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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 237/2025 promossa da:
P.Iva - C.F. , rappresenta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 nel presente giudizio, dall'avv. Elisabetta Leviti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 68, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P.Iva Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_3 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15/04/2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 19.06.2025, chiedeva di: “dichiarare illegittime e nulle, e comunque Parte_1 annullare, le comunicazioni di debito notificate da di Piacenza, per contributi previdenziali, CP_1
CP_ sanzioni e somme aggiuntive pretesi dall' Sede Provinciale di Piacenza, riferite alla posizione del collaboratore giusta i motivi indicati in ricorso;
accertare e dichiarare Persona_1
l'insussistenza di alcuna attività resa da a favore della Persona_1 Controparte_2
; accertare, e conseguentemente dichiarare, l'insussistenza dei presupposti e requisiti
[...] in capo a per il versamento delle maggiorazioni contributive sulla posizione Parte_1 previdenziale del collaboratore familiare correlativamente, dichiarare Persona_1
CP_ l'insussistenza dell'obbligo contributivo ritenuto dall' Con vittoria di competenze.” Al riguardo la ricorrente deduceva che:
- era titolare dell'omonima ditta individuale iscritta alla gestione artigiani/commercianti dell' ; CP_1
- sulla medesima posizione contributiva era iscritto anche il collaboratore familiare Persona_1 per il quale venivano versati i contributi dovuti dallo stesso, sulla base del reddito dell'attività che aveva dato luogo all'iscrizione (posizione contributiva n. 28025324);
- il collaboratore era anche socio al 25% della Persona_1 Controparte_2
(C.F. ), società che aveva quale unica attività la locazione di un immobile di
[...] P.IVA_4 proprietà di cui percepiva i canoni, ma non svolgeva a favore della predetta Società alcuna attività con i caratteri di abitualità e prevalenza costituenti condizione necessaria per l'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale;
- con comunicazioni di debito del 3.4.2024 e del 24.7.2024, sede di Piacenza Le contestava per CP_1 gli anni di imposta 2017-2018 nonché 2019 l'omesso versamento dei contributi sul reddito eccedente il minimale non avendo conteggiato per il collaboratore familiare gli ulteriori redditi Persona_1 derivanti dalla sua partecipazione alla .; Controparte_2
La ricorrente contestava conseguentemente la legittimità delle predette comunicazioni di debito, promuovendo nei confronti dell azione di accertamento negativo di debito contributivo e allo CP_1 scopo richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera attività di riscossione dei canoni di locazione da parte del socio di società di persone non può considerarsi commerciale ai fini previdenziali.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze della ricorrente, chiedendone il rigetto, CP_1 rilevando in particolare che i redditi derivanti dalla partecipazione a società in nome collettivo, a prescindere dall'oggetto sociale, sono redditi di impresa e come tali vanno computati ai fini della determinazione della base imponibile contributiva. 1.2) Con ordinanza del 20.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.06.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per tale incombente. Alla successiva udienza del 23.10.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso non può essere accolto.
Occorre, infatti, distinguere tra principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, in ragione dell'attività svolta all'interno di strutture societarie (ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), ed i principi consolidatisi nella diversa materia dell'imponibile contributivo applicabile agli iscritti alla medesima gestione.
In tema di presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, come precisato tra le tante da Cass.
n. 29914 del 2021, “la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;
tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art.
3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.”
In tale quadro, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «la società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010, Cass. n. 3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass. ord. n.
25017/2016; Cass. 24/05/2018, n. 12981) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. civ., n. 25017/2016)». La Corte di Cassazione ha anche ulteriormente chiarito che, ai fini dell'iscrizione del socio alla gestione commercianti, «è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016)».
Ma tale giurisprudenza rileva esclusivamente ai fini della verifica dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio di società di persone il cui oggetto sociale è la mera riscossione di canoni di locazione.
Altra è invece la questione, oggetto del presente giudizio, relativa alla individuazione del reddito
(ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti) da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo.
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che il Sig. Persona_1
• fosse iscritto alla gestione commercianti quale coadiutore familiare della ditta CP_1 individuale OR SA;
• fosse socio al 25% della società di persone F.lli che Controparte_2 aveva come oggetto sociale il mero godimento dei canoni di locazione;
• abbia percepito per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 un reddito ulteriore rispetto a quello percepito quale coadiutore familiare della ditta ossia il reddito derivante Parte_1 dalla sua partecipazione alla società di persone . Controparte_2
Si tratta ora di stabilire se nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 per il collaboratore dovesse essere ricompreso anche il Persona_1 reddito d'impresa derivante dalla sua partecipazione alla . Controparte_2
La questione è stata affrontata ed esaminata dalla Corte di Cassazione con plurime pronunce e si è consolidato un orientamento (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cassazione n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021) al quale questo giudicante ritiene di dover aderire.
L'art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
1992, n. 438, innovando la precedente disciplina, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono".
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1, comma 1, della L. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".
Quindi l'art. 3 bis del D.L. 19.9.1992 n. 384, innovando la precedente disciplina (a decorrere dal
1993), ha esteso l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non rilevando più soltanto il reddito derivante dall'attività che ha dato titolo all'iscrizione.
Con la nuova disposizione il legislatore ha, infatti, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema (come è stato precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi ossia il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Innanzitutto, occorre richiamare l'art. 6, comma 3, del suddetto D.P.R. n. 917/1986 (nel testo post- riforma del 2004) il quale dispone: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”; quindi in forza di tale disposizione sono considerati redditi di impresa i redditi percepiti dai soci di società di persone.
Il suddetto D.P.R. n. 917/1986 poi contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post-riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato dalla
Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società in nome collettivo e in accomandita semplice seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale e questo ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n.
438/1992, e dell'art. 6, comma 3, del DPR n.917/1986.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è oramai consolidata (così solo per citare le più recenti:
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2023, n.18892; Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22901,
Cass. n. 21540 del 2019, Cass. n. 33125 del 2021; Cass. n. 18892 del 2023; Cass. n. 805 del 2021) nell'affermare il principio secondo cui «Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)».
Sulla materia si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001
(richiamata anche da Cassazione n. 29779 del 2017), dichiarando infondata la questione di legittimità dell'art. 3 bis del D.L. n. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi d'impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, rilevando al proposito che “la scelta del legislatore non può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.”
Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto, deve essere respinto.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 recante:
“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto sia della decurtazione prevista per le ipotesi d'assenza di attività istruttoria, sia del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da (P.Iva - C.F. Parte_1 P.IVA_1
, nei confronti dell' di Piacenza;
C.F._1 CP_1
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' resistente, che CP_1 si liquidano in € 2.800,00 oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 17.11.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 237/2025 promossa da:
P.Iva - C.F. , rappresenta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 nel presente giudizio, dall'avv. Elisabetta Leviti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 68, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P.Iva Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_3 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15/04/2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 19.06.2025, chiedeva di: “dichiarare illegittime e nulle, e comunque Parte_1 annullare, le comunicazioni di debito notificate da di Piacenza, per contributi previdenziali, CP_1
CP_ sanzioni e somme aggiuntive pretesi dall' Sede Provinciale di Piacenza, riferite alla posizione del collaboratore giusta i motivi indicati in ricorso;
accertare e dichiarare Persona_1
l'insussistenza di alcuna attività resa da a favore della Persona_1 Controparte_2
; accertare, e conseguentemente dichiarare, l'insussistenza dei presupposti e requisiti
[...] in capo a per il versamento delle maggiorazioni contributive sulla posizione Parte_1 previdenziale del collaboratore familiare correlativamente, dichiarare Persona_1
CP_ l'insussistenza dell'obbligo contributivo ritenuto dall' Con vittoria di competenze.” Al riguardo la ricorrente deduceva che:
- era titolare dell'omonima ditta individuale iscritta alla gestione artigiani/commercianti dell' ; CP_1
- sulla medesima posizione contributiva era iscritto anche il collaboratore familiare Persona_1 per il quale venivano versati i contributi dovuti dallo stesso, sulla base del reddito dell'attività che aveva dato luogo all'iscrizione (posizione contributiva n. 28025324);
- il collaboratore era anche socio al 25% della Persona_1 Controparte_2
(C.F. ), società che aveva quale unica attività la locazione di un immobile di
[...] P.IVA_4 proprietà di cui percepiva i canoni, ma non svolgeva a favore della predetta Società alcuna attività con i caratteri di abitualità e prevalenza costituenti condizione necessaria per l'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale;
- con comunicazioni di debito del 3.4.2024 e del 24.7.2024, sede di Piacenza Le contestava per CP_1 gli anni di imposta 2017-2018 nonché 2019 l'omesso versamento dei contributi sul reddito eccedente il minimale non avendo conteggiato per il collaboratore familiare gli ulteriori redditi Persona_1 derivanti dalla sua partecipazione alla .; Controparte_2
La ricorrente contestava conseguentemente la legittimità delle predette comunicazioni di debito, promuovendo nei confronti dell azione di accertamento negativo di debito contributivo e allo CP_1 scopo richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera attività di riscossione dei canoni di locazione da parte del socio di società di persone non può considerarsi commerciale ai fini previdenziali.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze della ricorrente, chiedendone il rigetto, CP_1 rilevando in particolare che i redditi derivanti dalla partecipazione a società in nome collettivo, a prescindere dall'oggetto sociale, sono redditi di impresa e come tali vanno computati ai fini della determinazione della base imponibile contributiva. 1.2) Con ordinanza del 20.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.06.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per tale incombente. Alla successiva udienza del 23.10.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso non può essere accolto.
Occorre, infatti, distinguere tra principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, in ragione dell'attività svolta all'interno di strutture societarie (ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), ed i principi consolidatisi nella diversa materia dell'imponibile contributivo applicabile agli iscritti alla medesima gestione.
In tema di presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, come precisato tra le tante da Cass.
n. 29914 del 2021, “la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;
tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art.
3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.”
In tale quadro, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «la società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010, Cass. n. 3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass. ord. n.
25017/2016; Cass. 24/05/2018, n. 12981) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. civ., n. 25017/2016)». La Corte di Cassazione ha anche ulteriormente chiarito che, ai fini dell'iscrizione del socio alla gestione commercianti, «è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016)».
Ma tale giurisprudenza rileva esclusivamente ai fini della verifica dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio di società di persone il cui oggetto sociale è la mera riscossione di canoni di locazione.
Altra è invece la questione, oggetto del presente giudizio, relativa alla individuazione del reddito
(ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti) da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo.
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che il Sig. Persona_1
• fosse iscritto alla gestione commercianti quale coadiutore familiare della ditta CP_1 individuale OR SA;
• fosse socio al 25% della società di persone F.lli che Controparte_2 aveva come oggetto sociale il mero godimento dei canoni di locazione;
• abbia percepito per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 un reddito ulteriore rispetto a quello percepito quale coadiutore familiare della ditta ossia il reddito derivante Parte_1 dalla sua partecipazione alla società di persone . Controparte_2
Si tratta ora di stabilire se nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 per il collaboratore dovesse essere ricompreso anche il Persona_1 reddito d'impresa derivante dalla sua partecipazione alla . Controparte_2
La questione è stata affrontata ed esaminata dalla Corte di Cassazione con plurime pronunce e si è consolidato un orientamento (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cassazione n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021) al quale questo giudicante ritiene di dover aderire.
L'art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre
1992, n. 438, innovando la precedente disciplina, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono".
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1, comma 1, della L. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".
Quindi l'art. 3 bis del D.L. 19.9.1992 n. 384, innovando la precedente disciplina (a decorrere dal
1993), ha esteso l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non rilevando più soltanto il reddito derivante dall'attività che ha dato titolo all'iscrizione.
Con la nuova disposizione il legislatore ha, infatti, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema (come è stato precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi ossia il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Innanzitutto, occorre richiamare l'art. 6, comma 3, del suddetto D.P.R. n. 917/1986 (nel testo post- riforma del 2004) il quale dispone: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”; quindi in forza di tale disposizione sono considerati redditi di impresa i redditi percepiti dai soci di società di persone.
Il suddetto D.P.R. n. 917/1986 poi contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post-riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato dalla
Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società in nome collettivo e in accomandita semplice seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale e questo ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n.
438/1992, e dell'art. 6, comma 3, del DPR n.917/1986.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è oramai consolidata (così solo per citare le più recenti:
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2023, n.18892; Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22901,
Cass. n. 21540 del 2019, Cass. n. 33125 del 2021; Cass. n. 18892 del 2023; Cass. n. 805 del 2021) nell'affermare il principio secondo cui «Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)».
Sulla materia si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001
(richiamata anche da Cassazione n. 29779 del 2017), dichiarando infondata la questione di legittimità dell'art. 3 bis del D.L. n. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi d'impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, rilevando al proposito che “la scelta del legislatore non può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.”
Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto, deve essere respinto.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 recante:
“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto sia della decurtazione prevista per le ipotesi d'assenza di attività istruttoria, sia del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da (P.Iva - C.F. Parte_1 P.IVA_1
, nei confronti dell' di Piacenza;
C.F._1 CP_1
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' resistente, che CP_1 si liquidano in € 2.800,00 oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 17.11.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo