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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1012/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE Parte_1 P.IVA_1
ORAZIO, c.f. ; C.F._1
Reclamante contro
c.f. ; CP_1 P.IVA_2
Reclamato-contumace contro
, c.f. , rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso, dall'avv. Rosa Anna Fusco c.f. ; C.F._2
Reclamato
°°° All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
- 1 - Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., impugnava la sentenza n. CP_2
9/2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone il 07.06.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Il primo fondato sull'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d); il secondo volto a far valere l'assenza dello stato di insolvenza.
La liquidazione giudiziale, costituitasi, domanda il rigetto del reclamo.
Il creditore istante, è rimasto contumace. Controparte_1
°°°
Il reclamo è infondato.
L'art. 121 CCII prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dall'art. 2, lett. d), nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il ricorso per la liquidazione giudiziale è stato depositato in data 27.12.2023. I tre esercizi antecedenti riguardano, dunque, il triennio 2020-2022.
Dal bilancio al 31.12.2020 (allegato al ricorso per la liquidazione) emerge un attivo patrimoniale di euro 625.438,00 e dal bilancio al 31.12.2019 un attivo patrimoniale di euro.
Entrambi i bilanci recano un valore ampiamente superiore alla soglia di euro 300.000,00 prevista dall'art. 2, lett. d, n.
1. Analogo superamento si rinviene nelle dichiarazioni fiscali anni 2021 e 2022 depositate nel presente reclamo.
I bilanci di esercizio palesano l'esistenza del requisito dimensionale che attrae l'impresa nel novero di quelle assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Tale conclusione palesa l'infondatezza del reclamo.
Per completezza di motivazione, può ancora osservarsi che sussiste anche lo stato di insolvenza.
Il curatore della liquidazione giudiziale ha prodotto lo stato passivo dal quale risulta che il debito verso il creditore istante, pagato solo per la quota di euro 3.000,00, ed altro debito
- 2 - (verso ), pur se entrambi di modesto importo, sono rimasti insoluti dovendosi, Parte_2
pertanto, presumere l'incapacità di farvi fronte;
risulta anche altro debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 239.159,00.
Tale situazione, palesa l'incapacità, ormai definitiva, di di adempiere Controparte_2
regolarmente alle proprie obbligazioni.
°°°
L'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione determina il rigetto del reclamo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1012/2024 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore della liquidazione giudiziale di CP_2
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese Controparte_2
generali, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 08.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1012/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE Parte_1 P.IVA_1
ORAZIO, c.f. ; C.F._1
Reclamante contro
c.f. ; CP_1 P.IVA_2
Reclamato-contumace contro
, c.f. , rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso, dall'avv. Rosa Anna Fusco c.f. ; C.F._2
Reclamato
°°° All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
- 1 - Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., impugnava la sentenza n. CP_2
9/2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone il 07.06.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Il primo fondato sull'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d); il secondo volto a far valere l'assenza dello stato di insolvenza.
La liquidazione giudiziale, costituitasi, domanda il rigetto del reclamo.
Il creditore istante, è rimasto contumace. Controparte_1
°°°
Il reclamo è infondato.
L'art. 121 CCII prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dall'art. 2, lett. d), nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il ricorso per la liquidazione giudiziale è stato depositato in data 27.12.2023. I tre esercizi antecedenti riguardano, dunque, il triennio 2020-2022.
Dal bilancio al 31.12.2020 (allegato al ricorso per la liquidazione) emerge un attivo patrimoniale di euro 625.438,00 e dal bilancio al 31.12.2019 un attivo patrimoniale di euro.
Entrambi i bilanci recano un valore ampiamente superiore alla soglia di euro 300.000,00 prevista dall'art. 2, lett. d, n.
1. Analogo superamento si rinviene nelle dichiarazioni fiscali anni 2021 e 2022 depositate nel presente reclamo.
I bilanci di esercizio palesano l'esistenza del requisito dimensionale che attrae l'impresa nel novero di quelle assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Tale conclusione palesa l'infondatezza del reclamo.
Per completezza di motivazione, può ancora osservarsi che sussiste anche lo stato di insolvenza.
Il curatore della liquidazione giudiziale ha prodotto lo stato passivo dal quale risulta che il debito verso il creditore istante, pagato solo per la quota di euro 3.000,00, ed altro debito
- 2 - (verso ), pur se entrambi di modesto importo, sono rimasti insoluti dovendosi, Parte_2
pertanto, presumere l'incapacità di farvi fronte;
risulta anche altro debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 239.159,00.
Tale situazione, palesa l'incapacità, ormai definitiva, di di adempiere Controparte_2
regolarmente alle proprie obbligazioni.
°°°
L'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione determina il rigetto del reclamo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1012/2024 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore della liquidazione giudiziale di CP_2
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese Controparte_2
generali, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 08.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -