Art. 2.
I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della meta' per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico.
I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della meta' per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico.