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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 520/2017 tra
Il Sig. nato il [...], a [...], (CF Parte_1
) ,residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA , CP_1 P.IVA_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore innanzi al Giudice Onorario sono comparse : per parte attrice – opponente l'Avv. Immacolata Natale , la quale insiste nelle conclusioni come formulate in atti e nelle note sostitutive di udienza ultime depositate .
Per parte convenuta – opposta è comparso l'Avv. Giuseppe Angotta in sostituzione dell'Avv. Paola Palitta , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti.
pagina 1 di 20 .
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2017 promossa da:
Il Sig. nato il [...], a [...], (CF Parte_1
) ,residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
, sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione .
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente :
pagina 3 di 20 “In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare nullo il provvedimento impugnato per carenza di potere dell' ad CP_1
emettere ingiunzioni , in quanto non autorizzata da alcuna disposizione normativa;
-in ogni caso, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione in quanto eseguita illegittimamente ed irritualmente dall' e conseguentemente dichiarare CP_1
l'inesistenza/ nullità dell'atto così notificato;
- nel merito, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato, previo accertamento circa
l'inesistenza della pretesa creditoria nella quantificazione formulata dall' CP_1
con fattura del 201403559712, emessa in data 4.7.2014; -accertare, per conseguenza, con nuovo calcolo , la somma realmente dovuta dal sig. a titolo di consumo della Parte_1 fornitura idrica eseguita dall' per il periodo dall'1.7.2009 al 5.12.2013, con CP_1
valutazione della media storica dei consumi registrati nella penultima lettura eseguita, quindi antecedentemente al 2009, come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2
e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.2 , con ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi. In ogni caso con correzione degli importi richiesti per l'erogazione dell'acqua qualificata potabile e dichiarata, invece, inutilizzabile per consumo umano per usi potabili, con ordinanza n. 17 del 28.8.2012, dal Comune di Luras, revocata in data 15.3.2013. -ordinare che l' quantifichi l'importo effettivamente dovuto dal sulla CP_1 Parte_1 base delle sopra indicate disposizioni, laddove il Giudice non ritenga di nominare all'uopo un C.T.U, con annullamento della fattura n. 201403559712, emessa in data 4.7.2014;- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
“
Per parte convenuta opposta :
“Perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, nel merito voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture della oggetto dell'ingiunzione di CP_1
pagamento opposto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
pagina 4 di 20 opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il 14.2.2017, sotteso alla fattura n. 201403559712 emessa il
4.7.2014 con il quale la ha intimato all'opponente, titolare di CP_1
utenza idrica ad uso domestico residente, ( codice cliente 35041192), per l'immobile sito in Luras (SS) in via Addis n. 29 , il pagamento della somma di € 12.215,90 per il periodo dal 30.06.2009 al 5.12.2013.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto :1) la carenza di legittimazione passiva della società ad emettere ingiunzione CP_1
fiscale; 2): l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
3): la fondatezza della pretesa creditoria;
4): l'assenza di accertamenti e verifica di perdita occulta;
5) la non potabilità dell'acqua ;
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto l'opponente ha concluso come in epigrafe riportato.
Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la società CP_1
la quale ha eccepito che : 1) il credito vantato dalla sia pari
[...] CP_1
a complessivi € 12.611,73; 2) detta somma è dovuta in buona parte proprio a saldo della fattura azionata n. 201403559712 del 4.7.2014, del complessivo importo di € 15.173,41 e che mentre le fatture precedenti erano calcolate su consumi presunti , quest'ultima è riferita ai consumi registrati dal contatore, matr. 3910581, per il periodo dal 30.6.2009 al 5.12.2013, con lettura “attuale” in mc. 9.385, per un consumo reale pari ai mc. 5.514; 3) l'importo ingiunto è inferiore rispetto a quello esposto in fattura per il fatto che la ha CP_1
accolto il reclamo del abbuonando, con emissione della relativa nota Pt_1
di credito, i canoni di fognatura e depurazione per la perdita occulta, che ha interessato l'impianto idrico dell'utente, come previsto dall'art. B.35 del
Regolamento Idrico Integrato;
4) in ordine alla perdita occulta , le perdite che pagina 5 di 20 dovessero verificarsi nella condotta pubblica non vanno in alcun modo ad incidere sui consumi dell'utente che il contatore registra a “bordo lotto” e quindi nel punto nel quale la risorsa passa dall'impianto pubblico a quello privato;
5) in ordine alla violazione di cui all'art. B.16 del Regolamento del
SII e 6.1 della Carta dei Servizi, sia la bolletta, emessa nell'ambito del rapporto di utenza, ha natura di atto unilaterale contabile, ed è redatta al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite. 6) rigetto della richiesta di sospensione dell'ingiunzione in totale assenza del fumus della pretesa;
7) : non ha contestato la non potabilità della risorsa idrica .
Tanto premesso la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 20.10.2017 il Giudice titolare della causa ai sensi dell'art. 5 del D.L. 1/09/2011 n. 150 ha sospeso l'efficacia esecutiva del predetto atto di ingiunzione .
Concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e TU .
All'udienza del 20.12.2024 , lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. depositate dai procuratori nell'interesse delle rispettive parti , la causa è stata trattenuta in decisone e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all ' udienza del 10.01.2025.
Nel corso del giudizio le parti hanno tentato di pervenire , ma invano , ad una soluzione bonaria della controversia.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società ad emettere ingiunzione fiscale si evidenzia CP_1
preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione pagina 6 di 20 fiscale di cui al R.D. 639/1910 da parte di , e infatti: - ai sensi CP_1
dell'art. 36, comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile
1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del
D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la pagina 7 di 20 società realizzi la parte piu' importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società cui all'articolo 113, comma
5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"- secondo la giurisprudenza della Cassazione "La potestà organizzativa degli enti pubblici di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano a quest'ultimo legati da una "relazione organica" ed "in house" è stata più volte recepita dalla corte di giustizia UE (tra le altre: sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03).” E ciò con affermazioni applicative dei principi desumibili dalla fondamentale sentenza Teckal del 18 novembre
1999, in causa C-107/98, la quale ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza e di selezione dell'appaltatore mediante procedure ad evidenza pubblica, nel concorso dei seguenti requisiti: a) l'ente pubblico svolga sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario realizzi la "parte più importante" della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. Sotto altro profilo, la pluralità di enti pubblici partecipanti non fa, di per se soltanto, venir meno i requisiti così stabiliti, ponendo unicamente il problema di verificarne la ricorrenza nei confronti di tali enti complessivamente considerati.
Affermazione, quest'ultima, che si basa sulla peculiarità giuridica della pagina 8 di 20 nozione di "control analogo" (primo requisito Teckal), in quanto non collimante con quella comune di "controllo societario" ex art. 2359 c.c.
Ciò nel senso che, nell'in house providing frazionato è essenziale, per un verso, che tutti gli enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla società e sui servizi ad essa affidati un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la società esplichi la propria attività principale a favore degli enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo societario da questi ultimi singolarmente espresso." (cfr.
Cass. Civ. – Sentenza 11 gennaio 2018, n. 456 ). Legittimità dell'affidamento dell'attività di accertamento - riscossione dei tributi locali a società pubblica
"in house frazionata") - ai sensi dell'art 2 della Legge regionale n. 25 del 2017
(Oggetto: Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10),
"1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:
a) la lettera del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al
20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità; da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'artico
154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";b) al comma 6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le pagina 9 di 20 disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato."; c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:"6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo
IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II."."- ai sensi dell'art. 3 di detta legge regionale "1. L'articolo 7 della legge regionale n.
4 del 2015 è modifica come segue: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione."; c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono"; d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il
Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente
pagina 10 di 20 della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."."-ai sensi dell'art 4 di detta legge regionale, "1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n.
4 del 2015 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo.
Commissione per il controllo analogo) 1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie: a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In
pagina 11 di 20 caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna; ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori.
Essi, tuttavia, decado anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche.
Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in pagina 12 di 20 proporzione al valore azionario posseduto."."- se ne deduce che i nuovi profili organizzativi così come delineati nella detta legge regionale del 2017 consentono di individuare come una società pubblica in house CP_1
providing frazionata, a cui sono applicabili le disposizioni dell' art. 36, comma
2, del DL n. 248 del 2007 e dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgs. N. 446 del
1997, per cui detta società è legittimata a emanare l' ingiunzione di pagamento cui al RD 639/1910; dunque, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, detta ingiunzione ha piena efficacia di titolo esecutivo ed è, quindi, uno strumento pienamente idoneo a dar corso agli atti esecutivi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l'eccezione di cui al numero 1) formulata da parte attrice deve essere disattesa e dunque rigettata.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' atto di ingiunzione di cui sopra, posto che è soggetto certamente CP_1 legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale, e dunque è legittimata a notificare tale atto in proprio a mezzo del servizio postale. Una serie di norme, infatti, prevedono questa facoltà.
In primis , il disposto letterale del comma 158 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, non prevede in alcun modo l'obbligatorietà della notifica tramite Ufficiale Giudiziario, ma, anzi, “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”. Ancora prima di questa norma, assolutamente esplicita, la facoltà di notificare in proprio da parte di un ente pubblico (come è nella sua qualità di CP_1
Società “in house”, portatrice di interessi pubblici) era altresì prevista dalla Legge n. 890/1992 che all'art. 12 prevede, nel suo testo attuale, che “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
pagina 13 di 20 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”. Ed ancora, il D.P.R. n. 602/1973 all'art. 26 prevede che la notificazione dell'ingiunzione possa realizzarsi con varie modalità, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali o ufficiale giudiziario), ma direttamente ad opera di chi ha emesso l'atto “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Sulla validità della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale, pertanto, non può sorgere alcun dubbio. Ne consegue che è indubbio che la proposizione dell'opposizione, alla luce dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.., costituisce sanatoria dell'eventuale vizio formale, poiché comprova l'assenza di qualsiasi pregiudizio al pieno esercizio del diritto di difesa. L'atto, infatti, ha raggiunto lo scopo cui è destinato che, nella specie, è quello di rendere edotto l'interessato dell'ingiunzione di pagamento elevata nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi (su tutte: Cass. SS.UU. 1496/2016; Cass. Civ. 23593/2019).
Con riferimento all'eccezione di anomalia dei consumi e di malfunzionamento del contatore , va osservato che la società convenuta ha dato prova del contratto di somministrazione , nonché mediante fattura , estratto autentico delle scritture contabili ed estratto conto completo della effettiva fornitura d'acqua . Come noto la Suprema Corte ha più volte precisato che “ nei consumi di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato , grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un
pagina 14 di 20 incremento dei consumi “(Cass. 23699/2016).
Nel caso di specie l'attore ha dato prova di aver tempestivamente avvisato la società convenuta dell'abnormità dei consumi relativi all'utenza di pertinenza e più precisamente con missiva del 26.6.2013 e 3.7.2013 (v.doc. 3 fascicolo parte attrice) , sul presupposto di una presunta perdita idrica , riscontrate dalla società solo in data 8.7.2014. CP_1
Con riferimento alla perdita occulta, comunicata ad come CP_1 sopra e confermata anche mediante le deposizioni testimoniali ( v. verb. Ud.
Del 16/9/2019 e 11.01.2021), occorre precisare che : se è vero che l'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato , dispone che : “ L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata , non visibile , che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria . La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici , in base a quanto descritto al punto B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente . Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio , è anche vero che secondo una pronuncia della Suprema Corte ,” il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza espressa segnalazione del loro carattere anomalo , non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato ( che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo , in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta) , e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento
pagina 15 di 20 dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali , con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione , al risarcimento del danno” ( Cass. Civ. sentenza n. 24904 del 15.09.2021) . Ora , nel caso di specie , non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto a quanto indicato in tale sentenza della Corte di Cassazione , posto che la medesima ha omesso di informare l'utente dell'anomalia dei consumi . Vero è infatti che la società ha provveduto solo a CP_1 seguito di reclamo inoltrato dal a ridurre la fattura n. Pt_1
201403559712 del 4.7.2014 dalla pretesa somma originaria di €. 15.173,41 a
€. 12.290,15 mediante l'eliminazione degli oneri di depurazione e fognatura. A tal uopo, è stata disposta una TU avente ad oggetto il ricalcolo della fattura n. 201403559712. L'ulteriore domanda spiegata da parte attrice ha ad oggetto il diritto dell'utente di vedersi ridotto il canone di acquedotto in misura non inferiore al 50% relativamente al periodo di somministrazione di acqua non potabile così come specificato nell'ordinanza di non potabilità n. 17 del 28.8.2012 emessa dal e revocata in data 15.3.2013. Controparte_2
Sotto il profilo giuridico, è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.) per uso domestico che obbliga a fornire all'utente acqua potabile . CP_1
E' provato che nel periodo di cui sopra , la predetta società abbia fornito all'attore acqua priva del requisito della potabilità. Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamenti che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande ( D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 , attuativo della Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). L'art. B.2 del regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “ l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.” L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati , pertanto, costituisce inadempimento o un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Nel presente procedimento è stato accertato che sia rimasta CP_1 inadempiente avendo fornito acqua non potabile per l'intero periodo di cui sopra e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato. Deve essere rilevato, inoltre, che rientra nei compiti della stessa società erogatrice – unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di pagina 16 di 20 somministrazione – quello di “ curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti al servizio. In questo senso peraltro depone anche l'art. 4 , comma 4 della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d' Ambito della Sardegna e , che pone a carico del Gestore gli obblighi CP_1 di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento. Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità : “Ai sensi dell'art. 1218 c.c. , il debitore , in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile , non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento” ( così in materia di responsabilità del Servizio Idrico Integrato nel contratto di somministrazione , Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016 , n. 2182). Nel caso di specie, non CP_1 ha offerto alcuna prova di impiego della diligenza adeguata. Nella vicenda oggetto di causa , dunque, è rimasta CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge. In ragione di tale inadempimento la società non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente, vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito. La riduzione del corrispettivo , richiesta da parte opponente nella misura del 50%, era precedentemente regolata dall'art. 13 del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che per l'acqua non potabile stabiliva una riduzione del prezzo nella misura del 50%. Tale disposizione , tuttavia, non risulta più in vigore, dal momento che la determinazione della tariffa, come detto in precedenza, è ora disciplinata dall'art. 154 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. L'assenza di una norma vigente che la preceda espressamente, tuttavia, non esclude come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato e, comunque, di minore valore. Alla somministrazione , infatti, sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 e ss. c.c. , le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.) . In base a quanto previsto dall'art. 1490 c.c. ( garanzia per i vizi della cosa venduta) il venditore è senza dubbio tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata pagina 17 di 20 o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo ( art. 1492 c.c. ). Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo , in mancanza di altri elementi , deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando un parametro di riferimento analogo a quello considerato nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1975, tenuto conto specificamente dell'incidenza della mancata potabilità sul valore del bene somministrato e sull'autorevolezza della fonte (CIP). Per affermazione consolidata nella stessa giurisprudenza di legittimità , la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione a vizi della cosa venduta e il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c. che costituisce specificazione sul terreno del risarcimento del danno. La TU in atti depositata in data 3.10.2024 sul quesito “ ricalcoli la fornitura idrica dal 1.7.2009 al 5.12.2013, con valutazione considerando la media storica dei consumi registrati nel bimestre precedente luglio 2009,come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2 e 6.5, e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.1 n. B.35.2, con conseguente ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi, o in assenza di consumi storici, mediante quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza applicando inoltre una riduzione del 50% degli importi richiesti per il periodo compreso tra 28.2.2012 e 15.3.2013 in cui la risorsa idrica non era potabile”, ha accertato che : “ dal 31-12-2005 al 30-06-2009, arco temporale precedente al periodo in contestazione , il prodie è risultato di 0.66 mc/gg mentre per il periodo successivo, dal 5-12-2013 al 21-10-2014, di 0.61 mc/gg. Effettuando la media dei 2 dati si è ottenuto un valore di 0.64 mc/gg che è stato applicato al periodo contestato. Pertanto la fattura oggetto di causa è risultata la seguente: Fattura N. 201403559712 del 4-07-2014 di €. 15.173,41- periodo dal 30-06-2009 al 05-12-2013. Sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013 , €.
1.733,44 Iva compresa . A seguito delle osservazioni del CTP , il TU ha provveduto al ricalcolo della fattura anche considerando il dato di consumo utilizzato dal CTP di 0.66 mc/g , sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013, con prodie di 0,66 mc/g: €. 1810,20 Iva compresa . Considerata la riduzione del 50% degli importi richiesti, per il periodo compreso tra il 28.2.2012 e il 15.3.2013, in cui la risorsa idrica non era potabile, sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013, €. 1.604,22 Iva compresa . Mentre, considerando il dato di consumo utilizzato dal CTP nelle sue Osservazioni di 0.66 mc/g con prodie di 0,66 mc/g e non pagina 18 di 20 potabilità al 50% della quota Idrica: €. 1.675,94 Iva compresa . Per quanto sopra scritto , rispetto ai calcoli eseguiti dal CTP di pari ad euro CP_1
1.750,44, tenuto conto della non potabilità dal 28.2.2012 al 15.3.2013”. Alla luce di quanto sopra ritenuta condivisibile la relazione peritale depositata dal TU , basata su attento esame della documentazione in atti e risultata particolarmente approfondita , si può pacificamente affermare che l'importo di €. 1.675,94 è quello che parte attrice dovrà corrispondere alla società a fronte della fattura n. 201403559712 emessa il 4.7.2014 . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il
14.2.2017, con il quale ha intimato all'opponente, il CP_1
pagamento della somma di € 12.215,90;
Condanna il Sig. , nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
) , residente in [...], a C.F._1
corrispondere alla società , sede legale di Nuoro, Via Straullu CP_1
n .35, ( P.IVA ) , in persona del Legale Rappresentante pro P.IVA_1
tempore, la somma di €. 1.675,94 di cui al decreto di ingiunzione n.
1671/2017;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società convenuta in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento in favore di parte attrice del restante 2/3
che si liquida in € . 274,00 per spese, € 2.921,00 per compensi professionali,
pagina 19 di 20 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Pone le spese della TU, già liquidate con separato decreto , definitivamente a carico di parte convenuta – opposta .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Tempio Pausania 10 gennaio 2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 520/2017 tra
Il Sig. nato il [...], a [...], (CF Parte_1
) ,residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA , CP_1 P.IVA_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore innanzi al Giudice Onorario sono comparse : per parte attrice – opponente l'Avv. Immacolata Natale , la quale insiste nelle conclusioni come formulate in atti e nelle note sostitutive di udienza ultime depositate .
Per parte convenuta – opposta è comparso l'Avv. Giuseppe Angotta in sostituzione dell'Avv. Paola Palitta , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti.
pagina 1 di 20 .
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2017 promossa da:
Il Sig. nato il [...], a [...], (CF Parte_1
) ,residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
, sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione .
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente :
pagina 3 di 20 “In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare nullo il provvedimento impugnato per carenza di potere dell' ad CP_1
emettere ingiunzioni , in quanto non autorizzata da alcuna disposizione normativa;
-in ogni caso, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione in quanto eseguita illegittimamente ed irritualmente dall' e conseguentemente dichiarare CP_1
l'inesistenza/ nullità dell'atto così notificato;
- nel merito, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato, previo accertamento circa
l'inesistenza della pretesa creditoria nella quantificazione formulata dall' CP_1
con fattura del 201403559712, emessa in data 4.7.2014; -accertare, per conseguenza, con nuovo calcolo , la somma realmente dovuta dal sig. a titolo di consumo della Parte_1 fornitura idrica eseguita dall' per il periodo dall'1.7.2009 al 5.12.2013, con CP_1
valutazione della media storica dei consumi registrati nella penultima lettura eseguita, quindi antecedentemente al 2009, come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2
e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.2 , con ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi. In ogni caso con correzione degli importi richiesti per l'erogazione dell'acqua qualificata potabile e dichiarata, invece, inutilizzabile per consumo umano per usi potabili, con ordinanza n. 17 del 28.8.2012, dal Comune di Luras, revocata in data 15.3.2013. -ordinare che l' quantifichi l'importo effettivamente dovuto dal sulla CP_1 Parte_1 base delle sopra indicate disposizioni, laddove il Giudice non ritenga di nominare all'uopo un C.T.U, con annullamento della fattura n. 201403559712, emessa in data 4.7.2014;- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
“
Per parte convenuta opposta :
“Perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, nel merito voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture della oggetto dell'ingiunzione di CP_1
pagamento opposto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
pagina 4 di 20 opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il 14.2.2017, sotteso alla fattura n. 201403559712 emessa il
4.7.2014 con il quale la ha intimato all'opponente, titolare di CP_1
utenza idrica ad uso domestico residente, ( codice cliente 35041192), per l'immobile sito in Luras (SS) in via Addis n. 29 , il pagamento della somma di € 12.215,90 per il periodo dal 30.06.2009 al 5.12.2013.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto :1) la carenza di legittimazione passiva della società ad emettere ingiunzione CP_1
fiscale; 2): l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
3): la fondatezza della pretesa creditoria;
4): l'assenza di accertamenti e verifica di perdita occulta;
5) la non potabilità dell'acqua ;
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto l'opponente ha concluso come in epigrafe riportato.
Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la società CP_1
la quale ha eccepito che : 1) il credito vantato dalla sia pari
[...] CP_1
a complessivi € 12.611,73; 2) detta somma è dovuta in buona parte proprio a saldo della fattura azionata n. 201403559712 del 4.7.2014, del complessivo importo di € 15.173,41 e che mentre le fatture precedenti erano calcolate su consumi presunti , quest'ultima è riferita ai consumi registrati dal contatore, matr. 3910581, per il periodo dal 30.6.2009 al 5.12.2013, con lettura “attuale” in mc. 9.385, per un consumo reale pari ai mc. 5.514; 3) l'importo ingiunto è inferiore rispetto a quello esposto in fattura per il fatto che la ha CP_1
accolto il reclamo del abbuonando, con emissione della relativa nota Pt_1
di credito, i canoni di fognatura e depurazione per la perdita occulta, che ha interessato l'impianto idrico dell'utente, come previsto dall'art. B.35 del
Regolamento Idrico Integrato;
4) in ordine alla perdita occulta , le perdite che pagina 5 di 20 dovessero verificarsi nella condotta pubblica non vanno in alcun modo ad incidere sui consumi dell'utente che il contatore registra a “bordo lotto” e quindi nel punto nel quale la risorsa passa dall'impianto pubblico a quello privato;
5) in ordine alla violazione di cui all'art. B.16 del Regolamento del
SII e 6.1 della Carta dei Servizi, sia la bolletta, emessa nell'ambito del rapporto di utenza, ha natura di atto unilaterale contabile, ed è redatta al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite. 6) rigetto della richiesta di sospensione dell'ingiunzione in totale assenza del fumus della pretesa;
7) : non ha contestato la non potabilità della risorsa idrica .
Tanto premesso la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 20.10.2017 il Giudice titolare della causa ai sensi dell'art. 5 del D.L. 1/09/2011 n. 150 ha sospeso l'efficacia esecutiva del predetto atto di ingiunzione .
Concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e TU .
All'udienza del 20.12.2024 , lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. depositate dai procuratori nell'interesse delle rispettive parti , la causa è stata trattenuta in decisone e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all ' udienza del 10.01.2025.
Nel corso del giudizio le parti hanno tentato di pervenire , ma invano , ad una soluzione bonaria della controversia.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società ad emettere ingiunzione fiscale si evidenzia CP_1
preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione pagina 6 di 20 fiscale di cui al R.D. 639/1910 da parte di , e infatti: - ai sensi CP_1
dell'art. 36, comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile
1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del
D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la pagina 7 di 20 società realizzi la parte piu' importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società cui all'articolo 113, comma
5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"- secondo la giurisprudenza della Cassazione "La potestà organizzativa degli enti pubblici di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano a quest'ultimo legati da una "relazione organica" ed "in house" è stata più volte recepita dalla corte di giustizia UE (tra le altre: sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03).” E ciò con affermazioni applicative dei principi desumibili dalla fondamentale sentenza Teckal del 18 novembre
1999, in causa C-107/98, la quale ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza e di selezione dell'appaltatore mediante procedure ad evidenza pubblica, nel concorso dei seguenti requisiti: a) l'ente pubblico svolga sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario realizzi la "parte più importante" della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. Sotto altro profilo, la pluralità di enti pubblici partecipanti non fa, di per se soltanto, venir meno i requisiti così stabiliti, ponendo unicamente il problema di verificarne la ricorrenza nei confronti di tali enti complessivamente considerati.
Affermazione, quest'ultima, che si basa sulla peculiarità giuridica della pagina 8 di 20 nozione di "control analogo" (primo requisito Teckal), in quanto non collimante con quella comune di "controllo societario" ex art. 2359 c.c.
Ciò nel senso che, nell'in house providing frazionato è essenziale, per un verso, che tutti gli enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla società e sui servizi ad essa affidati un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la società esplichi la propria attività principale a favore degli enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo societario da questi ultimi singolarmente espresso." (cfr.
Cass. Civ. – Sentenza 11 gennaio 2018, n. 456 ). Legittimità dell'affidamento dell'attività di accertamento - riscossione dei tributi locali a società pubblica
"in house frazionata") - ai sensi dell'art 2 della Legge regionale n. 25 del 2017
(Oggetto: Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10),
"1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:
a) la lettera del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al
20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità; da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'artico
154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";b) al comma 6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le pagina 9 di 20 disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato."; c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:"6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo
IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II."."- ai sensi dell'art. 3 di detta legge regionale "1. L'articolo 7 della legge regionale n.
4 del 2015 è modifica come segue: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione."; c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono"; d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il
Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente
pagina 10 di 20 della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."."-ai sensi dell'art 4 di detta legge regionale, "1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n.
4 del 2015 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo.
Commissione per il controllo analogo) 1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie: a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In
pagina 11 di 20 caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna; ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori.
Essi, tuttavia, decado anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche.
Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in pagina 12 di 20 proporzione al valore azionario posseduto."."- se ne deduce che i nuovi profili organizzativi così come delineati nella detta legge regionale del 2017 consentono di individuare come una società pubblica in house CP_1
providing frazionata, a cui sono applicabili le disposizioni dell' art. 36, comma
2, del DL n. 248 del 2007 e dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgs. N. 446 del
1997, per cui detta società è legittimata a emanare l' ingiunzione di pagamento cui al RD 639/1910; dunque, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, detta ingiunzione ha piena efficacia di titolo esecutivo ed è, quindi, uno strumento pienamente idoneo a dar corso agli atti esecutivi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l'eccezione di cui al numero 1) formulata da parte attrice deve essere disattesa e dunque rigettata.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' atto di ingiunzione di cui sopra, posto che è soggetto certamente CP_1 legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale, e dunque è legittimata a notificare tale atto in proprio a mezzo del servizio postale. Una serie di norme, infatti, prevedono questa facoltà.
In primis , il disposto letterale del comma 158 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, non prevede in alcun modo l'obbligatorietà della notifica tramite Ufficiale Giudiziario, ma, anzi, “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”. Ancora prima di questa norma, assolutamente esplicita, la facoltà di notificare in proprio da parte di un ente pubblico (come è nella sua qualità di CP_1
Società “in house”, portatrice di interessi pubblici) era altresì prevista dalla Legge n. 890/1992 che all'art. 12 prevede, nel suo testo attuale, che “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
pagina 13 di 20 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”. Ed ancora, il D.P.R. n. 602/1973 all'art. 26 prevede che la notificazione dell'ingiunzione possa realizzarsi con varie modalità, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali o ufficiale giudiziario), ma direttamente ad opera di chi ha emesso l'atto “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Sulla validità della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale, pertanto, non può sorgere alcun dubbio. Ne consegue che è indubbio che la proposizione dell'opposizione, alla luce dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.., costituisce sanatoria dell'eventuale vizio formale, poiché comprova l'assenza di qualsiasi pregiudizio al pieno esercizio del diritto di difesa. L'atto, infatti, ha raggiunto lo scopo cui è destinato che, nella specie, è quello di rendere edotto l'interessato dell'ingiunzione di pagamento elevata nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi (su tutte: Cass. SS.UU. 1496/2016; Cass. Civ. 23593/2019).
Con riferimento all'eccezione di anomalia dei consumi e di malfunzionamento del contatore , va osservato che la società convenuta ha dato prova del contratto di somministrazione , nonché mediante fattura , estratto autentico delle scritture contabili ed estratto conto completo della effettiva fornitura d'acqua . Come noto la Suprema Corte ha più volte precisato che “ nei consumi di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato , grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un
pagina 14 di 20 incremento dei consumi “(Cass. 23699/2016).
Nel caso di specie l'attore ha dato prova di aver tempestivamente avvisato la società convenuta dell'abnormità dei consumi relativi all'utenza di pertinenza e più precisamente con missiva del 26.6.2013 e 3.7.2013 (v.doc. 3 fascicolo parte attrice) , sul presupposto di una presunta perdita idrica , riscontrate dalla società solo in data 8.7.2014. CP_1
Con riferimento alla perdita occulta, comunicata ad come CP_1 sopra e confermata anche mediante le deposizioni testimoniali ( v. verb. Ud.
Del 16/9/2019 e 11.01.2021), occorre precisare che : se è vero che l'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato , dispone che : “ L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata , non visibile , che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purchè l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria . La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici , in base a quanto descritto al punto B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente . Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio , è anche vero che secondo una pronuncia della Suprema Corte ,” il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza espressa segnalazione del loro carattere anomalo , non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato ( che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo , in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta) , e l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento
pagina 15 di 20 dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali , con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione , al risarcimento del danno” ( Cass. Civ. sentenza n. 24904 del 15.09.2021) . Ora , nel caso di specie , non risulta provato che la società convenuta abbia adempiuto a quanto indicato in tale sentenza della Corte di Cassazione , posto che la medesima ha omesso di informare l'utente dell'anomalia dei consumi . Vero è infatti che la società ha provveduto solo a CP_1 seguito di reclamo inoltrato dal a ridurre la fattura n. Pt_1
201403559712 del 4.7.2014 dalla pretesa somma originaria di €. 15.173,41 a
€. 12.290,15 mediante l'eliminazione degli oneri di depurazione e fognatura. A tal uopo, è stata disposta una TU avente ad oggetto il ricalcolo della fattura n. 201403559712. L'ulteriore domanda spiegata da parte attrice ha ad oggetto il diritto dell'utente di vedersi ridotto il canone di acquedotto in misura non inferiore al 50% relativamente al periodo di somministrazione di acqua non potabile così come specificato nell'ordinanza di non potabilità n. 17 del 28.8.2012 emessa dal e revocata in data 15.3.2013. Controparte_2
Sotto il profilo giuridico, è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.) per uso domestico che obbliga a fornire all'utente acqua potabile . CP_1
E' provato che nel periodo di cui sopra , la predetta società abbia fornito all'attore acqua priva del requisito della potabilità. Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamenti che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande ( D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 , attuativo della Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). L'art. B.2 del regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “ l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.” L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti i requisiti sopra accennati , pertanto, costituisce inadempimento o un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Nel presente procedimento è stato accertato che sia rimasta CP_1 inadempiente avendo fornito acqua non potabile per l'intero periodo di cui sopra e, dunque, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato. Deve essere rilevato, inoltre, che rientra nei compiti della stessa società erogatrice – unica controparte dell'utente nel contratto privatistico di pagina 16 di 20 somministrazione – quello di “ curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti al servizio. In questo senso peraltro depone anche l'art. 4 , comma 4 della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d' Ambito della Sardegna e , che pone a carico del Gestore gli obblighi CP_1 di manutenzione e gestione della rete e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento. Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità : “Ai sensi dell'art. 1218 c.c. , il debitore , in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile , non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento” ( così in materia di responsabilità del Servizio Idrico Integrato nel contratto di somministrazione , Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016 , n. 2182). Nel caso di specie, non CP_1 ha offerto alcuna prova di impiego della diligenza adeguata. Nella vicenda oggetto di causa , dunque, è rimasta CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge. In ragione di tale inadempimento la società non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente, vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito. La riduzione del corrispettivo , richiesta da parte opponente nella misura del 50%, era precedentemente regolata dall'art. 13 del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che per l'acqua non potabile stabiliva una riduzione del prezzo nella misura del 50%. Tale disposizione , tuttavia, non risulta più in vigore, dal momento che la determinazione della tariffa, come detto in precedenza, è ora disciplinata dall'art. 154 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. L'assenza di una norma vigente che la preceda espressamente, tuttavia, non esclude come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente abbia comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato e, comunque, di minore valore. Alla somministrazione , infatti, sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 e ss. c.c. , le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.) . In base a quanto previsto dall'art. 1490 c.c. ( garanzia per i vizi della cosa venduta) il venditore è senza dubbio tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata pagina 17 di 20 o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo ( art. 1492 c.c. ). Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo , in mancanza di altri elementi , deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando un parametro di riferimento analogo a quello considerato nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1975, tenuto conto specificamente dell'incidenza della mancata potabilità sul valore del bene somministrato e sull'autorevolezza della fonte (CIP). Per affermazione consolidata nella stessa giurisprudenza di legittimità , la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione a vizi della cosa venduta e il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c. che costituisce specificazione sul terreno del risarcimento del danno. La TU in atti depositata in data 3.10.2024 sul quesito “ ricalcoli la fornitura idrica dal 1.7.2009 al 5.12.2013, con valutazione considerando la media storica dei consumi registrati nel bimestre precedente luglio 2009,come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2 e 6.5, e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.1 n. B.35.2, con conseguente ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi, o in assenza di consumi storici, mediante quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza applicando inoltre una riduzione del 50% degli importi richiesti per il periodo compreso tra 28.2.2012 e 15.3.2013 in cui la risorsa idrica non era potabile”, ha accertato che : “ dal 31-12-2005 al 30-06-2009, arco temporale precedente al periodo in contestazione , il prodie è risultato di 0.66 mc/gg mentre per il periodo successivo, dal 5-12-2013 al 21-10-2014, di 0.61 mc/gg. Effettuando la media dei 2 dati si è ottenuto un valore di 0.64 mc/gg che è stato applicato al periodo contestato. Pertanto la fattura oggetto di causa è risultata la seguente: Fattura N. 201403559712 del 4-07-2014 di €. 15.173,41- periodo dal 30-06-2009 al 05-12-2013. Sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013 , €.
1.733,44 Iva compresa . A seguito delle osservazioni del CTP , il TU ha provveduto al ricalcolo della fattura anche considerando il dato di consumo utilizzato dal CTP di 0.66 mc/g , sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013, con prodie di 0,66 mc/g: €. 1810,20 Iva compresa . Considerata la riduzione del 50% degli importi richiesti, per il periodo compreso tra il 28.2.2012 e il 15.3.2013, in cui la risorsa idrica non era potabile, sommano fattura ricalcolata dal 1-07-2009 al 05-12-2013, €. 1.604,22 Iva compresa . Mentre, considerando il dato di consumo utilizzato dal CTP nelle sue Osservazioni di 0.66 mc/g con prodie di 0,66 mc/g e non pagina 18 di 20 potabilità al 50% della quota Idrica: €. 1.675,94 Iva compresa . Per quanto sopra scritto , rispetto ai calcoli eseguiti dal CTP di pari ad euro CP_1
1.750,44, tenuto conto della non potabilità dal 28.2.2012 al 15.3.2013”. Alla luce di quanto sopra ritenuta condivisibile la relazione peritale depositata dal TU , basata su attento esame della documentazione in atti e risultata particolarmente approfondita , si può pacificamente affermare che l'importo di €. 1.675,94 è quello che parte attrice dovrà corrispondere alla società a fronte della fattura n. 201403559712 emessa il 4.7.2014 . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il
14.2.2017, con il quale ha intimato all'opponente, il CP_1
pagamento della somma di € 12.215,90;
Condanna il Sig. , nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
) , residente in [...], a C.F._1
corrispondere alla società , sede legale di Nuoro, Via Straullu CP_1
n .35, ( P.IVA ) , in persona del Legale Rappresentante pro P.IVA_1
tempore, la somma di €. 1.675,94 di cui al decreto di ingiunzione n.
1671/2017;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società convenuta in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento in favore di parte attrice del restante 2/3
che si liquida in € . 274,00 per spese, € 2.921,00 per compensi professionali,
pagina 19 di 20 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Pone le spese della TU, già liquidate con separato decreto , definitivamente a carico di parte convenuta – opposta .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Tempio Pausania 10 gennaio 2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
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