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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. g. n. 1595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 19.11.2024 e vertente
T R A
, c.f. , difeso e rappresentato anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Manzia con studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14 e dal Prof. Avv. Aristide Police con studio in Roma, Viale Liegi n. 32 ed elettivamente domiciliato presso il primo dei predetti difensori al domicilio digitale di posta elettronica certificata Email_1 come da procura redatta su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attore
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico de Nardis e dall' Avv. Cinzia Angelini, elettivamente domiciliato presso i medesimi in L'Aquila, via Avezzano n. 11 con indirizzo posta elettronica certificata e come da procura Email_2 Email_3
1 redatta su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
Convenuto
OGGETTO: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, ritenuta la propria giurisdizione:
a) accertare l'illegittimità della determinazione dirigenziale del , Settore D202 Ricostruzione Controparte_1
Privata - Urbanistica - SUE - SUAP - CUC e Progetti di Carattere Strategico n. 2514 del 22.06.2022, portante revoca dell'incarico conferito all'attore Ing. con determinazione dirigenziale n. 5657 del 07.01.2022 per Parte_1 il collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d'opera e di Presidente della commissione di collaudo per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere;
b) per l'effetto, annullare o comunque disapplicare e dichiarare priva di effetti la suindicata determinazione dirigenziale n. 2514 del 22.06.2022;
c) dichiarare, conseguentemente, la perdurante validità ed efficacia dell'incarico conferito all'Ing. con Parte_1 determinazione dirigenziale n. 5657 del 07.01.2022;
d) condannare il al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, compreso in particolare il Controparte_1 danno di immagi ttima revoca dell'incarico di cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ed eventualmente secondo equità;
e) in contestato subordine, e salvo gravame, condannare il al versamento in favore dell'Ing. Controparte_1 [...]
, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., di un importo pari al corrispettivo delle prestazioni Pt_1 onali da questi svolte e al rimborso delle spese sostenute in esecuzione della determinazione dirigenziale di incarico n. 5657 del 07.01.2022.
Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto."
Per parte convenuta: “Tutto ciò premesso, il si costituisce e chiede il rigetto delle domande ex adversis CP_1 proposte, siccome destituite di ogni pragmatico e giuridico fondamento, anche in punto di giurisdizione.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e oneri previdenziali 23,80% (sostitutivi di IVA 22% e CAP 2%).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale il premettendo che: Controparte_3
- con lettera del 18.10.2021, era stato invitato dall convenuto a presentare un'offerta per CP_4
l'affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d'opera dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere sito in L'Aquila, viale Papa Giovanni XXIII;
- a seguito della richiesta di partecipazione, con determina dirigenziale n. 5657 del 7.01.2022 il gli aveva affidato l'incarico, disponendo l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex CP_1 art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016. Era dunque seguita la trasmissione della scrittura privata di incarico, cui lo stesso aveva risposto per accettazione, inviando altresì la richiesta polizza
2 fideiussoria;
- in esecuzione dell'incarico aveva dato inizio alle attività di collaudo, procedendo ad un sopralluogo con il Responsabile del Procedimento del Comune, a valle del quale aveva evidenziato talune criticità;
- in data 29.04.2022, il lo aveva informato, a mezzo pec, dell'avvio di un procedimento CP_1 per la revoca dell'incarico affidatogli, sulla base dell'asserita sussistenza di un conflitto di interessi, non dichiarato in sede di predisposizione del documento di gara unico europeo (“GU”), per avere l'attore partecipato, quale mandante di una riunione temporanea di professionisti (“RTP”), all'appalto lavori oggetto di collaudo;
- la revoca era però illegittima e pretestuosa, riferendosi l'incompatibilità per gli incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara ai soggetti che hanno avuto un ruolo attivo e diretto nella gara stessa, mentre, nel caso di specie, lo stesso era stato indicato come mero professionista esterno, mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti al quale il – effettivo partecipante alla gara – si sarebbe rivolto solo in Controparte_5 caso di aggiudicazione dell'appalto.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento della illegittimità della determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la revoca dell'incarico e il suo annullamento o disapplicazione, con conseguente validità ed efficacia della determinazione originaria. Chiedeva, inoltre, la condanna del al risarcimento dei danni materiali e morali subiti derivanti dalla revoca illegittima;
in CP_1 subordine, proponeva azione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le avverse pretese. In particolare, Controparte_3 evidenziava che, nelle more della sottoscrizione della scrittura privata per l'affidamento diretto dell'incarico all'odierno attore, nel corso delle rituali verifiche propedeutiche all'affidamento, attraverso il riesame della documentazione di gara dell'Appalto integrato per la demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere, era emerso che il aveva già partecipato alla suddetta Pt_1 procedura di gara, come mandante insieme al risultato non aggiudicatario Controparte_5 della procedura. Detta circostanza, sottaciuta dall'attore nel GU, aveva reso necessaria la revoca dell'incarico, stante l'espressa previsione dell'art. 102 comma 7 lett. d) D.lgs. 50/2016, secondo cui
“Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara”. L'incompatibilità per il conflitto di interessi giustificava dunque la revoca, la quale rappresentava espressione di funzioni amministrative;
pertanto, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione amministrativa.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con
3 provvedimento del 19.11.2024, era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella comparsa di costituzione e risposta l' ha eccepito in via preliminare Parte_3 il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A ai sensi dell'art. dell'art. 37 c.p.c.
Sul punto, il ha eccepito che tutte le questioni legate all'individuazione dell'affidatario di CP_1 pubblici servizi afferiscono a funzioni amministrative, che determinano l'adozione di provvedimenti, costituenti esercizio autoritario di pubblici poteri. In relazione a tali provvedimenti ha giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi del D.lgs. 104/2010, giurisdizione che si estende anche al risarcimento del danno e dunque ricomprende l'intera domanda spiegata dall'attore.
Nel confutare quanto asserito dal parte attrice ha sostenuto che la giurisdizione del G.A. CP_1 sussiste solo con riferimento all'attività che precede l'affidamento dell'incarico, mentre nel caso di specie verrebbe in rilievo una fase successiva all'affidamento, essendo stato l'incarico affidato con la determina dirigenziale del 7.01.2022 ed essendosi il contratto concluso con l'accettazione del professionista della bozza di contratto trasmesso dal Ne deriverebbe la giurisdizione del CP_1
G.O. afferendo la controversia ad un rapporto privatistico.
Al riguardo, merita rammentare che, in tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett.
e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del
"petitum" sostanziale. Ne consegue che la controversia vertente su un provvedimento di "decadenza dall'aggiudicazione" adottato dalla p.a. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che quel provvedimento, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest'ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica (Cassazione civile sez. un., 05/10/2018, n.24411).
4 Tanto premesso, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie che non si appuntano sulla inadempienza di una obbligazione attinente alla fase esecutiva dell'appalto, ma sul mancato assolvimento delle prescrizioni indispensabili per la stipula dell'appalto e l'assunzione dei servizi oggetto dello stesso, atteso che, dal punto di vista sistematico, vanno reputate controversie « relative a procedure di affidamento » ad evidenza pubblica ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 (primo inciso), c.p.a., perciò riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., anche quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l'aggiudicazione (come, ad esempio, una decadenza dall'aggiudicazione, ovvero una revoca ovvero ancora una esclusione dell'operatore economico, anche se sopravvenuta all'espletamento della gara), riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull'individuazione del contraente e comunque sono originate dall'adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 21/09/2022, n. 621). In linea con tale impostazione, seppur in relazione all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, considerando che l'aggiudicazione non conclude la fase pubblicistica, la quale rimane soggetta ai poteri di controllo e autotutela dell'amministrazione concedente, “le controversie riguardanti atti successivi all'aggiudicazione, che incidono sulla procedura di affidamento
o sulla selezione del contraente, tra cui la mancanza dei requisiti di esecuzione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tra questi atti rientra, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento in concessione di una farmacia ospedaliera esterna, anche il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione dovuto all'assenza di un requisito necessario per la stipulazione del contratto, consistente nella mancanza di disponibilità del locale da destinare
a farmacia.” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 01/02/2024, n.105)
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) n.
1 c.p.a. in relazione alla revoca dell'aggiudicazione per inadempimenti dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio consegnato in via d'urgenza; tale atto, infatti, essendo giustificato dall'inaffidabilità dimostrata dall'operatore in limine executionis, attiene ancora alla fase della procedura di affidamento e non a quella dell'esecuzione del contratto e la sua adozione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice e non costituisce atto dovuto (T.A.R. Latina,
(Lazio) sez. I, 04/11/2021, n.599).
L'art. 133, comma 1, lett. e) n.1 del c.p.a. contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
5 annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative", dunque limitatamente alle controversie attinenti le fasi procedimentali a partire dall'inizio della procedura sino al suo esito con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ovvero alle controversie attinenti l'esercizio di poteri di autotutela di annullamento ovvero di revoca dell'aggiudicazione pregressa;
rientra pertanto nella giurisdizione del
G.O. la controversia attinente la decisione, da parte dell'amministrazione, di risolvere il contratto per inadempimento, risolvendosi quest'ultima in un "addebito" alla ditta aggiudicataria di non avere tenuto un comportamento che avrebbe dovuto assumere, in esecuzione del contratto stipulato. Ne consegue che la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della revoca in autotutela dell'affidamento in via d'urgenza di un appalto di servizi, non essendo ancora stato stipulato il contratto, è devoluta al giudice amministrativo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 03/05/2021,
n.2901).
Seguendo le fila di tale interpretazione, anche la domanda risarcitoria che trae origine dalla procedura amministrativa posta in essere dalla p.a., che nella specie ha esercitato i propri poteri pubblicistici e dopo aver aggiudicato l'appalto si è risolta a revocare l'intera procedura, compreso l'atto finale di aggiudicazione favorevole alla ricorrente, ricade nella sfera di giurisdizione del G.A. per l'attinenza del diritto soggettivo vantato alla procedura di affidamento, trovando pertanto applicazione le regole, codificate dal c.p.a., sull'ambito di cognizione affidato al G.A. e sulla sua giurisdizione esclusiva
(T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 01/12/2021, n.7714).
Nel caso in esame, deve in primo luogo osservarsi – ai fini della ripartizione della giurisdizione tra
G.A., e come dalla documentazione versata in atti, non risulti che il contratto per l'affidamento CP_6 dell'incarico del servizio di collaudo al Siviero sia stato mai effettivamente concluso tra quest'ultimo e l' convenuto. Alla determina dirigenziale è infatti seguito l'invio da parte del al CP_4 CP_1 professionista della bozza di contratto, ma non è stata prodotta alcuna copia dell'accordo sottoscritta dalle parti;
pertanto, deve concludersi che alla procedura di aggiudicazione non sia mai seguita la stipula dell'accordo.
D'altronde, in tema non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam, che, come tale, non ammette equipollenti, né può essere superata da impliciti riconoscimenti o dalla condotta processuale (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209: "Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi."; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui
6 "I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo
l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, lo scambio di corrispondenza o i verbali di sopralluogo prodotti in giudizio da parte attrice non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito.
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza
e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.").
La mancata prova circa l'avvenuta stipula del contratto induce a ritenere infondata la tesi attorea circa la sussistenza della giurisdizione del G.O. in ragione dell'asserita appartenenza della controversia alla fase esecutiva del contratto e porta invece ad affermare che, all'atto dell'emissione del provvedimento di revoca, alcun contratto era invece ancora stato stipulato tra le parti, con conseguente collocabilità dell'atto amministrativo nella fase, pubblicistica, della selezione del contraente privato dell'Amministrazione; senza possibilità di attribuire alcuna rilevanza al sopralluogo eseguito dal o alle riunioni programmate a seguito dell'affidamento, le quali certo non possono valere a Pt_1 sostituire la forma scritta prescritta per legge per la conclusione del contratto.
In secondo luogo, va rilevato che, pur a voler ritenere concluso il contratto tra l'Ente e il professionista attore, sulla base dei principi sopra richiamati, il caso che ci occupa rientra in ogni caso nella giurisdizione del G.A. Difatti, lungi dal poggiare sull'adempimento del professionista al contratto di appalto o su un recesso ingiustificato dalle trattative, la revoca si giustifica invece sull'assenza originaria di uno dei requisiti (l'assenza di motivi di incompatibilità) per l'affidamento dell'incarico; vizio questo che senz'altro incide sull'individuazione del contraente e sul procedimento amministrativo di selezione dello stesso. Ne deriva che la revoca, ancorché successiva all'aggiudicazione, riguarda comunque la procedura di affidamento, per legge devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
D'altronde, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa “L'interpretazione giudiziale di un provvedimento amministrativo e, in particolare, l'individuazione del potere che con esso si è inteso esercitare, non è vincolata dalle disposizioni di legge citate, bensì consegue all'apprezzamento complessivo e sistemico del fine perseguito, delle misure che si è inteso adottare, della situazione di fatto su cui si è inteso intervenire” (Consiglio di Stato, Sez.
7 VI, 19.4.2024, n.3574) e, più nello specifico, che “Gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà dell'Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell'inquadramento degli stessi all'interno delle tradizionali categorie dell'annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc. Gli atti amministrativi vanno, dunque, qualificati per il loro effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispongono, non già per la sola qualificazione che l'autorità, nell'emanarli, eventualmente ed espressamente conferisca loro” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 24.4.2023, n.1374).
Nella fattispecie che ci occupa, visto il contenuto del provvedimento di revoca (cfr. doc. 14 fascicolo attore), è evidente che, a prescindere dal nomen iuris richiamato, il Comune ha agito in autotutela ritirando ab origine la procedura oggetto di controversia per aver rinvenuto la carenza di alcuni presupposti essenziali per il legittimo avvio della stessa, presupposti costituiti, nello specifico, dall'insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. In buona sostanza, ciò che il ha affermato nella determina con cui ha provveduto alla revoca è che difettavano dal CP_1 principio i presupposti giuridici perché potesse essere legittimamente affidato al l'incarico Pt_1 oggetto di autotutela, essendo all'evidenza non consentito all'Amministrazione comunale di affidare il servizio di collaudo ad un soggetto che aveva, seppur a titolo di mandante di una RTP, partecipato alla gara per l'affidamento dell'appalto cui il collaudo si riferiva.
Orbene, posta la nota distinzione tra revoca e annullamento in autotutela, nel senso che “Il presupposto dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 è rappresentato dall'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'invalidità del provvedimento di primo grado. La revoca costituisce anch'essa espressione di un potere di riesame ad effetti eliminatori ma presuppone un vizio di merito, ossia una ragione di opportunità, non sindacabile in sede giudiziale” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3.4.2024, n.6430) – ritiene il Tribunale che, nei termini ora esposti, sussistono altresì i presupposti per la qualificazione della determina del non tanto in termini di esercizio del potere di revoca– tenuto conto che non si indicano CP_1 circostanze fattuali sopravvenute (essendo la situazione in essere già preesistente) né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato - bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell'art. 21- nonies della l. n. 241 del
1990, giustificato appunto dalla necessità di rimuovere delle criticità che inficiavano dall'inizio, in termini di legittimità originaria, l'intera procedura di gara.
Seguendo le fila di tale ragionamento, deve essere a maggior ragione affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Infine, priva di pregio è la tesi difensiva di parte attrice – sostenuta peraltro solo nell'atto introduttivo
- circa la qualificazione del rapporto quale contratto intuitu personae, perciò sottratto alla disciplina dei
8 contratti pubblici. Premesso che nulla dicono i documenti prodotti in atti sull'affidamento al Pt_1 sulla base di un rapporto fiduciario intercorso tra lo stesso e l'Ente, la documentazione è invece chiaramente documentazione di gara propria delle procedure ad evidenza pubblica, richiamando la stessa le norme del codice appalti, prevedendo comunque una selezione tra professionisti e la redazione da parte del contraente privato del GU (cfr. docc. 6, 7 fascicolo convenuto;
doc. 1 fascicolo attore)
Sulla scorta di tutte le argomentazione sinora esposte, l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. proposta dal va quindi accolta con assorbimento di ogni altro motivo. Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, applicando lo scaglione relativo ai valori medi previsti per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso il carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA la giurisdizione del giudice amministrativo;
- CONDANNA al pagamento a favore del delle spese di lite Parte_1 Controparte_3 che liquida in euro 5.810,00, oltre esborsi, contributo forfettario ed oneri riflessi come per legge.
