche e tecniche esposte – che il veicolo di è stato più volte ricoverato in officina (sia presso Parte_1
l'officina sia presso altre officine, a prescindere dall'ammissibilità della documentazione CP_1 relativa all'intervento eseguito presso l'officina nel 2023) a causa di un'anomalia CP_5 nell'impianto di riduzione catalitica selettiva SCR e ha chiarito quanto segue: “I motivi per i quali nascono anomalie nel funzionamento dell'impianto di riduzione catalitica selettiva sono riconducibili o al difettoso funzionamento di uno o più componenti che lo costituiscono o all'utilizzo di urea non pura o non conforme che ne causano il malfunzionamento. Se per interventi esterni intendiamo i rifornimenti di risulta possibile ricollegare la necessità di effettuare CP_3 le riparazioni a rifornimenti di urea non pura”.
Il c.t.u. ha dunque concluso ravvisando la causa del malfunzionamento dell'impianto di riduzione catalitica nell'utilizzo di urea non pura da parte di In Parte_1 particolare, si legge nella relazione: “Il dato certo è che in poco più di due mesi e con una percorrenza di Km 12.254, è stato necessario ricoverare il mezzo cinque volte, sempre per la stessa avaria, con interventi riparativi analoghi e ripetitivi. E' altrettanto evidente che tale anomalia cessa di ripresentarsi dopo l'ultimo intervento, nonostante dalla documentazione che ne rappresenta le operazioni effettuate, non risultino azioni sostanzialmente diverse da quelle effettuate negli interventi precedenti. Pertanto, seguendo un ragionamento conseguenziale, viene naturale addebitare la causa delle avarie all'utilizzo da parte della ditta opponente, per un determinato periodo, di non puro. Impuro piuttosto che non conforme, stante l'esibizione CP_3 di specifica documentazione che ne attesta la conformità”.
Va poi considerato che dall'esame dei documenti prodotti è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche l'officina incaricata da ultimo di riparare il mezzo, ha Per_1
dovuto effettuare due interventi (quarto e quinto in ordine cronologico dal presentarsi dell'anomalia), il primo in data 21.06.2019 ed il secondo in data 05.07.2019 (all. 10 fascicolo monitorio), nel corso dei quali sono state effettuate operazioni analoghe a quelle effettuate da
Controparte_1
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante il Giudice di pace non ha invertito le regole dell'onere probatorio, dovendosi ricostruire nei seguenti termini l'iter logico seguito: ha CP_1
provato il credito mediante produzione del titolo, nei termini affermati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 23533/2002, e ha allegato l'inadempimento della controparte rispetto all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo;
ha a sua volta eccepito Parte_1
l'adempimento mancante o inesatto di rispetto all'obbligazione tipica di eseguire le CP_1
riparazioni; ha provato di aver adempiuto e di averlo fatto esattamente (onere della prova CP_1
posto a suo carico;
ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 04.10.2019 n. 98 e Sez. II, 20.01.2010, n. 936), in quanto gli elementi forniti, unitamente alla c.t.u. disposta sulla base degli stessi, hanno consentito di accertare la riconducibilità dell'inefficacia dell'intervento e del guasto ricorrente ad un concorso del creditore medesimo;
rispetto a tale profilo, non può porsi a carico del debitore che formula l'eccezione di inadempimento l'onere di dare prova di un fatto negativo, ovverosia il mancato utilizzo, ad opera della controparte, di additivo impuro.
Quanto alla censura avente ad oggetto l'adesione acritica, da parte del giudice di primo grado, alle conclusioni del consulente, che non sarebbero esaustive né dirimenti, sul punto è opportuno rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione dei fatti già acquisiti mediante prove al processo e può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche;
ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non siano oggetto di specifiche censure (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 29.04.2025, n. 11251 e Sez. lav., 19.01.2011, n. 1149). Sul punto, per principio consolidato, l'obbligo di motivazione risulta adeguatamente soddisfatto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (tra le tante, Cass. civ.,
Sez. I, 16.11.2022, n. 33742). Nell'ipotesi in esame, il Giudice di pace ha motivato la propria decisione richiamandosi alle conclusioni formulate dal consulente, tenuto presente lo standard di certezza probabilistica sufficiente per affermare la sussistenza della responsabilità civile, anche contrattuale (mutatis mutandis, in tema di illecito aquiliano, Cass. civ., Sez. un., 11.01.2008, n. 576; si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 21.12.2021, n. 40998 e Sez. lav., 03.01.2017, n. 47). Sempre riprendendo principi formatisi in tema di responsabilità extracontrattuale, ma estensibili al tema della responsabilità contrattuale, in presenza di una pluralità di cause alternative il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, 07.11.2024,
n. 28722).
In ogni caso, va chiarito che la relazione di consulenza risulta condivisibile in quanto svolta sulla base dei quesiti sottoposti e della documentazione in atti, mediante chiara enunciazione dei principi applicati e dell'iter seguito. Inoltre, i rilievi critici alla c.t.u., mossi dall'appellante, sono stati oggetto di specifico chiarimento da parte del professionista ausiliario. La questione decisiva, come rilevata dal consulente, è infatti costituita dal carattere corretto dell'intervento e dall'imputazione del persistere della problematica al rabbocco di urea non pura, che deve imputarsi all'odierna appellante, in quanto soggetto che aveva il veicolo, consegnato marciante, nella propria disponibilità.
Per le ragioni sopra esposte, avendo la società appellata fornito prova del credito azionato,
l'appello è infondato e va rigettato.
5. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1 ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le prime due fasi giudizio ed ai parametri minimi per le ultime due fasi, ai sensi del D.M.
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio, dell'attività svolta, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di adozione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 792/2024, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
3234/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 1.702,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater
d.P.R. 115/2002.
Catania, 01/07/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 792/2024 promosso da
CF , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. SANDRO RADINO, C.F. , C.F._1
ed elettivamente domiciliata in via Scala Greca, n. 207, Siracusa;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. GRAZIA DISTEFANO, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata in viale XX Settembre, n. 45, Catania;
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza emessa dal Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di prestazione d'opera – inesatto adempimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza di giorno 11.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 3234/2023 emessa dal
Giudice di pace di Catania, che ha rigettato l'opposizione, proposta da Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 823/2021, con il quale è stato ingiunto alla suddetta società il pagamento, in favore di della somma di euro 3.918,29, oltre interessi e spese, quale Controparte_1
corrispettivo per tre interventi di riparazione effettuati su un autoveicolo di proprietà della società odierna appellante, nel periodo ricompreso tra aprile e maggio 2019.
1. Svolgimento del giudizio di primo grado In primo grado la società ingiunta ha proposto opposizione Parte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito per decorso del termine annuale, posto che la prestazione d'opera aveva ad oggetto prevalentemente la fornitura di materiale.
Nel merito, la società ha eccepito l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento di CP_1
posto che le prestazioni oggetto delle fatture azionate non erano state eseguite ovvero non
[...] erano state eseguite a regola d'arte. Sul punto l'odierna appellante ha precisato che tutti gli interventi riparativi eseguiti da a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, si erano Controparte_1 rilevati inutili e non avevano risolto il problema all'impianto di riduzione catalitica selettiva SCR;
per tale motivo. l'odierna appellante aveva dovuto rivolgersi ad un'altra officina, che aveva risolto definitivamente il problema.
Nel procedimento di primo grado, la creditrice opposta si è costituita chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione. In particolare, l'odierna appellata ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e, nel merito, sulla regolare esecuzione degli interventi di riparazione richiesti, come provato dalle commesse di presa in carico del veicolo contenenti la precisa indicazione dei lavori di riparazione eseguiti e sottoscritte per accettazione dal committente (all. 1, 2 e 3 ricorso monitorio) e dalle relative fatture.
