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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 52/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 52/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.02.2024
DA
(C.F. con il proc. e dom. Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Martorana del Foro di Pordenone giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(CF. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 466/2023 depositata in data 24/8/2023 nella causa
RG 883/2019 del Tribunale di Trieste, non notificata ed avente ad oggetto il risarcimento del
danno per violazione del diritto UE.
Causa iscritta a ruolo il 21.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in riforma e/o annullamento, totale e/o parziale dell'impugnata sentenza: nel merito, in via principale: accogliersi il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd 7/3/2019 presentato da e, Parte_1
per l'effetto, rigettata ogni eccezione pregiudiziale e/o preliminare, condannarsi, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e quindi illustrate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e 183 c. 6 n. 2)
c.p.c., nonché in atto d'appello, disapplicando, se del caso, il D.M. 12/7/2013 di cui all'all.to 2, la
Repubblica Italiana, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del dott. Parte_1
della somma di € 194.423,25, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
[...]
giustizia e liquidata, eventualmente, anche in via equitativa, quale risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti dal ricorrente a seguito della condotta illecita serbata da parte convenuta e meglio descritta nei predetti atti processuali;
- spese e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto, in quanto totalmente infondato in diritto e nel merito e confermare la sentenza di primo grado impugnata, con rigetto di ogni avversa pretesa e domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'azienda agricola “In Trois”, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
di Trieste la Repubblica Italiana -Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per non aver potuto seminare e/o coltivare mais OGM negli anni 2014-2015, e ciò nonostante la normativa dell'Unione Europea gli attribuisse tale diritto, come riconosciuto dalla sentenza C-111/16 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che aveva ritenuto illegittimo il D.M.12.7.2013.
L'attore esponeva la complessa vicenda giudiziaria, i sequestri e i procedimenti penali subiti, i giudizi instaurati in sede amministrativa e davanti alla CGUE, le perdite patite e le spese sopportate nonché
il danno non patrimoniale causato dalla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria.
precisava di avere instaurato altro procedimento nei confronti dello Stato italiano e della Pt_1
Regione F.V.G., volto ad ottenere il risarcimento dei danni per non aver potuto seminare mais OGM
negli anni 2006-2013, e che tale domanda, respinta in primo grado, era stata accolta dalla Corte
d'Appello di Trieste con sentenza n. 240/2020 depositata il 4 giugno 2020, avverso la quale egli aveva proposto ricorso per cassazione limitatamente al quantum.
L'attore deduceva di essere stato sottoposto ad una prima serie di procedimenti penali davanti ai tribunali di Pordenone e di Udine, per aver coltivato mais OGM MON810, all'esito dei quali era stato assolto in quanto era stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE (con sentenza C-36/11) il diritto di qualsiasi agricoltore europeo di coltivare una pianta O.G.M. regolarmente autorizzata e iscritta nel catalogo, a prescindere da qualsivoglia autorizzazione nazionale;
successivamente aveva subito di una seconda serie di procedimenti penali per aver violato il DM 12 luglio 2013, decreto con cui il Governo aveva vietato la coltivazione del mais OGM MON810 su tutto il territorio italiano, e dai reati contestati era stato assolto per la riconosciuta illegittimità di detto decreto, disapplicato dai giudici penali. L'attore precisava che nell'ambito di quest'ultima serie di procedimenti penali era stata sollevata una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla legittimità del D.M. del
12/7/2013, e la Corte con sentenza N. C-111/16 depositata il 13 settembre 2017 aveva dichiarato l'illegittimità del D.M. impugnato.
Secondo , pertanto, essendo stata accertata l'illegittimità del D.M. 12/07/2013, la Repubblica Pt_1
italiana doveva essere condannata a risarcire i danni, materiali ed immateriali, da lui subiti in conseguenza dell'applicazione del decreto illegittimo, ovvero per l'ingiusta repressione del suo diritto a coltivare il mais OGM iscritto nel catalogo, in epoca successiva al 2013.
Evidenziava l'attore che negli anni 2014-2015 la sua azienda era stata destinataria di due decreti di sequestro d'urgenza, cui era conseguita la distruzione della coltivazione di mais OGM MON810, con perdita del raccolto.
Precisava che le varietà di mais da lui coltivate erano iscritte nel Catalogo comune europeo Pt_1
delle varietà di specie di piante agricole, e che l'autorità competente non aveva adottato alcuna misura di coesistenza né alcun divieto ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) 2003/1829, mentre il divieto introdotto con D.M. 12 luglio 2013 era stato dichiarato non conforme dalla C.G.U.E. (vedi sentenza n. C-111/16 del 13 settembre 2017) in quanto mancante dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 34 cit..
I danni subiti venivano dall'attore così quantificati: euro 13.005,43 a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno a seguito della distruzione della semina negli anni 2014 e 2015; euro 13.849,57
per spese vive;
euro 77.568,25 per spese legali sostenute nei procedimenti civili, penali e amministrativi affrontati per affermare il suo diritto;
euro 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale personale, per un totale di euro 194.423,25.
I danni venivano documentati con le fatture di spesa relative all'acquisto dei semi e alla posa in opera delle colture, con le fatture (o preventivi) delle spese legali sostenute per tutti i procedimenti affrontati, in sede penale, civile e amministrativa e davanti alla CGUE, con le ricevute delle trasferte e dei soggiorni a Roma e a Lussemburgo;
quanto ai danni non patrimoniali veniva dedotto lo stress per le pressioni ricevute e gli ostacoli affrontati nel sostenere le sue ragioni in tutte dette sedi.
La nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inosservanza del termine minimo a comparire, la violazione del divieto del ne bis in idem, in quanto le domande avrebbero dovuto essere proposte nel precedente procedimento la cui definizione copre il dedotto e il deducibile, ed il difetto di giurisdizione, poiché il giudizio circa la legittimità del decreto ministeriale 12.7.2013 avrebbe dovuto essere proposto avanti al giudice amministrativo;
precisava parte convenuta che il giudizio avanti al TAR del Lazio era stato effettivamente proposto,
ma sia il TAR che il Consiglio di Stato avevano confermato la validità del decreto 12 luglio 2013,
respingendo il ricorso di e la relativa domanda di risarcimento del danno. Pt_1
Parte convenuta contestava anche nel merito la domanda sostenendo che la legislazione europea non avesse mai riconosciuto un diritto soggettivo intangibile alla semina di organismi geneticamente modificati;
deduceva la persistenza del divieto introdotto dal Decreto 12 luglio 2013 alla luce della decisione della Commissione europea 321/2016 emanata in applicazione della direttiva 2015/412/UE,
che fornisce la base giuridica per cui i divieti o le limitazioni di coltivazione di OGM possono essere adottati dagli Stati membri per ragioni non necessariamente connesse a motivi sanitari e ambientali;
rilevava che la decisione della Commissione 321/2016 vieta la coltivazione del mais MON810 anche in altri 18 Stati membri oltre all'Italia; contestava infine anche il quantum della domanda.
Con la sentenza impugnata le domande dell'attore venivano respinte.
Il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di ne bis in idem con riguardo al procedimento civile n.512/2015 (che pendeva ancora in Cassazione), osservando che la domanda ivi proposta di risarcimento dei danni per gli anni 2006-2013 aveva una diversa causa petendi, costituita dalla violazione del D.lgs. 212/2001; nel presente procedimento si discute invece dell'illegittimità del DM
12 luglio 2013, poi prorogato con decreto 22 gennaio 2015.
Il giudice rilevava che, a seguito della sentenza della CGUE del 13 settembre 2017 nella causa C-
111/16, i giudici penali di Udine e di Pordenone avevano ritenuto il D.M. 12 luglio 2013 fosse stato adottato, come misura d'emergenza, in carenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria,
ovvero in mancanza di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente; pertanto i procedimenti penali erano stati definiti negli anni 2017-
2018 con sentenze di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo i giudici disapplicato il decreto ministeriale.
Il giudice riteneva fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura in comparsa conclusionale, dove si era sostenuta l'impossibilità per il giudice ordinario di statuire su eventuali danni conseguenti all'asserita illegittimità del D.M. 12.7.2013, atteso che tale cognizione rientrava nell'ambito della giurisdizione amministrativa e, avendo il G.A. già ritenuto la legittimità
del D.M. 12 luglio 2013 con sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato.
Osservava il giudice che la sentenza del C.d.S. aveva così motivato circa la domanda di risarcimento dei danni: “La domanda risarcitoria (argomentata dall'appellante con riferimento a un preteso
comportamento delle Amministrazioni non lineare, parziale e negligente nella valutazione delle
opinioni dell'EFSA, ma senza specificazione del tipo di danno subito) segue la sorte di quella di
annullamento del provvedimento, non potendo derivare alcun pregiudizio risarcibile da
provvedimenti legittimamente adottati”.
Poiché la sentenza del G.A. è passata in giudicato, secondo il giudice di primo grado si dovrebbe trarre la conclusione che la domanda di risarcimento del danno sia coperta dal giudicato e non più
esaminabile dal giudice civile.
Osservava il giudice che la Corte di Cassazione ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, con l'unico limite che i profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa.
Rilevava il primo giudice che il profilo di illegittimità del D.M. 12 luglio 2013 sottoposto al giudice amministrativo era lo stesso esaminato poi dai giudici penali. Secondo la sentenza impugnata “a questo punto, sebbene l'eccezione di giudicato e di difetto di
giurisdizione potrebbero (dovrebbero) apparire sufficienti a radicare una pronuncia in rito di
assoluta e definitiva improcedibilità della domanda…” era necessario un esame più esteso della questione dedotta in giudizio.
Esaminando pertanto il merito delle domande, il giudice osservava che mentre il G.A. aveva ritenuto legittimo il decreto 12 luglio 2013 e aveva puntualizzato le evidenze scientifiche del rischio per la salute, il giudice penale aveva disposto il rinvio pregiudiziale e aveva tratto dalla sentenza della
CGUE 13 settembre 2017 il convincimento che il decreto non fosse conforme alla normativa comunitaria, precisando come le misure di emergenza provvisorie adottate da uno Stato membro –
pur previste e permesse dal Regolamento 1829/2003 - non potessero essere fondate sul solo principio di precauzione, ma dovessero soddisfare “le condizioni sostanziali previste dall'art. 34 del
regolamento n. 1829/2003” condizioni non ravvisate dal giudice penale.
Il giudice di prime cure richiamava l'art. 34 Regolamento 1829/2003 che stabilisce: “Quando sia
manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono
comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero
qualora, alla luce di un parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la
necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure
conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/ 2002”.
Riteneva il primo giudice che la CGUE non si fosse pronunciata (né avrebbe potuto farlo) sulla legittimità del D.M. 12 luglio 2013, limitandosi ad offrire l'interpretazione da dare all'art. 34 del
Regolamento 1829/2003, stabilendo che la Commissione (non lo Stato membro) non è tenuta ad adottare misure d'emergenza qualora uno Stato membro la informi ufficialmente (come fece lo Stato
italiano) quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento possa presentare un grave rischio per la salute;
lo Stato membro, invece, può adottare misure cautelari provvisorie (punto
33) e il giudice nazionale è competente a valutare la legittimità di tali misure e, se nutre dubbi, può o deve, conformemente all'art. 267 TFUE deferire una questione pregiudiziale alla Corte, così da consentirle di garantire l'uniformità del diritto dell'Unione.
La sentenza impugnata rilevava che la CGUE aveva altresì precisato che le espressioni “in modo manifesto” e “grave rischio” devono essere riferite a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute, non potendo bastare un approccio meramente ipotetico, fondato su supposizioni non ancora accertate scientificamente (punto 54); pertanto secondo la CGUE non è sufficiente il richiamo al principio di precauzione, ma gli Stati possono adottare misure se sussistano anche le condizioni sostanziali, indicate dall'art.34, ovvero sia manifesto che prodotti autorizzati dal regolamento o conformemente allo stesso possano comportare un grave rischio per la salute.
Secondo il giudice quindi né da tale pronuncia della CGUE del 13 settembre 2017 né da quella richiamata da del 23 novembre 2017 potrebbe ricavarsi un chiaro e definitivo giudizio di Pt_1
illegittimità del D.M. 12 luglio 2013; al contrario la stessa CGUE aveva ritenuto (vds punto 44)
sufficiente il permanere di una situazione d'incertezza sul piano scientifico per adottare le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute.
Secondo il tribunale non vi sarebbero quindi i presupposti per un obbligo risarcitorio dello Stato, che presuppone una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità; il fatto stesso che il G.A. e i giudici penali siano giunti a diverse interpretazioni e che vi fosse un giudicato circa la legittimità del decreto farebbe venir meno i presupposti per una condanna.
Rilevava poi il primo giudice che manca una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di a coltivare mais del tipo MON810. Parte_1
Il giudice citava la sentenza del Consiglio di Stato n.8089/2020 relativa a successivo giudizio proposto da e riguardante fatti posteriori al 2015, con la quale si evidenziava l'errore Pt_1
prospettico di di ritenere la libertà di iniziativa economica incomprimibile. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello con otto motivi. Parte_1 Con il primo motivo l'appellante deduceva l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem, in quanto i danni lamentati nel presente procedimento sono relativi a pregiudizi sorti dopo la proposizione del ricorso impugnatorio del D.M. 12.7.2013, avvenuta nel 2013, che non erano stati né dedotti né allegati davanti al G.A.; le sentenze del G.A. non contenevano alcun accertamento in ordine al merito della vicenda risarcitoria, statuendo solo che, essendo il Decreto Ministeriale impugnato legittimo, questo non poteva provocare alcun danno risarcibile.
Precisava l'appellante di richiedere in questa sede il ristoro dei vari esborsi sostenuti per l'esercizio di un diritto, la semina del mais OGM, che egli riteneva di avere maturato, nonché per essere stato ingiustamente tratto a giudizio sulla base di un Decreto Ministeriale illegittimo.
Evidenziava inoltre l'appellante la diversità dei soggetti nei cui confronti era stata proposta la domanda risarcitoria: nel giudizio avanti al giudice Parte_2
amministrativo, lo nel presente giudizio. CP_2
L'appellante contestava poi il rilevato difetto di giurisdizione, per essere la questione della legittimità
del D.M. devoluta alla giustizia amministrativa;
osservava che la CGUE aveva escluso che vi fossero i presupposti per emanare tale D.M., ovvero che vi fosse un grave e manifesto pericolo per la salute di uomini, animali e ambiente (ex art. 34 RG. N.1829/2003); il Decreto Ministeriale doveva ritenersi pertanto provvedimento nullo per carenza di potere, ed anche i provvedimenti esecutivi emessi dalla
P.A, in sua attuazione erano stati adottati in carenza di potere, con conseguente giurisdizione del
G.O., da affermarsi anche perché egli faceva valere la lesione di diritti soggettivi di rilievo costituzionale, quale quello dell'iniziativa economica;
il giudice di primo grado avrebbe potuto in ogni caso disapplicare il D.M..
Con il secondo motivo l'appellante sosteneva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il giudice penale non potesse operare una valutazione diversa rispetto al G.A., essendovi un giudicato;
rilevava che il giudicato nazionale comunque cede a fronte del diritto dell'Unione Europea. Con il terzo motivo sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva avvallato la Pt_1
decisione del Consiglio di Stato circa l'esistenza di possibili rischi, in contrasto con il parere tecnico scientifico dell'E.F.S.A..
Con il quarto motivo di gravame la sentenza impugnata veniva censurata per avere erroneamente il giudice ritenuto che la CGUE non avesse affermato l'illegittimità del D.M. 12.7.2013.
Secondo il primo giudice sarebbe corretta la decisione del G.A. che richiamava un precedente parere del 8 dicembre 2011 dell'EFSA sul mais BT11, che raccomandava un rafforzamento delle misure di gestione in grado di limitare il rischio per l'agrobiodiversità; secondo il giudice proprio l'assenza di misure di gestione raccomandate dall'EFSA in tale parere e l'inerzia della Commissione avevano giustificato l'intervento di cui al D.M.; al contrario l'appellante deduceva che dopo tale parere del
2011, il G.M.O. Panel dell'EFSA aveva raccomandato delle misure di gestione per mitigare il rischio,
e che non vi sarebbe stata alcuna inerzia della Commissione, la quale, sulla base di una valutazione preliminare, aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per adottare misure di emergenza, ed aveva in ogni caso richiesto a EFSA una analisi scientifica approfondita, poi rilasciata il 24.9.2013,
che aveva ribadito l'insussistenza di condizioni per attivare le misure di emergenza.
Secondo l'appellante, pertanto, adottando il D.M. 12.7.2013 l'Italia avrebbe violato il dovere di leale collaborazione, ponendosi in contrasto con la decisione della Commissione.
Con il quinto motivo l'appellante sosteneva che erroneamente il giudice aveva richiamato la sentenza
CGUE 13 settembre 2017 per affermare che sia sufficiente il permanere di una situazione di incertezza sul piano scientifico per adottare le misure provvisorie di gestione del rischio.
Con il sesto motivo la sentenza impugnata veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto non ravvisabile una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o inescusabilità. Evidenziava l'appellante che la C.G.U.E. ha stabilito che (sentenza C-46/93 del
5/3/1996, punto 80) «… il giudice nazionale non può, nell'ambito della normativa nazionale che esso
applica, subordinare il risarcimento del danno all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale è imputabile l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta
e grave del diritto comunitario…”.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, nel caso di specie vi era una manifesta violazione del diritto europeo, in quanto la norma che permetteva a di seminare il mais OGM era chiarissima e la Pt_1
varietà di mais OGM da lui utilizzata era iscritta nel Catalogo comune.
Con il settimo motivo la sentenza di primo grado veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto che mancasse una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di Parte_1
a coltivare mais del tipo MON810; il mais coltivato dall'appellante era iscritto nel Catalogo,
[...]
aveva superato la procedura di valutazione e gestione del rischio prevista dalla direttiva 2001/18/CE
e non c'era alcun provvedimento della Commissione o del Consiglio europeo che ne vietasse l'uso.
Con l'ottavo ed ultimo motivo l'appellante deduceva che sussiste la responsabilità contrattuale dello
Stato per violazione del diritto comunitario e che l'illegittimità dei comportamenti da lui posti in atto non poteva precludere la richiesta di risarcimento dei danni subiti;
egli infatti aveva percorso tutte le strade possibili per vedere affermato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva come stabilita dall'art.19 del TUE, ed era stato poi costretto a violare la legge per riuscire ad ottenere tale tutela nell'ambito del processo penale.
La si costituiva sostenendo l'esistenza del giudicato per identità Controparte_1
di petitum e causa petendi delle due azioni esercitate davanti al G.A. e davanti al Tribunale di Trieste;
secondo l'appellata sarebbe irrilevante la circostanza che i danni richiesti nel presente giudizio si siano verificati successivamente al giudizio amministrativo, in quanto l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Secondo parte appellata sarebbe altresì fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
il provvedimento costituito dal decreto ministeriale infatti non sarebbe in ipotesi nullo, ma affetto da carenza di potere in concreto, questione devoluta alla giurisdizione del G.A. anche per i suoi profili risarcitori. Quanto al secondo motivo di gravame parte appellata sosteneva che il vaglio di legittimità del D.M.
operato dai giudici penali era stato effettuato esclusivamente ai fini penali;
deduceva che il D.M. 12
luglio 2013 era stato adottato in attuazione del principio di precauzione.