L'Aquila, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 19.11.2024 e vertente
T R A
, c.f. , difeso e rappresentato anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Manzia con studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14 e dal Prof. Avv. Aristide Police con studio in Roma, Viale Liegi n. 32 ed elettivamente domiciliato presso il primo dei predetti difensori al domicilio digitale di posta elettronica certificata Email_1 come da procura redatta su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attore
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico de Nardis e dall' Avv. Cinzia Angelini, elettivamente domiciliato presso i medesimi in L'Aquila, via Avezzano n. 11 con indirizzo posta elettronica certificata e come da procura Email_2 Email_3
1 redatta su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
Convenuto
OGGETTO: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, ritenuta la propria giurisdizione:
a) accertare l'illegittimità della determinazione dirigenziale del , Settore D202 Ricostruzione Controparte_1
Privata - Urbanistica - SUE - SUAP - CUC e Progetti di Carattere Strategico n. 2514 del 22.06.2022, portante revoca dell'incarico conferito all'attore Ing. con determinazione dirigenziale n. 5657 del 07.01.2022 per Parte_1 il collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d'opera e di Presidente della commissione di collaudo per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere;
b) per l'effetto, annullare o comunque disapplicare e dichiarare priva di effetti la suindicata determinazione dirigenziale n. 2514 del 22.06.2022;
c) dichiarare, conseguentemente, la perdurante validità ed efficacia dell'incarico conferito all'Ing. con Parte_1 determinazione dirigenziale n. 5657 del 07.01.2022;
d) condannare il al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, compreso in particolare il Controparte_1 danno di immagi ttima revoca dell'incarico di cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ed eventualmente secondo equità;
e) in contestato subordine, e salvo gravame, condannare il al versamento in favore dell'Ing. Controparte_1 [...]
, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., di un importo pari al corrispettivo delle prestazioni Pt_1 onali da questi svolte e al rimborso delle spese sostenute in esecuzione della determinazione dirigenziale di incarico n. 5657 del 07.01.2022.
Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto."
Per parte convenuta: “Tutto ciò premesso, il si costituisce e chiede il rigetto delle domande ex adversis CP_1 proposte, siccome destituite di ogni pragmatico e giuridico fondamento, anche in punto di giurisdizione.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e oneri previdenziali 23,80% (sostitutivi di IVA 22% e CAP 2%).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale il premettendo che: Controparte_3
- con lettera del 18.10.2021, era stato invitato dall convenuto a presentare un'offerta per CP_4
l'affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d'opera dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere sito in L'Aquila, viale Papa Giovanni XXIII;
- a seguito della richiesta di partecipazione, con determina dirigenziale n. 5657 del 7.01.2022 il gli aveva affidato l'incarico, disponendo l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex CP_1 art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016. Era dunque seguita la trasmissione della scrittura privata di incarico, cui lo stesso aveva risposto per accettazione, inviando altresì la richiesta polizza
2 fideiussoria;
- in esecuzione dell'incarico aveva dato inizio alle attività di collaudo, procedendo ad un sopralluogo con il Responsabile del Procedimento del Comune, a valle del quale aveva evidenziato talune criticità;
- in data 29.04.2022, il lo aveva informato, a mezzo pec, dell'avvio di un procedimento CP_1 per la revoca dell'incarico affidatogli, sulla base dell'asserita sussistenza di un conflitto di interessi, non dichiarato in sede di predisposizione del documento di gara unico europeo (“GU”), per avere l'attore partecipato, quale mandante di una riunione temporanea di professionisti (“RTP”), all'appalto lavori oggetto di collaudo;
- la revoca era però illegittima e pretestuosa, riferendosi l'incompatibilità per gli incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara ai soggetti che hanno avuto un ruolo attivo e diretto nella gara stessa, mentre, nel caso di specie, lo stesso era stato indicato come mero professionista esterno, mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti al quale il – effettivo partecipante alla gara – si sarebbe rivolto solo in Controparte_5 caso di aggiudicazione dell'appalto.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento della illegittimità della determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la revoca dell'incarico e il suo annullamento o disapplicazione, con conseguente validità ed efficacia della determinazione originaria. Chiedeva, inoltre, la condanna del al risarcimento dei danni materiali e morali subiti derivanti dalla revoca illegittima;
in CP_1 subordine, proponeva azione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le avverse pretese. In particolare, Controparte_3 evidenziava che, nelle more della sottoscrizione della scrittura privata per l'affidamento diretto dell'incarico all'odierno attore, nel corso delle rituali verifiche propedeutiche all'affidamento, attraverso il riesame della documentazione di gara dell'Appalto integrato per la demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere, era emerso che il aveva già partecipato alla suddetta Pt_1 procedura di gara, come mandante insieme al risultato non aggiudicatario Controparte_5 della procedura. Detta circostanza, sottaciuta dall'attore nel GU, aveva reso necessaria la revoca dell'incarico, stante l'espressa previsione dell'art. 102 comma 7 lett. d) D.lgs. 50/2016, secondo cui
“Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara”. L'incompatibilità per il conflitto di interessi giustificava dunque la revoca, la quale rappresentava espressione di funzioni amministrative;
pertanto, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione amministrativa.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con
3 provvedimento del 19.11.2024, era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella comparsa di costituzione e risposta l' ha eccepito in via preliminare Parte_3 il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A ai sensi dell'art. dell'art. 37 c.p.c.
Sul punto, il ha eccepito che tutte le questioni legate all'individuazione dell'affidatario di CP_1 pubblici servizi afferiscono a funzioni amministrative, che determinano l'adozione di provvedimenti, costituenti esercizio autoritario di pubblici poteri. In relazione a tali provvedimenti ha giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi del D.lgs. 104/2010, giurisdizione che si estende anche al risarcimento del danno e dunque ricomprende l'intera domanda spiegata dall'attore.
Nel confutare quanto asserito dal parte attrice ha sostenuto che la giurisdizione del G.A. CP_1 sussiste solo con riferimento all'attività che precede l'affidamento dell'incarico, mentre nel caso di specie verrebbe in rilievo una fase successiva all'affidamento, essendo stato l'incarico affidato con la determina dirigenziale del 7.01.2022 ed essendosi il contratto concluso con l'accettazione del professionista della bozza di contratto trasmesso dal Ne deriverebbe la giurisdizione del CP_1
G.O. afferendo la controversia ad un rapporto privatistico.
Al riguardo, merita rammentare che, in tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett.
e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del
"petitum" sostanziale. Ne consegue che la controversia vertente su un provvedimento di "decadenza dall'aggiudicazione" adottato dalla p.a. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che quel provvedimento, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest'ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica (Cassazione civile sez. un., 05/10/2018, n.24411).
4 Tanto premesso, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie che non si appuntano sulla inadempienza di una obbligazione attinente alla fase esecutiva dell'appalto, ma sul mancato assolvimento delle prescrizioni indispensabili per la stipula dell'appalto e l'assunzione dei servizi oggetto dello stesso, atteso che, dal punto di vista sistematico, vanno reputate controversie « relative a procedure di affidamento » ad evidenza pubblica ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 (primo inciso), c.p.a., perciò riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., anche quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l'aggiudicazione (come, ad esempio, una decadenza dall'aggiudicazione, ovvero una revoca ovvero ancora una esclusione dell'operatore economico, anche se sopravvenuta all'espletamento della gara), riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull'individuazione del contraente e comunque sono originate dall'adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 21/09/2022, n. 621). In linea con tale impostazione, seppur in relazione all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, considerando che l'aggiudicazione non conclude la fase pubblicistica, la quale rimane soggetta ai poteri di controllo e autotutela dell'amministrazione concedente, “le controversie riguardanti atti successivi all'aggiudicazione, che incidono sulla procedura di affidamento
o sulla selezione del contraente, tra cui la mancanza dei requisiti di esecuzione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tra questi atti rientra, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento in concessione di una farmacia ospedaliera esterna, anche il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione dovuto all'assenza di un requisito necessario per la stipulazione del contratto, consistente nella mancanza di disponibilità del locale da destinare
a farmacia.” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 01/02/2024, n.105)
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) n.
1 c.p.a. in relazione alla revoca dell'aggiudicazione per inadempimenti dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio consegnato in via d'urgenza; tale atto, infatti, essendo giustificato dall'inaffidabilità dimostrata dall'operatore in limine executionis, attiene ancora alla fase della procedura di affidamento e non a quella dell'esecuzione del contratto e la sua adozione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice e non costituisce atto dovuto (T.A.R. Latina,
(Lazio) sez. I, 04/11/2021, n.599).
L'art. 133, comma 1, lett. e) n.1 del c.p.a. contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
5 annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative", dunque limitatamente alle controversie attinenti le fasi procedimentali a partire dall'inizio della procedura sino al suo esito con l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ovvero alle controversie attinenti l'esercizio di poteri di autotutela di annullamento ovvero di revoca dell'aggiudicazione pregressa;
rientra pertanto nella giurisdizione del
G.O. la controversia attinente la decisione, da parte dell'amministrazione, di risolvere il contratto per inadempimento, risolvendosi quest'ultima in un "addebito" alla ditta aggiudicataria di non avere tenuto un comportamento che avrebbe dovuto assumere, in esecuzione del contratto stipulato. Ne consegue che la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della revoca in autotutela dell'affidamento in via d'urgenza di un appalto di servizi, non essendo ancora stato stipulato il contratto, è devoluta al giudice amministrativo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 03/05/2021,
n.2901).
Seguendo le fila di tale interpretazione, anche la domanda risarcitoria che trae origine dalla procedura amministrativa posta in essere dalla p.a., che nella specie ha esercitato i propri poteri pubblicistici e dopo aver aggiudicato l'appalto si è risolta a revocare l'intera procedura, compreso l'atto finale di aggiudicazione favorevole alla ricorrente, ricade nella sfera di giurisdizione del G.A. per l'attinenza del diritto soggettivo vantato alla procedura di affidamento, trovando pertanto applicazione le regole, codificate dal c.p.a., sull'ambito di cognizione affidato al G.A. e sulla sua giurisdizione esclusiva
(T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 01/12/2021, n.7714).
Nel caso in esame, deve in primo luogo osservarsi – ai fini della ripartizione della giurisdizione tra
G.A., e come dalla documentazione versata in atti, non risulti che il contratto per l'affidamento CP_6 dell'incarico del servizio di collaudo al Siviero sia stato mai effettivamente concluso tra quest'ultimo e l' convenuto. Alla determina dirigenziale è infatti seguito l'invio da parte del al CP_4 CP_1 professionista della bozza di contratto, ma non è stata prodotta alcuna copia dell'accordo sottoscritta dalle parti;
pertanto, deve concludersi che alla procedura di aggiudicazione non sia mai seguita la stipula dell'accordo.
D'altronde, in tema non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam, che, come tale, non ammette equipollenti, né può essere superata da impliciti riconoscimenti o dalla condotta processuale (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209: "Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi."; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui
6 "I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo
l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, lo scambio di corrispondenza o i verbali di sopralluogo prodotti in giudizio da parte attrice non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito.
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza
e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.").
La mancata prova circa l'avvenuta stipula del contratto induce a ritenere infondata la tesi attorea circa la sussistenza della giurisdizione del G.O. in ragione dell'asserita appartenenza della controversia alla fase esecutiva del contratto e porta invece ad affermare che, all'atto dell'emissione del provvedimento di revoca, alcun contratto era invece ancora stato stipulato tra le parti, con conseguente collocabilità dell'atto amministrativo nella fase, pubblicistica, della selezione del contraente privato dell'Amministrazione; senza possibilità di attribuire alcuna rilevanza al sopralluogo eseguito dal o alle riunioni programmate a seguito dell'affidamento, le quali certo non possono valere a Pt_1 sostituire la forma scritta prescritta per legge per la conclusione del contratto.
In secondo luogo, va rilevato che, pur a voler ritenere concluso il contratto tra l'Ente e il professionista attore, sulla base dei principi sopra richiamati, il caso che ci occupa rientra in ogni caso nella giurisdizione del G.A. Difatti, lungi dal poggiare sull'adempimento del professionista al contratto di appalto o su un recesso ingiustificato dalle trattative, la revoca si giustifica invece sull'assenza originaria di uno dei requisiti (l'assenza di motivi di incompatibilità) per l'affidamento dell'incarico; vizio questo che senz'altro incide sull'individuazione del contraente e sul procedimento amministrativo di selezione dello stesso. Ne deriva che la revoca, ancorché successiva all'aggiudicazione, riguarda comunque la procedura di affidamento, per legge devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
D'altronde, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa “L'interpretazione giudiziale di un provvedimento amministrativo e, in particolare, l'individuazione del potere che con esso si è inteso esercitare, non è vincolata dalle disposizioni di legge citate, bensì consegue all'apprezzamento complessivo e sistemico del fine perseguito, delle misure che si è inteso adottare, della situazione di fatto su cui si è inteso intervenire” (Consiglio di Stato, Sez.
7 VI, 19.4.2024, n.3574) e, più nello specifico, che “Gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà dell'Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell'inquadramento degli stessi all'interno delle tradizionali categorie dell'annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc. Gli atti amministrativi vanno, dunque, qualificati per il loro effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispongono, non già per la sola qualificazione che l'autorità, nell'emanarli, eventualmente ed espressamente conferisca loro” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 24.4.2023, n.1374).
Nella fattispecie che ci occupa, visto il contenuto del provvedimento di revoca (cfr. doc. 14 fascicolo attore), è evidente che, a prescindere dal nomen iuris richiamato, il Comune ha agito in autotutela ritirando ab origine la procedura oggetto di controversia per aver rinvenuto la carenza di alcuni presupposti essenziali per il legittimo avvio della stessa, presupposti costituiti, nello specifico, dall'insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. In buona sostanza, ciò che il ha affermato nella determina con cui ha provveduto alla revoca è che difettavano dal CP_1 principio i presupposti giuridici perché potesse essere legittimamente affidato al l'incarico Pt_1 oggetto di autotutela, essendo all'evidenza non consentito all'Amministrazione comunale di affidare il servizio di collaudo ad un soggetto che aveva, seppur a titolo di mandante di una RTP, partecipato alla gara per l'affidamento dell'appalto cui il collaudo si riferiva.
Orbene, posta la nota distinzione tra revoca e annullamento in autotutela, nel senso che “Il presupposto dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 è rappresentato dall'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'invalidità del provvedimento di primo grado. La revoca costituisce anch'essa espressione di un potere di riesame ad effetti eliminatori ma presuppone un vizio di merito, ossia una ragione di opportunità, non sindacabile in sede giudiziale” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3.4.2024, n.6430) – ritiene il Tribunale che, nei termini ora esposti, sussistono altresì i presupposti per la qualificazione della determina del non tanto in termini di esercizio del potere di revoca– tenuto conto che non si indicano CP_1 circostanze fattuali sopravvenute (essendo la situazione in essere già preesistente) né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato - bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell'art. 21- nonies della l. n. 241 del
1990, giustificato appunto dalla necessità di rimuovere delle criticità che inficiavano dall'inizio, in termini di legittimità originaria, l'intera procedura di gara.
Seguendo le fila di tale ragionamento, deve essere a maggior ragione affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Infine, priva di pregio è la tesi difensiva di parte attrice – sostenuta peraltro solo nell'atto introduttivo
- circa la qualificazione del rapporto quale contratto intuitu personae, perciò sottratto alla disciplina dei
8 contratti pubblici. Premesso che nulla dicono i documenti prodotti in atti sull'affidamento al Pt_1 sulla base di un rapporto fiduciario intercorso tra lo stesso e l'Ente, la documentazione è invece chiaramente documentazione di gara propria delle procedure ad evidenza pubblica, richiamando la stessa le norme del codice appalti, prevedendo comunque una selezione tra professionisti e la redazione da parte del contraente privato del GU (cfr. docc. 6, 7 fascicolo convenuto;
doc. 1 fascicolo attore)
Sulla scorta di tutte le argomentazione sinora esposte, l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. proposta dal va quindi accolta con assorbimento di ogni altro motivo. Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, applicando lo scaglione relativo ai valori medi previsti per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso il carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA la giurisdizione del giudice amministrativo;
- CONDANNA al pagamento a favore del delle spese di lite Parte_1 Controparte_3 che liquida in euro 5.810,00, oltre esborsi, contributo forfettario ed oneri riflessi come per legge.
L'Aquila, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
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