CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 gennaio 2023 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
RS (VA) il 05.06.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Arena,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
- appellante - contro
, con sede legale in Roma, Controparte_1
via Ciro il Grande, 24, C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
t Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.365/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: Assistenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 365/2022 resa dal Tribunale di Treviso– Giudice del Lavoro Dott. Filippo Giordan in data
14.07.2022, e depositata nella medesima data (doc. 10) e, per l'effetto, per
i motivi sopra dedotti, accertare il diritto della Signora Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza relativo alla domanda Prot.
[...]
INPS-RDC-2020-2091968 presentata il 20.01.2020 e conseguentemente accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e di restituzione delle somme relativo alla domanda Prot.
INPS-RDC-2020-2091968 e, conseguentemente condannare l' a CP_1
versare le mensilità non corrisposte alla Signora relative Parte_1
all'anno 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Chiede, inoltre, nell'eventuale ipotesi di rigetto del presente ricorso, l'esenzione dalle spese di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., in virtù della dichiarazione sostitutiva allegata al presente ricorso, che si intende parte integrante del presente atto, pur se allegata in foglio separato”
pag. 2/13 Conclusioni per parte appellata : “NEL MERITO: rigettarsi l'avverso CP_1
appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermarsi la sentenza di primo grado e, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado.
Spese e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15% integralmente rifusi.
IN OGNI CASO, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in CP_1
primo grado, e precisamente: “NEL MERITO: rigettarsi ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: allo scopo di provare
l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente, si chiede di essere ammessi
a provare per testi le seguenti circostanze:
1. vero che parte ricorrente ha percepito nel corso del 2018 vincite al gioco on line per € 10.040,00; 2. vero che parte ricorrente non ha dichiarato tali somme nella dichiarazione
ISEE presentata ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza. Si indicano e testimoni i militari accertatori Ten. Col. , M. A. CP_2
, M. . Si chiede inoltre che sia Controparte_3 Controparte_4
chiesto alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Treviso, Gruppo Tutela Finanza Pubblica – Sezione Tutela Spesa Pubblica, corrente in Treviso, Piazza delle Istituzioni, 5, di depositare in giudizio la documentazione relativa all'accertamento compiuto nei confronti di parte ricorrente, nella misura in cui non sia al momento preclusa dall'esigenza di tutela del corretto svolgimento del procedimento penale.”
Inoltre, in via istruttoria ... (vedasi pag.14 memoria)”
Svolgimento del processo pag. 3/13 Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.365/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza notificatole il 23 settembre 2021, relativo alla percezione del reddito di cittadinanza, presentata il 20 gennaio 2020 e del conseguente provvedimento di restituzione delle somme erogate datato.
Con memoria depositata il 11 marzo 2024 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La ricorrente in primo grado ha dedotto che la revoca sarebbe conseguenza dell'accertamento della mancata comunicazione ai fini Isee delle vincite al gioco d'azzardo realizzate nel 2018, come tali non costituenti reddito ai sensi dell'art. 69 co. 1bis TUIR per essere state ottenute – sia pure on line – da una casa da gioco autorizzata nello Stato italiano. Sotto altro profilo ha sostenuto che gli importi considerati come vincite erano da considerarsi puramente virtuali atteso che il saldo finale del conto di gioco on line sarebbe stato di pochi euro e non sarebbero stati effettuati prelievi dallo stesso.
2) Il primo giudice nel proprio esame della domanda ha richiamato la previsione degli art.67 e 69 comma 1 bis del TUIR.
In particolare, con riguardo alla seconda norma, ha puntualizzato che pure non cumulandosi le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate con pag. 4/13 altri redditi e non venendo inserite nella dichiarazione dei redditi annuale
“ciò non significa che le vincite non siano redditi atteso che dispone in senso contrario il già citato art. 67 TUIR e che le stesse sono comunque sottoposte a prelievo alla fonte in base all'art. 30 del DPR 29 settembre
1973, n. 600”. Ha richiamato a sostegno di tale approdo un precedente di legittimità (Cass. pen. sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep.
15/02/2022), n.5309), evidenziando che in quel caso l'imputata aveva conseguito vincite grazie ai giochi on line, organizzati da soggetti concessionari o autorizzati dallo Stato;
vincite ritenute assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67, comma 1, lett. d) TUIR in quanto redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, rilevanti, quindi, ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza.
La stessa pronuncia è stata invocata dal giudice trevigiano al fine di ritenere redito assoggettabile all'imposizione separata la vincita già al momento del suo accreditamento sul conto della giocatrice condizione con cui si verificata l'acquisizione del diritto di disporne, anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare (in tale senso la prima pronuncia ha operato rinvio a Cass.civ., Sez. 5 civ., n.
2082 del 29/01/2021, Rv. 660304- 01).
Su tali presupposti ha concluso facendo propria l'osservazione finale dei giudici di legittimità: “Il fatto, dunque, che il saldo finale degli anni in esame fosse, come afferma la difesa, negativo, non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco della ricorrente e che dalla stessa siano stati utilizzati per effettuare altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante
pag. 5/13 poste debitorie da pagare: il che denota l'effettiva disponibilità delle somme in capo alla I.”.
Non si è trattato, pertanto, nel caso in esame di vincite “virtuali” ed annullate dalle perdite successive come sostenuto dalla ricorrente.
In conclusione, la mancata comunicazione delle vincite on line conseguite dalla ricorrente, ad avviso del primo giudice, ha costituito una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019.
3) La sentenza è appellata sulla base dei seguenti motivi.
Assume la signora col primo motivo che è errata l'applicazione Parte_1
dell'69 co. 1 TUIR, al proprio caso, provenendo le vincite dalla società
Casinò S.p.a., casa da gioco autorizzata nello Stato.
Con riferimento al richiamo alla pronuncia di legittimità oppone che la clausola “senza alcuna deduzione” , di carattere eccezionale, contenuta nell'art.69 comma 1, trova deroga nel comma 1 bis in cui è affermato che
“Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri
Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. Tale è la caratteristica della vincita della cui imputazione a reddito si discute.
Richiama altro precedente di legittimità (Corte di Cassazione Civile Ord.
Sez. 5 Num. 13038 Anno 2021 secondo cui “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640”.
pag. 6/13 Richiama, altresì, la previsione dell'art.3 del d.P.R. n. 640 del 1972, da cui si ricava che il reddito su cui calcolare la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (che sostituisce la ritenuta), dovuta dalle case da gioco autorizzate, è completamente differente da quello indicato dall'art. 69
TUIR per le case da gioco non autorizzate. Rimarca che la “logica sottesa all'art. 69 co. 1 TUIR, che intende reddito qualsiasi vincita senza alcuna deduzione, è legata all'obbiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro o limitare le fughe all'estero, come riportato nell'ordinanza della Cassazione
Civile sopra citata”.
Conclude affermando che la coordinata lettura degli artt. 4 comma 2 lett. b) del d.P.C.M. n. 159 del 2013, 30 d.P.R. 600 del 1973 e 69 TUIR va dunque interpretato considerando, ai fini reddituali, i soli soldi presenti nel conto corrente online o gli eventuali incassi del denaro del giocatore. Al riguardo il saldo del conto corrente al 2018, come attestato dalla Guardia di Finanza nella relazione allegata, era pari ad €.3,20, in assenza di prelievi, sicché non doveva essere indicato alcun importo nella dichiarazione ISEE corrispondente giusta la previsione dell'art. 30 del D.P.R. 600 del 1973 in assenza del superamento della soglia limite di €.25,82.
Con un secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1 del
Protocollo 1 Cedu e del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all' art. 3 Cost..
L'interpretazione posta a fondamento della decisione, ad avviso della parte, genera una illogica distorsione della realtà reddituale e una disparità di trattamento rispetto a coloro che giocano presso le case da gioco reali e non virtuali.
pag. 7/13 Si richiama, infatti, quanto era stato dedotto nel ricorso, ossia che la vincita, ai fini reddituali non possa che essere determinata dall'effettivo introito nel patrimonio della persona, diversamente opinando determinandosi “una distorsione della realtà patrimoniale del giocatore, che si vedrebbe attribuiti redditi, mai realmente conseguiti.”.
In tale ipotesi invoca l'art. 1 del Protocollo 1 Cedu, applicabile anche nell'ambito delle prestazioni sociali, allorché è prevista una legge che detta criteri oggettivi per goderne, anche se non si tratta di sistema contributivo, implicando il sorgere di un interesse patrimoniale protetto.
Puntualizza che considerare l'intero volume di gioco quale “reddito” creerebbe disparità di trattamento tra chi gioca online e chi, invece, accede al gioco presso le case da gioco, ove “non sono note le varie puntate e le varie vincite del giocatore, che potrebbe avere vincite anche considerevoli nel corso del gioco”, senza che il giocatore sia tenuto a indicare nei redditi le vincite derivanti dalle puntate lungo il corso del gioco.
Invoca anche l'applicazione dell'art. 14 Conv., quando viene sollevata una questione di discriminazione (CEDU EC c. Slovacchia, 28 12 settembre 2004, in merito alla possibilità di tutelare anche il diritto a crediti futuri e quindi alle prestazioni sociali;
e CEDU MM c. Austria, 7 luglio 2011 in merito alla possibilità di applicare l'art. 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sul divieto di discriminazione).
Infine, è ritenuta lesiva dell'art.3 Cost. l'interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado: “il conto online del Casinò è sempre un credito” (i cosiddetti “chips”).
4) L'appello è infondato.
pag. 8/13 Quanto alla questione interpretativa quella addotata dal primo giudice ha trovato avallo nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che nell'esaminare la questione sottopostale in ordine alla fattispecie penale incriminatrice ha premesso che “L'art. 67, comma 1, lettera d), t.u. imposte redditi dispone, infatti, che «[s]ono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] d) le vincite […] dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte […]». Ai sensi del successivo art. 69, comma 1, inoltre, le stesse vincite «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Infine, l'art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al primo comma, stabilisce che «[i] premi derivanti da operazioni a premio […] e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti […] da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private […], sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte […]»
… la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo «non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco» del percettore e che da questo «siano stati utilizzati per effettuare
pag. 9/13 altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota
l'effettiva disponibilità delle somme» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 settembre 2021-15 febbraio 2022, n. 5309).
Alla luce di queste conclusioni, la Corte di cassazione ha altresì escluso, sempre con riguardo al reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che si possa parlare – nel caso delle perdite relative alle vincite da gioco, che riguardano «singoli contratti non espressivi di una unitaria attività produttiva di reddito e, pertanto, non connessi fra loro ma da esaminare in maniera atomistica» – «di spese necessarie per la produzione del reddito in relazione a tutte le passività finanziarie derivanti dalle volte in cui [l'indagato] ha partecipato, infruttuosamente, alle scommesse on line» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 settembre - 1° dicembre 2021, n. 44365).
Una volta esclusa questa ipotesi, quindi, la giocata on line assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l'accreditamento delle vincite sul suo conto gioco;
non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.” (Sentenza n.54 del 2024).
In sostanza l'argomento difensivo non tiene conto del fatto che la disciplina che invoca attiene al meccanismo di imposizione fiscale dei redditi, ma non esclude la natura di reddito che subisce l'imposizione alla fonte come ben chiarito da primo giudice con il richiamo all'art.30 del d.P.R. n.600 del
1973.
pag. 10/13 Sul tema la carente lettura sistematica della disciplina porta l'appellante a conclusioni errate, presupponendo che il meccanismo di imposizione escluda l'ipotesi in esame tra quelle dei redditi che concorrono ai fini del limite che consente di accedere al reddito di cittadinanza a norma dell'art. 2 del d.l. n.4 del 2019; tale ultima disposizione, come noto, rinvia al d.P.C.M.n.159 del 2013 che disciplina la determinazione dell'ISEE
(acronimo di indicatore della situazione economica equivalente”) prevedente all'art.4 n.2 c “…b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;”.
Il puntuale richiamo del primo giudice a tale previsione è stato del tutto pretermesso nel ragionamento dell'appellante, norma che viene in commento nel gravame con esclusivo riferimento all'assunto secondo cui
“va dunque interpretato considerando, ai fini reddituali, i soli soldi presenti nel conto corrente online o gli eventuali incassi del denaro del giocatore.”.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La deduzione della parte presuppone che il trattamento differenziato sia discriminatorio in quanto il meccanismo impositivo opererebbe nei riguardi delle vincite on line. Posto che la stessa parte riconosce che anche per le giocate presso la casa da gioco “fisiche” sussiste un meccanismo di imposizione, su tale punto va ripresa la motivazione della giurisprudenza di legittimità, già citata dal primo giudice, nella parte in cui perspicuamente afferma: “Tale impostazione, lungi dal palesare profili di illegittimità, è, fra l'altro, coerente con l'orientamento, affermatosi in materia tributaria, secondo cui il legislatore ben può intendere il conseguimento e/o la percezione di un reddito come acquisizione del relativo diritto, che può
pag. 11/13 manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare (cfr. Sez. 5 civ., n. 2082 del 29/01/2021,
Rv. 660304-01)” (in motivazione Cass n.5309 del 202 cit.).
Che si tratti di diritto di credito lo afferma la stessa parte appellante, come sopra è stato riportato.
Già tale solo rilievo impone di ritenere che tutte le argomentazioni sottese al secondo motivo manchino del necessario presupposto in quanto il reddito è esistente ed accertato indipendentemente dalle successive modalità di suo impiego ed di sua eventuale perdita.
Anche il riferimento al differenziato regime impositivo per le case da gioco
“fisiche” non ha pertinenza: si tratta di meccanismo che si attaglia alle specifiche modalità di svolgimento delle giocate nell'ambito della casa da gioco ove il giocatore si impegna nell'ambito di un'attività contestuale, per altro in assenza di una situazione che giustifichi sul piano delle allegazioni l'identità delle situazioni asseritamente discriminate1.
In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattamento differenziato che la GU (sentenza nella causa C-73/2023) è stato riconosciuto conforme per quanto riguarda la direttiva IVA nel caso di gioco on line rispetto a quello off line affermando che “Il principio di neutralità in materia di imposta sul valore aggiunto non osta ad una differenziazione tra i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica e i giochi d'azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica. Piuttosto, esistono ragioni oggettive per questo, e per la differenziazione tra i giochi d'azzardo con posta in denaro forniti per via elettronica e le lotterie fornite per via elettronica.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 gennaio 2023 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
RS (VA) il 05.06.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Arena,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
- appellante - contro
, con sede legale in Roma, Controparte_1
via Ciro il Grande, 24, C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
t Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.365/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: Assistenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 365/2022 resa dal Tribunale di Treviso– Giudice del Lavoro Dott. Filippo Giordan in data
14.07.2022, e depositata nella medesima data (doc. 10) e, per l'effetto, per
i motivi sopra dedotti, accertare il diritto della Signora Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza relativo alla domanda Prot.
[...]
INPS-RDC-2020-2091968 presentata il 20.01.2020 e conseguentemente accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e di restituzione delle somme relativo alla domanda Prot.
INPS-RDC-2020-2091968 e, conseguentemente condannare l' a CP_1
versare le mensilità non corrisposte alla Signora relative Parte_1
all'anno 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Chiede, inoltre, nell'eventuale ipotesi di rigetto del presente ricorso, l'esenzione dalle spese di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., in virtù della dichiarazione sostitutiva allegata al presente ricorso, che si intende parte integrante del presente atto, pur se allegata in foglio separato”
pag. 2/13 Conclusioni per parte appellata : “NEL MERITO: rigettarsi l'avverso CP_1
appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermarsi la sentenza di primo grado e, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado.
Spese e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15% integralmente rifusi.
IN OGNI CASO, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in CP_1
primo grado, e precisamente: “NEL MERITO: rigettarsi ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata;
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: allo scopo di provare
l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente, si chiede di essere ammessi
a provare per testi le seguenti circostanze:
1. vero che parte ricorrente ha percepito nel corso del 2018 vincite al gioco on line per € 10.040,00; 2. vero che parte ricorrente non ha dichiarato tali somme nella dichiarazione
ISEE presentata ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza. Si indicano e testimoni i militari accertatori Ten. Col. , M. A. CP_2
, M. . Si chiede inoltre che sia Controparte_3 Controparte_4
chiesto alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Treviso, Gruppo Tutela Finanza Pubblica – Sezione Tutela Spesa Pubblica, corrente in Treviso, Piazza delle Istituzioni, 5, di depositare in giudizio la documentazione relativa all'accertamento compiuto nei confronti di parte ricorrente, nella misura in cui non sia al momento preclusa dall'esigenza di tutela del corretto svolgimento del procedimento penale.”
Inoltre, in via istruttoria ... (vedasi pag.14 memoria)”
Svolgimento del processo pag. 3/13 Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.365/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza notificatole il 23 settembre 2021, relativo alla percezione del reddito di cittadinanza, presentata il 20 gennaio 2020 e del conseguente provvedimento di restituzione delle somme erogate datato.
Con memoria depositata il 11 marzo 2024 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La ricorrente in primo grado ha dedotto che la revoca sarebbe conseguenza dell'accertamento della mancata comunicazione ai fini Isee delle vincite al gioco d'azzardo realizzate nel 2018, come tali non costituenti reddito ai sensi dell'art. 69 co. 1bis TUIR per essere state ottenute – sia pure on line – da una casa da gioco autorizzata nello Stato italiano. Sotto altro profilo ha sostenuto che gli importi considerati come vincite erano da considerarsi puramente virtuali atteso che il saldo finale del conto di gioco on line sarebbe stato di pochi euro e non sarebbero stati effettuati prelievi dallo stesso.
2) Il primo giudice nel proprio esame della domanda ha richiamato la previsione degli art.67 e 69 comma 1 bis del TUIR.
In particolare, con riguardo alla seconda norma, ha puntualizzato che pure non cumulandosi le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate con pag. 4/13 altri redditi e non venendo inserite nella dichiarazione dei redditi annuale
“ciò non significa che le vincite non siano redditi atteso che dispone in senso contrario il già citato art. 67 TUIR e che le stesse sono comunque sottoposte a prelievo alla fonte in base all'art. 30 del DPR 29 settembre
1973, n. 600”. Ha richiamato a sostegno di tale approdo un precedente di legittimità (Cass. pen. sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep.
15/02/2022), n.5309), evidenziando che in quel caso l'imputata aveva conseguito vincite grazie ai giochi on line, organizzati da soggetti concessionari o autorizzati dallo Stato;
vincite ritenute assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67, comma 1, lett. d) TUIR in quanto redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, rilevanti, quindi, ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza.
La stessa pronuncia è stata invocata dal giudice trevigiano al fine di ritenere redito assoggettabile all'imposizione separata la vincita già al momento del suo accreditamento sul conto della giocatrice condizione con cui si verificata l'acquisizione del diritto di disporne, anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare (in tale senso la prima pronuncia ha operato rinvio a Cass.civ., Sez. 5 civ., n.
2082 del 29/01/2021, Rv. 660304- 01).
Su tali presupposti ha concluso facendo propria l'osservazione finale dei giudici di legittimità: “Il fatto, dunque, che il saldo finale degli anni in esame fosse, come afferma la difesa, negativo, non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco della ricorrente e che dalla stessa siano stati utilizzati per effettuare altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante
pag. 5/13 poste debitorie da pagare: il che denota l'effettiva disponibilità delle somme in capo alla I.”.
Non si è trattato, pertanto, nel caso in esame di vincite “virtuali” ed annullate dalle perdite successive come sostenuto dalla ricorrente.
In conclusione, la mancata comunicazione delle vincite on line conseguite dalla ricorrente, ad avviso del primo giudice, ha costituito una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019.
3) La sentenza è appellata sulla base dei seguenti motivi.
Assume la signora col primo motivo che è errata l'applicazione Parte_1
dell'69 co. 1 TUIR, al proprio caso, provenendo le vincite dalla società
Casinò S.p.a., casa da gioco autorizzata nello Stato.
Con riferimento al richiamo alla pronuncia di legittimità oppone che la clausola “senza alcuna deduzione” , di carattere eccezionale, contenuta nell'art.69 comma 1, trova deroga nel comma 1 bis in cui è affermato che
“Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri
Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. Tale è la caratteristica della vincita della cui imputazione a reddito si discute.
Richiama altro precedente di legittimità (Corte di Cassazione Civile Ord.
Sez. 5 Num. 13038 Anno 2021 secondo cui “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640”.
pag. 6/13 Richiama, altresì, la previsione dell'art.3 del d.P.R. n. 640 del 1972, da cui si ricava che il reddito su cui calcolare la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (che sostituisce la ritenuta), dovuta dalle case da gioco autorizzate, è completamente differente da quello indicato dall'art. 69
TUIR per le case da gioco non autorizzate. Rimarca che la “logica sottesa all'art. 69 co. 1 TUIR, che intende reddito qualsiasi vincita senza alcuna deduzione, è legata all'obbiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro o limitare le fughe all'estero, come riportato nell'ordinanza della Cassazione
Civile sopra citata”.
Conclude affermando che la coordinata lettura degli artt. 4 comma 2 lett. b) del d.P.C.M. n. 159 del 2013, 30 d.P.R. 600 del 1973 e 69 TUIR va dunque interpretato considerando, ai fini reddituali, i soli soldi presenti nel conto corrente online o gli eventuali incassi del denaro del giocatore. Al riguardo il saldo del conto corrente al 2018, come attestato dalla Guardia di Finanza nella relazione allegata, era pari ad €.3,20, in assenza di prelievi, sicché non doveva essere indicato alcun importo nella dichiarazione ISEE corrispondente giusta la previsione dell'art. 30 del D.P.R. 600 del 1973 in assenza del superamento della soglia limite di €.25,82.
Con un secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1 del
Protocollo 1 Cedu e del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all' art. 3 Cost..
L'interpretazione posta a fondamento della decisione, ad avviso della parte, genera una illogica distorsione della realtà reddituale e una disparità di trattamento rispetto a coloro che giocano presso le case da gioco reali e non virtuali.
pag. 7/13 Si richiama, infatti, quanto era stato dedotto nel ricorso, ossia che la vincita, ai fini reddituali non possa che essere determinata dall'effettivo introito nel patrimonio della persona, diversamente opinando determinandosi “una distorsione della realtà patrimoniale del giocatore, che si vedrebbe attribuiti redditi, mai realmente conseguiti.”.
In tale ipotesi invoca l'art. 1 del Protocollo 1 Cedu, applicabile anche nell'ambito delle prestazioni sociali, allorché è prevista una legge che detta criteri oggettivi per goderne, anche se non si tratta di sistema contributivo, implicando il sorgere di un interesse patrimoniale protetto.
Puntualizza che considerare l'intero volume di gioco quale “reddito” creerebbe disparità di trattamento tra chi gioca online e chi, invece, accede al gioco presso le case da gioco, ove “non sono note le varie puntate e le varie vincite del giocatore, che potrebbe avere vincite anche considerevoli nel corso del gioco”, senza che il giocatore sia tenuto a indicare nei redditi le vincite derivanti dalle puntate lungo il corso del gioco.
Invoca anche l'applicazione dell'art. 14 Conv., quando viene sollevata una questione di discriminazione (CEDU EC c. Slovacchia, 28 12 settembre 2004, in merito alla possibilità di tutelare anche il diritto a crediti futuri e quindi alle prestazioni sociali;
e CEDU MM c. Austria, 7 luglio 2011 in merito alla possibilità di applicare l'art. 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sul divieto di discriminazione).
Infine, è ritenuta lesiva dell'art.3 Cost. l'interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado: “il conto online del Casinò è sempre un credito” (i cosiddetti “chips”).
4) L'appello è infondato.
pag. 8/13 Quanto alla questione interpretativa quella addotata dal primo giudice ha trovato avallo nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che nell'esaminare la questione sottopostale in ordine alla fattispecie penale incriminatrice ha premesso che “L'art. 67, comma 1, lettera d), t.u. imposte redditi dispone, infatti, che «[s]ono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] d) le vincite […] dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte […]». Ai sensi del successivo art. 69, comma 1, inoltre, le stesse vincite «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Infine, l'art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al primo comma, stabilisce che «[i] premi derivanti da operazioni a premio […] e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti […] da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private […], sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte […]»
… la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo «non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco» del percettore e che da questo «siano stati utilizzati per effettuare
pag. 9/13 altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota
l'effettiva disponibilità delle somme» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 settembre 2021-15 febbraio 2022, n. 5309).
Alla luce di queste conclusioni, la Corte di cassazione ha altresì escluso, sempre con riguardo al reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che si possa parlare – nel caso delle perdite relative alle vincite da gioco, che riguardano «singoli contratti non espressivi di una unitaria attività produttiva di reddito e, pertanto, non connessi fra loro ma da esaminare in maniera atomistica» – «di spese necessarie per la produzione del reddito in relazione a tutte le passività finanziarie derivanti dalle volte in cui [l'indagato] ha partecipato, infruttuosamente, alle scommesse on line» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 settembre - 1° dicembre 2021, n. 44365).
Una volta esclusa questa ipotesi, quindi, la giocata on line assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l'accreditamento delle vincite sul suo conto gioco;
non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.” (Sentenza n.54 del 2024).
In sostanza l'argomento difensivo non tiene conto del fatto che la disciplina che invoca attiene al meccanismo di imposizione fiscale dei redditi, ma non esclude la natura di reddito che subisce l'imposizione alla fonte come ben chiarito da primo giudice con il richiamo all'art.30 del d.P.R. n.600 del
1973.
pag. 10/13 Sul tema la carente lettura sistematica della disciplina porta l'appellante a conclusioni errate, presupponendo che il meccanismo di imposizione escluda l'ipotesi in esame tra quelle dei redditi che concorrono ai fini del limite che consente di accedere al reddito di cittadinanza a norma dell'art. 2 del d.l. n.4 del 2019; tale ultima disposizione, come noto, rinvia al d.P.C.M.n.159 del 2013 che disciplina la determinazione dell'ISEE
(acronimo di indicatore della situazione economica equivalente”) prevedente all'art.4 n.2 c “…b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;”.
Il puntuale richiamo del primo giudice a tale previsione è stato del tutto pretermesso nel ragionamento dell'appellante, norma che viene in commento nel gravame con esclusivo riferimento all'assunto secondo cui
“va dunque interpretato considerando, ai fini reddituali, i soli soldi presenti nel conto corrente online o gli eventuali incassi del denaro del giocatore.”.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La deduzione della parte presuppone che il trattamento differenziato sia discriminatorio in quanto il meccanismo impositivo opererebbe nei riguardi delle vincite on line. Posto che la stessa parte riconosce che anche per le giocate presso la casa da gioco “fisiche” sussiste un meccanismo di imposizione, su tale punto va ripresa la motivazione della giurisprudenza di legittimità, già citata dal primo giudice, nella parte in cui perspicuamente afferma: “Tale impostazione, lungi dal palesare profili di illegittimità, è, fra l'altro, coerente con l'orientamento, affermatosi in materia tributaria, secondo cui il legislatore ben può intendere il conseguimento e/o la percezione di un reddito come acquisizione del relativo diritto, che può
pag. 11/13 manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare (cfr. Sez. 5 civ., n. 2082 del 29/01/2021,
Rv. 660304-01)” (in motivazione Cass n.5309 del 202 cit.).
Che si tratti di diritto di credito lo afferma la stessa parte appellante, come sopra è stato riportato.
Già tale solo rilievo impone di ritenere che tutte le argomentazioni sottese al secondo motivo manchino del necessario presupposto in quanto il reddito è esistente ed accertato indipendentemente dalle successive modalità di suo impiego ed di sua eventuale perdita.
Anche il riferimento al differenziato regime impositivo per le case da gioco
“fisiche” non ha pertinenza: si tratta di meccanismo che si attaglia alle specifiche modalità di svolgimento delle giocate nell'ambito della casa da gioco ove il giocatore si impegna nell'ambito di un'attività contestuale, per altro in assenza di una situazione che giustifichi sul piano delle allegazioni l'identità delle situazioni asseritamente discriminate1.
In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
pag. 12/13 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattamento differenziato che la GU (sentenza nella causa C-73/2023) è stato riconosciuto conforme per quanto riguarda la direttiva IVA nel caso di gioco on line rispetto a quello off line affermando che “Il principio di neutralità in materia di imposta sul valore aggiunto non osta ad una differenziazione tra i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica e i giochi d'azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica. Piuttosto, esistono ragioni oggettive per questo, e per la differenziazione tra i giochi d'azzardo con posta in denaro forniti per via elettronica e le lotterie fornite per via elettronica.”