Con riguardo al sesto motivo di gravame l'appellata rilevava che l'iscrizione della varietà di mais
OGM MON810 nel Catalogo comune non attribuiva un diritto alla semina dello stesso.
Evidenziava che ai sensi dell'art.54 del Regolamento n.178/2002 gli Stati membri in caso di inerzia della Commissione possono adottare misure cautelari provvisorie.
Secondo quanto dedotto da parte appellata, inoltre, dall'iscrizione nel Catalogo comune deriverebbe il diritto alla commercializzazione ma non alla coltivazione del prodotto OGM e pertanto non sarebbe configurabile un diritto soggettivo pieno alla semina di mais OGM.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri deduceva che per aversi responsabilità dello Stato la violazione della normativa europea deve essere grave e manifesta, e che tale requisito emerge da indici sintomatici quali: la chiarezza e precisione della normativa violata;
l'esistenza di precedenti esplicativi del significato della norma resi dalla Corte di Giustizia;
l'ampiezza del potere discrezionale lasciato agli Stati Membri.
Quanto al danno, l'appellata rilevava che l'appellante aveva posto in essere deliberatamente comportamenti illegittimi e pertanto non vi sarebbe nesso di causa tra la presunta violazione del diritto comunitario e il danno.
Secondo l'appellata non è poi conforme al sistema processuale la richiesta di ristoro delle spese processuali sostenute, posto che, per i processi amministrativi e civili, la regolamentazione delle spese
è regolata con apposito provvedimento contenuto nella pronuncia giurisdizionale finale del processo;
neanche le spese sostenute nel processo penale potevano essere riconosciute, in quanto l'esercizio della giurisdizione penale è attività legittima resa dallo Stato che non può essere produttiva di danno ma, solo in caso di comprovato errore giudiziario, dar luogo ad un indennizzo;
non vi era stata poi alcuna allegazione comprovante il danno all'integrità psicofisica con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali. ***
L'appello deve essere solo parzialmente accolto.
1. Con riguardo al primo motivo di gravame, e all'eccezione di ne bis in idem, si deve rilevare che la sentenza impugnata si esprime in forma dubitativa (a pag.19) circa l'esistenza di un giudicato amministrativo che renda la domanda di risarcimento del danno non più esaminabile dal giudice ordinario.
Tale conclusione si scontra anzitutto con la circostanza oggettiva per la quale i danni lamentati nel presente procedimento e relativi agli anni 2014 e 2015 non potevano essere dedotti nel 2013
avanti al TAR.
Si deve poi rilevare che il giudicato amministrativo su impulso di che accerta la Pt_1
legittimità del D.M. 12 luglio 2013 si riferisce ad un giudizio nei confronti di un soggetto diverso dalla Controparte_1
Reputa pertanto il Collegio che non vi sia alcuna preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria come proposta davanti al Tribunale di Trieste da . Pt_1
Si deve poi rilevare che l'ordinamento dell'Unione europea prevede la responsabilità degli Stati
membri per violazione del diritto comunitario anche quando tale violazione sia stata consacrata da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, e persino se il contrasto sia emerso in forza di una pronuncia della Corte di Giustizia posteriore alla formazione del giudicato, e ciò perché
il giudice di ultimo grado aveva l'obbligo di interrogare la Corte di Lussemburgo prima di decidere
(CGUE 30 settembre 2003, nella causa C-224/01, Köbler; CGUE 13 giugno 2006, nella causa
C.173/03, Traghetti del Mediterraneo. 9 CGCE 6 ottobre 1982, nella causa 283/81, Cilfit;
CGUE 15
marzo 2017, in C-3/16, Aquino).
2. L'appellante contesta poi l'affermazione del primo giudice secondo la quale sarebbe configurabile un difetto di giurisdizione. Anche tale conclusione non pare condivisibile, in quanto nel presente giudizio viene fatta valere la lesione di un diritto soggettivo, a fronte di un provvedimento amministrativo disapplicabile e per il quale non vi è un giudicato di legittimità vincolante in questo giudizio.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, entrando nel merito della domanda proposta da ed esaminando il parere Pt_1
dell'E.F.S.A., aveva individuato la presenza di un possibile rischio.
Reputa il Collegio che tale motivo debba restare assorbito dalle considerazioni che verranno svolte in relazione ai successivi motivi di gravame.
4. Con il quarto e il quinto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la CGUE non avrebbe ritenuto illegittimo il D.M.12.7.2013,
e nella parte in cui ha ritenuto sufficiente una situazione di incertezza sul piano scientifico ai fini dell'adozione delle misure provvisorie di gestione del rischio.
Pur non avendo la Corte di Giustizia evidentemente dichiarato l'illegittimità del Decreto
Ministeriale, non rientrando una tale statuizione nei suoi poteri, si deve rilevare che la sentenza della Corte del 13 settembre 2017 ha affermato i seguenti principi:
La Corte ha in primo luogo giudicato che gli artt. 34 del reg. 1829/2003 e 53 del reg. 178/2002
devono essere interpretati nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza relative a prodotti OGM, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente circa la necessità di adottare tali misure, ma non vi sia un grave e manifesto rischio per la salute umana e degli animali, o per l'ambiente.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che, dopo avere informato la Commissione circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità
delle disposizioni dell'art. 53 del reg. n. 178/2002, uno Stato membro può adottare tali misure a livello nazionale e mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato una decisione che ne imponga la proroga, la modifica o l'abrogazione. La Corte ha però chiarito, in ultimo luogo, che gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza provvisorie laddove le condizioni previste dall'art. 34 del reg. 1829/2003 non siano soddisfatte.
Deve ritenersi pertanto che uno Stato membro non possa adottare misure provvisorie, quali il divieto di coltivazione del mais OGM, qualora non sia accertato che il prodotto OGM in questione comporti un rischio grave e manifesto per la salute umana, degli animali o per l'ambiente.
Sulla base di tale pronuncia veniva assolto nell'ambito dei procedimenti penali, Parte_1
per il rilievo che il decreto del Ministro della Salute di data 12.7.2013 (il quale vietava la coltivazione di varietà di mais MON810 sul territorio nazionale), deve ritenersi emesso in difetto del presupposto dell'urgenza e cioè dell'esistenza di un rischio grave e manifesto per la salute umana, atteso che la Commissione europea si era già espressa affermando che tale condizione non sussisteva.
Secondo il giudice penale, pertanto, il D.M., seppure emesso nel rispetto del principio di precauzione, non può ritenersi essere stato adottato anche nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34 del regolamento n.1929/2003, con la conseguenza che dello stesso non può che esserne affermata l'illegittimità (sent.n.2145/2017 Tribunale di Udine).
Ad analoga conclusione è giunto il Tribunale di Udine nella sentenza di assoluzione n.735/2018,
nella quale si rileva quanto segue:
“La Corte di Giustizia ha dunque escluso la possibilità di applicare misure di emergenza
provvisorie sulla base del solo principio di precauzione, rilevando come tale applicazione
presupponga il rispetto delle condizioni sostanziali stabilite dall'art.34 del regolamento
n.1829/2003, segnatamente quelle concernenti una manifesta condizione di grave rischio per la
salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche
il più possibile complete.
Secondo l'opinione scientifica n.3371 dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare di data
24.9.2013, interpellata dalla Commissione europea per approfondire -secondo la procedura prevista dall'art.53 e ss. Del Reg. 178/2002 – la sussistenza dei rischi per la salute umana, degli
animali e per l'ambiente prospettati dal governo Italiano , “il gruppo di lavoro sugli OGM non
aveva identificato, nella documentazione fornita dal governo italiano a supporto delle misure di
emergenza relative al mais MON810 alcuna evidenza basata sulla scienza che giustificasse le
misure di emergenza richieste ”confermando quindi l'originaria decisione del 22.4.1998 con cui
la Commissione autorizzava l'immissione in commercio del mais OGM MON810”.
Nello stesso senso il Tribunale di Pordenone (sent n.648/2017) nell'assolvere alla Parte_1
luce della indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia del 13.9.2017, evidenziava come a fronte della richiesta italiana di adozione di misure di emergenza di cui all'art.53, la Commissione non era rimasta affatto inerte, ma il 17.5.2013 aveva ritenuto non sussistenti i requisiti di urgenza;
successivamente l'EFSA, interpellata dalla Commissione, in data 24.9.2013 aveva escluso che, sulla base della documentazione fornita dal Governo italiano, risultassero nuove evidenze scientifiche tali da giustificare le misure richieste.
La Corte ritiene tali considerazioni del tutto condivisibili, non residuando alcuno spazio per una diversa valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui al citato art.34 (“sia manifesto che
prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un
grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente …”).
5. Con il sesto motivo di gravame la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o inescusabilità.
Al riguardo si osserva che secondo Cass.n. 29736/2011 “In tema di responsabilità civile della P.A.
l'omessa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria evidenzia di
per sé l'esistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la condotta lesiva è stata posta in essere da un
operatore qualificato tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ne consegue che solo la deduzione
dell'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo
all'agente”. Cass.S.U. n.18625/2024 ha di recente affermato che “la responsabilità dello Stato per violazione del
diritto comunitario è improntata al principio di effettività, sicché, per la sua configurabilità, non
rileva la tipologia della fonte violata, né è necessario che sia preventivamente intervenuta una
pronuncia interpretativa o dichiarativa dell'inadempienza statale da parte della CGUE, potendo
essere integrata, quindi, anche dalla diretta violazione di norme contenute nei trattati comunitari”.
Reputa pertanto il Collegio che la responsabilità dello Stato non possa essere a priori esclusa,
considerato anche che la varietà di mais OGM oggetto di causa era iscritta nel catalogo comune.
6. Con il settimo motivo la sentenza di primo grado viene censurata per avere affermato che manchi una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di a Parte_1
coltivare mais del tipo MON/810.
Sul punto si deve ribadire che tale tipologia di mais era iscritta nel catalogo e aveva superato la procedura di valutazione e gestione del rischio, mentre la Commissione aveva ritenuto non vi fossero i presupposti per un suo intervento.
Si osserva in ogni modo che il diritto rivendicato da a coltivare il mais (in difetto di Pt_1
validi divieti) discende dall'ordinamento italiano (ed in particolare l'art.41 Cost.), ed è pertanto irrilevante che manchi una norma comunitaria che riconosca tale diritto;
la norma comunitaria non è la fonte del diritto risarcitorio azionato, ma essa circoscrive il perimetro entro il quale uno
Stato membro può limitare l'impianto di mais OGM.
7. L'ottavo motivo di gravame è relativo al diritto al risarcimento del danno e alla sua quantificazione.
Si deve premettere che in altro procedimento avanti al Tribunale di Trieste aveva Pt_1
chiesto la condanna della Repubblica Italiana e della Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal divieto di
[...]
coltivazione della varietà di mais geneticamente modificato denominata MON 810,
deducendo l'illegittimità del divieto imposto, relativamente al periodo dal 2006 al 2013,
dalla normativa nazionale e regionale, in quanto contrastante con i regolamenti, le direttive e le decisioni adottati dall'Unione Europea;
l'attore aveva allegato di aver subito un mancato guadagno conseguente alla minor produzione di mais, nonché un danno correlato alle spese giudiziarie sostenute e da sostenersi in futuro e un nocumento alla propria integrità psico-fisica.
aveva proceduto, nonostante i divieti, alla semina dell'OGM nella stagione 2010 Pt_1
ed essendo stato tratto a giudizio per tale violazione, aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza di valore per la maggiore produttività dell'OGM
rispetto al mais normale per la stagione 2010, oltre alle spese legali da lui sostenute per la difesa nei procedimenti penali e il danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto le domande dell'attore, mentre a seguito di impugnazione questa Corte, con sentenza del 29.4.2020 (ormai passata in giudicato)
aveva riformato la sentenza di primo grado e affermato la sussistenza del diritto al risarcimento sulla base dell'ordinanza CGUE del 23 novembre 2017 nella causa -107/16.
Questa Corte ha affermato il carattere grave e manifesto della violazione del diritto dell'Unione sulla base del richiamo a tale ordinanza e della necessità di rispetto dell'art.34
del Regolamento n.1829/2003.
La Corte ha liquidato il danno relativo alle coltivazioni in via equitativa sulla base delle allegazioni attoree in euro 26.375,65; ha invece escluso la risarcibilità delle spese legali per i procedimenti penali in quanto l'appellante avrebbe potuto preventivamente adire in giudizio per vedere affermato il proprio diritto sulla base della normativa europea anziché
farsi giustizia da solo, procedendo direttamente alla semina del mais OGM;
configurando un fatto colposo del danneggiato causalmente riconducibile all'evento dannoso, la Corte
aveva escluso la risarcibilità in applicazione dell'art.1227 co.1 c.c..
Sulla base delle medesime considerazioni era stata respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, indicato nei patemi e nelle pressioni psicologiche subite.
7.1 Trasponendo tali condivisibili considerazioni al caso di specie, è necessario ripercorrere cronologicamente le iniziative giudiziarie assunte dall'odierno appellante.
Nell'ottobre 2013 propose ricorso al TAR Lazio chiedendo l'annullamento del D.M. Pt_1
12 luglio 2013, che vietava la coltivazione del mais OGM MON810 su tutto il territorio italiano;
con sentenza n.4410/2014 del 23.4.2014 il Tar del Lazio rigettò il ricorso.
propose impugnazione al Consiglio di Stato, che con sentenza n.605/2015 depositata Pt_1
il 6.2.2015 respinse l'impugnazione.
Nelle more aveva seminato il mais OGM ad aprile e maggio 2014, ed anche a luglio Pt_1
2014 dandone comunicazione alle autorità competenti;
ne seguirono decreti di sequestro e di distruzione delle coltivazioni, essendo peraltro le istanze di riesame proposte respinte con rigetto anche della Corte di Cassazione (Cass. sentenza del 4 marzo 2015).
Nel maggio 2015 procedeva ad una nuova semina di mais OGM e il terreno venne Pt_1
sequestrato e poi la coltivazione distrutta.
L'odierno appellante sostiene che, essendosi già inutilmente rivolto al Consiglio di Stato, non aveva altro rimedio giurisdizionale per veder affermato il suo diritto, e di era determinato quindi a contravvenire pubblicamente alle regole in modo che poi in sede penale (come avvenuto) il giudice investisse della questione interpretativa la Corte di Giustizia.
Tale tesi non pare condivisibile in quanto, senza contravvenire a precetti penali vigenti,
(sostenendo poi nelle diverse sedi e nei diversi procedimenti, nonchè nei vari gradi di giudizio, le relative onerose spese legali) era possibile instaurare preventivamente un giudizio civile di accertamento del diritto soggettivo alla coltivazione del mais OGM, richiedendo la disapplicazione del D.M. ritenuto illegittimo;
ciò poteva essere fatto preventivamente avanti al giudice civile con procedura d'urgenza, chiedendo l'autorizzazione alla semina del mais
OGM, o anche successivamente, con ordinario giudizio di cognizione, per richiedere il risarcimento del danno differenziale per tutti gli anni in cui il D.M. aveva impedito la coltivazione. Si tratta a ben vedere della medesima azione qui proposta e già per altre annualità accolta in parte, seppure solo in sede di gravame. Con riguardo al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pertanto pare condivisibile la deduzione dell'appellata, secondo la quale l'appellante ha posto deliberatamente in essere comportamenti illegittimi e, nonostante fosse stato più volte avvertito dell'illiceità della condotta, si è consapevolmente determinato ad agire contra legem.
Anche in questa sede vale quindi il richiamo già operato da questa Corte all'art.1227 co.1
c.c..
Ugualmente nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per il tempo, le energie e gli sforzi sopportati o per lo stress e la pressione psicologica subite per essere stato ingiustamente soggetto ad una inutile attività repressiva. Premesso che trattasi di allegazioni generiche, non supportate quanto ad un danno psicologico da idonea documentazione, si osserva che tale percorso è stato scientemente intrapreso dall'appellante, che ha scelto la via della violazione della legge penale vigente.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo al danno patrimoniale direttamente conseguente alla distruzione di un raccolto che, alla luce del diritto comunitario, Pt_1
aveva diritto a realizzare.
Si osserva che parte appellata non ha avanzato contestazioni in ordine al quantum richiesto pari ad euro 13.005,43 (per l'anno 2014 11.672,43 €; per l'anno 2015 1.333,00 €).
Viene poi chiesto il rimborso di alcune spese vive, ed in particolare quelle sostenute per delle analisi sul mais convenzionale coltivato a fianco del mais OGM di OR di ON
(per un totale complessivo di € 2.420,00) e quelle per la predisposizione sull'appezzamento di OR di ON di una struttura sperimentale in modo da raccogliere dati volti a dimostrare l'infondatezza dei pericoli paventati in caso di richiesta di risarcimento danni (le cui spese ammontarono ad € 3.756,00).
Mentre la prima tipologia di spese pare inerire ad esigenze difensive nei procedimenti penali,
la seconda (per euro 3.756,00) risulta rivolta ad inficiare il fondamento stesso del
D.M.12.7.2013, di cui l'appellante ha sempre sostenuto l'illegittimità. Reputa pertanto la Corte che anche tale spesa debba essere riconosciuta quale danno patrimoniale risarcibile.
Conclusivamente, la deve essere condannata al Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.005,43 oltre e della somma di euro 3.756,00.
Si deve rilevare che parte appellante non ha, con la domanda introduttiva del giudizio, chiesto il riconoscimento di interessi su tali somme, e pertanto gli stessi non spettano, fino alla data della sentenza.
Deve invece riconoscersi, trattandosi di crediti di valore, la rivalutazione monetaria, che può
essere individuata quanto al risarcimento del danno per distruzione dei raccolti dalla data della stessa, ovvero luglio 2014 per l'importo di euro 11.672,43, e luglio 2015 per l'importo di euro 1.333,00.
Quanto all'importo di euro 3.756,00 la decorrenza viene fissata a luglio 2015, sulla base dei documenti da 46 a 65.
Le spese di lite, come in dispositivo liquidate con riferimento allo scaglione di valore corrispondente alle somme effettivamente riconosciute (liquidate nei valori medi, e con applicazione dei valori minimi solo per la fase di trattazione di secondo grado) seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 466/2023 del
21-24.08.2023 del Tribunale di Trieste, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 11.672,43, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dal luglio 2014, della somma di euro 1.333,00, oltre rivalutazione monetaria da luglio 2015, e della somma di euro 3.756,00 oltre rivalutazione monetaria da luglio 2015, respingendo per il resto la pretesa risarcitoria;
Condanna l'appellata a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 5.007,00 per compensi oltre IVA CNA
e spese generali, e per il secondo grado in euro 4.888,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 52/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.02.2024
DA
(C.F. con il proc. e dom. Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Martorana del Foro di Pordenone giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(CF. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 466/2023 depositata in data 24/8/2023 nella causa
RG 883/2019 del Tribunale di Trieste, non notificata ed avente ad oggetto il risarcimento del
danno per violazione del diritto UE.
Causa iscritta a ruolo il 21.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in riforma e/o annullamento, totale e/o parziale dell'impugnata sentenza: nel merito, in via principale: accogliersi il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd 7/3/2019 presentato da e, Parte_1
per l'effetto, rigettata ogni eccezione pregiudiziale e/o preliminare, condannarsi, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e quindi illustrate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e 183 c. 6 n. 2)
c.p.c., nonché in atto d'appello, disapplicando, se del caso, il D.M. 12/7/2013 di cui all'all.to 2, la
Repubblica Italiana, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del dott. Parte_1
della somma di € 194.423,25, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
[...]
giustizia e liquidata, eventualmente, anche in via equitativa, quale risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, patiti dal ricorrente a seguito della condotta illecita serbata da parte convenuta e meglio descritta nei predetti atti processuali;
- spese e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto, in quanto totalmente infondato in diritto e nel merito e confermare la sentenza di primo grado impugnata, con rigetto di ogni avversa pretesa e domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'azienda agricola “In Trois”, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
di Trieste la Repubblica Italiana -Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per non aver potuto seminare e/o coltivare mais OGM negli anni 2014-2015, e ciò nonostante la normativa dell'Unione Europea gli attribuisse tale diritto, come riconosciuto dalla sentenza C-111/16 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che aveva ritenuto illegittimo il D.M.12.7.2013.
L'attore esponeva la complessa vicenda giudiziaria, i sequestri e i procedimenti penali subiti, i giudizi instaurati in sede amministrativa e davanti alla CGUE, le perdite patite e le spese sopportate nonché
il danno non patrimoniale causato dalla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria.
precisava di avere instaurato altro procedimento nei confronti dello Stato italiano e della Pt_1
Regione F.V.G., volto ad ottenere il risarcimento dei danni per non aver potuto seminare mais OGM
negli anni 2006-2013, e che tale domanda, respinta in primo grado, era stata accolta dalla Corte
d'Appello di Trieste con sentenza n. 240/2020 depositata il 4 giugno 2020, avverso la quale egli aveva proposto ricorso per cassazione limitatamente al quantum.
L'attore deduceva di essere stato sottoposto ad una prima serie di procedimenti penali davanti ai tribunali di Pordenone e di Udine, per aver coltivato mais OGM MON810, all'esito dei quali era stato assolto in quanto era stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE (con sentenza C-36/11) il diritto di qualsiasi agricoltore europeo di coltivare una pianta O.G.M. regolarmente autorizzata e iscritta nel catalogo, a prescindere da qualsivoglia autorizzazione nazionale;
successivamente aveva subito di una seconda serie di procedimenti penali per aver violato il DM 12 luglio 2013, decreto con cui il Governo aveva vietato la coltivazione del mais OGM MON810 su tutto il territorio italiano, e dai reati contestati era stato assolto per la riconosciuta illegittimità di detto decreto, disapplicato dai giudici penali. L'attore precisava che nell'ambito di quest'ultima serie di procedimenti penali era stata sollevata una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla legittimità del D.M. del
12/7/2013, e la Corte con sentenza N. C-111/16 depositata il 13 settembre 2017 aveva dichiarato l'illegittimità del D.M. impugnato.
Secondo , pertanto, essendo stata accertata l'illegittimità del D.M. 12/07/2013, la Repubblica Pt_1
italiana doveva essere condannata a risarcire i danni, materiali ed immateriali, da lui subiti in conseguenza dell'applicazione del decreto illegittimo, ovvero per l'ingiusta repressione del suo diritto a coltivare il mais OGM iscritto nel catalogo, in epoca successiva al 2013.
Evidenziava l'attore che negli anni 2014-2015 la sua azienda era stata destinataria di due decreti di sequestro d'urgenza, cui era conseguita la distruzione della coltivazione di mais OGM MON810, con perdita del raccolto.
Precisava che le varietà di mais da lui coltivate erano iscritte nel Catalogo comune europeo Pt_1
delle varietà di specie di piante agricole, e che l'autorità competente non aveva adottato alcuna misura di coesistenza né alcun divieto ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) 2003/1829, mentre il divieto introdotto con D.M. 12 luglio 2013 era stato dichiarato non conforme dalla C.G.U.E. (vedi sentenza n. C-111/16 del 13 settembre 2017) in quanto mancante dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 34 cit..
I danni subiti venivano dall'attore così quantificati: euro 13.005,43 a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno a seguito della distruzione della semina negli anni 2014 e 2015; euro 13.849,57
per spese vive;
euro 77.568,25 per spese legali sostenute nei procedimenti civili, penali e amministrativi affrontati per affermare il suo diritto;
euro 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale personale, per un totale di euro 194.423,25.
I danni venivano documentati con le fatture di spesa relative all'acquisto dei semi e alla posa in opera delle colture, con le fatture (o preventivi) delle spese legali sostenute per tutti i procedimenti affrontati, in sede penale, civile e amministrativa e davanti alla CGUE, con le ricevute delle trasferte e dei soggiorni a Roma e a Lussemburgo;
quanto ai danni non patrimoniali veniva dedotto lo stress per le pressioni ricevute e gli ostacoli affrontati nel sostenere le sue ragioni in tutte dette sedi.
La nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inosservanza del termine minimo a comparire, la violazione del divieto del ne bis in idem, in quanto le domande avrebbero dovuto essere proposte nel precedente procedimento la cui definizione copre il dedotto e il deducibile, ed il difetto di giurisdizione, poiché il giudizio circa la legittimità del decreto ministeriale 12.7.2013 avrebbe dovuto essere proposto avanti al giudice amministrativo;
precisava parte convenuta che il giudizio avanti al TAR del Lazio era stato effettivamente proposto,
ma sia il TAR che il Consiglio di Stato avevano confermato la validità del decreto 12 luglio 2013,
respingendo il ricorso di e la relativa domanda di risarcimento del danno. Pt_1
Parte convenuta contestava anche nel merito la domanda sostenendo che la legislazione europea non avesse mai riconosciuto un diritto soggettivo intangibile alla semina di organismi geneticamente modificati;
deduceva la persistenza del divieto introdotto dal Decreto 12 luglio 2013 alla luce della decisione della Commissione europea 321/2016 emanata in applicazione della direttiva 2015/412/UE,
che fornisce la base giuridica per cui i divieti o le limitazioni di coltivazione di OGM possono essere adottati dagli Stati membri per ragioni non necessariamente connesse a motivi sanitari e ambientali;
rilevava che la decisione della Commissione 321/2016 vieta la coltivazione del mais MON810 anche in altri 18 Stati membri oltre all'Italia; contestava infine anche il quantum della domanda.
Con la sentenza impugnata le domande dell'attore venivano respinte.
Il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di ne bis in idem con riguardo al procedimento civile n.512/2015 (che pendeva ancora in Cassazione), osservando che la domanda ivi proposta di risarcimento dei danni per gli anni 2006-2013 aveva una diversa causa petendi, costituita dalla violazione del D.lgs. 212/2001; nel presente procedimento si discute invece dell'illegittimità del DM
12 luglio 2013, poi prorogato con decreto 22 gennaio 2015.
Il giudice rilevava che, a seguito della sentenza della CGUE del 13 settembre 2017 nella causa C-
111/16, i giudici penali di Udine e di Pordenone avevano ritenuto il D.M. 12 luglio 2013 fosse stato adottato, come misura d'emergenza, in carenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria,
ovvero in mancanza di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente; pertanto i procedimenti penali erano stati definiti negli anni 2017-
2018 con sentenze di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo i giudici disapplicato il decreto ministeriale.
Il giudice riteneva fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura in comparsa conclusionale, dove si era sostenuta l'impossibilità per il giudice ordinario di statuire su eventuali danni conseguenti all'asserita illegittimità del D.M. 12.7.2013, atteso che tale cognizione rientrava nell'ambito della giurisdizione amministrativa e, avendo il G.A. già ritenuto la legittimità
del D.M. 12 luglio 2013 con sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato.
Osservava il giudice che la sentenza del C.d.S. aveva così motivato circa la domanda di risarcimento dei danni: “La domanda risarcitoria (argomentata dall'appellante con riferimento a un preteso
comportamento delle Amministrazioni non lineare, parziale e negligente nella valutazione delle
opinioni dell'EFSA, ma senza specificazione del tipo di danno subito) segue la sorte di quella di
annullamento del provvedimento, non potendo derivare alcun pregiudizio risarcibile da
provvedimenti legittimamente adottati”.
Poiché la sentenza del G.A. è passata in giudicato, secondo il giudice di primo grado si dovrebbe trarre la conclusione che la domanda di risarcimento del danno sia coperta dal giudicato e non più
esaminabile dal giudice civile.
Osservava il giudice che la Corte di Cassazione ha affermato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, con l'unico limite che i profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa.
Rilevava il primo giudice che il profilo di illegittimità del D.M. 12 luglio 2013 sottoposto al giudice amministrativo era lo stesso esaminato poi dai giudici penali. Secondo la sentenza impugnata “a questo punto, sebbene l'eccezione di giudicato e di difetto di
giurisdizione potrebbero (dovrebbero) apparire sufficienti a radicare una pronuncia in rito di
assoluta e definitiva improcedibilità della domanda…” era necessario un esame più esteso della questione dedotta in giudizio.
Esaminando pertanto il merito delle domande, il giudice osservava che mentre il G.A. aveva ritenuto legittimo il decreto 12 luglio 2013 e aveva puntualizzato le evidenze scientifiche del rischio per la salute, il giudice penale aveva disposto il rinvio pregiudiziale e aveva tratto dalla sentenza della
CGUE 13 settembre 2017 il convincimento che il decreto non fosse conforme alla normativa comunitaria, precisando come le misure di emergenza provvisorie adottate da uno Stato membro –
pur previste e permesse dal Regolamento 1829/2003 - non potessero essere fondate sul solo principio di precauzione, ma dovessero soddisfare “le condizioni sostanziali previste dall'art. 34 del
regolamento n. 1829/2003” condizioni non ravvisate dal giudice penale.
Il giudice di prime cure richiamava l'art. 34 Regolamento 1829/2003 che stabilisce: “Quando sia
manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono
comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero
qualora, alla luce di un parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la
necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure
conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/ 2002”.
Riteneva il primo giudice che la CGUE non si fosse pronunciata (né avrebbe potuto farlo) sulla legittimità del D.M. 12 luglio 2013, limitandosi ad offrire l'interpretazione da dare all'art. 34 del
Regolamento 1829/2003, stabilendo che la Commissione (non lo Stato membro) non è tenuta ad adottare misure d'emergenza qualora uno Stato membro la informi ufficialmente (come fece lo Stato
italiano) quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento possa presentare un grave rischio per la salute;
lo Stato membro, invece, può adottare misure cautelari provvisorie (punto
33) e il giudice nazionale è competente a valutare la legittimità di tali misure e, se nutre dubbi, può o deve, conformemente all'art. 267 TFUE deferire una questione pregiudiziale alla Corte, così da consentirle di garantire l'uniformità del diritto dell'Unione.
La sentenza impugnata rilevava che la CGUE aveva altresì precisato che le espressioni “in modo manifesto” e “grave rischio” devono essere riferite a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute, non potendo bastare un approccio meramente ipotetico, fondato su supposizioni non ancora accertate scientificamente (punto 54); pertanto secondo la CGUE non è sufficiente il richiamo al principio di precauzione, ma gli Stati possono adottare misure se sussistano anche le condizioni sostanziali, indicate dall'art.34, ovvero sia manifesto che prodotti autorizzati dal regolamento o conformemente allo stesso possano comportare un grave rischio per la salute.
Secondo il giudice quindi né da tale pronuncia della CGUE del 13 settembre 2017 né da quella richiamata da del 23 novembre 2017 potrebbe ricavarsi un chiaro e definitivo giudizio di Pt_1
illegittimità del D.M. 12 luglio 2013; al contrario la stessa CGUE aveva ritenuto (vds punto 44)
sufficiente il permanere di una situazione d'incertezza sul piano scientifico per adottare le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute.
Secondo il tribunale non vi sarebbero quindi i presupposti per un obbligo risarcitorio dello Stato, che presuppone una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità; il fatto stesso che il G.A. e i giudici penali siano giunti a diverse interpretazioni e che vi fosse un giudicato circa la legittimità del decreto farebbe venir meno i presupposti per una condanna.
Rilevava poi il primo giudice che manca una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di a coltivare mais del tipo MON810. Parte_1
Il giudice citava la sentenza del Consiglio di Stato n.8089/2020 relativa a successivo giudizio proposto da e riguardante fatti posteriori al 2015, con la quale si evidenziava l'errore Pt_1
prospettico di di ritenere la libertà di iniziativa economica incomprimibile. Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello con otto motivi. Parte_1 Con il primo motivo l'appellante deduceva l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem, in quanto i danni lamentati nel presente procedimento sono relativi a pregiudizi sorti dopo la proposizione del ricorso impugnatorio del D.M. 12.7.2013, avvenuta nel 2013, che non erano stati né dedotti né allegati davanti al G.A.; le sentenze del G.A. non contenevano alcun accertamento in ordine al merito della vicenda risarcitoria, statuendo solo che, essendo il Decreto Ministeriale impugnato legittimo, questo non poteva provocare alcun danno risarcibile.
Precisava l'appellante di richiedere in questa sede il ristoro dei vari esborsi sostenuti per l'esercizio di un diritto, la semina del mais OGM, che egli riteneva di avere maturato, nonché per essere stato ingiustamente tratto a giudizio sulla base di un Decreto Ministeriale illegittimo.
Evidenziava inoltre l'appellante la diversità dei soggetti nei cui confronti era stata proposta la domanda risarcitoria: nel giudizio avanti al giudice Parte_2
amministrativo, lo nel presente giudizio. CP_2
L'appellante contestava poi il rilevato difetto di giurisdizione, per essere la questione della legittimità
del D.M. devoluta alla giustizia amministrativa;
osservava che la CGUE aveva escluso che vi fossero i presupposti per emanare tale D.M., ovvero che vi fosse un grave e manifesto pericolo per la salute di uomini, animali e ambiente (ex art. 34 RG. N.1829/2003); il Decreto Ministeriale doveva ritenersi pertanto provvedimento nullo per carenza di potere, ed anche i provvedimenti esecutivi emessi dalla
P.A, in sua attuazione erano stati adottati in carenza di potere, con conseguente giurisdizione del
G.O., da affermarsi anche perché egli faceva valere la lesione di diritti soggettivi di rilievo costituzionale, quale quello dell'iniziativa economica;
il giudice di primo grado avrebbe potuto in ogni caso disapplicare il D.M..
Con il secondo motivo l'appellante sosteneva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il giudice penale non potesse operare una valutazione diversa rispetto al G.A., essendovi un giudicato;
rilevava che il giudicato nazionale comunque cede a fronte del diritto dell'Unione Europea. Con il terzo motivo sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva avvallato la Pt_1
decisione del Consiglio di Stato circa l'esistenza di possibili rischi, in contrasto con il parere tecnico scientifico dell'E.F.S.A..
Con il quarto motivo di gravame la sentenza impugnata veniva censurata per avere erroneamente il giudice ritenuto che la CGUE non avesse affermato l'illegittimità del D.M. 12.7.2013.
Secondo il primo giudice sarebbe corretta la decisione del G.A. che richiamava un precedente parere del 8 dicembre 2011 dell'EFSA sul mais BT11, che raccomandava un rafforzamento delle misure di gestione in grado di limitare il rischio per l'agrobiodiversità; secondo il giudice proprio l'assenza di misure di gestione raccomandate dall'EFSA in tale parere e l'inerzia della Commissione avevano giustificato l'intervento di cui al D.M.; al contrario l'appellante deduceva che dopo tale parere del
2011, il G.M.O. Panel dell'EFSA aveva raccomandato delle misure di gestione per mitigare il rischio,
e che non vi sarebbe stata alcuna inerzia della Commissione, la quale, sulla base di una valutazione preliminare, aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per adottare misure di emergenza, ed aveva in ogni caso richiesto a EFSA una analisi scientifica approfondita, poi rilasciata il 24.9.2013,
che aveva ribadito l'insussistenza di condizioni per attivare le misure di emergenza.
Secondo l'appellante, pertanto, adottando il D.M. 12.7.2013 l'Italia avrebbe violato il dovere di leale collaborazione, ponendosi in contrasto con la decisione della Commissione.
Con il quinto motivo l'appellante sosteneva che erroneamente il giudice aveva richiamato la sentenza
CGUE 13 settembre 2017 per affermare che sia sufficiente il permanere di una situazione di incertezza sul piano scientifico per adottare le misure provvisorie di gestione del rischio.
Con il sesto motivo la sentenza impugnata veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto non ravvisabile una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o inescusabilità. Evidenziava l'appellante che la C.G.U.E. ha stabilito che (sentenza C-46/93 del
5/3/1996, punto 80) «… il giudice nazionale non può, nell'ambito della normativa nazionale che esso
applica, subordinare il risarcimento del danno all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale è imputabile l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta
e grave del diritto comunitario…”.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, nel caso di specie vi era una manifesta violazione del diritto europeo, in quanto la norma che permetteva a di seminare il mais OGM era chiarissima e la Pt_1
varietà di mais OGM da lui utilizzata era iscritta nel Catalogo comune.
Con il settimo motivo la sentenza di primo grado veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto che mancasse una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di Parte_1
a coltivare mais del tipo MON810; il mais coltivato dall'appellante era iscritto nel Catalogo,
[...]
aveva superato la procedura di valutazione e gestione del rischio prevista dalla direttiva 2001/18/CE
e non c'era alcun provvedimento della Commissione o del Consiglio europeo che ne vietasse l'uso.
Con l'ottavo ed ultimo motivo l'appellante deduceva che sussiste la responsabilità contrattuale dello
Stato per violazione del diritto comunitario e che l'illegittimità dei comportamenti da lui posti in atto non poteva precludere la richiesta di risarcimento dei danni subiti;
egli infatti aveva percorso tutte le strade possibili per vedere affermato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva come stabilita dall'art.19 del TUE, ed era stato poi costretto a violare la legge per riuscire ad ottenere tale tutela nell'ambito del processo penale.
La si costituiva sostenendo l'esistenza del giudicato per identità Controparte_1
di petitum e causa petendi delle due azioni esercitate davanti al G.A. e davanti al Tribunale di Trieste;
secondo l'appellata sarebbe irrilevante la circostanza che i danni richiesti nel presente giudizio si siano verificati successivamente al giudizio amministrativo, in quanto l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Secondo parte appellata sarebbe altresì fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
il provvedimento costituito dal decreto ministeriale infatti non sarebbe in ipotesi nullo, ma affetto da carenza di potere in concreto, questione devoluta alla giurisdizione del G.A. anche per i suoi profili risarcitori. Quanto al secondo motivo di gravame parte appellata sosteneva che il vaglio di legittimità del D.M.
operato dai giudici penali era stato effettuato esclusivamente ai fini penali;
deduceva che il D.M. 12
luglio 2013 era stato adottato in attuazione del principio di precauzione.
Con riguardo al sesto motivo di gravame l'appellata rilevava che l'iscrizione della varietà di mais
OGM MON810 nel Catalogo comune non attribuiva un diritto alla semina dello stesso.
Evidenziava che ai sensi dell'art.54 del Regolamento n.178/2002 gli Stati membri in caso di inerzia della Commissione possono adottare misure cautelari provvisorie.
Secondo quanto dedotto da parte appellata, inoltre, dall'iscrizione nel Catalogo comune deriverebbe il diritto alla commercializzazione ma non alla coltivazione del prodotto OGM e pertanto non sarebbe configurabile un diritto soggettivo pieno alla semina di mais OGM.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri deduceva che per aversi responsabilità dello Stato la violazione della normativa europea deve essere grave e manifesta, e che tale requisito emerge da indici sintomatici quali: la chiarezza e precisione della normativa violata;
l'esistenza di precedenti esplicativi del significato della norma resi dalla Corte di Giustizia;
l'ampiezza del potere discrezionale lasciato agli Stati Membri.
Quanto al danno, l'appellata rilevava che l'appellante aveva posto in essere deliberatamente comportamenti illegittimi e pertanto non vi sarebbe nesso di causa tra la presunta violazione del diritto comunitario e il danno.
Secondo l'appellata non è poi conforme al sistema processuale la richiesta di ristoro delle spese processuali sostenute, posto che, per i processi amministrativi e civili, la regolamentazione delle spese
è regolata con apposito provvedimento contenuto nella pronuncia giurisdizionale finale del processo;
neanche le spese sostenute nel processo penale potevano essere riconosciute, in quanto l'esercizio della giurisdizione penale è attività legittima resa dallo Stato che non può essere produttiva di danno ma, solo in caso di comprovato errore giudiziario, dar luogo ad un indennizzo;
non vi era stata poi alcuna allegazione comprovante il danno all'integrità psicofisica con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali. ***
L'appello deve essere solo parzialmente accolto.
1. Con riguardo al primo motivo di gravame, e all'eccezione di ne bis in idem, si deve rilevare che la sentenza impugnata si esprime in forma dubitativa (a pag.19) circa l'esistenza di un giudicato amministrativo che renda la domanda di risarcimento del danno non più esaminabile dal giudice ordinario.
Tale conclusione si scontra anzitutto con la circostanza oggettiva per la quale i danni lamentati nel presente procedimento e relativi agli anni 2014 e 2015 non potevano essere dedotti nel 2013
avanti al TAR.
Si deve poi rilevare che il giudicato amministrativo su impulso di che accerta la Pt_1
legittimità del D.M. 12 luglio 2013 si riferisce ad un giudizio nei confronti di un soggetto diverso dalla Controparte_1
Reputa pertanto il Collegio che non vi sia alcuna preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria come proposta davanti al Tribunale di Trieste da . Pt_1
Si deve poi rilevare che l'ordinamento dell'Unione europea prevede la responsabilità degli Stati
membri per violazione del diritto comunitario anche quando tale violazione sia stata consacrata da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, e persino se il contrasto sia emerso in forza di una pronuncia della Corte di Giustizia posteriore alla formazione del giudicato, e ciò perché
il giudice di ultimo grado aveva l'obbligo di interrogare la Corte di Lussemburgo prima di decidere
(CGUE 30 settembre 2003, nella causa C-224/01, Köbler; CGUE 13 giugno 2006, nella causa
C.173/03, Traghetti del Mediterraneo. 9 CGCE 6 ottobre 1982, nella causa 283/81, Cilfit;
CGUE 15
marzo 2017, in C-3/16, Aquino).
2. L'appellante contesta poi l'affermazione del primo giudice secondo la quale sarebbe configurabile un difetto di giurisdizione. Anche tale conclusione non pare condivisibile, in quanto nel presente giudizio viene fatta valere la lesione di un diritto soggettivo, a fronte di un provvedimento amministrativo disapplicabile e per il quale non vi è un giudicato di legittimità vincolante in questo giudizio.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, entrando nel merito della domanda proposta da ed esaminando il parere Pt_1
dell'E.F.S.A., aveva individuato la presenza di un possibile rischio.
Reputa il Collegio che tale motivo debba restare assorbito dalle considerazioni che verranno svolte in relazione ai successivi motivi di gravame.
4. Con il quarto e il quinto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la CGUE non avrebbe ritenuto illegittimo il D.M.12.7.2013,
e nella parte in cui ha ritenuto sufficiente una situazione di incertezza sul piano scientifico ai fini dell'adozione delle misure provvisorie di gestione del rischio.
Pur non avendo la Corte di Giustizia evidentemente dichiarato l'illegittimità del Decreto
Ministeriale, non rientrando una tale statuizione nei suoi poteri, si deve rilevare che la sentenza della Corte del 13 settembre 2017 ha affermato i seguenti principi:
La Corte ha in primo luogo giudicato che gli artt. 34 del reg. 1829/2003 e 53 del reg. 178/2002
devono essere interpretati nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza relative a prodotti OGM, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente circa la necessità di adottare tali misure, ma non vi sia un grave e manifesto rischio per la salute umana e degli animali, o per l'ambiente.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che, dopo avere informato la Commissione circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità
delle disposizioni dell'art. 53 del reg. n. 178/2002, uno Stato membro può adottare tali misure a livello nazionale e mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato una decisione che ne imponga la proroga, la modifica o l'abrogazione. La Corte ha però chiarito, in ultimo luogo, che gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza provvisorie laddove le condizioni previste dall'art. 34 del reg. 1829/2003 non siano soddisfatte.
Deve ritenersi pertanto che uno Stato membro non possa adottare misure provvisorie, quali il divieto di coltivazione del mais OGM, qualora non sia accertato che il prodotto OGM in questione comporti un rischio grave e manifesto per la salute umana, degli animali o per l'ambiente.
Sulla base di tale pronuncia veniva assolto nell'ambito dei procedimenti penali, Parte_1
per il rilievo che il decreto del Ministro della Salute di data 12.7.2013 (il quale vietava la coltivazione di varietà di mais MON810 sul territorio nazionale), deve ritenersi emesso in difetto del presupposto dell'urgenza e cioè dell'esistenza di un rischio grave e manifesto per la salute umana, atteso che la Commissione europea si era già espressa affermando che tale condizione non sussisteva.
Secondo il giudice penale, pertanto, il D.M., seppure emesso nel rispetto del principio di precauzione, non può ritenersi essere stato adottato anche nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34 del regolamento n.1929/2003, con la conseguenza che dello stesso non può che esserne affermata l'illegittimità (sent.n.2145/2017 Tribunale di Udine).
Ad analoga conclusione è giunto il Tribunale di Udine nella sentenza di assoluzione n.735/2018,
nella quale si rileva quanto segue:
“La Corte di Giustizia ha dunque escluso la possibilità di applicare misure di emergenza
provvisorie sulla base del solo principio di precauzione, rilevando come tale applicazione
presupponga il rispetto delle condizioni sostanziali stabilite dall'art.34 del regolamento
n.1829/2003, segnatamente quelle concernenti una manifesta condizione di grave rischio per la
salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche
il più possibile complete.
Secondo l'opinione scientifica n.3371 dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare di data
24.9.2013, interpellata dalla Commissione europea per approfondire -secondo la procedura prevista dall'art.53 e ss. Del Reg. 178/2002 – la sussistenza dei rischi per la salute umana, degli
animali e per l'ambiente prospettati dal governo Italiano , “il gruppo di lavoro sugli OGM non
aveva identificato, nella documentazione fornita dal governo italiano a supporto delle misure di
emergenza relative al mais MON810 alcuna evidenza basata sulla scienza che giustificasse le
misure di emergenza richieste ”confermando quindi l'originaria decisione del 22.4.1998 con cui
la Commissione autorizzava l'immissione in commercio del mais OGM MON810”.
Nello stesso senso il Tribunale di Pordenone (sent n.648/2017) nell'assolvere alla Parte_1
luce della indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia del 13.9.2017, evidenziava come a fronte della richiesta italiana di adozione di misure di emergenza di cui all'art.53, la Commissione non era rimasta affatto inerte, ma il 17.5.2013 aveva ritenuto non sussistenti i requisiti di urgenza;
successivamente l'EFSA, interpellata dalla Commissione, in data 24.9.2013 aveva escluso che, sulla base della documentazione fornita dal Governo italiano, risultassero nuove evidenze scientifiche tali da giustificare le misure richieste.
La Corte ritiene tali considerazioni del tutto condivisibili, non residuando alcuno spazio per una diversa valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui al citato art.34 (“sia manifesto che
prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un
grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente …”).
5. Con il sesto motivo di gravame la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile una violazione manifesta del diritto comunitario, con carattere di intenzionalità o inescusabilità.
Al riguardo si osserva che secondo Cass.n. 29736/2011 “In tema di responsabilità civile della P.A.
l'omessa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria evidenzia di
per sé l'esistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la condotta lesiva è stata posta in essere da un
operatore qualificato tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ne consegue che solo la deduzione
dell'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo
all'agente”. Cass.S.U. n.18625/2024 ha di recente affermato che “la responsabilità dello Stato per violazione del
diritto comunitario è improntata al principio di effettività, sicché, per la sua configurabilità, non
rileva la tipologia della fonte violata, né è necessario che sia preventivamente intervenuta una
pronuncia interpretativa o dichiarativa dell'inadempienza statale da parte della CGUE, potendo
essere integrata, quindi, anche dalla diretta violazione di norme contenute nei trattati comunitari”.
Reputa pertanto il Collegio che la responsabilità dello Stato non possa essere a priori esclusa,
considerato anche che la varietà di mais OGM oggetto di causa era iscritta nel catalogo comune.
6. Con il settimo motivo la sentenza di primo grado viene censurata per avere affermato che manchi una norma comunitaria preordinata a conferire il diritto insopprimibile di a Parte_1
coltivare mais del tipo MON/810.
Sul punto si deve ribadire che tale tipologia di mais era iscritta nel catalogo e aveva superato la procedura di valutazione e gestione del rischio, mentre la Commissione aveva ritenuto non vi fossero i presupposti per un suo intervento.
Si osserva in ogni modo che il diritto rivendicato da a coltivare il mais (in difetto di Pt_1
validi divieti) discende dall'ordinamento italiano (ed in particolare l'art.41 Cost.), ed è pertanto irrilevante che manchi una norma comunitaria che riconosca tale diritto;
la norma comunitaria non è la fonte del diritto risarcitorio azionato, ma essa circoscrive il perimetro entro il quale uno
Stato membro può limitare l'impianto di mais OGM.
7. L'ottavo motivo di gravame è relativo al diritto al risarcimento del danno e alla sua quantificazione.
Si deve premettere che in altro procedimento avanti al Tribunale di Trieste aveva Pt_1
chiesto la condanna della Repubblica Italiana e della Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal divieto di
[...]
coltivazione della varietà di mais geneticamente modificato denominata MON 810,
deducendo l'illegittimità del divieto imposto, relativamente al periodo dal 2006 al 2013,
dalla normativa nazionale e regionale, in quanto contrastante con i regolamenti, le direttive e le decisioni adottati dall'Unione Europea;
l'attore aveva allegato di aver subito un mancato guadagno conseguente alla minor produzione di mais, nonché un danno correlato alle spese giudiziarie sostenute e da sostenersi in futuro e un nocumento alla propria integrità psico-fisica.
aveva proceduto, nonostante i divieti, alla semina dell'OGM nella stagione 2010 Pt_1
ed essendo stato tratto a giudizio per tale violazione, aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza di valore per la maggiore produttività dell'OGM
rispetto al mais normale per la stagione 2010, oltre alle spese legali da lui sostenute per la difesa nei procedimenti penali e il danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto le domande dell'attore, mentre a seguito di impugnazione questa Corte, con sentenza del 29.4.2020 (ormai passata in giudicato)
aveva riformato la sentenza di primo grado e affermato la sussistenza del diritto al risarcimento sulla base dell'ordinanza CGUE del 23 novembre 2017 nella causa -107/16.
Questa Corte ha affermato il carattere grave e manifesto della violazione del diritto dell'Unione sulla base del richiamo a tale ordinanza e della necessità di rispetto dell'art.34
del Regolamento n.1829/2003.
La Corte ha liquidato il danno relativo alle coltivazioni in via equitativa sulla base delle allegazioni attoree in euro 26.375,65; ha invece escluso la risarcibilità delle spese legali per i procedimenti penali in quanto l'appellante avrebbe potuto preventivamente adire in giudizio per vedere affermato il proprio diritto sulla base della normativa europea anziché
farsi giustizia da solo, procedendo direttamente alla semina del mais OGM;
configurando un fatto colposo del danneggiato causalmente riconducibile all'evento dannoso, la Corte
aveva escluso la risarcibilità in applicazione dell'art.1227 co.1 c.c..
Sulla base delle medesime considerazioni era stata respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, indicato nei patemi e nelle pressioni psicologiche subite.
7.1 Trasponendo tali condivisibili considerazioni al caso di specie, è necessario ripercorrere cronologicamente le iniziative giudiziarie assunte dall'odierno appellante.
Nell'ottobre 2013 propose ricorso al TAR Lazio chiedendo l'annullamento del D.M. Pt_1
12 luglio 2013, che vietava la coltivazione del mais OGM MON810 su tutto il territorio italiano;
con sentenza n.4410/2014 del 23.4.2014 il Tar del Lazio rigettò il ricorso.
propose impugnazione al Consiglio di Stato, che con sentenza n.605/2015 depositata Pt_1
il 6.2.2015 respinse l'impugnazione.
Nelle more aveva seminato il mais OGM ad aprile e maggio 2014, ed anche a luglio Pt_1
2014 dandone comunicazione alle autorità competenti;
ne seguirono decreti di sequestro e di distruzione delle coltivazioni, essendo peraltro le istanze di riesame proposte respinte con rigetto anche della Corte di Cassazione (Cass. sentenza del 4 marzo 2015).
Nel maggio 2015 procedeva ad una nuova semina di mais OGM e il terreno venne Pt_1
sequestrato e poi la coltivazione distrutta.
L'odierno appellante sostiene che, essendosi già inutilmente rivolto al Consiglio di Stato, non aveva altro rimedio giurisdizionale per veder affermato il suo diritto, e di era determinato quindi a contravvenire pubblicamente alle regole in modo che poi in sede penale (come avvenuto) il giudice investisse della questione interpretativa la Corte di Giustizia.
Tale tesi non pare condivisibile in quanto, senza contravvenire a precetti penali vigenti,
(sostenendo poi nelle diverse sedi e nei diversi procedimenti, nonchè nei vari gradi di giudizio, le relative onerose spese legali) era possibile instaurare preventivamente un giudizio civile di accertamento del diritto soggettivo alla coltivazione del mais OGM, richiedendo la disapplicazione del D.M. ritenuto illegittimo;
ciò poteva essere fatto preventivamente avanti al giudice civile con procedura d'urgenza, chiedendo l'autorizzazione alla semina del mais
OGM, o anche successivamente, con ordinario giudizio di cognizione, per richiedere il risarcimento del danno differenziale per tutti gli anni in cui il D.M. aveva impedito la coltivazione. Si tratta a ben vedere della medesima azione qui proposta e già per altre annualità accolta in parte, seppure solo in sede di gravame. Con riguardo al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pertanto pare condivisibile la deduzione dell'appellata, secondo la quale l'appellante ha posto deliberatamente in essere comportamenti illegittimi e, nonostante fosse stato più volte avvertito dell'illiceità della condotta, si è consapevolmente determinato ad agire contra legem.
Anche in questa sede vale quindi il richiamo già operato da questa Corte all'art.1227 co.1
c.c..
Ugualmente nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per il tempo, le energie e gli sforzi sopportati o per lo stress e la pressione psicologica subite per essere stato ingiustamente soggetto ad una inutile attività repressiva. Premesso che trattasi di allegazioni generiche, non supportate quanto ad un danno psicologico da idonea documentazione, si osserva che tale percorso è stato scientemente intrapreso dall'appellante, che ha scelto la via della violazione della legge penale vigente.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo al danno patrimoniale direttamente conseguente alla distruzione di un raccolto che, alla luce del diritto comunitario, Pt_1
aveva diritto a realizzare.
Si osserva che parte appellata non ha avanzato contestazioni in ordine al quantum richiesto pari ad euro 13.005,43 (per l'anno 2014 11.672,43 €; per l'anno 2015 1.333,00 €).
Viene poi chiesto il rimborso di alcune spese vive, ed in particolare quelle sostenute per delle analisi sul mais convenzionale coltivato a fianco del mais OGM di OR di ON
(per un totale complessivo di € 2.420,00) e quelle per la predisposizione sull'appezzamento di OR di ON di una struttura sperimentale in modo da raccogliere dati volti a dimostrare l'infondatezza dei pericoli paventati in caso di richiesta di risarcimento danni (le cui spese ammontarono ad € 3.756,00).
Mentre la prima tipologia di spese pare inerire ad esigenze difensive nei procedimenti penali,
la seconda (per euro 3.756,00) risulta rivolta ad inficiare il fondamento stesso del
D.M.12.7.2013, di cui l'appellante ha sempre sostenuto l'illegittimità. Reputa pertanto la Corte che anche tale spesa debba essere riconosciuta quale danno patrimoniale risarcibile.
Conclusivamente, la deve essere condannata al Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.005,43 oltre e della somma di euro 3.756,00.
Si deve rilevare che parte appellante non ha, con la domanda introduttiva del giudizio, chiesto il riconoscimento di interessi su tali somme, e pertanto gli stessi non spettano, fino alla data della sentenza.
Deve invece riconoscersi, trattandosi di crediti di valore, la rivalutazione monetaria, che può
essere individuata quanto al risarcimento del danno per distruzione dei raccolti dalla data della stessa, ovvero luglio 2014 per l'importo di euro 11.672,43, e luglio 2015 per l'importo di euro 1.333,00.
Quanto all'importo di euro 3.756,00 la decorrenza viene fissata a luglio 2015, sulla base dei documenti da 46 a 65.
Le spese di lite, come in dispositivo liquidate con riferimento allo scaglione di valore corrispondente alle somme effettivamente riconosciute (liquidate nei valori medi, e con applicazione dei valori minimi solo per la fase di trattazione di secondo grado) seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 466/2023 del
21-24.08.2023 del Tribunale di Trieste, condanna la al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 11.672,43, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dal luglio 2014, della somma di euro 1.333,00, oltre rivalutazione monetaria da luglio 2015, e della somma di euro 3.756,00 oltre rivalutazione monetaria da luglio 2015, respingendo per il resto la pretesa risarcitoria;
Condanna l'appellata a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 5.007,00 per compensi oltre IVA CNA
e spese generali, e per il secondo grado in euro 4.888,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.Lucio Benvegnù