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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 aprile 2025, iscritta al n. 886 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, al Viale M.llo A. C.F._1
Diaz n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simone Belli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al Vicolo C.F._2
Musetti n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ortenzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1° giugno 1981 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte I, n. 1457).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate tre figlie che le parti danno atto essere maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
2 febbraio 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 1° giugno 1981 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roma al n. 1457 parte 1 - anno 1981, ordinando agli Ufficiali dello
Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Assegnazione della casa coniugale. Per comune volontà delle parti, la casa coniugale sita in Sutri (VT) alla Via dei Condotti n. 103 (ex 168), censita al NCEU del Comune di Sutri (VT) al foglio 6, particelle 784 e 770 rimarrà assegnata alla sig.r che avrà il diritto di abitarla. Parte_2
3. Assegno di divorzio. Porre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
versare alla sig.r a titolo di assegno ex art. 5 l. n. 898/1970 e Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 aprile 2025, iscritta al n. 886 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, al Viale M.llo A. C.F._1
Diaz n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simone Belli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al Vicolo C.F._2
Musetti n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ortenzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1° giugno 1981 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte I, n. 1457).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate tre figlie che le parti danno atto essere maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
2 febbraio 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 1° giugno 1981 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roma al n. 1457 parte 1 - anno 1981, ordinando agli Ufficiali dello
Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Assegnazione della casa coniugale. Per comune volontà delle parti, la casa coniugale sita in Sutri (VT) alla Via dei Condotti n. 103 (ex 168), censita al NCEU del Comune di Sutri (VT) al foglio 6, particelle 784 e 770 rimarrà assegnata alla sig.r che avrà il diritto di abitarla. Parte_2
3. Assegno di divorzio. Porre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
versare alla sig.r a titolo di assegno ex art. 5 l. n. 898/1970 e Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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