Sulla corretta esecuzione dei lavori di riparazione ha precisato che: Controparte_1
- nel corso del primo intervento di riparazione, il 29.04.2019, si era proceduto alla sostituzione dell'unità 'Reductant' ed a diversi lavori di pulizia dell'impianto SCR, secondo il protocollo riparativo imposto dalla casa produttrice;
CP_2
- nel corso del secondo intervento, il 02.05.2019, dopo soli 121 km di percorrenza, erano stati nuovamente riscontrati problemi all'impianto SCR, in particolare al circuito urea, causati da utilizzo di non puro;
erano stati quindi effettuati i lavori di pulizia CP_3 dell'impianto come da protocollo Scania;
- nel corso del terzo ed ultimo intervento, dopo circa 709 km di percorrenza, i tecnici avevano riscontrato nuovamente rabbocchi di non puro ed avevano eseguito i CP_3 consueti lavori di pulizia dell'impianto.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellata la causa dei continui e ravvicinati guasti del circuito UREA del pullman di va ravvisata nell'utilizzo, da parte Parte_1 dell'odierna appellante, di un additivo non puro, ovvero, sebbene originale secondo la documentazione in atti, non conforme a quello raccomandato.
Con ordinanza del 03.06.2022 il Giudice di pace ha nominato un c.t.u. competente in materia meccanica con l'incarico di accertare: “a) i motivi per i quali si è reso necessario procedere, in tempi ravvicinati a più interventi di riparazione sull'autobus di proprietà della società opponente, tenendo conto anche dei chilometri percorsi dallo stesso tra una riparazione e l'altra, specificando, in relazione alla tipologia ed utilizzo del mezzo, il consumo dell'additivo (in relazione CP_4
anche ai chilometri percorsi), il tutto in relazione anche agli interventi di riparazione eseguiti presso altra officina, per come risulta dalla documentazione in atti” e di “b) verific(are) se i motivi di riparazione siano ricollegabili, o meno, ad interventi esterni”.
Nel giudizio di primo grado non sono state ammesse le prove orali richieste da entrambe le parti.
2. La sentenza impugnata
A conclusione del giudizio di primo grado il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione e, richiamando le conclusioni del c.t.u. – che ha individuato la causa del persistere dell'anomalia all'impianto di riduzione catalitica nell'utilizzo, da parte dell'opponente, di un additivo non puro – ha ritenuto provato il credito con la motivazione di seguito riportata:
“L'accertamento tecnico che precede fa sì che, a giudizio di questo decidente, in assenza di una prova del contrario, non è possibile individuarsi una diversa causa rispetto a quella indicata nelle conclusioni della CTU, corroborato dal fatto che, non solo a seguito degli interventi di riparazione,
l'anomalia denunciata cessava, ma tenuto conto che il consumo dell'additivo in argomento è collegato a quello del carburante del veicolo (si v. CTU pag. 4), per cui, trattandosi di un pullman commerciale, gli intervalli kilometrici decorrenti dalla riparazione alla successiva segnalazione dell'anomalia, ben fanno ritenere un consumo di tale da rendersi necessario un suo CP_3 rabbocco, per come confermato nella depositata CTU (v. pag. 4); … Pertanto, in assenza di ulteriori elementi utili per diversamente ritenere, non avendo la società opponente dato diversa prova, anche in ragione del contenuto delle stesse osservazioni alla consulenza, l'opposizione si palesa non provata ed infondata, con conseguenziale rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
3. I motivi d'appello ha proposto appello lamentando, con il primo motivo, l'errata Parte_1
applicazione delle norme in materia di onere probatorio.
Secondo la prospettazione dell'appellante il Giudice di pace, da un lato, avrebbe desunto la prova dell'esecuzione delle riparazioni da parte di dalle sole fatture (che non Controparte_1
costituiscono prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) e da una c.t.u., non richiesta dalle parti ma disposta dal Giudice di pace in assenza di un principio di prova, che peraltro si è rilevata non dirimente;
dall'altro, invertendo le regole sull'onere probatorio, avrebbe posto a carico del debitore opponente l'onere di provare che il persistere dell'avaria al circuito urea dell'autobus non dipendesse dall'utilizzo di additivo non puro;
al contrario, invece, essendo la prestazione oggetto del contratto un'obbligazione di fare volta ad assicurare un risultato, incombe sul creditore opposto l'onere di provare di aver eseguito la prestazione a regola d'arte e che il mancato raggiungimento del risultato finale (il funzionamento del circuito urea) sia dipeso da cause esterne, in particolare dall'utilizzo di additivo ADBLUE non puro da parte di Parte_1
medesima.
[...]
Con il secondo motivo la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace ha erroneamente interpretato le conclusioni della c.t.u., attribuendo la causa del ripetersi dei guasti al circuito urea all'utilizzo da parte di di additivo non Parte_1
puro, in quanto il c.t.u., in realtà, non è stato in grado di dare una risposta certa ai quesiti sottoposti. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3234/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania, Sezione Civile, nella persona del dott. Pancrazia Claudio Gullotta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3713/2021, depositata in data 19-
12-23, notificata il 21-12-23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ovvero accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 823/2021, revocando o dichiarandolo nullo
e/o inefficace e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Catania per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Condannare l'appellata, in riforma del relativo capo, al pagamento delle spese di lite del primo grado e di questo grado di giudizio”. si è costituita e, preliminarmente, ha reiterato l'eccezione già sollevata in primo Controparte_1 grado, di inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante nella fase conclusionale del primo grado di giudizio, in particolare una dichiarazione d'intervento eseguita dall'officina e CP_5
datata 2023.
In relazione al primo motivo la società appellata ha dedotto che il Giudice di pace ha correttamente applicato i principi in materia di onere probatorio, in quanto ha ritenuto provata la pretesa creditoria azionata da sulla base delle commesse di intervento (all. 1, 2 e 3 Controparte_1
ricorso monitorio), in cui sono analiticamente descritti i lavori eseguiti, nonché del quadro di interventi estratto da ( all. 10 fascicolo monitorio); d'altro canto, sulla base delle conclusioni CP_2
della c.t.u., il Giudice di pace correttamente ha ritenuto che la causa dei difetti lamentati dall'opponente fosse da ascrivere all'uso di un additivo non puro da parte di Parte_1
senza che la società appellante fornisse prova contraria.
[...]
Sul secondo motivo l'appellata ha argomentato in ordine alla correttezza del metodo di indagine utilizzato dal c.t.u. ed al carattere condivisibile delle conclusioni raggiunte.
Parte appellata ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “ - dichiarare inammissibili le eccezioni nuove sollevate in sede di appello o nella comparsa conclusionale di primo grado.
- dichiarare inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in appello e/o in fase conclusionale del primo grado.
- dichiarare infondato l'appello e confermare la sentenza di primo grado”.
4. Ragioni del rigetto: l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale e inesatto adempimento
Così ricostruiti l'iter processuale e le domande, eccezioni e difese formulate dalle parti, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi in premessa che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, mentre il debitore opponente svolge il ruolo di convenuto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex multis Cass. civ., n. 24815/2005). Nell'ottica di un giudizio sul rapporto che costituisce la causa petendi dell'ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono, dunque, un unico procedimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
14475/2015), all'interno del quale il creditore opposto deve provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore opponente provare che il titolo non sussiste o che l'inadempimento non sussiste o non gli è imputabile (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Va poi osservato che il contratto in oggetto riguarda una prestazione di fare, tendente ad assicurare un risultato, cioè il regolare funzionamento del motore dell'automezzo.
Come correttamente evidenziato da parte appellante, in linea generale il mancato conseguimento del risultato configura una fattispecie di inadempimento o di inesatto adempimento, non potendosi oggettivamente ed esteriormente accertare, da parte della committente, quali fossero i vizi della riparazione e per quali cause essa non avesse sortito buon esito, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'esatto adempimento grava sempre sul contraente tenuto a rendere la prestazione che si assume inadempiuta, nei termini suddetti.
Ciò posto, l'iter argomentativo seguito dal Giudice di pace, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, merita condivisione, in quanto è stata fatta corretta applicazione del principio sopra esposto.
Nel caso in esame la società odierna appellante ha infatti dedotto che l'attività per cui viene richiesto il pagamento non era stata espletata ovvero che non era stata eseguita a regola d'arte.
La società appellata, a fronte delle contestazioni mosse, oltre alle fatture di vendita (che non possono costituire prova del credito nella fase a cognizione piena), ha prodotto, a fondamento della propria domanda monitoria, le commesse di presa in carico del veicolo sottoscritta per accettazione dal cliente (all. 1, 2 e 3 fascicolo monitorio), in cui sono descritte sia le anomalie segnalate che gli interventi di riparazione eseguiti, nonché copia estratta dai terminali (azienda produttrice del CP_2 veicolo e di cui l'odierna appallata è centro meccanico autorizzato) da cui risultano gli interventi di riparazione eseguiti da nelle date del 29.04.2019, il 02.05.2019 ed 10.05.2019. Dalla CP_1 superiore documentazione è possibile trarre la prova dell'avvenuta esecuzione degli interventi di riparazione.
Sul presupposto dell'effettiva esecuzione della prestazione, residuando l'accertamento di una questione di natura tecnica, ovverosia l'esame delle ragioni per cui, nonostante le riparazioni eseguite il risultato finale (ovvero il funzionamento del mezzo) non fosse stato raggiunto, il Giudice di pace ha condivisibilmente disposto consulenza (sulla natura della c.t.u., che può essere disposta d'ufficio anche in assenza di richieste delle parti, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 17.05.2021, n.
13169).
La relazione depositata dal consulente tecnico nominato dal Giudice di primo grado ha consentito di accertare – all'esito di un esame condotto secondo regole logiche e tecniche esposte – che il veicolo di è stato più volte ricoverato in officina (sia presso Parte_1
l'officina sia presso altre officine, a prescindere dall'ammissibilità della documentazione CP_1 relativa all'intervento eseguito presso l'officina nel 2023) a causa di un'anomalia CP_5 nell'impianto di riduzione catalitica selettiva SCR e ha chiarito quanto segue: “I motivi per i quali nascono anomalie nel funzionamento dell'impianto di riduzione catalitica selettiva sono riconducibili o al difettoso funzionamento di uno o più componenti che lo costituiscono o all'utilizzo di urea non pura o non conforme che ne causano il malfunzionamento. Se per interventi esterni intendiamo i rifornimenti di risulta possibile ricollegare la necessità di effettuare CP_3 le riparazioni a rifornimenti di urea non pura”.
Il c.t.u. ha dunque concluso ravvisando la causa del malfunzionamento dell'impianto di riduzione catalitica nell'utilizzo di urea non pura da parte di In Parte_1 particolare, si legge nella relazione: “Il dato certo è che in poco più di due mesi e con una percorrenza di Km 12.254, è stato necessario ricoverare il mezzo cinque volte, sempre per la stessa avaria, con interventi riparativi analoghi e ripetitivi. E' altrettanto evidente che tale anomalia cessa di ripresentarsi dopo l'ultimo intervento, nonostante dalla documentazione che ne rappresenta le operazioni effettuate, non risultino azioni sostanzialmente diverse da quelle effettuate negli interventi precedenti. Pertanto, seguendo un ragionamento conseguenziale, viene naturale addebitare la causa delle avarie all'utilizzo da parte della ditta opponente, per un determinato periodo, di non puro. Impuro piuttosto che non conforme, stante l'esibizione CP_3 di specifica documentazione che ne attesta la conformità”.
Va poi considerato che dall'esame dei documenti prodotti è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche l'officina incaricata da ultimo di riparare il mezzo, ha Per_1
dovuto effettuare due interventi (quarto e quinto in ordine cronologico dal presentarsi dell'anomalia), il primo in data 21.06.2019 ed il secondo in data 05.07.2019 (all. 10 fascicolo monitorio), nel corso dei quali sono state effettuate operazioni analoghe a quelle effettuate da
Controparte_1
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante il Giudice di pace non ha invertito le regole dell'onere probatorio, dovendosi ricostruire nei seguenti termini l'iter logico seguito: ha CP_1
provato il credito mediante produzione del titolo, nei termini affermati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 23533/2002, e ha allegato l'inadempimento della controparte rispetto all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo;
ha a sua volta eccepito Parte_1
l'adempimento mancante o inesatto di rispetto all'obbligazione tipica di eseguire le CP_1
riparazioni; ha provato di aver adempiuto e di averlo fatto esattamente (onere della prova CP_1
posto a suo carico;
ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 04.10.2019 n. 98 e Sez. II, 20.01.2010, n. 936), in quanto gli elementi forniti, unitamente alla c.t.u. disposta sulla base degli stessi, hanno consentito di accertare la riconducibilità dell'inefficacia dell'intervento e del guasto ricorrente ad un concorso del creditore medesimo;
rispetto a tale profilo, non può porsi a carico del debitore che formula l'eccezione di inadempimento l'onere di dare prova di un fatto negativo, ovverosia il mancato utilizzo, ad opera della controparte, di additivo impuro.
Quanto alla censura avente ad oggetto l'adesione acritica, da parte del giudice di primo grado, alle conclusioni del consulente, che non sarebbero esaustive né dirimenti, sul punto è opportuno rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione dei fatti già acquisiti mediante prove al processo e può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche;
ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non siano oggetto di specifiche censure (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 29.04.2025, n. 11251 e Sez. lav., 19.01.2011, n. 1149). Sul punto, per principio consolidato, l'obbligo di motivazione risulta adeguatamente soddisfatto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (tra le tante, Cass. civ.,
Sez. I, 16.11.2022, n. 33742). Nell'ipotesi in esame, il Giudice di pace ha motivato la propria decisione richiamandosi alle conclusioni formulate dal consulente, tenuto presente lo standard di certezza probabilistica sufficiente per affermare la sussistenza della responsabilità civile, anche contrattuale (mutatis mutandis, in tema di illecito aquiliano, Cass. civ., Sez. un., 11.01.2008, n. 576; si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 21.12.2021, n. 40998 e Sez. lav., 03.01.2017, n. 47). Sempre riprendendo principi formatisi in tema di responsabilità extracontrattuale, ma estensibili al tema della responsabilità contrattuale, in presenza di una pluralità di cause alternative il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, 07.11.2024,
n. 28722).
In ogni caso, va chiarito che la relazione di consulenza risulta condivisibile in quanto svolta sulla base dei quesiti sottoposti e della documentazione in atti, mediante chiara enunciazione dei principi applicati e dell'iter seguito. Inoltre, i rilievi critici alla c.t.u., mossi dall'appellante, sono stati oggetto di specifico chiarimento da parte del professionista ausiliario. La questione decisiva, come rilevata dal consulente, è infatti costituita dal carattere corretto dell'intervento e dall'imputazione del persistere della problematica al rabbocco di urea non pura, che deve imputarsi all'odierna appellante, in quanto soggetto che aveva il veicolo, consegnato marciante, nella propria disponibilità.
Per le ragioni sopra esposte, avendo la società appellata fornito prova del credito azionato,
l'appello è infondato e va rigettato.
5. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1 ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le prime due fasi giudizio ed ai parametri minimi per le ultime due fasi, ai sensi del D.M.
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio, dell'attività svolta, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di adozione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 792/2024, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
3234/2023 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 1.702,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater
d.P.R. 115/2002.
Catania, 01/07/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone