Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Nanula, Annalaura Rebosio, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Nanula in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 26.11.2025 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. IZ OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore e respinto l’istanza di permesso per attesa occupazione;
- il provvedimento specifica, sul piano motivazionale, che, in fase di convocazione presso lo Sportello Unico, si è presentato solo il lavoratore, che ha depositato agli atti una copia della visura ordinaria dell’impresa titolare dell’istanza dalla quale risulta la cessazione dell’attività della società Uno Design Di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, a partire dalla data del 10/05/2024; si precisa che per tale motivo non è stato possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ex art. 5, comma 3-bis del D.Lgs n. 286/98;
- quindi l’Amministrazione ha richiamato la previsione dell’art. 22 del d.lgs 1998 n. 286 ed escluso la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, tese a contestare, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l’insussistenza dei presupposti della disposta revoca e il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione;
Ritenuto, in particolare, che:
- la sussistenza di una situazione di indisponibilità accertata da parte del datore di lavoro di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno determina il venir meno del presupposto per la permanenza del nulla osta, che è funzionale all’instaurazione del rapporto lavorativo con il datore di lavoro che ha presentato la richiesta;
- neppure sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- il più recente orientamento giurisprudenziale, cui aderisce il Tribunale, considera che ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, nn. 7186/2025; 4839/2025; 2403/2025; 399/2025; 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018);
- l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta (cfr. giur cit.);
- del resto, il lavoratore non ha allegato, né documentato, l’esistenza di una causa di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.), che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore, quale unica circostanza che la giurisprudenza citata ammette per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione, fermo restando che la mera cessazione dell’attività non integra in sé una causa di forza maggiore, essendo riconducibile ad una scelta imprenditoriale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della complessiva situazione di vita riferibile al ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OS, Presidente
IZ OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ OR | AR OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.