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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16770 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/05/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LADDOMADA MARCO e dell'avv. MANZO MASSIMILIANO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, (ROMA (RM), 25/06/1960); CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
26/05/1997 contraeva matrimonio civile con CP_1
esponeva che con decreto del 21/12/2010 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio sebbene CP_1
ritualmente evocato.
Alla prima udienza del 21/10/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/1997,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ponza (LT) in data 26/05/1997 tra (ROMA (RM), 13/05/1970) e Parte_1
(ROMA (RM), 25/06/1960), trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponza (LT) al n. 3, Parte II, Serie
C, Anno 1997;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/05/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LADDOMADA MARCO e dell'avv. MANZO MASSIMILIANO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, (ROMA (RM), 25/06/1960); CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
26/05/1997 contraeva matrimonio civile con CP_1
esponeva che con decreto del 21/12/2010 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio sebbene CP_1
ritualmente evocato.
Alla prima udienza del 21/10/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/1997,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ponza (LT) in data 26/05/1997 tra (ROMA (RM), 13/05/1970) e Parte_1
(ROMA (RM), 25/06/1960), trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponza (LT) al n. 3, Parte II, Serie
C, Anno 1997;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi